60.2008.296
Istanza per dirimere un conflitto di competenza. dissequestro dopo il giudizio di merito
16 dicembre 2008Italiano17 min
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Numero d'incarto:
60.2008.296
Data decisione, Autorità:
16.12.2008, CRP
Titolo:
Istanza per dirimere un conflitto di competenza. dissequestro dopo il giudizio di merito
CORTE DI CASSAZIONE E DI REVISIONE PENALE
art. 39 CPP-TI
Incarto n.
60.2008.296
Lugano
16 dicembre
2008/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 22/23.9.2008
presentata da
RI 1, ,
patr. da: PR 1
con cui chiede di dirimere
il conflitto negativo di competenza determinando l’autorità competente ad ordinare
il dissequestro dei suoi conti pendente il ricorso per cassazione contro il
giudizio 12.2.2008 della Corte delle assise criminali, che lo ha condannato
per titolo di complicità in amministrazione infedele qualificata e di ripetuto
riciclaggio di denaro (inc. TPC __________);
richiamati gli scritti 26/29.9.2008 del
giudice Agnese Balestra-Bianchi, presidente della Corte delle assise criminali –
con il quale si rimette al prudente giudizio di questa Camera –, 26/30.9.2008
del procuratore pubblico Giuseppe Muschietti – che si rimette al giudizio di
questa Camera esprimendo nondimeno dubbi su una possibile competenza del
Ministero pubblico dopo l’emanazione della sentenza di merito, anche se
impugnata –, 30.9/1.10.2008 di __________, __________ (patr. da: avv. PR 2, __________)
– che si rimette al prudente giudizio di questa Camera rilevando tuttavia che,
fintanto che la Corte di cassazione e di revisione penale non si sarà espressa
sui ricorsi per cassazione, le relazione bancarie devono essere mantenute sotto
sequestro conservativo –, e 2/3.10.2008 del giudice dell’istruzione e
dell’arresto Ursula Züblin – che rinvia ai considerandi del suo scritto
21.5.2008 e della sua decisione 28.7.2008 –;
preso atto che la Corte di cassazione e di
revisione penale, interpellata, non si è espressa;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Con
giudizio 12.2.2008 la Corte delle assise criminali ha condannato RI 1 alla pena
detentiva di diciotto mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di due anni, per titolo di complicità
in amministrazione infedele qualificata “siccome commessa per procacciare a
sé o ad altri un indebito profitto, per avere, a __________, __________, __________
e __________, nel periodo febbraio 2003 – dicembre 2005, aiutato intenzionalmente
__________ nella commissione del reato di cui al punto A1 dell’atto d’accusa e
meglio per avere: (…) in alcune occasioni, su incarico di __________, prelevato
in contanti e consegnato a __________ ca. il 90% delle somme incassate mensilmente
dalla società __________, __________; (…) ricevuto quale compenso l’importo di
circa CHF 450'000.--, facente parte del 10% trattenuto da __________ sulla
totalità degli importi incassati dalla __________, __________” e di ripetuto
riciclaggio di denaro “per avere, a __________, __________, __________ e __________,
nel gennaio 2006 trasferito a favore di un conto presso __________, __________,
intestato alla società __________, __________, di cui __________ era indicato
quale avente diritto economico, compiendo così atti suscettibili di vanificare
l’accertamento dell’origine, il ritrovamento e la confisca di valori patrimoniali
che sapeva provenire da un crimine e in particolare dal reato di amministrazione
infedele aggravata commessa con la sua complicità a danno della __________, (…)”
(decisione 12.2.2008, p. 134 s., inc. TPC __________).
RI
1 è stato invece prosciolto dalle imputazioni di complicità in amministrazione
infedele aggravata inerente al periodo antecedente il mese di febbraio 2003 e
di ripetuto riciclaggio di denaro inerente al periodo antecedente il mese di
gennaio 2006 (decisione 12.2.2008, p. 136, inc. TPC __________).
