60.2008.285
Istanza di ispezione degli atti. Istituto delle assicurazioni sociali quale istante
14 ottobre 2008Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2008.285
Data decisione, Autorità:
14.10.2008, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Istituto delle assicurazioni sociali quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2008.285
Lugano
14 ottobre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 8.9.2008
presentata dall’
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti
di un procedimento penale;
premesso che la richiesta è stata inviata
direttamente al Ministero pubblico, che il medesimo giorno l’ha trasmessa per
competenza a questa Camera preavvisandola favorevolmente;
ritenuto che PI 2 e PI 3, interpellati, non
hanno presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il
Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico dei responsabili
della __________ (inc. MP __________), attualmente ancora in fase istruttoria.
2. Con
la presente istanza, la IS 1 chiede di poter avere accesso agli atti del procedimento
penale onde procedere alla revisione della società __________ in base agli art.
162 e 163 OAVS per il periodo dall’1.1.2007 allo scioglimento della stessa. Il procuratore
pubblico ha preavvisato favorevolmente la richiesta, mentre le persone
coinvolte nel procedimento penale, interpellate, non hanno presentato
osservazioni.
3. Giusta l’art. 27 CPP – in vigore
dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con
riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95
Fatti
I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei
ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e
l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che
prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei
periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel
presente caso – con riferimento agli art. 162 OAVS (secondo cui i datori di lavoro
devono essere controllati, sul posto e da un ufficio di revisione nel senso
Considerandi
dell’art. 68 cpv. 2 e 3 LAVS, periodicamente, di norma ogni quattro anni,
nonché quando passano ad un’altra cassa di compensazione o liquidano la loro
azienda) e 163 OAVS (secondo cui l’Ufficio di revisione deve verificare se il
datore di lavoro adempie correttamente i compiti che gli spettano. Il controllo
deve estendersi a tutti i documenti che sono necessari per tale verificazione)
e ritenuta la finalità per cui è chiesta la compulsazione degli atti – si deve
ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo a’ sensi dell’art. 27
CPP.
5.
L’istanza
è di conseguenza accolta, con facoltà di accesso agli atti presso il Ministero
pubblico, a Lugano, non appena cresciuta in giudicato questa decisione.
6.
Non si prelevano tassa di giustizia e
spese, con riferimento all’art. 32 LPGA.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato,
entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF),
il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli
art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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