60.2008.29
Ricorso contro la decisione del giudice dell'applicazione della pena in materia di trattamento ambulatoriale
17 marzo 2008Italiano12 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2008.29
Data decisione, Autorità:
17.03.2008, CRP
Titolo:
Ricorso contro la decisione del giudice dell'applicazione della pena in materia di trattamento ambulatoriale
RICORSO
TRATTAMENTO AMBULATORIALE
art. 339 CPP-TI
art. 340 CPP-TI
art. 341 CPP-TI
art. 63 CPS
art. 63a CPS
Incarto n.
60.2008.29
Lugano
17 marzo 2008/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Valentina Item, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso 18/21.1.2008
presentato da
RI 1
contro
la decisione 3.1.2008 del giudice
dell’applicazione della pena Maurizio Albisetti Bernasconi in materia di
trattamento ambulatoriale (inc. GIAP __________);
premesso che lo scritto ricorsuale è stato
inviato alla Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure (SEPEM), che
l’ha trasmesso all’ufficio del giudice dell’applicazione della pena (Giap), che
a sua volta l’ha inviato a questa Camera per evasione;
ritenuto che al momento della ricezione
dello scritto ricorsuale, e dal testo stesso dello scritto, emerge un problema
di tempestività, questa Camera, con scritti 24.1.2008 ha chiesto al ricorrente
ed al suo tutore, con due scritti separati, di prendere posizione sulla
tempestività;
ritenuto che in data 6.2.2008 questa Camera
ha sollecitato l’evasione dello scritto 24.1.2008 al tutore;
preso atto che lo stesso, con scritto
14/18.2.2008, ha precisato quando ha comunicato la decisione al qui ricorrente;
ritenuto che, per motivi di celerità e dato
l’esito, questa Camera ha ritenuto di non dover procedere ad uno scambio degli
allegati;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. La
situazione del ricorrente è ben ricapitolata nella decisione impugnata (a cui
si rimanda per economia di procedura), in particolare con riferimento alle
diverse decisioni di condanna.
Per quanto
riguarda più specificatamente il tema delle misure terapeutiche, oggetto del
gravame, occorre ricordare che la condanna del ricorrente dell’11.8.2000 era
stata sospesa per dar luogo prima alla misura del collocamento in una casa di
salute (CPC): dopo la sua dimissione, il collocamento è stato sostituito da una
misura ambulatoriale a tempo indeterminato.
Con scritto
25.2.2005, la SEPEM aveva comunicato alla Capo ufficio di Patronato, che il
Consiglio di vigilanza nella seduta del 24.2.2005 aveva deciso il mantenimento
della misura ambulatoriale a favore del ricorrente, invitando l’Ufficio di
Patronato a valutare la possibilità di passare il caso al Servizio
Psicosociale, come poi effettivamente avvenuto.
Nella seduta
dell’8.3.2006 il Consiglio di Vigilanza ha deciso che la misura terapeutica
ambulatoriale a favore del ricorrente doveva essere mantenuta.
Con scritto
13.8.2007, indirizzato all’Ufficio di Patronato, il Servizio psico-sociale di __________
ha chiesto il prolungamento della misura terapeutica ambulatoriale alla quale
il ricorrente era sottoposto.
A richiesta
del Giap, in data 20/28.12.2007, il nuovo terapeuta ha allestito un rapporto
relativo all’andamento della presa a carico del ricorrente. Dallo stesso si
evince che il terapeuta ha visitato in due occasioni il ricorrente, ha
modificato la terapia psicofarmacologica a base di __________, precedentemente
adottata dal Servizio psico-sociale di __________, rinunciando alle iniezioni
intramuscolari, due volte alla settimana, a favore invece dell’assunzione di
neurolettici a dosaggio pieno e induttori del sonno per via orale. Il terapeuta
comunicava inoltre che la nuova terapia dava buoni risultati, non notando
disturbi psicopatologici maggiori nel suo paziente. Al termine del suo rapporto
egli indicava però di essere stato contattato telefonicamente dal dott. __________,
medico assistente __________, il quale gli aveva comunicato che il ricorrente
era stato ricoverato d’urgenza __________, a causa di un nuovo episodio di
decompensazione dello stato psichico. Il Giap ha sentito il ricorrente,
unitamente al suo tutore, in data 13.12.2007.
