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Decisione

60.2008.296

Istanza per dirimere un conflitto di competenza. dissequestro dopo il giudizio di merito

16 dicembre 2008Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

a. Con

giudizio 12.2.2008 la Corte delle assise criminali ha condannato RI 1 alla pena

detentiva di diciotto mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di due anni, per titolo di complicità

in amministrazione infedele qualificata “siccome commessa per procacciare a

sé o ad altri un indebito profitto, per avere, a __________, __________, __________

e __________, nel periodo febbraio 2003 – dicembre 2005, aiutato intenzionalmente

__________ nella commissione del reato di cui al punto A1 dell’atto d’accusa e

meglio per avere: (…) in alcune occasioni, su incarico di __________, prelevato

in contanti e consegnato a __________ ca. il 90% delle somme incassate mensilmente

dalla società __________, __________; (…) ricevuto quale compenso l’importo di

circa CHF 450'000.--, facente parte del 10% trattenuto da __________ sulla

totalità degli importi incassati dalla __________, __________” e di ripetuto

riciclaggio di denaro “per avere, a __________, __________, __________ e __________,

nel gennaio 2006 trasferito a favore di un conto presso __________, __________,

intestato alla società __________, __________, di cui __________ era indicato

quale avente diritto economico, compiendo così atti suscettibili di vanificare

l’accertamento dell’origine, il ritrovamento e la confisca di valori patrimoniali

che sapeva provenire da un crimine e in particolare dal reato di amministrazione

infedele aggravata commessa con la sua complicità a danno della __________, (…)”

(decisione 12.2.2008, p. 134 s., inc. TPC __________).

RI

1 è stato invece prosciolto dalle imputazioni di complicità in amministrazione

infedele aggravata inerente al periodo antecedente il mese di febbraio 2003 e

di ripetuto riciclaggio di denaro inerente al periodo antecedente il mese di

gennaio 2006 (decisione 12.2.2008, p. 136, inc. TPC __________).

La

Corte – che ha condannato __________ (alla pena detentiva di tre anni e sei

mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto) per titolo di amministrazione

infedele qualificata, __________ (alla pena detentiva di due anni, da dedursi

il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente per un periodo di

prova di due anni) per titolo di complicità in amministrazione infedele qualificata

e di ripetuto riciclaggio di denaro e __________ (alla pena pecuniaria di CHF

27'000.--, da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente

per un periodo di prova di due anni) per titolo di falsità in documenti [prosciogliendo

questi ultimi da alcune fattispecie/reati] – ha rinviato __________ al foro

civile, ha ordinato la confisca – con assegnazione alla parte civile – di averi

patrimoniali riconducibili a __________, ad __________ ed a __________ ed ha

mantenuto il sequestro conservativo su averi patrimoniali di __________ e di RI

1 [“saldo attivo ancora in essere in data della presente sentenza della

relazione __________ intestata a RI 1 presso __________, __________; saldo

attivo della relazione __________ intestata a RI 1 presso __________, __________

(fr. 64'466.--, valuta 3.10.2007); saldo attivo della relazione __________

intestata a RI 1 (deposito titoli fr. 194'204.40, valuta 19.9.2007) presso __________,

__________” (decisione 12.2.2008, p. 138, dispositivi 14.9 – 14.11, inc.

TPC __________)].

b. Il

predetto giudizio – impugnato con ricorsi per cassazione 1.4.2008 dell’allora

procuratore pubblico Maria Galliani (inc. CCRP __________), 1/4.4.2008 di RI 1

(inc. CCRP __________), 3/4.4.2008 di __________ (inc. CCRP __________) e

2/4.4.2008 di __________ (inc. CCRP __________) – è sub iudice davanti alla

Corte di cassazione e di revisione penale.

c. Con

scritto 27.2.2008 RI 1, per il tramite del suo legale, ha informato il giudice Agnese

