60.2008.286
Istanza di ispezione degli atti. già parte civile quale istante
23 ottobre 2008Italiano9 min
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Numero d'incarto:
60.2008.286
Data decisione, Autorità:
23.10.2008, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già parte civile quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2008.286
Lugano
23 ottobre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Raffaele Guffi, vicepresidente,
Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in
sostituzione di Mauro Mini, esclusosi)
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 10/11.9.2008
presentata dalla
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere copia di una
sentenza emanata dalla Corte delle assise criminali e parte del relativo
verbale di dibattimento (inc. __________);
richiamate le osservazioni 12.9.2008 del
presidente della Corte delle assise criminali giudice Mauro Ermani,
17/18.9.2008 di PI 4 (patr. da: avv. __________ __________, __________), 18.9.2008
del procuratore pubblico Monica Galliker e 23/24.9.2008 dell’avv. PR 4 in nome
e per conto della parte civile __________ __________, delle quali si dirà in
corso di motivazione;
rilevato che PI 3 – interpellato – non ha
presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Con decisione 5.6.2008 la Corte delle assise
criminali ha dichiarato __________ __________ autore colpevole di ripetuta appropriazione
indebita, in parte aggravata, e di falsità in documenti (e meglio come
descritto negli atti di accusa precisati e prospettati in aula e come specificato
nei considerandi della sentenza), lo ha prosciolto dalle imputazioni di truffa,
amministrazione infedele, riciclaggio semplice, rispettivamente aggravato, e
falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari, condannandolo alla
pena detentiva di tre anni (da dedursi il carcere preventivo), sospesa
condizionalmente in ragione di diciotto mesi per un periodo di prova di tre
anni (per il resto la pena è da espiare). La stessa Corte ha inoltre dichiarato
__________ __________ autore colpevole di complicità in ripetuta appropriazione
indebita e di complicità in falsità di documenti (e meglio come descritto negli
atti di accusa precisati e prospettati in aula e come specificato nei
considerandi della sentenza), lo ha prosciolto dall’imputazione di complicità
in riciclaggio semplice, rispettivamente aggravato, complicità in
amministrazione infedele e complicità in falsità in atti formati da pubblici
ufficiali o funzionari, condannandolo alla pena pecuniaria di CHF 84'000.--,
corrispondenti a 240 aliquote giornaliere di CHF 350.-- cadauna (da dedursi il
carcere preventivo sofferto), sospesa condizionalmente per un periodo di prova
Fatti
di due anni (sentenza 5.6.2008, inc. __________).
La
sentenza è pendente presso la Corte di cassazione e revisione penale, essendo
stata impugnata.
2. Con
istanza 10/11.9.2008 la __________
chiede a questa Camera di ottenere l’autorizzazione a consultare e a
fotocopiare la sentenza ed il verbale di dibattimento del procedimento penale
di cui all’incarto no. __________. La parte istante afferma al riguardo di
essersi già costituita parte civile nell’ambito di questo procedimento penale,
di aver partecipato alla fase istruttoria e, con il consenso delle parti, al pubblico
dibattimento fino alla discussione, precisando di disporre dell’intero incarto
penale e del verbale di dibattimento (ad eccezione di una sua parte e della
sentenza motivata).
Sostiene
che "(…) il motivo della richiesta consiste
nella verifica
a) della
verbalizzazione dell’intervento del patrocinatore della banca in merito alle
ragioni per cui essa rinunciava a pronunciarsi nell’ambito della discussione dibattimentale;
b) delle
imputazioni subordinate poste rispetto all’atto di accusa e dei quesiti;
c) delle
motivazioni della sentenza",
adducendo
parimenti che "La
parte civile intende infatti verificare la conformità del giudizio con le ipotesi di reato,
definite al termine dell’istruttoria dibattimentale (esclusione di un danno
diretto a carico della banca) che hanno comportato la sua rinuncia a fare
valere pretese di parte civile. Essa ha pertanto un interesse giuridico a
prendere conoscenza della sentenza, al quale non si frappongono interessi
contrastanti delle parti. In effetti, come detto l’istante dispone già
dell’intero incarto, con la sola eccezione delle ulteriori pagine del verbale
dibattimentale e della sentenza" (istanza
10/11.9.2008, p. 2).
3. Con
scritto 12.9.2008 il presidente della Corte delle assise criminali comunica di
non avere particolari osservazioni da formulare, evidenziando in ogni modo che
il legale dell’istituto bancario istante ha partecipato al procedimento penale
fino al momento che è stato comunicato il ritiro della costituzione di parte
civile, avvenuta al termine dell’istruttoria dibattimentale.
