60.2008.329
Ricorso contro la decisione dle giudice dell'applicazione della pena in materia di liberazione condizionale da una pena detentiva. assistenza riabilitativa. norme di condotta. proroga della durata del
16 dicembre 2008Italiano25 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
60.2008.329
Data decisione, Autorità:
16.12.2008, CRP
Titolo:
Ricorso contro la decisione dle giudice dell'applicazione della pena in materia di liberazione condizionale da una pena detentiva. assistenza riabilitativa. norme di condotta. proroga della durata del periodo di prova
ASSISTENZA RIABILITATIVA
ESECUZIONE DELLE PENE
LIBERAZIONE CONDIZIONALE
NORME DI CONDOTTA
PATRONATO
art. 95 cpv. 4 let. a CPP-TI
art. 339 let. j CPP-TI
art. 341 let. b CPP-TI
art. 89 CPS
art. 93 CPS
art. 94 CPS
Incarto n.
60.2008.329
Lugano
16 dicembre 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso 20/21.10.2008
presentato da
RI 1
contro
la decisione 6.10.2008 del giudice dell’applicazione
della pena Maurizio Albisetti Bernasconi in materia di liberazione
condizionale da una pena detentiva (inc. GIAP __________);
premesso che, su richiesta 22.10.2008 di
questa Camera, con scritto 5/6.11.2008 il qui ricorrente ha informato di aver eletto
domicilio legale presso suo fratello __________ __________, __________, al
quale ha allegato, in originale, un
contratto di lavoro datato 5.5.2008 e denominato "contratto di prestazioni di manodopera",
segnalando parimenti che egli, probabilmente per motivi professionali e
linguistici, si trasferirà in __________ verso metà dicembre 2008 (doc. 5);
richiamate le osservazioni 23.10.2008 del
giudice dell’applicazione della pena, che postula la conferma della decisione
impugnata con le motivazioni ivi contenute;
richiamate altresì le osservazioni 30/31.10.2008
della Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure (di seguito SEPEM),
concludenti per la reiezione del gravame;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. In
data 28.8.2002 RI 1 è stato condannato, in contumacia, dalla Corte delle assise
correzionali di __________ per i reati di appropriazione indebita e di abuso di
licenza e di targhe, alla pena di cinque mesi di detenzione sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di tre anni (sentenza della Corte
delle assise correzionali di __________, p. 5, 9 e 11, inc. TPC __________).
b. In
data 10.8.2006 la presidente della Corte delle assise correzionali di __________
giudice Agnese Balestra-Bianchi ha dichiarato RI 1 – in detenzione preventiva dal
15.3.2006 al 10.8.2006 – autore colpevole di trascuranza degli obblighi di
mantenimento, violazione dell’art. 87 LAVS, falsità in documenti, circolazione
senza targhe e senza copertura assicurativa, distrazione di valori patrimoniali
sottoposti a procedimento giudiziale, ripetuto abuso di un impianto per
l’elaborazione dei dati e truffa mancata, prosciogliendolo dalle imputazioni di
truffa e ripetuta truffa [e meglio come descritto dall’atto di accusa 8.6.2006
(ACC __________) emanato dal procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi], e
lo ha condannato alla pena di dodici mesi di detenzione (a valere quale pena
parzialmente aggiuntiva alla pena di cinque mesi di detenzione, sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, inflittagli in data
28.8.2002), computato il carcere preventivo sofferto, al pagamento della multa
di CHF 500.-- e della tassa di giustizia e delle spese processuali, e al
risarcimento di due parti civili. La presidente ha inoltre deciso di non
procedere alla revoca della sospensione condizionale della pena di cinque mesi
di detenzione inflittagli con la sentenza 28.8.2002 (cfr., nel dettaglio,
sentenza 10.8.2006, inc. TPC __________).