Balestra-Bianchi, presidente della Corte che lo aveva giudicato, che nei giorni

precedenti era stata completata la transazione in favore della parte civile e

che il saldo era stato trasferito da __________ senza vendita di titoli azionari

in considerazione dello sfavorevole momento di mercato; ha chiesto, per parare

a questa situazione, che la liquidità depositata sulla relazione presso __________

venisse trasferita sul conto presso __________, così da evitare inutili

perdite. Ha inviato il medesimo scritto al procuratore pubblico ed al giudice

dell’istruzione e dell’arresto per quanto la richiesta potesse essere di loro

competenza (doc. 1, allegato all’istanza 22/23.9.2008).

d. Il

30.4.2008 il giudice Francesco Pellegrini, allora presidente della Corte di

cassazione e di revisione penale, interpellato dal qui istante dopo che il magistrato

inquirente si era dichiarato incompetente a decidere, ha comunicato che da

parte sua non c’erano obbiezioni a procedere nel modo indicato, a condizione

che anche il procuratore pubblico, le parti interessate e, se del caso, il

Tribunale penale cantonale fossero stati d’accordo e che la proposta fosse

stata compatibile con i dispositivi 14.9 – 14.11 della suddetta sentenza (doc.

3/4, allegati all’istanza 22/23.9.2008).

e. RI

1, il 6.5.2008, con riferimento al citato scritto 30.4.2008, ha chiesto al magistrato

inquirente ed al presidente della Corte delle assise criminali, sempre per il

tramite del suo legale, di determinarsi (doc. 5, allegato all’istanza 22/23.9.2008).

Il

procuratore pubblico, con scritto 8.5.2008, ha comunicato che non aveva nulla

in contrario a procedere come suggerito dal qui istante, che riteneva che la

parte civile dovesse essere interpellata e che il Ministero pubblico non fosse

più competente per ordinare trasferimenti che toccavano relazioni bancarie già

oggetto di decisione di merito (doc. 6, allegato all’istanza 22/23.9.2008).

Con

scritto 20.5.2008 il giudice Agnese Balestra-Bianchi ha sottolineato che – non

essendo la sentenza cresciuta in giudicato – non poteva impartire a terzi

ordini di restituzione, dissequestro, confisca e/o altro (doc. 7, allegato

all’istanza 22/23.9.2008).

Il

21.5.2008 il giudice dell’istruzione e dell’arresto, ricevuti in copia gli

scritti 27.2.2008 e 6.5.2008, ha comunicato che – a quello stadio del

procedimento – non era data la sua competenza a pronunciarsi in merito (doc. 8,

allegato all’istanza 22/23.9.2008).

f. Con

scritto 18.7.2008 RI 1 ha interpellato il presidente della Corte delle assise

criminali chiedendo la revoca dei sequestri conservativi gravanti le sue

relazioni bancarie. Essi sarebbero stati sprovvisti di base legale, lesivi del

principio di proporzionalità, non sorretti da interesse pubblico e lesivi del

diritto alla proprietà privata: aveva infatti restituito alla parte civile

tutto quanto percepito e voleva evitare che interessi passivi corrodessero il

suo capitale (doc. 9, allegato all’istanza 22/23.9.2008).

Il

giudice Agnese Balestra-Bianchi, il 22.7.2008, ha scritto al procuratore

pubblico ed all’avv. PR 2, legale di parte civile, segnalando che – come

presidente della Corte delle assise criminali – aveva trasmesso al presidente

della Corte di cassazione e di revisione penale i ricorsi pervenuti, per cui

non sapeva se i dispositivi 14.9, 14.10 e 14.11 fossero stati direttamente e/o

indirettamente impugnati; ha quindi domandato loro di approfondire la questione

e di rispondere all’avv. PR 1 con copia, se del caso, a lei (doc. 10, allegato

all’istanza 22/23.9.2008).

Il

procuratore pubblico, con riferimento allo scritto 18.7.2008 trasmessogli dal

giudice Agnese Balestra-Bianchi, ha rilevato che il complesso fattuale

giudicato dalla Corte delle assise criminali si trovava sub iudice e che quindi

si opponeva alla richiesta nelle more del giudizio (doc. 13, allegato

all’istanza 22/23.9.2008).

g. Il

25.7.2008 il qui istante ha interpellato, con due scritti, il giudice

dell’istruzione e dell’arresto postulando la revoca dei sequestri dei suoi

conti (doc. 11/12, allegati all’istanza 22/23.9.2008).

