60.2008.281
Istanza di ispezione degli atti. sezione del militare e della protezione della popolazione quale istante
14 ottobre 2008Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2008.281
Data decisione, Autorità:
14.10.2008, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. sezione del militare e della protezione della popolazione quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2008.281
Lugano
14 ottobre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 24.8/5.9.2008
presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere
l’accesso agli atti di un procedimento penale in relazione alla decisione di
ritiro o meno di un’arma;
premesso che la richiesta è stata inviata
direttamente alla Polizia, che l’ha trasmessa al Ministero pubblico, che a sua
volta l’ha trasmessa per evasione a questa Camera in data 4/5.9.2008;
richiamate le osservazioni 9.9.2008 del
sostituto procuratore pubblico Marisa Alfier, mediante le quali comunica di non
rilevare motivi che ostino alla trasmissione degli atti;
ritenuto che PI 2, interpellato, non ha
presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. In
relazione all’esplosione di alcuni colpi di arma da fuoco, il Ministero
pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2, sfociato in un decreto
d’accusa (DA __________).
2. La
Sezione istante è chiamata ad esprimersi in relazione all’eventuale ritiro
definitivo o meno dell’arma da fuoco a suo tempo sequestrata dalla polizia a PI
2. A tal fine chiede di poter disporre degli atti del procedimento penale. Il sostituto
procuratore pubblico ha comunicato di non opporsi, mentre PI 2 non ha preso
posizione.
3. Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente
codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di
un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nella
fattispecie i presupposti di legge appaiono dati, stanti le ragioni che
giustificano l’istanza e le competenze dell’autorità istante in relazione ad
armi di ordinanza.
5. L’istanza
va pertanto accolta. Il rapporto di polizia richiesto sarà allegato alla copia
della presente decisione destinata alla Sezione istante, con onere di
ritornarlo direttamente al Ministero pubblico.
6. Considerati
l’istante e lo scopo della richiesta, non vanno imposte tassa di giustizia e
spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed
ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1.
L’istanza è accolta ai
sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Considerandi
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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