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Decisione

60.2008.29

Ricorso contro la decisione del giudice dell'applicazione della pena in materia di trattamento ambulatoriale

17 marzo 2008Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

a. La

situazione del ricorrente è ben ricapitolata nella decisione impugnata (a cui

si rimanda per economia di procedura), in particolare con riferimento alle

diverse decisioni di condanna.

Per quanto

riguarda più specificatamente il tema delle misure terapeutiche, oggetto del

gravame, occorre ricordare che la condanna del ricorrente dell’11.8.2000 era

stata sospesa per dar luogo prima alla misura del collocamento in una casa di

salute (CPC): dopo la sua dimissione, il collocamento è stato sostituito da una

misura ambulatoriale a tempo indeterminato.

Con scritto

25.2.2005, la SEPEM aveva comunicato alla Capo ufficio di Patronato, che il

Consiglio di vigilanza nella seduta del 24.2.2005 aveva deciso il mantenimento

della misura ambulatoriale a favore del ricorrente, invitando l’Ufficio di

Patronato a valutare la possibilità di passare il caso al Servizio

Psicosociale, come poi effettivamente avvenuto.

Nella seduta

dell’8.3.2006 il Consiglio di Vigilanza ha deciso che la misura terapeutica

ambulatoriale a favore del ricorrente doveva essere mantenuta.

Con scritto

13.8.2007, indirizzato all’Ufficio di Patronato, il Servizio psico-sociale di __________

ha chiesto il prolungamento della misura terapeutica ambulatoriale alla quale

il ricorrente era sottoposto.

A richiesta

del Giap, in data 20/28.12.2007, il nuovo terapeuta ha allestito un rapporto

relativo all’andamento della presa a carico del ricorrente. Dallo stesso si

evince che il terapeuta ha visitato in due occasioni il ricorrente, ha

modificato la terapia psicofarmacologica a base di __________, precedentemente

adottata dal Servizio psico-sociale di __________, rinunciando alle iniezioni

intramuscolari, due volte alla settimana, a favore invece dell’assunzione di

neurolettici a dosaggio pieno e induttori del sonno per via orale. Il terapeuta

comunicava inoltre che la nuova terapia dava buoni risultati, non notando

disturbi psicopatologici maggiori nel suo paziente. Al termine del suo rapporto

egli indicava però di essere stato contattato telefonicamente dal dott. __________,

medico assistente __________, il quale gli aveva comunicato che il ricorrente

era stato ricoverato d’urgenza __________, a causa di un nuovo episodio di

decompensazione dello stato psichico. Il Giap ha sentito il ricorrente,

unitamente al suo tutore, in data 13.12.2007.

In relazione

al recente ricovero, nella sua audizione, il tutore riteneva che i comportamenti

acuti del ricorrente fossero da riferire al cambiamento della terapia farmacologica

nel frattempo intervenuto. Comunicava inoltre che, dal mese di maggio del 2007,

il ricorrente non si recava più a lavorare.

Il ricorrente

ha precisato che è comunque sua intenzione lavorare e che era già stata inviata

una lettera di richiesta di lavoro presso una società di __________

Per quanto

riguarda la misura ambulatoriale, il ricorrente ha confermato che attualmente è

seguito dal dott. __________ di __________.

b. Con decisione 31.1.2008 (inc. Giap __________), qui

impugnata, il Giap ha decretato il mantenimento del trattamento ambulatoriale

ancora per ulteriori cinque anni. Lo stesso è da eseguirsi, per quel che

riguarda l’aspetto medico, da parte dello psichiatra e psicoterapeuta dott. __________

di __________, per quanto riguarda l’aspetto farmacologico, con la ripresa

della precedente terapia farmacologica a base di __________, mediante iniezioni

intra muscolari, due volte alla settimana, da eseguirsi presso il Servizio

psico-sociale di __________.

Dopo aver

ricordato le norme applicabili, il Giap ha constatato come il trattamento seguito

dal ricorrente abbia avuto una doppia natura: una cura psichiatrica ed una di

carattere farmacologico. Nel corso del tempo si sono avvicendati diversi

psichiatri nella presa a carico medica del ricorrente. I risultati, se ci si

limita all’aspetto penale, sono da considerare comunque positivi. Le “ricadute”

avvenute nel corso del 2004 (circolazione senza licenza e circolazione malgrado

la revoca, sanzionati con 30 giorni di detenzione sospesi) e nel 2005 (furto,

danneggiamento, minaccia, ripetuta contravvenzione alla LF sul trasporto

pubblico, sanzionati con 15 giorni di detenzione sospesi) non sono infatti tecnicamente

da considerare quali recidive rispetto ai reati di cui alla sentenza 11.8.2000

della Corte delle assise correzionali di __________. Il Giap ritiene che

rientrino pure in un normale percorso terapeutico, considerata la delicatezza

della condizione psicofisica del ricorrente, i ricoveri presso la CPC di __________

a seguito dell’acutizzarsi della sua malattia.