Con

decisione 28.7.2008 il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha dichiarato

irricevibile il reclamo essendo competente a pronunciarsi – sul sequestro e sul

dissequestro – soltanto nel lasso di tempo tra l’emanazione dell’atto di accusa

e l’apertura del dibattimento (doc. 14, allegato all’istanza 22/23.9.2008).

h. Il

21.8.2008 RI 1 ha chiesto alla Corte di cassazione e di revisione penale la

revoca dei suddetti sequestri per le medesime ragioni esposte negli scritti

18.7.2008 al presidente della Corte delle assise criminali e 25.7.2008 al

giudice dell’istruzione e dell’arresto (doc. 15, allegato all’istanza

22/23.9.2008).

Con

giudizio 15.9.2008 la Corte di cassazione e di revisione penale ha dichiarato

irricevibile l’istanza in difetto di una norma che prevedesse la sua competenza

a decidere istanze di dissequestro presentate dalle parti pendente un ricorso

per cassazione; ha indicato che la questione sarebbe stata esaminata, dandosene

le condizioni e nei limiti della sua competenza, nell’ambito del giudizio di

merito (doc. 17, allegato all’istanza 22/23.9.2008).

i. Con

istanza 22/23.9.2008, alla quale allega gli scritti suoi e delle varie autorità

interpellate, RI 1 chiede alla CRP di dirimere il conflitto negativo di

competenza determinando l’autorità competente ad ordinare il dissequestro delle

sue relazioni bancarie pendente il ricorso per cassazione contro il giudizio

12.2.2008.

Considerandi

1.

Giusta

l’art. 39 CPP, i conflitti di competenza sono decisi dalla Camera dei ricorsi

penali.

2.

Come

indicato negli scritti 18.7.2008 e 25.7.2008, il qui istante chiede il dissequestro

di averi detenuti sui conti bancari a lui intestati (due presso __________ di __________,

uno presso la __________).

Si

tratta degli averi oggetto dei dispositivi (dichiara e pronuncia) numero 14.9,

14.10

e 14.11 della sentenza 12.2.2008 della Corte delle assise criminali (inc.

TPC __________, p. 138), che ha mantenuto i sequestri conservativi sui

medesimi.

La

richiesta di dissequestro è giustificata con il fatto che l’istante, nel corso

del dibattimento, ha disposto un bonifico a favore della parte civile per un

importo di CHF 863'000.--, restituendo integralmente alla stessa l’importo che

l’atto d’accusa gli imputava di aver illecitamente percepito (sentenza

12.2

, p. 104). Questa restituzione volontaria operata dall’istante avrebbe

reso senza fondamento i sequestri conservativi.

In

questa sede l’istante chiede di determinare quale sia l’autorità competente a decidere

il dissequestro di beni soggetti a sequestro conservativo, dopo l’emanazione

della sentenza di merito da parte di una Corte delle assise criminali e

pendenti dei ricorsi presso la Corte di cassazione e di revisione penale

(CCRP).

3.

Per

stabilire se è dato un conflitto di competenza (in questo caso, negativo),

occorre preliminarmente chiedersi se sia possibile una decisione (di dissequestro)

quale quella richiesta dall’istante a questo stadio della procedura.

In

caso di risposta affermativa, si dovrà stabilire l’autorità competente per

emanare simile decisione.

4.

Per

questo stadio della procedura, il Codice di procedura penale (CPP) non dà alcuna

indicazione.

Non

prevede specificatamente una competenza per adottare eventuali decisioni di

dissequestro.

Non

prevede neppure, più in generale, una competenza per adottare misure cautelari

o provvisionali (ritenuto che appare discutibile che una richiesta di

dissequestro di averi oggetto di dispositivi della sentenza di merito possa

essere una misura cautelare o ordinatoria).

Il CPP prevede unicamente la possibilità, per il

ricorrente incarcerato, di chiedere la revoca dell’arresto al presidente della

CCRP (art. 290 cpv. 2 CPP).

