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Decisione

60.2008.288

Istanza di ispezione degli atti. coniuge dell'accusato quale istante

14 ottobre 2008Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

60.2008.288

Data decisione, Autorità:

14.10.2008, CRP

Titolo:

Istanza di ispezione degli atti. coniuge dell'accusato quale istante

SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO

art. 27 CPP-TI

Incarto n.

60.2008.288

Lugano

14 ottobre

2008/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai

giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 29.8/16.9.2008

presentata da

IS 1 ,

patr. da: PR 1

tendente ad ottenere copia di un rapporto

di polizia relativo alla moglie;

premesso che la richiesta è stata inviata

direttamente alla polizia, che l’ha trasmessa al Ministero pubblico, che a sua

volta l’ha trasferita per competenza a questa Camera, con scritto 15/16.9.2008,

mediante il quale ha pure valutato l’attività della moglie inconferente rispetto

all’affidamento della figlia;

richiamate le osservazioni 25/26.9.2008 del

patrocinatore di PI 2, mediante le quali si oppone all’accoglimento della

richiesta;

ritenuto che a domanda di questa Camera il

legale istante ha trasmesso due documenti relativi alle richieste formulate dal

legale __________;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. Il

Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 (inc. MP __________)

conclusosi con un decreto d’accusa del 25.8.2008 (DA __________).

Considerandi

2.

Con

la presente procedura, la patrocinatrice dell’istante chiede copia di un

rapporto di polizia per utilizzarlo nel contesto di una procedura per ottenere

l’affidamento provvisorio della figlia dalle autorità __________. Il

procuratore pubblico evidenzia come l’attività della moglie sia di principio

lecita, e di conseguenza inconferente in una procedura di affidamento. Tramite

il proprio patrocinatore, PI 2 si oppone all’accoglimento della richiesta, evidenziando

come siano pendenti presso la Pretura di __________ due cause civili, una in

annullamento del matrimonio (__________), l’altra in disconoscimento della figlia

(__________). Per PI 2 questa procedura e quella in __________ sarebbero

tentativi di pressione in relazione alla procedura inerente al contributo

alimentare pendente presso la Pretura di __________.

3.

Giusta l’art. 27 CPP – in vigore

dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con

riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e

95.

I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei

ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e

l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che

prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,

segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei

periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.

Nel

presente caso, l’esistenza delle azioni civili presso la Pretura di __________

(di disconoscimento, OA __________, e di annullamento del matrimonio, OA __________),

verificata da questa Camera, rende incomprensibile l’eventuale richiesta alle

autorità __________, e priva di legittimo interesse giuridico ai sensi

dell’art. 27 CPP la presente richiesta.

5.

L’istanza

è respinta. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP e l’art. 39 lit. f LTG,

nonché ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è respinta.

2. La

tassa di giustizia di CHF 100.--, e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________, che rifonderà

a PI 2, __________, CHF 150.-- (centocinquanta) a titolo di ripetibili.

3. Rimedio di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato,

entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF),

il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli

art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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