60.2008.310
Istanza di ispezione degli atti. già denunciato/querelato quale istante
4 dicembre 2008Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2008.310
Data decisione, Autorità:
04.12.2008, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già denunciato/querelato quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2008.310
Lugano
4 dicembre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 7.10.2008
presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione per
poter accedere al rapporto di polizia ed ai relativi complementi di cui
all’inc. MP __________;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
seguito di una denuncia/querela penale presentata il 2.10.2001, il Ministero pubblico
ha aperto un procedimento, sfociato nel decreto di non luogo a procedere
28.10.2002 (NLP __________).
Con
decisione 23.5.2003 questa Camera ha dichiarato irricevibile l’istanza di promozione
dell’accusa 18/19.11.2003 presentata dai denuncianti/querelanti avverso il
surriferito decreto (inc. CRP __________).
2. Con
la presente istanza IS 1, per il tramite del suo patrocinatore avv. PR 1,
chiede di poter ricevere copia del rapporto di polizia e dei relativi
complementi inerenti al suddetto procedimento penale e domandati
dall’assicuratore nell’ambito di una richiesta di risarcimento del danno materiale.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel
presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale denunciato/querelato)
nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura
prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste
di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato
(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
Come
ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione
del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione
speciale dell’8.11.1994 p. 19).
5. Nella
presente fattispecie la richiesta del qui istante appare giustificata, essendo
stato parte al surriferito procedimento penale (come denunciato/querelato) nel
frattempo archiviato, ed essendo, a prima vista, data una connessione tra l’incarto
penale e la richiesta di risarcimento. Di conseguenza il patrocinatore del qui
istante potrà esaminare l’incarto presso il Ministero pubblico e fotocopiare i
rapporti di polizia ed i relativi complementi che sono in connessione con la
richiesta di risarcimento del danno materiale.
6. L’istanza
è accolta ai sensi del predetto considerando. Tassa di giustizia e spese,
contenute al minimo, sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39
lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
Fatti
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La
tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF
80.-- (ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
Considerandi
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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