Il nuovo Codice di procedura penale federale prevede,

all’art. 388 cpv. 1 CPP, la possibilità, per chi dirige il procedimento nella

giurisdizione di ricorso, di adottare gli indispensabili e indifferibili provvedimenti

cautelari o ordinatori. La disposizione federale indica, a titolo non esaustivo,

tre provvedimenti: l’incarico al pubblico ministero di raccogliere le prove la

cui acquisizione è indifferibile; l’emanazione di un ordine di carcerazione; la

designazione di un difensore d’ufficio. Il Messaggio del Consiglio federale del

21.12.2005

n. 05.092 (FF 2006, p. 989 ss., p. 1212) precisa che sono

provvedimenti cautelari quelli che servono ad assicurare mezzi di prova o ad

impedire che l’imputato si sottragga al procedimento. Sono per contro decisioni

ordinatorie (“verfahrensleitende Entscheide”) le ordinanze o le decisioni

adottate per dirigere la procedura.

Come

detto, il legislatore cantonale è silente riguardo ad un’eventuale decisione di

dissequestro in questa fase.

Questo

silenzio del legislatore potrebbe essere qualificato quale lacuna, ossia omissione

o dimenticanza, oppure quale silenzio voluto, quale scelta di escludere questo

genere di decisioni in questa fase del procedimento (dopo la sentenza di merito

della Corte delle assise criminali e prima della decisione della CCRP).

5.

Prevalente,

a mente di questa Camera, è la seconda delle due alternative surriferite.

I sequestri conservativi, di cui si chiede

la revoca, sono stati disposti dalla Corte delle assise criminali, nella

sentenza di merito, in alcuni punti del dispositivo (punti 14.9 a 14.11, p. 138 della sentenza del 12.2.2008), in

risposta a quesiti posti durante il dibattimento (quesiti 6.2 a 6.4, p. 30 della sentenza del 12.2.2008).

I

Dispositivo

dispositivi di una sentenza di merito possono, di regola, essere modificati

unicamente da successivi dispositivi di una sentenza della CCRP (su ricorso per

cassazione o su domanda di revisione), da eventuali dispositivi di una

successiva sentenza del Tribunale federale, oppure da dispositivi di una

sentenza di una Camera civile, se il dispositivo impugnato riguarda pretese riconosciute

alla parte civile (ovvero l’azione civile accessoria in sede penale).

Come

ricordato dal Messaggio del Consiglio di Stato dell’11.3.1987 n. 3163, ad art.

237 n. 3 (citando una sentenza pubblicata in Rep. 1989 p. 343), il ricorso per

cassazione è possibile solo su circostanze che hanno fatto oggetto di un

quesito.

Di

conseguenza, una richiesta di dissequestro, quale quella presentata

dall’istante, che comporta la modifica dei dispositivi 14.9, 14.10 e 14.11

della sentenza di primo grado, in evasione dei quesiti 6.2-6.4, può essere

presentata unicamente con ricorso per cassazione, e può essere decisa unicamente

con la sentenza di merito dalla CCRP.

Occorre

anche considerare che, con riferimento all’art. 295 cpv. 1 CPP, la CCRP non può

andare oltre i limiti delle conclusioni del ricorrente.

La

mancanza di una norma specifica per eventuali decisioni di dissequestro slegate

dal merito, in questa fase del procedimento, non è pertanto una dimenticanza,

ma una scelta del legislatore conseguente e coerente con la logica del CPP e

delle vie impugnative ivi predisposte.

6. Ci

si potrebbe chiedere se, eccezionalmente ed in una situazione del tutto

particolare, non sia comunque ammissibile una decisione di dissequestro o di

sequestro.

L’eventuale dissequestro potrebbe intervenire con un accordo

di tutte le parti al procedimento, in una situazione pacifica almeno limitatamente

agli oggetti o agli averi interessati, come ad esempio in caso di manifesto

errore o svista nella sentenza di primo grado.

Potrebbe essere possibile un dissequestro, se chiesto

unicamente per modificare la modalità di conservazione degli averi sequestrati.

