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Decisione

60.2008.286

Istanza di ispezione degli atti. già parte civile quale istante

23 ottobre 2008Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

di due anni (sentenza 5.6.2008, inc. __________).

La

sentenza è pendente presso la Corte di cassazione e revisione penale, essendo

stata impugnata.

2. Con

istanza 10/11.9.2008 la __________

chiede a questa Camera di ottenere l’autorizzazione a consultare e a

fotocopiare la sentenza ed il verbale di dibattimento del procedimento penale

di cui all’incarto no. __________. La parte istante afferma al riguardo di

essersi già costituita parte civile nell’ambito di questo procedimento penale,

di aver partecipato alla fase istruttoria e, con il consenso delle parti, al pubblico

dibattimento fino alla discussione, precisando di disporre dell’intero incarto

penale e del verbale di dibattimento (ad eccezione di una sua parte e della

sentenza motivata).

Sostiene

che "(…) il motivo della richiesta consiste

nella verifica

a) della

verbalizzazione dell’intervento del patrocinatore della banca in merito alle

ragioni per cui essa rinunciava a pronunciarsi nell’ambito della discussione dibattimentale;

b) delle

imputazioni subordinate poste rispetto all’atto di accusa e dei quesiti;

c) delle

motivazioni della sentenza",

adducendo

parimenti che "La

parte civile intende infatti verificare la conformità del giudizio con le ipotesi di reato,

definite al termine dell’istruttoria dibattimentale (esclusione di un danno

diretto a carico della banca) che hanno comportato la sua rinuncia a fare

valere pretese di parte civile. Essa ha pertanto un interesse giuridico a

prendere conoscenza della sentenza, al quale non si frappongono interessi

contrastanti delle parti. In effetti, come detto l’istante dispone già

dell’intero incarto, con la sola eccezione delle ulteriori pagine del verbale

dibattimentale e della sentenza" (istanza

10/11.9.2008, p. 2).

3. Con

scritto 12.9.2008 il presidente della Corte delle assise criminali comunica di

non avere particolari osservazioni da formulare, evidenziando in ogni modo che

il legale dell’istituto bancario istante ha partecipato al procedimento penale

fino al momento che è stato comunicato il ritiro della costituzione di parte

civile, avvenuta al termine dell’istruttoria dibattimentale.

Con

osservazioni 17/18.9.2008 PI 4 postula l’integrale reiezione dell’istanza, alla

quale si oppone fermamente. Cita in particolare un passaggio del verbale di

dibattimento (p. 90/91), sostenendo parimenti che l’istituto bancario non è da

considerarsi (più) parte civile nell’ambito di questo procedimento penale,

difettando i presupposti di cui all’art. 69 CPP, come peraltro rilevato dal suo

patrocinatore in sede dibattimentale. Rileva inoltre che le sue eventuali

verifiche non avrebbero alcuna portata giuridica, non avendo l’istituto

bancario la facoltà di impugnare la sentenza, in mancanza della legittimazione.

Con

scritto 18.9.2008 il procuratore pubblico comunica il proprio nulla osta

all’accoglimento della richiesta.

Il

patrocinatore di __________ __________, dal canto suo, si rimette al giudizio

di questa Camera, comunicando parimenti di non avere osservazioni da formulare

Considerandi

in merito.

Va infine rilevato che PI 3, interpellato,

non ha presentato osservazioni.

4.

Giusta l’art. 27 CPP – in vigore

dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con

riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e

95.

I 108) – “oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi

penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di

copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti

personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle

parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi

penali fissa le modalità dell’ispezione”.

5.

Nell’ambito del procedimento penale di

cui all’incarto __________, l’11.4.2008 si è tenuta un’udienza per incombenti

dinanzi al presidente della Corte delle assise criminali giudice Mauro Ermani,

sedente con la segretaria Barbara Maspoli, vicecancelliera, e alla presenza del

procuratore pubblico Monica Galliker, dell’avv. PR 2 (patrocinatore di PI 3),

degli avv.ti PR 3 e __________ __________ (patrocinatori di PI 4), dell’avv. PR

1.

(patrocinatore della IS 1) e dell’avv. __________ (patrocinatore di __________

__________).

Nel

corso di quest’udienza le parti non si sono opposte al fatto che il patrocinatore

della IS 1 avrebbe partecipato al pubblico dibattimento (verbale d’udienza 11.4.2008,

p. 2, inc. __________: "Le parti non si oppongono a che il rappresentante

di __________ __________ presenzi al dibattimento").

Il

presidente ha inoltre comunicato che al termine di ogni giornata processuale,

per quanto possibile, sarebbe stata consegnata alle parti copia del verbale di

dibattimento.

Dal verbale di dibattimento 26.5-5.6.2008 a

p. 90 e 91 emerge che il 2.6.2008 il presidente della Corte, prima della

discussione, ha dato la parola all’avv. __________ che ha voluto precisare la

posizione della sua assistita. Il suo intervento è stato verbalizzato. Si è poi

giunti alla conclusione che "(…), preso atto che le imputazioni, anche

quelle subordinate (compresa quella di truffa), non comportano un danno diretto

e immediato per la __________, questa rinuncia a far valere delle pretese di

risarcimento nei confronti degli accusati. Viene quindi a cadere la costituzione

di PC. A questo punto l’avv. PR 1 e l’avv. __________ lasciano quindi l’aula.

(…)" (verbale di dibattimento 26.5-5.6.2008, p.

91, inc. __________).

Ora, è vero che – alla luce di quanto sopra

esposto – l’istituto bancario istante non è (più) da considerarsi parte civile

nell’ambito del surriferito procedimento penale.

Ciononostante

occorre ricordare che PI 4 – l’unica parte che si oppone alla presente istanza

– è stato alle dipendenze della IS 1 (presso la succursale di __________) al

momento dei fatti accaduti (cfr. sentenza 5.6.2008, p. 27 e 28, inc. __________),

che la vicenda ha coinvolto diverse relazioni bancarie del citato istituto

bancario e che la parte civile (____________________) era il cliente più

importante della succursale di __________, rispettivamente era uno dei clienti

più importanti dell’istituto bancario istante.

Non

va inoltre dimenticato che il suo patrocinatore, avv. PR 1, ha avuto accesso a

tutti gli atti del procedimento penale, ha potuto partecipare al pubblico

dibattimento con il consenso delle parti e ha ricevuto copia del verbale di

dibattimento (perlomeno) fino a p. 84.

In

siffatte circostanze si giustifica riconoscere un interesse legittimo da parte

dell’istituto bancario istante ad ottenere copia della postulata sentenza e della

parte del verbale di dibattimento che non è stata consegnata al suo

patrocinatore (da p. 85 fino a p. 111) (cfr., in tal senso, DTF 124 IV 234).

La

predetta documentazione potrà essere ritirata direttamente dall’avv. PR 1

presso la cancelleria di questa Camera dopo la crescita in giudicato della

presente decisione.

6.

L’istanza è accolta ai sensi del

precedente considerando.

La

tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 27

CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è accolta ai sensi dei considerandi.

2. La

tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98

LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81

LTF.

4. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi

penali

Il vicepresidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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