c. Con
scritto 4.9.2006 la SEPEM, richiamati i contatti con l’operatore __________ __________
e l’istanza presentata lo stesso giorno da RI 1, ha informato quest’ultimo che
è stato ammesso al beneficio del regime di semiprigionia per l’espiazione della
sua condanna e del suo trasferimento il giorno seguente dal PCT “La Stampa” al
Carcere aperto di __________, in base al preavviso 4.9.2006 dell’Ufficio di patronato,
alla sua possibilità di riprendere il suo percorso lavorativo come emerge dal
contratto di lavoro concluso con la __________ __________ __________, __________,
alla durata della pena da espiare ed alla sua buona condotta (scritto 4.9.2006
della SEPEM e documentazione ivi annessa, inc. SEPEM __________).
d. Con
scritto 4/5.10.2006 (erroneamente datato 4.9.2006), e trasmesso all’allora
competente Consiglio di vigilanza, l’Ufficio di patronato del Cantone Ticino
(di seguito Ufficio di patronato), ha formulato il suo preavviso favorevole riguardo
alla liberazione condizionale di RI 1, indicando quali condizioni particolari
il mantenimento di un’attività lavorativa e la sottomissione a patronato; circa
la sua persona ha ritenuto che egli ha riconosciuto le sue responsabilità
riguardo alla sentenza di condanna 10.8.2006 avendo accettato la pena
inflittagli, ed essendosi attenuto, in maniera scrupolosa, alle regole imposte
dal regime ordinario e di semiprigionia; l’Ufficio di patronato ha nondimeno
rilevato che "la situazione dell’interessato è in
generale contraddistinta da parecchio disordine, sia per quanto concerne gli
aspetti economici-finanziari, che per quello che attiene all’attività
lavorativa. (…). Dai discorsi dell’interessato traspare assai bene che non
esisterebbero problemi economici, ma molteplici strategie per eluderne
l’esistenza, non da ultimo lo spostamento in __________ del proprio domicilio.
Padre di tre figli, due dei quali frutto del primo matrimonio, risulta tutt’ora
in conflitto con la prima moglie per quanto attiene al pagamento degli
alimenti. Considerata la poca chiarezza delle varie attività commerciali di cui
sarebbe titolare, ha beneficiato del regime di semiprigionia con un lavoro di
operaio presso la ditta __________ __________ di __________, di cui il
responsabile si dice soddisfatto"; ha poi
definito come adeguato alle circostanze e collaborativo il comportamento assunto
da RI 1 in esecuzione di pena; ha infine ritenuto la prognosi "(…) solo moderatamente positiva laddove il sig. RI 1
dovesse mantenere l’attuale stabilità e fosse sottoposto ad un controllo sociale.
Gli intenti di stabilità andranno comunque valutati sul lungo termine" (preavviso 4/5.10.2006, p. 1/2, inc. SEPEM __________).
e. A
seguito dell’istanza 25.9.2006 presentata da RI 1, mediante la quale ha
postulato di essere liberato condizionalmente raggiunti i 2/3 della pena (art.
38 vCP), con decreto 16.10.2006 il Consiglio di vigilanza (autorità allora
competente in materia) ha deciso di liberarlo condizionalmente il 12.11.2006, di
sottoporlo al patronato con un periodo di prova di tre anni (con scadenza il
12.11.2009), con l’obbligo di mantenere un’attività lavorativa durante il
periodo di prova, e con l’avvertimento che la liberazione condizionale potrà
essere revocata qualora egli, durante il surriferito periodo di prova, dovesse
commettere un reato, sottrarsi al patronato e alle norme di condotta, oppure
deludere in altro modo la fiducia in lui riposta [precisando che in tal caso sarà
ordinato il ricollocamento per scontare il residuo di pena (pari a 4 mesi di
detenzione)] (inc. __________, inc. SEPEM __________).
