60.2008.312
Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante
14 ottobre 2008Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2008.312
Data decisione, Autorità:
14.10.2008, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2008.312
Lugano
14 ottobre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza
25.9/9.10.2008 presentata da
IS 1
patr. da: avv. PR 1
tendente
ad ottenere l’accesso agli atti del procedimento penale a suo carico;
premesso che la richiesta di accesso agli atti
è stata inviata direttamente alla Pretura penale, che l’ha inviata a questa
Camera in data 7/9.10.2008;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
seguito di una querela sporta dall’__________, il Ministero pubblico ha aperto
un procedimento penale a carico di IS 1 (__________), che ha portato
all’emanazione di un decreto d’accusa del 23.2.2004 (DA __________). A seguito
di tempestiva opposizione l’incarto è stato inviato alla Pretura penale, che
con giudizio del 24.2.2005 (inc. __________) ha condannato IS 1 in contumacia
per trascuranza degli obblighi di mantenimento. Una successiva richiesta di spurgo
è stata dichiarata irricevibile dalla Pretura penale con decisione del
21.6.2006, per violazione del termine previsto dall’art. 277 cpv. 3 CPP. Una
successiva richiesta di revisione, presentata in data 21.9.2006 (contro la sentenza
del 24.2.2005), è stata dichiarata inammissibile con giudizio della Corte di
cassazione e di revisione penale del 3.10.2006 (inc. CCRP __________).
2. Con
la presente istanza, il patrocinatore di IS 1 chiede di potere avere accesso
agli atti del procedimento penale surriferito.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel
presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale accusato) al procedimento
nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 27
CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste
di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato
(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
Come
ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione
del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione
speciale dell’8.11.1994 p. 19).
5. Nel
presente caso la richiesta appare giustificata, e non ci sono motivi per
rovesciare la presunzione di interesse giuridico legittimo a favore della
parte.
6. L’istanza
è accolta. L’accesso agli atti potrà avvenire presso la Pretura penale, ritenuto
che l’incarto è di un certo volume. L’istante o il suo patrocinatore potranno estrarre
copie degli atti.
7. Tassa
di giustizia e spese sono poste a carico di chi le ha originate; le spese sono
contenute al minimo.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39
lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF
130.-- (centotrenta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
Considerandi
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98
LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81
LTF.
4.
Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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