In relazione
al recente ricovero, nella sua audizione, il tutore riteneva che i comportamenti
acuti del ricorrente fossero da riferire al cambiamento della terapia farmacologica
nel frattempo intervenuto. Comunicava inoltre che, dal mese di maggio del 2007,
il ricorrente non si recava più a lavorare.
Il ricorrente
ha precisato che è comunque sua intenzione lavorare e che era già stata inviata
una lettera di richiesta di lavoro presso una società di __________
Per quanto
riguarda la misura ambulatoriale, il ricorrente ha confermato che attualmente è
seguito dal dott. __________ di __________.
b. Con decisione 31.1.2008 (inc. Giap __________), qui
impugnata, il Giap ha decretato il mantenimento del trattamento ambulatoriale
ancora per ulteriori cinque anni. Lo stesso è da eseguirsi, per quel che
riguarda l’aspetto medico, da parte dello psichiatra e psicoterapeuta dott. __________
di __________, per quanto riguarda l’aspetto farmacologico, con la ripresa
della precedente terapia farmacologica a base di __________, mediante iniezioni
intra muscolari, due volte alla settimana, da eseguirsi presso il Servizio
psico-sociale di __________.
Dopo aver
ricordato le norme applicabili, il Giap ha constatato come il trattamento seguito
dal ricorrente abbia avuto una doppia natura: una cura psichiatrica ed una di
carattere farmacologico. Nel corso del tempo si sono avvicendati diversi
psichiatri nella presa a carico medica del ricorrente. I risultati, se ci si
limita all’aspetto penale, sono da considerare comunque positivi. Le “ricadute”
avvenute nel corso del 2004 (circolazione senza licenza e circolazione malgrado
la revoca, sanzionati con 30 giorni di detenzione sospesi) e nel 2005 (furto,
danneggiamento, minaccia, ripetuta contravvenzione alla LF sul trasporto
pubblico, sanzionati con 15 giorni di detenzione sospesi) non sono infatti tecnicamente
da considerare quali recidive rispetto ai reati di cui alla sentenza 11.8.2000
della Corte delle assise correzionali di __________. Il Giap ritiene che
rientrino pure in un normale percorso terapeutico, considerata la delicatezza
della condizione psicofisica del ricorrente, i ricoveri presso la CPC di __________
a seguito dell’acutizzarsi della sua malattia.
Il Giap ha
prestato particolare attenzione al ricovero coatto avvenuto nel dicembre 2007: ha
ammesso un nesso causa/effetto fra la decisione del terapeuta di rinunciare
alla terapia psicofarmacologica a base di __________ __________ (iniezioni intra
muscolari, due volte alla settimana) a favore dell’assunzione di neurolettici e
induttori del sonno per via orale, ed il ricovero forzato del ricorrente.
Nella decisione
impugnata il Giap ha ritenuto come siano da scongiurare situazioni quali quella
che ha portato al recente ricovero, per il rischio di recidiva, poiché proprio
nei momenti acuti della malattia del ricorrente possono innescarsi dei comportamenti
pericolosi da parte dello stesso.
Per questi
motivi il Giap ha concluso ritenendo indispensabile la ripresa della terapia
farmacologica a base di __________ __________, con iniezioni intra muscolari,
due volte alla settimana, da eseguirsi presso il Servizio psico-sociale di __________:
la presa a carico psichiatrica può invece essere continuata da parte del __________
di __________, auspicando una frequenza maggiore (quindicinale in luogo di
mensile) delle consultazioni.
