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Decisione

60.2008.285

Istanza di ispezione degli atti. Istituto delle assicurazioni sociali quale istante

14 ottobre 2008Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei

ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e

l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che

prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,

segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei

periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4. Nel

presente caso – con riferimento agli art. 162 OAVS (secondo cui i datori di lavoro

devono essere controllati, sul posto e da un ufficio di revisione nel senso

Considerandi

dell’art. 68 cpv. 2 e 3 LAVS, periodicamente, di norma ogni quattro anni,

nonché quando passano ad un’altra cassa di compensazione o liquidano la loro

azienda) e 163 OAVS (secondo cui l’Ufficio di revisione deve verificare se il

datore di lavoro adempie correttamente i compiti che gli spettano. Il controllo

deve estendersi a tutti i documenti che sono necessari per tale verificazione)

e ritenuta la finalità per cui è chiesta la compulsazione degli atti – si deve

ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo a’ sensi dell’art. 27

CPP.

5.

L’istanza

è di conseguenza accolta, con facoltà di accesso agli atti presso il Ministero

pubblico, a Lugano, non appena cresciuta in giudicato questa decisione.

6.

Non si prelevano tassa di giustizia e

spese, con riferimento all’art. 32 LPGA.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato,

entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF),

il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli

art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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