La
predetta autorità, con riferimento alla prognosi formulata, ha condiviso sia le
considerazioni esposte dalla presidente della Corte delle assise correzionali
di __________ circa la commisurazione della pena, sia quelle dell’operatore
sociale, affermando che, in effetti, "(…) rimangono
alcune perplessità e titubanze nell’esprimere una prognosi completamente
favorevole, proprio per la vita disordinata e opportunistica (famigliare e
lavorativa), prima dell’arresto"; ha comunque ritenuto
"(…) di concedergli fiducia accordandogli la
liberazione condizionale e malgrado abbia dichiarato di rientrare all’attuale
domicilio in __________ in zona di confine, ma di mantenere l’attività
lavorativa attuale a __________ e di collaborare con il fratello nella
conduzione della Ditta di costruzioni, viene sottoposto al Patronato proprio
per garantire la funzionalità di quanto indicato per il suo reinserimento nella
società e negli impegni famigliari e nell’evitare ulteriori recidive anche
nell’ambito dell’assistenza famigliare"
(decreto 16.10.2006, p. 1/2, inc. Consiglio di vigilanza __________).
f. Con
decreto di accusa 20.3.2007 il procuratore pubblico Giuseppe Muschietti ha posto
in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale RI 1, siccome ritenuto colpevole
di furto, sub. appropriazione semplice, in relazione ai fatti avvenuti nel
periodo compreso tra il 29.9.2006 e il 2.10.2006, ed ha proposto la sua
condanna alla pena pecuniaria di trenta aliquote giornaliere da CHF 30.-- cadauna,
per un importo complessivo di CHF 900.-- (DA __________), al quale quest’ultimo
aveva interposto tempestiva opposizione.
Con
sentenza 23.10.2007 il presidente della Pretura penale Marco Kraushaar ha
dichiarato RI 1 autore colpevole di appropriazione semplice riguardo ai fatti
indicati nel decreto di accusa 20.3.2007 (DA __________), e lo ha condannato al
pagamento della pena pecuniaria richiesta dal procuratore pubblico e della
tassa di giustizia e delle spese (cfr., nel dettaglio, sentenza 23.10.2007, inc.
__________ della Pretura penale).
g. Con
scritto 15.5.2008 l’Ufficio di patronato, richiamato il decreto 16.10.2006 del
Consiglio di vigilanza, ha comunicato alla SEPEM che RI 1 non avrebbe dato seguito
alle diverse convocazioni, allegando, a comprova della sua tesi, i suoi scritti
e le osservazioni presentate dall’interessato; ha inoltre precisato di non
avere alcuna informazione circa l’eventuale attività lavorativa svolta da parte
sua (l’interessato non essendosi presentato e non avendo trasmesso la
documentazione richiesta) e di aver interpellato, nel mese di gennaio il suo
precedente datore di lavoro, __________ __________ (ndr: amministratore unico
della __________ __________ e della __________ __________ __________), il quale
avrebbe dichiarato che RI 1 non sarebbe più alle sue dipendenze, ma che sarebbe
ancora attivo professionalmente sul nostro territorio (scritto 15.5.2008 e
documentazione ivi annessa, inc. SEPEM __________).
h. In
data 23.5.2008 l’Ufficio di patronato, a seguito della comunicazione 19.5.2008
da parte della SEPEM, ha informato la predetta autorità che RI 1 ha saldato la
fattura inerente alla sua condanna della Pretura penale, allegando un altro
scritto datato 19.5.2008 dell’interessato, confermando parimenti il contenuto
del suo precedente scritto del 15.5.2008 (scritto 23.5.2008 e lettera 19.5.2008
ivi annessa, inc. SEPEM __________).
i. Con
scritto 26.5.2008 la SEPEM ha anzitutto segnalato al giudice dell’applicazione
della pena che il 12.11.2006 RI 1 era stato posto al beneficio della
liberazione condizionale su decisione dell’allora competente Consiglio di vigilanza,
con sottomissione al patronato e con l’obbligo di mantenimento di un’attività
lavorativa durante il periodo di prova di tre anni. Ha poi richiamato la
sentenza 23.10.2007 della Pretura penale, adducendo che RI 1, a seguito dei
suoi interventi, ha saldato l’importo per il quale è stato condannato (pena
pecuniaria e tassa di giustizia e spese). Ha inoltre affermato che quest’ultimo
sarebbe ora residente in __________ e che eserciterebbe la sua attività
lavorativa nel Canton Ticino senza alcun contratto. Ha quindi chiesto al
giudice dell’applicazione della pena di procedere ad una valutazione a
proposito del mancato rispetto di quanto disposto dall’allora competente
Consiglio di vigilanza, trasmettendogli contestualmente gli atti di cui agli
incarti SEPEM __________ e __________ inerenti alla persona di RI 1 (AI 1 dell’inc.