Il Giap ha
ritenuto non adempiute le condizioni per porre fine alla misura terapeutica
ambulatoriale: trattandosi del trattamento di malati psichici, il termine di 5
anni, già trascorso nel caso concreto, è del tutto indicativo e può quindi
essere superato, in quanto nel caso concreto il rischio di nuovi crimini o
delitti in caso di cessazione della misura è da ritenersi ancora troppo
elevato. La misura è stata protratta dal Giap per ulteriori 5 anni.
c. Con
scritto del 18/21.1.2008 il qui ricorrente contesta la decisione del Giap non
nel suo principio, ma unicamente per quanto riguarda il ripristino della
terapia __________”. La stessa gli darebbe diversi effetti collaterali
sgradevoli, mentre che la terapia farmacologica avrebbe dato ottimi risultati.
Considerandi
1.
Si pone
anzitutto un problema di ricevibilità del gravame, con riferimento al termine
di 10 giorni previsto dall’art. 341 cpv 2 CPP. Dalla decisione impugnata
risulta che la stessa è stata intimata unicamente al tutore, e non direttamente
al qui ricorrente. A richiesta di chiarimento di questa Camera, con il proprio
scritto del 14/18.1.2008, il tutore ha precisato di avere dapprima informato il
qui ricorrente solo telefonicamente della decisione ricevuta, indicandogli che
ne avrebbero parlato unitamente al medico curate. Questi ha fissato loro (al
tutore ed al ricorrente) un incontro per il giorno 15.1.2008. Solo in quella
data il qui ricorrente è stato informato compiutamente della decisione qui
impugnata. Considerata la sua situazione personale, ed il fatto di non essere
stato direttamente destinatario della decisione, si deve ammettere eccezionalmente
che solo in data 15.1.2008, con il concorso del medico curante e del tutore, egli
sia stato adeguatamente informato della decisione e delle sue motivazioni. Di
modo che il gravame, datato 18.1.2008, spedito il giorno seguente, e pervenuto
in data 21.1.2008, deve essere considerato tempestivo.
2.
A norma
dell’art. 63 CP, l’autore di un reato affetto da grave turba psichica, può essere
sottoposto, in luogo di un trattamento stazionario ad un trattamento ambulatoriale.
Con la recente riforma della parte generale del CP, il legislatore ha fissato
una durata indicativa della misura ambulatoriale in 5 anni, comunque
prorogabili (art. 63 cpv. 4 CP).
La misura
ambulatoriale può essere continuata o soppressa. In virtù dell’art. 63a cpv. 2
CP, la soppressione del trattamento ambulatoriale interviene se il trattamento si
è concluso con successo, se la sua prosecuzione non ha prospettive di successo,
o se è stata raggiunta la durata massima legale ove si tratti di trattamento di
alcolizzati, tossicomani o farmacodipendenti.
Come
precisato nel Messaggio del Consiglio Federale (FF 1999, 1775), il trattamento
ambulatoriale dei malati psichici può essere prorogato oltre i 5 anni previsti
dall’art. 63 cpv. 4 CP, che non è quindi da considerarsi un limite assoluto in
questo caso. In effetti come riconosciuto anche dalla dottrina, proprio i casi
di malati psichici, richiedono in genere un trattamento prolungato nel tempo
(BSK Strafrecht I – M. HEER, 2. ed., Basilea 2007, n. 85 ad art. 63 CP).
3.
L’art. 63a cpv. 1 CP prevede che l’autorità
competente esamini almeno una volta all’anno se il trattamento ambulatoriale
debba essere continuato o soppresso.
Il controllo
annuale stabilito all’art. 63a cpv. 1 CP è svolto in Ticino dal Giap (art. 339
cpv. 1 lit. f e g CPP), sentito l’interessato ed il terapeuta (con una
relazione).
Lo scopo di
questi accertamenti è, come già indicato sopra, quello di verificare l’attuale
pericolosità della persona sottoposta a trattamento, al fine di stabilire se la
soppressione della misura si giustifichi o meno.
4.
