60.2008.320
Istanza di ispezione degli atti. padre di una persona defunta quale istante
4 dicembre 2008Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2008.320
Data decisione, Autorità:
04.12.2008, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. padre di una persona defunta quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2008.320
Lugano
4 dicembre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 1/15.10.2008
presentata da
IS 1
tendente ad ottenere una ricevuta, in
originale, facente parte dell’inc. MP __________;
premesso che la richiesta è pervenuta al
Ministero pubblico il 2.10.2008 ed è stata trasmessa, per competenza, a questa
Camera il 15.10.2008;
richiamate le osservazioni 14/15.10.2008
del procuratore generale Bruno Balestra, che comunica che non sussiste alcuna
esigenza da parte del Ministero pubblico di conservare l’originale del
documento richiesto;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
seguito del decesso di ┼__________ __________ avvenuto il __________, il
Ministero pubblico ha aperto d’ufficio un procedimento penale. Lo stesso procedimento
è stato archiviato mediante decisione 9.11.1992 emanata dall’allora procuratore
pubblico Luca Marcellini (inc. MP __________).
2. Con
la presente istanza il padre di ┼__________ __________ chiede di poter ricevere, in
originale, la ricevuta no. __________, rilasciata dalla __________ __________ e
inserita nell’inc. MP __________, "per motivi
storici famigliari".
Come
esposto in entrata, il procuratore generale non si oppone alla surriferita richiesta.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere
l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica
un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle
persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante,
dei testimoni e dei periti. La Camera dei
ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel
presente caso, nulla osta a trasmettere all’istante il documento richiesto,
considerato inoltre che non sussiste alcuna esigenza da parte del Ministero
pubblico di conservarlo nell’incarto penale archiviato.
5. L’istanza
è accolta. Il documento richiesto è trasmesso, in originale, all’istante unitamente
alla presente decisione.
6. Vista la particolarità del caso, si
rinuncia al prelievo della tassa di giustizia e delle spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39
lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Considerandi
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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