Il Giap ha

prestato particolare attenzione al ricovero coatto avvenuto nel dicembre 2007: ha

ammesso un nesso causa/effetto fra la decisione del terapeuta di rinunciare

alla terapia psicofarmacologica a base di __________ __________ (iniezioni intra

muscolari, due volte alla settimana) a favore dell’assunzione di neurolettici e

induttori del sonno per via orale, ed il ricovero forzato del ricorrente.

Nella decisione

impugnata il Giap ha ritenuto come siano da scongiurare situazioni quali quella

che ha portato al recente ricovero, per il rischio di recidiva, poiché proprio

nei momenti acuti della malattia del ricorrente possono innescarsi dei comportamenti

pericolosi da parte dello stesso.

Per questi

motivi il Giap ha concluso ritenendo indispensabile la ripresa della terapia

farmacologica a base di __________ __________, con iniezioni intra muscolari,

due volte alla settimana, da eseguirsi presso il Servizio psico-sociale di __________:

la presa a carico psichiatrica può invece essere continuata da parte del __________

di __________, auspicando una frequenza maggiore (quindicinale in luogo di

mensile) delle consultazioni.

Il Giap ha

ritenuto non adempiute le condizioni per porre fine alla misura terapeutica

ambulatoriale: trattandosi del trattamento di malati psichici, il termine di 5

anni, già trascorso nel caso concreto, è del tutto indicativo e può quindi

essere superato, in quanto nel caso concreto il rischio di nuovi crimini o

delitti in caso di cessazione della misura è da ritenersi ancora troppo

elevato. La misura è stata protratta dal Giap per ulteriori 5 anni.

c. Con

scritto del 18/21.1.2008 il qui ricorrente contesta la decisione del Giap non

nel suo principio, ma unicamente per quanto riguarda il ripristino della

terapia __________”. La stessa gli darebbe diversi effetti collaterali

sgradevoli, mentre che la terapia farmacologica avrebbe dato ottimi risultati.

Considerandi

1.

Si pone

anzitutto un problema di ricevibilità del gravame, con riferimento al termine

di 10 giorni previsto dall’art. 341 cpv 2 CPP. Dalla decisione impugnata

risulta che la stessa è stata intimata unicamente al tutore, e non direttamente

al qui ricorrente. A richiesta di chiarimento di questa Camera, con il proprio

scritto del 14/18.1.2008, il tutore ha precisato di avere dapprima informato il

qui ricorrente solo telefonicamente della decisione ricevuta, indicandogli che

ne avrebbero parlato unitamente al medico curate. Questi ha fissato loro (al

tutore ed al ricorrente) un incontro per il giorno 15.1.2008. Solo in quella

data il qui ricorrente è stato informato compiutamente della decisione qui

impugnata. Considerata la sua situazione personale, ed il fatto di non essere

stato direttamente destinatario della decisione, si deve ammettere eccezionalmente

che solo in data 15.1.2008, con il concorso del medico curante e del tutore, egli

sia stato adeguatamente informato della decisione e delle sue motivazioni. Di

modo che il gravame, datato 18.1.2008, spedito il giorno seguente, e pervenuto

in data 21.1.2008, deve essere considerato tempestivo.

2.

A norma

dell’art. 63 CP, l’autore di un reato affetto da grave turba psichica, può essere

sottoposto, in luogo di un trattamento stazionario ad un trattamento ambulatoriale.

Con la recente riforma della parte generale del CP, il legislatore ha fissato

una durata indicativa della misura ambulatoriale in 5 anni, comunque

prorogabili (art. 63 cpv. 4 CP).

La misura

ambulatoriale può essere continuata o soppressa. In virtù dell’art. 63a cpv. 2

CP, la soppressione del trattamento ambulatoriale interviene se il trattamento si

è concluso con successo, se la sua prosecuzione non ha prospettive di successo,

o se è stata raggiunta la durata massima legale ove si tratti di trattamento di

alcolizzati, tossicomani o farmacodipendenti.

Come

precisato nel Messaggio del Consiglio Federale (FF 1999, 1775), il trattamento

ambulatoriale dei malati psichici può essere prorogato oltre i 5 anni previsti

dall’art. 63 cpv. 4 CP, che non è quindi da considerarsi un limite assoluto in

questo caso. In effetti come riconosciuto anche dalla dottrina, proprio i casi

di malati psichici, richiedono in genere un trattamento prolungato nel tempo

(BSK Strafrecht I – M. HEER, 2. ed., Basilea 2007, n. 85 ad art. 63 CP).

