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Decisione

60.2008.287

Istanza di ispezione degli atti. Divisione delle contribuzioni quale istante

2 febbraio 2010Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

2 e la documentazione prodotta da PI 2 a giustificazione materiale delle

pretese per onorari nei confronti della famiglia __________” (scritto

18.5.2007, p. 1 s.).

PI

2 – con riferimento al principio di proporzionalità tra l’interesse personale

della persona sotto inchiesta e quello pubblico dell’autorità fiscale – ha

domandato, con osservazioni 25/29.5.2007, che hanno completato le precedenti

osservazioni 4/7.5.2007, che l’istante potesse esaminare unicamente i suoi

verbali di interrogatorio 16.2.2006 (p. 1/2/4) e 29.8.2006 (p. 7/8), la documentazione

allegata al suo verbale di interrogatorio 16.2.2006 contestuale alle questioni

fiscali, la documentazione da lui prodotta circa la giustificazione materiale

delle pretese per onorari nei confronti della famiglia __________ e la documentazione

relativa alla concessione in garanzia a suo favore delle azioni __________

rispettivamente alla loro escussione.

4. Con

decisione 28.6.2007 questa Camera ha parzialmente accolto l’istanza in considerazione

dell’interesse giuridico legittimo dell’autorità fiscale a visionare gli atti

del procedimento penale e del principio di proporzionalità, autorizzando la IS

1 a compulsare l’incarto in questione limitatamente ai verbali di

interrogatorio 16.2.2006 (p. 1/2/4) e 29.8.2006 (p. 7/8) di PI 2, alla documentazione

allegata al verbale di interrogatorio 16.2.2006 di quest’ultimo contestuale

alle questioni fiscali, alla documentazione prodotta da PI 2 circa la

giustificazione materiale delle pretese per onorari nei confronti della

famiglia __________ ed alla documentazione relativa alla concessione in

garanzia a favore di PI 2 delle azioni __________ rispettivamente alla loro

escussione, riservato – ovviamente – il segreto d’ufficio e fiscale connesso

con le procedure condotte dalla IS 1 (inc. __________).

5. Il

Tribunale federale, adito con ricorso in materia di diritto pubblico

31.8/3.9.2007 dalla IS 1, ha accolto – nella misura in cui era ammissibile – il

gravame annullando la predetta decisione 28.6.2007 e rinviando alla Camera dei

ricorsi penali gli atti per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.

Questa

Camera doveva applicare alla fattispecie, per analogia con l’assistenza giudiziaria

internazionale, il criterio dell’utilità potenziale, in base al quale la

cooperazione poteva essere rifiutata solo se gli atti richiesti non apparivano

in alcun modo in rapporto con l’infrazione perseguita e manifestamente

inadeguati a far progredire l’inchiesta. Ha inoltre evidenziato che incombeva

in primo luogo alla persona interessata dalle indagini l’onere di dimostrare,

in maniera chiara e precisa, in che misura le informazioni ed i documenti da

trasmettere non avrebbero presentato alcun interesse per l’autorità richiedente.

Se l’interessato ometteva di determinarsi o si pronunciava al riguardo in

maniera insoddisfacente, l’autorità giudiziaria che verificava la fondatezza

della domanda di assistenza doveva comunque effettuare la cernita degli atti (considerando

6.4., decisione TF __________ del 28.7.2008).

6. Giusta

l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente

art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale

(DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – “oltre ai casi previsti dal presente codice, la

Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo

e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che

prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,

segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei

periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

L’art.

27 CPP istituisce una procedura specifica (per l’ispezione atti) applicabile a

titolo sussidiario, come emerge chiaramente dall’inizio del testo della

disposizione: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, (…)”.

Occorre

chiedersi se altre norme del CPP siano applicabili in tema di ispezione degli

atti. Il CPP contiene delle norme relative all’accesso agli atti ad opera delle

Considerandi

parti ad un procedimento aperto (ad esempio, art. 58 cpv. 1, 59 cpv. 1 e 79

cpv. 2 CPP).

Il

CPP non prevede invece una specifica norma per l’accesso agli atti da parte di

terzi: a questi, come del resto alle parti dopo la chiusura del procedimento,

si applica la procedura dell’art. 27 CPP.

Questo

risulta anche dai lavori legislativi, che hanno esteso il campo di applicazione

dell’art. 27 CPP, come si evince in particolare dalla modifica della nota

marginale (inizialmente “Ispezione degli atti dopo il processo”,

modificato in “Ispezione degli atti”; cfr. Rapporto 8.11.1994 della

Commissione speciale del Gran Consiglio, p. 19).

7.

Non

essendo di regola l’autorità fiscale parte ad un procedimento penale (tranne

che nei casi di frode fiscale), ma sostanzialmente terzo, la decisione relativa

ad una sua richiesta di informazioni riguardo ad un incarto penale compete a

questa Camera in virtù dell’art. 27 cpv. 1 CPP (decisione CRP 4.7.2006, inc. __________),

come del resto ritenuto anche dal Tribunale federale (decisione TF __________

del 28.7.2008, considerando 4.).

Questa

Camera non solo decide l’ammissibilità o meno della richiesta, ma è competente

pure per fissare le modalità di ispezione degli atti (art. 27 cpv. 2 CPP), applicando

a titolo analogetico il criterio dell’utilità potenziale (in base al

quale la cooperazione va rifiutata unicamente se gli atti richiesti non

appaiono in alcun modo in rapporto con l’infrazione perseguita e sono manifestamente

inadeguati a far procedere l’inchiesta), sviluppato nell’ambito di applicazione

della AIMP. In questo senso – come detto al considerando 5. – si è espresso il Tribunale

federale (decisione TF __________ del 28.7.2008, considerando 6.1.):

“D'altronde

l'autorità rogata e le relative istanze di ricorso devono certo esaminare la

necessità, per l'applicazione della legge, dell'informazione e dei documenti sollecitati.

La valutazione dell'effettiva rilevanza di tali dati per l'imposizione

fiscale delle persone coinvolte è però evidentemente di competenza dell'autorità

di tassazione, esperiti tutti i necessari accertamenti in

quest'ottica (cfr., per analogia, DTF 129 II 484 consid. 4.1; 128 II

407.

consid. 5.2.1; 127 II 142 consid. 5a).

Come già in

passato, l'autorità fiscale può utilizzare le informazioni apprese nella

consultazione di un incarto penale anche contro terze persone non coinvolte nel

procedimento e sulla cui situazione fiscale inizialmente non vi era alcuna necessità

di approfondimento. Essa può inoltre aver accesso anche a documentazione coperta

dal segreto bancario, nella misura in cui la stessa è stata ottenuta o sequestrata

in modo

legittimo nell'ambito del procedimento penale (DTF 124 II 58 consid. 3; sentenza 2A.28/1997 del 20 novembre 1998, in: StE

1999.

B 92.13 n. 5, consid. 2a).

La

giurisprudenza pone comunque dei Iimiti al diritto di

esame da parte dell'autorità fiscale.

In particolare, è escluso che quest'ultima possa domandare di aver accesso agli atti di un procedimento allo scopo di condurre un'azione di ricerca generale, senza aver

motivo di supporre che la legge non

sia stata applicata correttamente. L'obbligo di collaborazione non permette infatti al fisco di

consultare indistintamente e senza

obiettivo concreto tutti i documenti di un'altra autorità (DTF 124 II 58 consid. 3d e 3e; sentenza 2A.406/1995 del 14 marzo 1996, in: ASA 65 pag. 649, consid. 5b)”.

8.

L’Alta

Corte ha ritenuto incontestato che dagli accertamenti esperiti dal procuratore

pubblico nei confronti di PI 2 emergevano aspetti di rilevanza fiscale e quindi

informazioni necessarie per l’applicazione della relativa legislazione fiscale (considerando

6.2

, decisione TF __________ del 28.7.2008). Ciò che fonda, a non averne

dubbio, un interesse giuridico legittimo della IS 1 ad ispezionare gli atti.

Nel

giudizio annullato questa Camera aveva già riconosciuto un manifesto interesse

giuridico legittimo dell’autorità fiscale a visionare gli atti del procedimento

penale promosso a carico, tra gli altri, di PI 2 (considerando 6., inc. __________).

Questa

Camera, dopo esame dell’inc. MP __________, reputa che tutti gli atti sono potenzialmente

utili per il procedimento fiscale, ritenuto per il resto che PI 2 non ha

collaborato e non ha evidenziato i documenti che – a mente sua – sono

suscettibili di non essere trasmessi alla qui istante.

9.

La

domanda è accolta. L’istante, tenuta al segreto d’ufficio e fiscale, potrà

compulsare l’inc. MP __________ (e, se del caso, fotocopiare i documenti

necessari ai fini del procedimento fiscale).

10.

Considerati

gli art. 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID e 185 LT, si prescinde dal prelievo di tassa

di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 27 CPP,

112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID, 185 LT ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è accolta: la IS 1, __________, è autorizzata ad esaminare (e, per quanto

necessario, a fotocopiare) gli atti del procedimento penale inc. MP __________.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e

spese.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico giusta gli

art. 82 ss. LTF al Tribunale federale entro 30 giorni dalla sua intimazione

(art. 100 cpv. 1 LTF).

4. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il vicepresidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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