60.2008.28
Ricorso contro la decisione del Giar in materia di patrocinio d'ufficio
6 marzo 2008Italiano7 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2008.28
Data decisione, Autorità:
06.03.2008, CRP
Titolo:
Ricorso contro la decisione del Giar in materia di patrocinio d'ufficio
DIFENSORE O DIFESA D'UFFICIO
art. 2 cpv. 1 LAG
art. 22 LAG
art. 35 LAG
Incarto n.
60.2008.28
Lugano
6 marzo 2008/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso 22/23.1.2008
presentato da
RI 1
contro
la decisione 10.1.2008 del giudice
dell’istruzione e dell’arresto Ursula Züblin in materia di patrocinio
d’ufficio;
richiamate le osservazioni 28/29.1.2008 del
giudice dell’istruzione e dell’arresto, che riconferma la decisione impugnata,
ribadendo che “(…) non si tratta di un caso di difesa obbligatoria ed
inoltre la fattispecie (…) non presenta difficoltà giuridiche che impediscano
all’accusato di far valere correttamente le sue ragioni davanti al Pretore
senza l’assistenza di un legale. Alle difficoltà linguistiche del ricorrente si
potrà senz’altro ovviare con l’ausilio di un interprete (…)”;
richiamate altresì le osservazioni 28/29.1.2008
del procuratore pubblico Antonio Perugini che postula la reiezione del gravame,
affermando nel contempo che “(…) le pretese difficoltà linguistiche avanzate
dal reclamante, sono ampiamente smentite dal contenuto del suo stesso scritto,
steso in una corretta e confacente lingua italiana”;
richiamato lo scritto del presidente della
Pretura penale, che comunica di non avere osservazioni da formulare;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che nell’ambito
del procedimento penale promosso nei suoi confronti per titolo di falsità in
certificati (art. 252 CP; decreto d’accusa 10.12.2007, DA __________), con
istanza 27.12.2007/2.1.2008 RI 1 ha postulato la nomina di un difensore
d’ufficio;
che con
decisione 10.1.2008 il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha respinto la
richiesta, ritenuto in particolare che nel caso in esame non sarebbero
adempiute le condizioni per la nomina di un difensore d’ufficio, essendo in
presenza di un “Bagatelldelikt” che non presenterebbe difficoltà
giuridiche e fattuali particolari (cfr. decisione GIAR del 10.1.2008, inc. __________);
che con il
presente e tempestivo gravame, RI 1 impugna la decisione sopraccitata
sostenendo che “(…) per quanto il caso sia apparentemente di poca importanza,
la mia conoscenza della lingua italiana e la mia preparazione non mi consentono
di leggere e comprendere ciò di cui vengo accusato, di rispondere alla corrispondenza
e di prendere visione degli atti e quindi di difendermi convenientemente”
(ricorso 22/23.1.2008);
che la
competenza di questa Camera a decidere in merito al ricorso 22/23.1.2008 si
fonda sull’art. 35 della Legge sul patrocinio d’ufficio e l’assistenza
giudiziaria (Lag);
che il
patrocinio d’ufficio consiste nella designazione di un patrocinatore quando,
davanti alle autorità giudicanti del Cantone, nonostante vi sia oggettiva
necessità di patrocinio, una persona non è in grado o rifiuta di procedere alla
designazione con atti propri (art. 2 cpv. 1 Lag);
che pertanto
la nomina di un patrocinatore d’ufficio presuppone che il richiedente non sia
in grado di difendersi da sé e che il caso non sia di poca importanza (cfr.