3.

L’art. 63a cpv. 1 CP prevede che l’autorità

competente esamini almeno una volta all’anno se il trattamento ambulatoriale

debba essere continuato o soppresso.

Il controllo

annuale stabilito all’art. 63a cpv. 1 CP è svolto in Ticino dal Giap (art. 339

cpv. 1 lit. f e g CPP), sentito l’interessato ed il terapeuta (con una

relazione).

Lo scopo di

questi accertamenti è, come già indicato sopra, quello di verificare l’attuale

pericolosità della persona sottoposta a trattamento, al fine di stabilire se la

soppressione della misura si giustifichi o meno.

4.

Per quel che attiene al concetto di “trattamento ambulatoriale”,

il Tribunale federale (DTF 124 IV 246), ha precisato che gli obbiettivi non sono

primariamente legati allo stato di salute del condannato, ma bensì alla

concretizzazione dei principi della prevenzione generale e della prevenzione

speciale. Il trattamento medico viene quindi considerato unicamente quale mezzo

per garantire una prevenzione generale e speciale nel singolo caso, così da

evitare una recidiva.

5.

Nel

presente caso, il ricorrente non contesta il principio della continuazione del

trattamento ambulatoriale, ma unicamente le sue modalità.

Più precisamente, egli non contesta l’aspetto medico, ma

unicamente la terapia farmacologica, disposta dal Giap, ovvero la ripresa del

trattamento a base di __________, con iniezioni intra muscolari, due volte alla

settimana, da eseguirsi presso il Servizio psico-sociale di __________. A dire

del ricorrente, la stessa comporterebbe degli effetti collaterali sgradevoli: preferibile

sarebbe il trattamento sostitutivo che gli è stato applicato in occasione del

ricovero alla CPC da parte del dott. __________.

6.

Concretamente,

nel presente caso, occorre evidenziare come questa Camera non disponga degli

elementi di fatto e tecnici per potersi determinare.

In fatto, non

è anzitutto chiaro quale sia il trattamento auspicato dal ricorrente. Dagli

atti risulta che il precedente trattamento, a base di __________, sia stato sostituito

dal nuovo terapeuta con l’assunzione di neurolettici __________), e ciò prima

del ricovero alla CPC del 6.12.2007 (reperto del dott. __________ del

20.12

). Non risulta dagli atti, e neppure dall’audizione del ricorrente e

del tutore del 13.12.2007, quale sarebbe il trattamento applicato dal __________

durante la degenza a __________ In

fatto, non è inoltre chiaro quali sarebbero gli effetti collaterali sgradevoli invocati

dal ricorrente in relazione al trattamento a base di __________, ripristinato

dal Giap nella decisione impugnata.

Sempre in

fatto, con riferimento al recente ricovero coatto alla CPC, dall’audizione del

ricorrente e in particolare del tutore risulta che “in merito a quanto

accaduto v’è la sensazione che questi comportamenti acuti del signor RI 1

possano essere riferiti al cambiamento della terapia farmacologica nel

frattempo intervenuta”. Questa indicazione del tutore non è certo

sufficiente a creare un nesso di causa-effetto tra il cambiamento della terapia

farmacologica ed il recente ricovero.

Dal punto di

vista tecnico specialistico, questa Camera, quale autorità di ricorso, non dispone

delle conoscenze tecniche per determinarsi autonomamente tra due (o forse tre,

non conoscendo la terapia applicata alla CPC nel recente ricovero coatto)

terapie farmacologiche, come non può determinarsi sugli effetti (positivi o

collaterali sgradevoli) delle medesime, in assenza di accertamenti medici, che

non risultano dagli atti.

Per questi

motivi, l’incarto è ritornato al Giap perché, dopo aver accertato la terapia attuata

presso la CPC in occasione del recente ricovero, e dopo aver sentito o raccolto

il parere del terapista e del medico curante del CPC, si determini nuovamente

sul tipo di trattamento farmacologico più adatto alla situazione del qui

ricorrente.

Per il resto,

la decisione del Giap di prorogare la misura del trattamento ambulatoriale, con

una doppia natura, sia medica, sia farmacologica, è confermato: il rinvio

dell’incarto riguarda unicamente la determinazione del trattamento

farmacologico più adeguato ed idoneo alla situazione del ricorrente ed ai

bisogni di prevenzione. Nelle more della nuova decisione, è ripreso il trattamento

a base di __________.

7.

Considerata

la situazione personale del ricorrente ed il tipo di procedura, non si prelevano

tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 63 e 63a CP, 341 CPP ed

ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. Il

ricorso è evaso ai sensi dei considerandi.

2. Non si

prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio di diritto:

Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro

30 giorni dall’intimazione (art. 78 cpv. 2 lit. b LTF).

4. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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