In simili casi, competente sarebbe il presidente della CCRP.

Nessuna di queste due eventualità è data nel presente

caso.

7. In

tutti gli altri casi, il giudizio sul dissequestro in questa fase è legato al

merito e può intervenire unicamente con la sentenza della CCRP.

Questo

indipendentemente dal fatto che il sequestro sia definitivo (perché è intervenuta

la confisca, disposta dal giudice del merito con l’eventuale devoluzione alla

parte civile), o sia conservativo (in considerazione del rinvio al foro civile

della parte civile per le sue pretese risarcitorie).

Anche in questo caso il sequestro (ed il destino dei

beni bloccati) dipende dall’esito dei ricorsi di merito in ambito penale, ed

eventualmente (in caso di conferma della decisione di condanna) dall’esito

delle eventuali successive azioni intraprese dalla parte civile.

La natura conservativa del sequestro disposto dal

presidente della Corte del merito non lo indebolisce, ma lo rende dipendente

dai successivi giudizi in sede penale prima, in sede civile poi.

8. Un

sequestro (anche conservativo) è anzitutto subordinato all’esame e alla decisione

del merito della CCRP sui ricorsi per cassazione presentati (compreso quello

del qui istante).

Subordinato

poiché un’eventuale decisione di proscioglimento o di assoluzione del qui

istante da parte della CCRP (eventualmente ulteriormente confermata dal Tribunale

federale) comporterebbe conseguentemente la decadenza dei sequestri conservativi.

Un’eventuale conferma della condanna del qui istante comporterebbe al contrario

il mantenimento del sequestro conservativo.

9. Nel

presente caso, l’eventuale dissequestro è anche inscindibile dall’esame del merito

dei ricorsi.

Ciò in quanto nel ricorso per cassazione il qui

istante ha sì contestato la sua colpevolezza, ma non ha, a titolo sussidiario

(per il caso di conferma della condanna), postulato (né nelle conclusioni, né

nella motivazione del ricorso) anche la revoca del sequestro conservativo per

difetto dei suoi presupposti legali.

10. In

queste condizioni, in base alle argomentazioni avanzate dal qui istante, ammettere

una decisione di dissequestro, disgiunta dal merito (e precedente

quest’ultimo), non solo consentirebbe all’istante di beneficiare di una facoltà

non prevista dal CPP (e contraria alla logica dello stesso), ma paradossalmente

gli permetterebbe di postulare una decisione su dispositivi non direttamente

(in modo a sè stante) impugnati nel ricorso, con argomentazioni neppure sollevate

nel gravame contro la decisione del merito.

Questo anche se si ammettesse che la

richiesta di dissequestro possa comunque essere decisa dalla CCRP unitamente al

merito, in evasione dei diversi gravami presentati: ciò avrebbe come risultato

di consentire al qui istante di sottoporre a quest’ultima Corte una richiesta

non contenuta nel ricorso per cassazione, sulla scorta di argomentazioni non

invocate nel gravame. Sarebbe come ammettere una richiesta e degli argomenti

tardivi.

Ciò

porterebbe al risultato paradossale di consentire con una richiesta tardiva ciò

che non è stato chiesto ed argomentato con il gravame principale,

tempestivamente presentato.

11. Quanto

precede porta a qualificare la richiesta di dissequestro quale irrita (perché

non prevista dal CPP in questo stadio): di conseguenza la richiesta di dirimere

il conflitto di competenza (negativo) è irricevibile, in quanto non può essere

designata un’autorità competente per una decisione non prevista dal CPP,

contraria alla logica del medesimo, e che comporterebbe un aggiramento delle

norme sul ricorso per cassazione.

12. La

tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 39 CPP, 1 ss. e 39 lit.

f LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è irricevibile.

2. La

tassa di giustizia di CHF 1'000.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi

CHF 1'100.-- (millecento), sono poste a carico di RI 1, __________, che

rifonderà a __________, __________, CHF 200.-- (duecento) a titolo di

ripetibili.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98

LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81

LTF.

4. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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