La
Corte – che ha condannato __________ (alla pena detentiva di tre anni e sei
mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto) per titolo di amministrazione
infedele qualificata, __________ (alla pena detentiva di due anni, da dedursi
il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di due anni) per titolo di complicità in amministrazione infedele qualificata
e di ripetuto riciclaggio di denaro e __________ (alla pena pecuniaria di CHF
27'000.--, da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di due anni) per titolo di falsità in documenti [prosciogliendo
questi ultimi da alcune fattispecie/reati] – ha rinviato __________ al foro
civile, ha ordinato la confisca – con assegnazione alla parte civile – di averi
patrimoniali riconducibili a __________, ad __________ ed a __________ ed ha
mantenuto il sequestro conservativo su averi patrimoniali di __________ e di RI
1 [“saldo attivo ancora in essere in data della presente sentenza della
relazione __________ intestata a RI 1 presso __________, __________; saldo
attivo della relazione __________ intestata a RI 1 presso __________, __________
(fr. 64'466.--, valuta 3.10.2007); saldo attivo della relazione __________
intestata a RI 1 (deposito titoli fr. 194'204.40, valuta 19.9.2007) presso __________,
__________” (decisione 12.2.2008, p. 138, dispositivi 14.9 – 14.11, inc.
TPC __________)].
b. Il
predetto giudizio – impugnato con ricorsi per cassazione 1.4.2008 dell’allora
procuratore pubblico Maria Galliani (inc. CCRP __________), 1/4.4.2008 di RI 1
(inc. CCRP __________), 3/4.4.2008 di __________ (inc. CCRP __________) e
2/4.4.2008 di __________ (inc. CCRP __________) – è sub iudice davanti alla
Corte di cassazione e di revisione penale.
c. Con
scritto 27.2.2008 RI 1, per il tramite del suo legale, ha informato il giudice Agnese
Balestra-Bianchi, presidente della Corte che lo aveva giudicato, che nei giorni
precedenti era stata completata la transazione in favore della parte civile e
che il saldo era stato trasferito da __________ senza vendita di titoli azionari
in considerazione dello sfavorevole momento di mercato; ha chiesto, per parare
a questa situazione, che la liquidità depositata sulla relazione presso __________
venisse trasferita sul conto presso __________, così da evitare inutili
perdite. Ha inviato il medesimo scritto al procuratore pubblico ed al giudice
dell’istruzione e dell’arresto per quanto la richiesta potesse essere di loro
competenza (doc. 1, allegato all’istanza 22/23.9.2008).
d. Il
30.4.2008 il giudice Francesco Pellegrini, allora presidente della Corte di
cassazione e di revisione penale, interpellato dal qui istante dopo che il magistrato
inquirente si era dichiarato incompetente a decidere, ha comunicato che da
parte sua non c’erano obbiezioni a procedere nel modo indicato, a condizione
che anche il procuratore pubblico, le parti interessate e, se del caso, il
Tribunale penale cantonale fossero stati d’accordo e che la proposta fosse
stata compatibile con i dispositivi 14.9 – 14.11 della suddetta sentenza (doc.
3/4, allegati all’istanza 22/23.9.2008).
e. RI
1, il 6.5.2008, con riferimento al citato scritto 30.4.2008, ha chiesto al magistrato
inquirente ed al presidente della Corte delle assise criminali, sempre per il
tramite del suo legale, di determinarsi (doc. 5, allegato all’istanza 22/23.9.2008).
Il
procuratore pubblico, con scritto 8.5.2008, ha comunicato che non aveva nulla
in contrario a procedere come suggerito dal qui istante, che riteneva che la
parte civile dovesse essere interpellata e che il Ministero pubblico non fosse
più competente per ordinare trasferimenti che toccavano relazioni bancarie già
oggetto di decisione di merito (doc. 6, allegato all’istanza 22/23.9.2008).
Con
scritto 20.5.2008 il giudice Agnese Balestra-Bianchi ha sottolineato che – non
essendo la sentenza cresciuta in giudicato – non poteva impartire a terzi
ordini di restituzione, dissequestro, confisca e/o altro (doc. 7, allegato
all’istanza 22/23.9.2008).
Il
21.5.2008 il giudice dell’istruzione e dell’arresto, ricevuti in copia gli
scritti 27.2.2008 e 6.5.2008, ha comunicato che – a quello stadio del
procedimento – non era data la sua competenza a pronunciarsi in merito (doc. 8,
allegato all’istanza 22/23.9.2008).
f. Con
scritto 18.7.2008 RI 1 ha interpellato il presidente della Corte delle assise
criminali chiedendo la revoca dei sequestri conservativi gravanti le sue
relazioni bancarie. Essi sarebbero stati sprovvisti di base legale, lesivi del
principio di proporzionalità, non sorretti da interesse pubblico e lesivi del
diritto alla proprietà privata: aveva infatti restituito alla parte civile
tutto quanto percepito e voleva evitare che interessi passivi corrodessero il
suo capitale (doc. 9, allegato all’istanza 22/23.9.2008).