messaggio n. 5123 del 22.5.2001 e rapporto n. 5123 del 17.4.2002 sulla Lag, ad
art. 2);
che in ambito penale questo è segnatamente
il caso quando, indipendentemente dalle difficoltà di fatto e di diritto,
l'accusato si debba attendere l'irrogazione di una pena la cui durata escluda
la sospensione condizionale della stessa o l'assunzione di misure privative
della libertà personale; nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di
pochi mesi si devono considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della
procedura, alle quali l'interessato non è in grado di far fronte (per es. la
complessità delle questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi
efficacemente nella procedura) (cfr. art. 22 ss. Lag);
che nel caso
di evidenti reati minori ("Bagatelldelikte"), ove entri in
considerazione solo una multa o una pena privativa della libertà di poco conto,
il Tribunale federale nega invece il diritto alla nomina di un difensore
d’ufficio (cfr. art. 2 cpv. 1 Lag; decisione TF 1P.675/2005 del 14.2.2006; DTF
128 I 225, 126 I 194, 122 I 49 e 275, 120 Ia 43; M. RUSCA / E. SALMINA / C.
VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 2 e 18
ss. ad art. 49 vCPP; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches
Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 40 n. 11 e 16; G. PIQUEREZ, Traité
de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 491 ss.;
Fatti
B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II p.
67 ss.);
che, nella
fattispecie in esame, con decreto 10.12.2007 il procuratore pubblico Antonio
Perugini ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale RI 1 ed ha proposto
la sua condanna alla pena pecuniaria (sospesa condizionalmente) di 30 aliquote
giornaliere da CHF 30.-- ciascuna ed alla multa di CHF 300.--, siccome ritenuto
colpevole di falsità in certificati “(…) per avere, al fine di migliorare la
situazione di sua figlia, fatto contraffare da terzi una carta d’identità __________
rilasciata a nome di __________, facendovi applicare la sua fotografia”,
fatti avvenuti a __________ (__________), __________ e __________ il 14.8.2007 (decreto
d’accusa 10.12.2007, DA __________/__________), contro il quale il qui
ricorrente ha inoltrato formale opposizione con scritto 27.12.2007 (Al 4, scritto
27.12.2007, inc. MP DA __________/__________);
che da
un’attenta lettura dell’incarto non appare che gli interessi di RI 1 siano
colpiti in misura importante e non sembra nemmeno che la fattispecie, alla base
del decreto d’accusa, presenti particolari problemi di fatto e che imponga
approfondimenti specifici dal profilo giuridico, come rettamente rilevato dal
giudice dell’istruzione e dell’arresto nella decisione impugnata;
che il
ricorrente asserisce di non comprendere e non parlare la lingua italiana ciò
che gli impedirebbe di difendersi convenientemente;
Considerandi
che dagli
atti emerge infatti che RI 1 durante l’interrogatorio davanti alla polizia cantonale,
abbia effettivamente avuto bisogno dell’aiuto di un interprete di lingua __________
(cfr. verbale di interrogatorio 23.10.2007, AI 1, inc. MP DA __________/__________);
che egli,
anche se sempre con l’ausilio dell’interprete, è però stato in grado di rispondere
alle domande dell’agente interrogante e di esporre, in maniera chiara e
comprensibile, le sue argomentazioni anche senza l’aiuto di un patrocinatore;
che niente
dunque impedisce al ricorrente di richiedere, anche davanti al giudice di merito,
la presenza di un interprete di lingua __________ per il dibattimento penale;
che ciò posto e
considerato inoltre che il procuratore pubblico ha già comunicato di voler
rinunciare a partecipare al dibattimento (AI 4, scritto 2.1.2008 del GIAR e relativa
risposta 7.1.2008, inc. __________), si deve concludere che il ricorrente appare
in grado di spiegare le sue ragioni a fondamento dell’opposizione al decreto
d’accusa, segnatamente di fornire le spiegazioni in relazione ai fatti accaduti
e di contestare la condanna del procuratore pubblico, anche senza l’ausilio di
un patrocinatore, non essendo impedito in questo modo di difendere
efficacemente i suoi interessi;
che quindi non
si impone la designazione di un difensore d’ufficio, gli interessi del
ricorrente non essendo colpiti in misura importante ed il caso non presentando
difficoltà tali da rendere necessaria l’assistenza di un avvocato;
che, se del
caso, qualora il giudice di merito si accorga, nel corso del dibattimento, che
il qui ricorrente necessiti di un difensore, potrà in ogni momento sospendere
la procedura e richiedere la nomina di un patrocinatore d’ufficio;
che il
ricorso va pertanto respinto; non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli artt. 1 ss. Lag, 56bis CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98
LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81
LTF.
4. Intimazione:
-
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster