60.2008.287
Istanza di ispezione degli atti. Divisione delle contribuzioni quale istante
2 febbraio 2010Italiano11 min
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Numero d'incarto:
60.2008.287
Data decisione, Autorità:
02.02.2010, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Divisione delle contribuzioni quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2008.287
Lugano
2 febbraio
2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Raffaele Guffi, vicepresidente,
Ivano Ranzanici, Raffaello Balerna
(in sostituzione di Mauro Mini, esclusosi)
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 20/23.4.2007
presentata dalla
IS 1,
tendente ad ottenere
l’autorizzazione all’accesso agli atti dell’inc. MP __________ inerente, tra
gli altri, PI 2, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________);
richiamate le osservazioni 4.5.2007 del
procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi – che preavvisa favorevolmente la
domanda – e 4/7.5.2007 di PI 2 – che postula il solo parziale accoglimento
dell’istanza –;
preso atto dello scritto 18.5.2007 del
magistrato inquirente, che – su richiesta 9.5.2007 di questa Camera – precisa
gli elementi di una possibile sottrazione fiscale;
ritenute le ulteriori osservazioni
25/29.5.2007 di PI 2 – che, come in precedenza, si oppone alla compulsazione di
tutti gli atti del procedimento penale – e 31.5/1.6.2007 della IS 1 – che
ritiene di avere un interesse legittimo all’esame dell’intero incarto –;
richiamato infine lo scritto 20/21.10.2008
di PI 2, che – richiesto da questa Camera il 6.10.2008 di indicare, in ossequio
alla decisione TF __________ del 28.7.2008 che aveva annullato il giudizio
28.6.2007 di questa Camera sulla medesima istanza (inc. __________), gli atti
del procedimento penale inc. MP __________ che non avrebbero avuto alcuna potenziale
utilità dal profilo fiscale – si rimette al giudizio di questa Camera
facendo per il resto riferimento alle precedenti osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il
17.4.2007 il procuratore pubblico ha segnalato all’Ispettorato fiscale – in
applicazione dell’art. 185 LT – che nell’ambito del procedimento penale inc. MP
__________ promosso, tra gli altri, nei confronti di PI 2 emergevano “(…)
elementi di una possibile sottrazione fiscale (…)” di quest’ultimo.
2. Con
istanza 20/23.4.2007 la IS 1 – invocando gli art. 185 LT e 112 LIFD – ha domandato,
in ossequio alla giurisprudenza di questa Camera di cui alla decisione 4.7.2006
(inc. __________), l’autorizzazione a compulsare l’intero incarto inerente il
citato procedimento penale al fine “(…) di verificare la completezza dei
dati fiscali dichiarati (…)” da PI 2 (istanza 20/23.4.2007, p. 2).
3. Il
9.5.2007 questa Camera ha chiesto al magistrato inquirente di precisare “(…)
quali sono gli elementi (con riferimento a quali atti contenuti nell’incarto)
di una possibile sottrazione fiscale dell’indagato, oggetto della sua
segnalazione 17.4.2007 alla IS 1”.
Il
procuratore pubblico, il 18.5.2007, ha rilevato che “(…) gli elementi di una
possibile sottrazione fiscale sono riferiti innanzitutto alla questione
dell’onorario di CHF 150'000.-- che l’avv. PI 2 ha dichiarato di aver ricevuto
nel corso del mese di settembre/dicembre 1999 da __________, questione riconosciuta
di rilevanza fiscale anche dall’avv. PR 1 nelle osservazioni del 4 maggio 2007.
Ulteriori elementi sono costituiti: dal fatto che il pacchetto della __________
è stato dichiarato al fisco soltanto il 31 agosto 2005 con la dichiarazione
d’imposta 2004, malgrado egli abbia dichiarato nel corso dell’inchiesta di
esserne diventato proprietario nel 2001, escutendo le azioni che gli erano
state date in pegno da __________ (verbale 16 febbraio 2006 a pag. 4); la problematica
delle azioni __________, che era proprietaria del mappale n. __________ RFD di __________;
si tratta di un complesso di rustici ristrutturati dall’avv. PI 2 e rivenduti
previa costituzione in PPP. Il fisco ha diritto di compulsare tutti i verbali
fatti dalla sottoscritta all’avv. PI 2 (con annessa documentazione), gli atti
sequestrati in occasione delle due perquisizioni presso lo studio dell’avv. PI
Fatti
2 e la documentazione prodotta da PI 2 a giustificazione materiale delle
pretese per onorari nei confronti della famiglia __________” (scritto
18.5.2007, p. 1 s.).
PI
2 – con riferimento al principio di proporzionalità tra l’interesse personale
della persona sotto inchiesta e quello pubblico dell’autorità fiscale – ha
domandato, con osservazioni 25/29.5.2007, che hanno completato le precedenti
osservazioni 4/7.5.2007, che l’istante potesse esaminare unicamente i suoi
verbali di interrogatorio 16.2.2006 (p. 1/2/4) e 29.8.2006 (p. 7/8), la documentazione
allegata al suo verbale di interrogatorio 16.2.2006 contestuale alle questioni
fiscali, la documentazione da lui prodotta circa la giustificazione materiale
delle pretese per onorari nei confronti della famiglia __________ e la documentazione
relativa alla concessione in garanzia a suo favore delle azioni __________
rispettivamente alla loro escussione.
4. Con
decisione 28.6.2007 questa Camera ha parzialmente accolto l’istanza in considerazione
dell’interesse giuridico legittimo dell’autorità fiscale a visionare gli atti
del procedimento penale e del principio di proporzionalità, autorizzando la IS
1 a compulsare l’incarto in questione limitatamente ai verbali di
interrogatorio 16.2.2006 (p. 1/2/4) e 29.8.2006 (p. 7/8) di PI 2, alla documentazione
allegata al verbale di interrogatorio 16.2.2006 di quest’ultimo contestuale
alle questioni fiscali, alla documentazione prodotta da PI 2 circa la
giustificazione materiale delle pretese per onorari nei confronti della
famiglia __________ ed alla documentazione relativa alla concessione in
garanzia a favore di PI 2 delle azioni __________ rispettivamente alla loro
escussione, riservato – ovviamente – il segreto d’ufficio e fiscale connesso
con le procedure condotte dalla IS 1 (inc. __________).
5. Il
Tribunale federale, adito con ricorso in materia di diritto pubblico
31.8/3.9.2007 dalla IS 1, ha accolto – nella misura in cui era ammissibile – il
gravame annullando la predetta decisione 28.6.2007 e rinviando alla Camera dei
ricorsi penali gli atti per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.
Questa
Camera doveva applicare alla fattispecie, per analogia con l’assistenza giudiziaria
internazionale, il criterio dell’utilità potenziale, in base al quale la
cooperazione poteva essere rifiutata solo se gli atti richiesti non apparivano
in alcun modo in rapporto con l’infrazione perseguita e manifestamente
inadeguati a far progredire l’inchiesta. Ha inoltre evidenziato che incombeva
in primo luogo alla persona interessata dalle indagini l’onere di dimostrare,
in maniera chiara e precisa, in che misura le informazioni ed i documenti da
trasmettere non avrebbero presentato alcun interesse per l’autorità richiedente.
Se l’interessato ometteva di determinarsi o si pronunciava al riguardo in
maniera insoddisfacente, l’autorità giudiziaria che verificava la fondatezza
della domanda di assistenza doveva comunque effettuare la cernita degli atti (considerando
6.4., decisione TF __________ del 28.7.2008).
6. Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – “oltre ai casi previsti dal presente codice, la
Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo
e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che
prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei
periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
L’art.
27 CPP istituisce una procedura specifica (per l’ispezione atti) applicabile a
titolo sussidiario, come emerge chiaramente dall’inizio del testo della
disposizione: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, (…)”.
Occorre
chiedersi se altre norme del CPP siano applicabili in tema di ispezione degli
atti. Il CPP contiene delle norme relative all’accesso agli atti ad opera delle
Considerandi
parti ad un procedimento aperto (ad esempio, art. 58 cpv. 1, 59 cpv. 1 e 79
cpv. 2 CPP).
Il
CPP non prevede invece una specifica norma per l’accesso agli atti da parte di
terzi: a questi, come del resto alle parti dopo la chiusura del procedimento,
si applica la procedura dell’art. 27 CPP.
Questo
risulta anche dai lavori legislativi, che hanno esteso il campo di applicazione
dell’art. 27 CPP, come si evince in particolare dalla modifica della nota
marginale (inizialmente “Ispezione degli atti dopo il processo”,
modificato in “Ispezione degli atti”; cfr. Rapporto 8.11.1994 della
Commissione speciale del Gran Consiglio, p. 19).
7.
Non
essendo di regola l’autorità fiscale parte ad un procedimento penale (tranne
che nei casi di frode fiscale), ma sostanzialmente terzo, la decisione relativa
ad una sua richiesta di informazioni riguardo ad un incarto penale compete a
questa Camera in virtù dell’art. 27 cpv. 1 CPP (decisione CRP 4.7.2006, inc. __________),
come del resto ritenuto anche dal Tribunale federale (decisione TF __________
del 28.7.2008, considerando 4.).
Questa
Camera non solo decide l’ammissibilità o meno della richiesta, ma è competente
pure per fissare le modalità di ispezione degli atti (art. 27 cpv. 2 CPP), applicando
a titolo analogetico il criterio dell’utilità potenziale (in base al
quale la cooperazione va rifiutata unicamente se gli atti richiesti non
appaiono in alcun modo in rapporto con l’infrazione perseguita e sono manifestamente
inadeguati a far procedere l’inchiesta), sviluppato nell’ambito di applicazione
della AIMP. In questo senso – come detto al considerando 5. – si è espresso il Tribunale
federale (decisione TF __________ del 28.7.2008, considerando 6.1.):
“D'altronde
l'autorità rogata e le relative istanze di ricorso devono certo esaminare la
necessità, per l'applicazione della legge, dell'informazione e dei documenti sollecitati.
La valutazione dell'effettiva rilevanza di tali dati per l'imposizione
fiscale delle persone coinvolte è però evidentemente di competenza dell'autorità
di tassazione, esperiti tutti i necessari accertamenti in
quest'ottica (cfr., per analogia, DTF 129 II 484 consid. 4.1; 128 II
407.
consid. 5.2.1; 127 II 142 consid. 5a).
Come già in
passato, l'autorità fiscale può utilizzare le informazioni apprese nella
consultazione di un incarto penale anche contro terze persone non coinvolte nel
procedimento e sulla cui situazione fiscale inizialmente non vi era alcuna necessità
di approfondimento. Essa può inoltre aver accesso anche a documentazione coperta
dal segreto bancario, nella misura in cui la stessa è stata ottenuta o sequestrata
in modo
legittimo nell'ambito del procedimento penale (DTF 124 II 58 consid. 3; sentenza 2A.28/1997 del 20 novembre 1998, in: StE
1999.
B 92.13 n. 5, consid. 2a).
La
giurisprudenza pone comunque dei Iimiti al diritto di
esame da parte dell'autorità fiscale.
In particolare, è escluso che quest'ultima possa domandare di aver accesso agli atti di un procedimento allo scopo di condurre un'azione di ricerca generale, senza aver
motivo di supporre che la legge non
sia stata applicata correttamente. L'obbligo di collaborazione non permette infatti al fisco di
consultare indistintamente e senza
obiettivo concreto tutti i documenti di un'altra autorità (DTF 124 II 58 consid. 3d e 3e; sentenza 2A.406/1995 del 14 marzo 1996, in: ASA 65 pag. 649, consid. 5b)”.
8.
L’Alta
Corte ha ritenuto incontestato che dagli accertamenti esperiti dal procuratore
pubblico nei confronti di PI 2 emergevano aspetti di rilevanza fiscale e quindi
informazioni necessarie per l’applicazione della relativa legislazione fiscale (considerando
6.2
, decisione TF __________ del 28.7.2008). Ciò che fonda, a non averne
dubbio, un interesse giuridico legittimo della IS 1 ad ispezionare gli atti.
Nel
giudizio annullato questa Camera aveva già riconosciuto un manifesto interesse
giuridico legittimo dell’autorità fiscale a visionare gli atti del procedimento
penale promosso a carico, tra gli altri, di PI 2 (considerando 6., inc. __________).
Questa
Camera, dopo esame dell’inc. MP __________, reputa che tutti gli atti sono potenzialmente
utili per il procedimento fiscale, ritenuto per il resto che PI 2 non ha
collaborato e non ha evidenziato i documenti che – a mente sua – sono
suscettibili di non essere trasmessi alla qui istante.
9.
La
domanda è accolta. L’istante, tenuta al segreto d’ufficio e fiscale, potrà
compulsare l’inc. MP __________ (e, se del caso, fotocopiare i documenti
necessari ai fini del procedimento fiscale).
10.
Considerati
gli art. 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID e 185 LT, si prescinde dal prelievo di tassa
di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 27 CPP,
112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID, 185 LT ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta: la IS 1, __________, è autorizzata ad esaminare (e, per quanto
necessario, a fotocopiare) gli atti del procedimento penale inc. MP __________.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e
spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico giusta gli
art. 82 ss. LTF al Tribunale federale entro 30 giorni dalla sua intimazione
(art. 100 cpv. 1 LTF).
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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