Il
giudice Agnese Balestra-Bianchi, il 22.7.2008, ha scritto al procuratore
pubblico ed all’avv. PR 2, legale di parte civile, segnalando che – come
presidente della Corte delle assise criminali – aveva trasmesso al presidente
della Corte di cassazione e di revisione penale i ricorsi pervenuti, per cui
non sapeva se i dispositivi 14.9, 14.10 e 14.11 fossero stati direttamente e/o
indirettamente impugnati; ha quindi domandato loro di approfondire la questione
e di rispondere all’avv. PR 1 con copia, se del caso, a lei (doc. 10, allegato
all’istanza 22/23.9.2008).
Il
procuratore pubblico, con riferimento allo scritto 18.7.2008 trasmessogli dal
giudice Agnese Balestra-Bianchi, ha rilevato che il complesso fattuale
giudicato dalla Corte delle assise criminali si trovava sub iudice e che quindi
si opponeva alla richiesta nelle more del giudizio (doc. 13, allegato
all’istanza 22/23.9.2008).
g. Il
25.7.2008 il qui istante ha interpellato, con due scritti, il giudice
dell’istruzione e dell’arresto postulando la revoca dei sequestri dei suoi
conti (doc. 11/12, allegati all’istanza 22/23.9.2008).
Con
decisione 28.7.2008 il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha dichiarato
irricevibile il reclamo essendo competente a pronunciarsi – sul sequestro e sul
dissequestro – soltanto nel lasso di tempo tra l’emanazione dell’atto di accusa
e l’apertura del dibattimento (doc. 14, allegato all’istanza 22/23.9.2008).
h. Il
21.8.2008 RI 1 ha chiesto alla Corte di cassazione e di revisione penale la
revoca dei suddetti sequestri per le medesime ragioni esposte negli scritti
18.7.2008 al presidente della Corte delle assise criminali e 25.7.2008 al
giudice dell’istruzione e dell’arresto (doc. 15, allegato all’istanza
22/23.9.2008).
Con
giudizio 15.9.2008 la Corte di cassazione e di revisione penale ha dichiarato
irricevibile l’istanza in difetto di una norma che prevedesse la sua competenza
a decidere istanze di dissequestro presentate dalle parti pendente un ricorso
per cassazione; ha indicato che la questione sarebbe stata esaminata, dandosene
le condizioni e nei limiti della sua competenza, nell’ambito del giudizio di
merito (doc. 17, allegato all’istanza 22/23.9.2008).
i. Con
istanza 22/23.9.2008, alla quale allega gli scritti suoi e delle varie autorità
interpellate, RI 1 chiede alla CRP di dirimere il conflitto negativo di
competenza determinando l’autorità competente ad ordinare il dissequestro delle
sue relazioni bancarie pendente il ricorso per cassazione contro il giudizio
12.2.2008.
Considerandi
1.
Giusta
l’art. 39 CPP, i conflitti di competenza sono decisi dalla Camera dei ricorsi
penali.
2.
Come
indicato negli scritti 18.7.2008 e 25.7.2008, il qui istante chiede il dissequestro
di averi detenuti sui conti bancari a lui intestati (due presso __________ di __________,
uno presso la __________).
Si
tratta degli averi oggetto dei dispositivi (dichiara e pronuncia) numero 14.9,
14.10
e 14.11 della sentenza 12.2.2008 della Corte delle assise criminali (inc.
TPC __________, p. 138), che ha mantenuto i sequestri conservativi sui
medesimi.
La
richiesta di dissequestro è giustificata con il fatto che l’istante, nel corso
del dibattimento, ha disposto un bonifico a favore della parte civile per un
importo di CHF 863'000.--, restituendo integralmente alla stessa l’importo che
l’atto d’accusa gli imputava di aver illecitamente percepito (sentenza
12.2
, p. 104). Questa restituzione volontaria operata dall’istante avrebbe
reso senza fondamento i sequestri conservativi.
In
questa sede l’istante chiede di determinare quale sia l’autorità competente a decidere
il dissequestro di beni soggetti a sequestro conservativo, dopo l’emanazione
della sentenza di merito da parte di una Corte delle assise criminali e
pendenti dei ricorsi presso la Corte di cassazione e di revisione penale
(CCRP).
3.
Per
stabilire se è dato un conflitto di competenza (in questo caso, negativo),
occorre preliminarmente chiedersi se sia possibile una decisione (di dissequestro)
quale quella richiesta dall’istante a questo stadio della procedura.
In
caso di risposta affermativa, si dovrà stabilire l’autorità competente per
emanare simile decisione.
4.
Per
questo stadio della procedura, il Codice di procedura penale (CPP) non dà alcuna
indicazione.
Non
prevede specificatamente una competenza per adottare eventuali decisioni di
dissequestro.
Non
prevede neppure, più in generale, una competenza per adottare misure cautelari
o provvisionali (ritenuto che appare discutibile che una richiesta di
dissequestro di averi oggetto di dispositivi della sentenza di merito possa
essere una misura cautelare o ordinatoria).
Il CPP prevede unicamente la possibilità, per il
ricorrente incarcerato, di chiedere la revoca dell’arresto al presidente della
CCRP (art. 290 cpv. 2 CPP).
Il nuovo Codice di procedura penale federale prevede,
all’art. 388 cpv. 1 CPP, la possibilità, per chi dirige il procedimento nella
giurisdizione di ricorso, di adottare gli indispensabili e indifferibili provvedimenti
cautelari o ordinatori. La disposizione federale indica, a titolo non esaustivo,
tre provvedimenti: l’incarico al pubblico ministero di raccogliere le prove la
cui acquisizione è indifferibile; l’emanazione di un ordine di carcerazione; la
designazione di un difensore d’ufficio. Il Messaggio del Consiglio federale del
21.12.2005
n. 05.092 (FF 2006, p. 989 ss., p. 1212) precisa che sono
provvedimenti cautelari quelli che servono ad assicurare mezzi di prova o ad
impedire che l’imputato si sottragga al procedimento. Sono per contro decisioni
ordinatorie (“verfahrensleitende Entscheide”) le ordinanze o le decisioni
adottate per dirigere la procedura.
Come
detto, il legislatore cantonale è silente riguardo ad un’eventuale decisione di
dissequestro in questa fase.
Questo
silenzio del legislatore potrebbe essere qualificato quale lacuna, ossia omissione
o dimenticanza, oppure quale silenzio voluto, quale scelta di escludere questo
genere di decisioni in questa fase del procedimento (dopo la sentenza di merito
della Corte delle assise criminali e prima della decisione della CCRP).
5.
Prevalente,
a mente di questa Camera, è la seconda delle due alternative surriferite.
I sequestri conservativi, di cui si chiede
la revoca, sono stati disposti dalla Corte delle assise criminali, nella
sentenza di merito, in alcuni punti del dispositivo (punti 14.9 a 14.11, p. 138 della sentenza del 12.2.2008), in
risposta a quesiti posti durante il dibattimento (quesiti 6.2 a 6.4, p. 30 della sentenza del 12.2.2008).
I
Dispositivo
dispositivi di una sentenza di merito possono, di regola, essere modificati
unicamente da successivi dispositivi di una sentenza della CCRP (su ricorso per
cassazione o su domanda di revisione), da eventuali dispositivi di una
successiva sentenza del Tribunale federale, oppure da dispositivi di una
sentenza di una Camera civile, se il dispositivo impugnato riguarda pretese riconosciute
alla parte civile (ovvero l’azione civile accessoria in sede penale).
Come
ricordato dal Messaggio del Consiglio di Stato dell’11.3.1987 n. 3163, ad art.
237 n. 3 (citando una sentenza pubblicata in Rep. 1989 p. 343), il ricorso per
cassazione è possibile solo su circostanze che hanno fatto oggetto di un
quesito.
Di
conseguenza, una richiesta di dissequestro, quale quella presentata
dall’istante, che comporta la modifica dei dispositivi 14.9, 14.10 e 14.11
della sentenza di primo grado, in evasione dei quesiti 6.2-6.4, può essere
presentata unicamente con ricorso per cassazione, e può essere decisa unicamente
con la sentenza di merito dalla CCRP.
Occorre
anche considerare che, con riferimento all’art. 295 cpv. 1 CPP, la CCRP non può
andare oltre i limiti delle conclusioni del ricorrente.
La
mancanza di una norma specifica per eventuali decisioni di dissequestro slegate
dal merito, in questa fase del procedimento, non è pertanto una dimenticanza,
ma una scelta del legislatore conseguente e coerente con la logica del CPP e
delle vie impugnative ivi predisposte.
6. Ci
si potrebbe chiedere se, eccezionalmente ed in una situazione del tutto
particolare, non sia comunque ammissibile una decisione di dissequestro o di
sequestro.