Per quel che attiene al concetto di “trattamento ambulatoriale”,
il Tribunale federale (DTF 124 IV 246), ha precisato che gli obbiettivi non sono
primariamente legati allo stato di salute del condannato, ma bensì alla
concretizzazione dei principi della prevenzione generale e della prevenzione
speciale. Il trattamento medico viene quindi considerato unicamente quale mezzo
per garantire una prevenzione generale e speciale nel singolo caso, così da
evitare una recidiva.
5.
Nel
presente caso, il ricorrente non contesta il principio della continuazione del
trattamento ambulatoriale, ma unicamente le sue modalità.
Più precisamente, egli non contesta l’aspetto medico, ma
unicamente la terapia farmacologica, disposta dal Giap, ovvero la ripresa del
trattamento a base di __________, con iniezioni intra muscolari, due volte alla
settimana, da eseguirsi presso il Servizio psico-sociale di __________. A dire
del ricorrente, la stessa comporterebbe degli effetti collaterali sgradevoli: preferibile
sarebbe il trattamento sostitutivo che gli è stato applicato in occasione del
ricovero alla CPC da parte del dott. __________.
6.
Concretamente,
nel presente caso, occorre evidenziare come questa Camera non disponga degli
elementi di fatto e tecnici per potersi determinare.
In fatto, non
è anzitutto chiaro quale sia il trattamento auspicato dal ricorrente. Dagli
atti risulta che il precedente trattamento, a base di __________, sia stato sostituito
dal nuovo terapeuta con l’assunzione di neurolettici __________), e ciò prima
del ricovero alla CPC del 6.12.2007 (reperto del dott. __________ del
20.12
). Non risulta dagli atti, e neppure dall’audizione del ricorrente e
del tutore del 13.12.2007, quale sarebbe il trattamento applicato dal __________
durante la degenza a __________ In
fatto, non è inoltre chiaro quali sarebbero gli effetti collaterali sgradevoli invocati
dal ricorrente in relazione al trattamento a base di __________, ripristinato
dal Giap nella decisione impugnata.
Sempre in
fatto, con riferimento al recente ricovero coatto alla CPC, dall’audizione del
ricorrente e in particolare del tutore risulta che “in merito a quanto
accaduto v’è la sensazione che questi comportamenti acuti del signor RI 1
possano essere riferiti al cambiamento della terapia farmacologica nel
frattempo intervenuta”. Questa indicazione del tutore non è certo
sufficiente a creare un nesso di causa-effetto tra il cambiamento della terapia
farmacologica ed il recente ricovero.
Dal punto di
vista tecnico specialistico, questa Camera, quale autorità di ricorso, non dispone
delle conoscenze tecniche per determinarsi autonomamente tra due (o forse tre,
non conoscendo la terapia applicata alla CPC nel recente ricovero coatto)
terapie farmacologiche, come non può determinarsi sugli effetti (positivi o
collaterali sgradevoli) delle medesime, in assenza di accertamenti medici, che
non risultano dagli atti.
Per questi
motivi, l’incarto è ritornato al Giap perché, dopo aver accertato la terapia attuata
presso la CPC in occasione del recente ricovero, e dopo aver sentito o raccolto
il parere del terapista e del medico curante del CPC, si determini nuovamente
sul tipo di trattamento farmacologico più adatto alla situazione del qui
ricorrente.
Per il resto,
la decisione del Giap di prorogare la misura del trattamento ambulatoriale, con
una doppia natura, sia medica, sia farmacologica, è confermato: il rinvio
dell’incarto riguarda unicamente la determinazione del trattamento
farmacologico più adeguato ed idoneo alla situazione del ricorrente ed ai
bisogni di prevenzione. Nelle more della nuova decisione, è ripreso il trattamento
a base di __________.
7.
Considerata
la situazione personale del ricorrente ed il tipo di procedura, non si prelevano
tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 63 e 63a CP, 341 CPP ed
ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. Il
ricorso è evaso ai sensi dei considerandi.
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro
30 giorni dall’intimazione (art. 78 cpv. 2 lit. b LTF).
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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