60.2008.288
Istanza di ispezione degli atti. coniuge dell'accusato quale istante
14 ottobre 2008Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2008.288
Data decisione, Autorità:
14.10.2008, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. coniuge dell'accusato quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2008.288
Lugano
14 ottobre
2008/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 29.8/16.9.2008
presentata da
IS 1 ,
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere copia di un rapporto
di polizia relativo alla moglie;
premesso che la richiesta è stata inviata
direttamente alla polizia, che l’ha trasmessa al Ministero pubblico, che a sua
volta l’ha trasferita per competenza a questa Camera, con scritto 15/16.9.2008,
mediante il quale ha pure valutato l’attività della moglie inconferente rispetto
all’affidamento della figlia;
richiamate le osservazioni 25/26.9.2008 del
patrocinatore di PI 2, mediante le quali si oppone all’accoglimento della
richiesta;
ritenuto che a domanda di questa Camera il
legale istante ha trasmesso due documenti relativi alle richieste formulate dal
legale __________;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il
Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 (inc. MP __________)
conclusosi con un decreto d’accusa del 25.8.2008 (DA __________).
Considerandi
2.
Con
la presente procedura, la patrocinatrice dell’istante chiede copia di un
rapporto di polizia per utilizzarlo nel contesto di una procedura per ottenere
l’affidamento provvisorio della figlia dalle autorità __________. Il
procuratore pubblico evidenzia come l’attività della moglie sia di principio
lecita, e di conseguenza inconferente in una procedura di affidamento. Tramite
il proprio patrocinatore, PI 2 si oppone all’accoglimento della richiesta, evidenziando
come siano pendenti presso la Pretura di __________ due cause civili, una in
annullamento del matrimonio (__________), l’altra in disconoscimento della figlia
(__________). Per PI 2 questa procedura e quella in __________ sarebbero
tentativi di pressione in relazione alla procedura inerente al contributo
alimentare pendente presso la Pretura di __________.
3.
Giusta l’art. 27 CPP – in vigore
dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con
riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e
95.
I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei
ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e
l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che
prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei
periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4.
Nel
presente caso, l’esistenza delle azioni civili presso la Pretura di __________
(di disconoscimento, OA __________, e di annullamento del matrimonio, OA __________),
verificata da questa Camera, rende incomprensibile l’eventuale richiesta alle
autorità __________, e priva di legittimo interesse giuridico ai sensi
dell’art. 27 CPP la presente richiesta.
5.
L’istanza
è respinta. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP e l’art. 39 lit. f LTG,
nonché ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è respinta.
2. La
tassa di giustizia di CHF 100.--, e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________, che rifonderà
a PI 2, __________, CHF 150.-- (centocinquanta) a titolo di ripetibili.
3. Rimedio di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato,
entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF),
il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli
art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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