L’eventuale dissequestro potrebbe intervenire con un accordo
di tutte le parti al procedimento, in una situazione pacifica almeno limitatamente
agli oggetti o agli averi interessati, come ad esempio in caso di manifesto
errore o svista nella sentenza di primo grado.
Potrebbe essere possibile un dissequestro, se chiesto
unicamente per modificare la modalità di conservazione degli averi sequestrati.
In simili casi, competente sarebbe il presidente della CCRP.
Nessuna di queste due eventualità è data nel presente
caso.
7. In
tutti gli altri casi, il giudizio sul dissequestro in questa fase è legato al
merito e può intervenire unicamente con la sentenza della CCRP.
Questo
indipendentemente dal fatto che il sequestro sia definitivo (perché è intervenuta
la confisca, disposta dal giudice del merito con l’eventuale devoluzione alla
parte civile), o sia conservativo (in considerazione del rinvio al foro civile
della parte civile per le sue pretese risarcitorie).
Anche in questo caso il sequestro (ed il destino dei
beni bloccati) dipende dall’esito dei ricorsi di merito in ambito penale, ed
eventualmente (in caso di conferma della decisione di condanna) dall’esito
delle eventuali successive azioni intraprese dalla parte civile.
La natura conservativa del sequestro disposto dal
presidente della Corte del merito non lo indebolisce, ma lo rende dipendente
dai successivi giudizi in sede penale prima, in sede civile poi.
8. Un
sequestro (anche conservativo) è anzitutto subordinato all’esame e alla decisione
del merito della CCRP sui ricorsi per cassazione presentati (compreso quello
del qui istante).
Subordinato
poiché un’eventuale decisione di proscioglimento o di assoluzione del qui
istante da parte della CCRP (eventualmente ulteriormente confermata dal Tribunale
federale) comporterebbe conseguentemente la decadenza dei sequestri conservativi.
Un’eventuale conferma della condanna del qui istante comporterebbe al contrario
il mantenimento del sequestro conservativo.
9. Nel
presente caso, l’eventuale dissequestro è anche inscindibile dall’esame del merito
dei ricorsi.
Ciò in quanto nel ricorso per cassazione il qui
istante ha sì contestato la sua colpevolezza, ma non ha, a titolo sussidiario
(per il caso di conferma della condanna), postulato (né nelle conclusioni, né
nella motivazione del ricorso) anche la revoca del sequestro conservativo per
difetto dei suoi presupposti legali.
10. In
queste condizioni, in base alle argomentazioni avanzate dal qui istante, ammettere
una decisione di dissequestro, disgiunta dal merito (e precedente
quest’ultimo), non solo consentirebbe all’istante di beneficiare di una facoltà
non prevista dal CPP (e contraria alla logica dello stesso), ma paradossalmente
gli permetterebbe di postulare una decisione su dispositivi non direttamente
(in modo a sè stante) impugnati nel ricorso, con argomentazioni neppure sollevate
nel gravame contro la decisione del merito.
Questo anche se si ammettesse che la
richiesta di dissequestro possa comunque essere decisa dalla CCRP unitamente al
merito, in evasione dei diversi gravami presentati: ciò avrebbe come risultato
di consentire al qui istante di sottoporre a quest’ultima Corte una richiesta
non contenuta nel ricorso per cassazione, sulla scorta di argomentazioni non
invocate nel gravame. Sarebbe come ammettere una richiesta e degli argomenti
tardivi.
Ciò
porterebbe al risultato paradossale di consentire con una richiesta tardiva ciò
che non è stato chiesto ed argomentato con il gravame principale,
tempestivamente presentato.
11. Quanto
precede porta a qualificare la richiesta di dissequestro quale irrita (perché
non prevista dal CPP in questo stadio): di conseguenza la richiesta di dirimere
il conflitto di competenza (negativo) è irricevibile, in quanto non può essere
designata un’autorità competente per una decisione non prevista dal CPP,
contraria alla logica del medesimo, e che comporterebbe un aggiramento delle
norme sul ricorso per cassazione.
12. La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 39 CPP, 1 ss. e 39 lit.
f LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è irricevibile.
2. La
tassa di giustizia di CHF 1'000.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi
CHF 1'100.-- (millecento), sono poste a carico di RI 1, __________, che
rifonderà a __________, __________, CHF 200.-- (duecento) a titolo di
ripetibili.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98
LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81
LTF.
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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