Con
osservazioni 17/18.9.2008 PI 4 postula l’integrale reiezione dell’istanza, alla
quale si oppone fermamente. Cita in particolare un passaggio del verbale di
dibattimento (p. 90/91), sostenendo parimenti che l’istituto bancario non è da
considerarsi (più) parte civile nell’ambito di questo procedimento penale,
difettando i presupposti di cui all’art. 69 CPP, come peraltro rilevato dal suo
patrocinatore in sede dibattimentale. Rileva inoltre che le sue eventuali
verifiche non avrebbero alcuna portata giuridica, non avendo l’istituto
bancario la facoltà di impugnare la sentenza, in mancanza della legittimazione.
Con
scritto 18.9.2008 il procuratore pubblico comunica il proprio nulla osta
all’accoglimento della richiesta.
Il
patrocinatore di __________ __________, dal canto suo, si rimette al giudizio
di questa Camera, comunicando parimenti di non avere osservazioni da formulare
Considerandi
in merito.
Va infine rilevato che PI 3, interpellato,
non ha presentato osservazioni.
4.
Giusta l’art. 27 CPP – in vigore
dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con
riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e
95.
I 108) – “oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi
penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di
copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti
personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle
parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi
penali fissa le modalità dell’ispezione”.
5.
Nell’ambito del procedimento penale di
cui all’incarto __________, l’11.4.2008 si è tenuta un’udienza per incombenti
dinanzi al presidente della Corte delle assise criminali giudice Mauro Ermani,
sedente con la segretaria Barbara Maspoli, vicecancelliera, e alla presenza del
procuratore pubblico Monica Galliker, dell’avv. PR 2 (patrocinatore di PI 3),
degli avv.ti PR 3 e __________ __________ (patrocinatori di PI 4), dell’avv. PR
1.
(patrocinatore della IS 1) e dell’avv. __________ (patrocinatore di __________
__________).
Nel
corso di quest’udienza le parti non si sono opposte al fatto che il patrocinatore
della IS 1 avrebbe partecipato al pubblico dibattimento (verbale d’udienza 11.4.2008,
p. 2, inc. __________: "Le parti non si oppongono a che il rappresentante
di __________ __________ presenzi al dibattimento").
Il
presidente ha inoltre comunicato che al termine di ogni giornata processuale,
per quanto possibile, sarebbe stata consegnata alle parti copia del verbale di
dibattimento.
Dal verbale di dibattimento 26.5-5.6.2008 a
p. 90 e 91 emerge che il 2.6.2008 il presidente della Corte, prima della
discussione, ha dato la parola all’avv. __________ che ha voluto precisare la
posizione della sua assistita. Il suo intervento è stato verbalizzato. Si è poi
giunti alla conclusione che "(…), preso atto che le imputazioni, anche
quelle subordinate (compresa quella di truffa), non comportano un danno diretto
e immediato per la __________, questa rinuncia a far valere delle pretese di
risarcimento nei confronti degli accusati. Viene quindi a cadere la costituzione
di PC. A questo punto l’avv. PR 1 e l’avv. __________ lasciano quindi l’aula.
(…)" (verbale di dibattimento 26.5-5.6.2008, p.
91, inc. __________).
Ora, è vero che – alla luce di quanto sopra
esposto – l’istituto bancario istante non è (più) da considerarsi parte civile
nell’ambito del surriferito procedimento penale.
Ciononostante
occorre ricordare che PI 4 – l’unica parte che si oppone alla presente istanza
– è stato alle dipendenze della IS 1 (presso la succursale di __________) al
momento dei fatti accaduti (cfr. sentenza 5.6.2008, p. 27 e 28, inc. __________),
che la vicenda ha coinvolto diverse relazioni bancarie del citato istituto
bancario e che la parte civile (____________________) era il cliente più
importante della succursale di __________, rispettivamente era uno dei clienti
più importanti dell’istituto bancario istante.
Non
va inoltre dimenticato che il suo patrocinatore, avv. PR 1, ha avuto accesso a
tutti gli atti del procedimento penale, ha potuto partecipare al pubblico
dibattimento con il consenso delle parti e ha ricevuto copia del verbale di
dibattimento (perlomeno) fino a p. 84.
In
siffatte circostanze si giustifica riconoscere un interesse legittimo da parte
dell’istituto bancario istante ad ottenere copia della postulata sentenza e della
parte del verbale di dibattimento che non è stata consegnata al suo
patrocinatore (da p. 85 fino a p. 111) (cfr., in tal senso, DTF 124 IV 234).
La
predetta documentazione potrà essere ritirata direttamente dall’avv. PR 1
presso la cancelleria di questa Camera dopo la crescita in giudicato della
presente decisione.
6.
L’istanza è accolta ai sensi del
precedente considerando.
La
tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 27
CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La
tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98
LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81
LTF.
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi
penali
Il vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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