GIAP __________).
l. A
seguito della suddetta segnalazione, il 16.6.2008 si è tenuta un’udienza
dinanzi al giudice dell’applicazione della pena alla presenza di RI 1 e del suo
patrocinatore, avv. __________ __________ __________ (AI 2 dell’inc. GIAP __________).
Con
sentenza 6.10.2008 lo stesso giudice ha ammonito RI 1 ed ha deciso di prolungare
di un anno e sei mesi il periodo di prova, con la relativa assistenza
riabilitativa, senza procedere al ripristino dell’esecuzione della pena
detentiva residua relativa alla condanna emessa il 10.8.2006 dalla Corte delle
assise correzionali di __________ a suo carico e sospesa condizionalmente con
decreto 16.10.2006 dell’allora Consiglio di vigilanza (AI 3 dell’inc. GIAP __________).
m. Con
il presente tempestivo ricorso RI 1 chiede, in via principale, il ripristino
del periodo di prova con scadenza prevista il 12.11.2009 come disposto dal
Consiglio di vigilanza nel suo decreto 16.10.2006 [poiché, a suo giudizio, non
sussisterebbe alcun rischio di recidiva che egli possa nuovamente delinquere e
considerato inoltre che "(…) il periodo di prova fino ad ora si è
dimostrato più che positivo" (ricorso 20/21.10.2008, p. 2)], e la
sospensione dell’assistenza riabilitativa essendo, a sua mente, sproporzionata
alle circostanze e incompatibile con la sua situazione finanziaria e geografica;
in via subordinata, che il residuo della pena sospesa condizionalmente – pari a
quattro mesi – sia commutato in una pena pecuniaria di CHF 1'200.--, corrispondenti
a 120 aliquote giornaliere da CHF 10.-- "(…) da pagarsi o sottoposto al servizio della pubblica attività" (ricorso 20/21.10.2008, p. 2). Delle sue ulteriori
motivazioni si dirà, laddove necessario, in corso di motivazione.
n. Come
esposto in entrata, il giudice dell’applicazione della pena chiede di confermare
il contenuto della decisione impugnata.
La
SEPEM, dal canto suo, postula la reiezione del gravame, ritenendo tra l’altro
che la decisione del giudice dell’applicazione della pena sarebbe adeguata, poiché
garantisce una prosecuzione di controllo e il rischio di recidiva da parte del
qui ricorrente.
Considerandi
1.
Giusta
i combinati disposti degli art. 341 cpv. 1 lit. b e 339 cpv. 1 lit. j CPP,
contro le decisioni del giudice dell’applicazione della pena in materia di
liberazione condizionale da una pena detentiva (art. 95 cpv. 3-5 CP) è ammesso
il ricorso alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni dalla conoscenza
del provvedimento impugnato.
La
tempestività del ricorso in esame, introdotto il 20/21.10.2008, e la
legittimazione di RI 1 quale destinatario della decisione impugnata sono pacifiche
e peraltro incontestate.
2.
Nel
caso in cui la persona liberata condizionalmente si sottrae all’assistenza
riabilitativa [intesa a preservare l’assistito dalla recidiva, promuovendone
l’integrazione sociale (art. 93 cpv. 1 CP; (cfr., al proposito, FF 1999 p.
1807/1808)] o disattende le norme di condotta [le quali possono essere
impartite al condannato dal giudice o dall’autorità preposta all’esecuzione
delle pene per il periodo di prova e concernono in particolare l’esercizio di
una professione, la dimora, la guida di un veicolo a motore, la riparazione del
danno nonché la cura medica o psicologica (art. 94 CP; cfr., al proposito, FF
1999.
p. 1809/1810)], oppure se questi provvedimenti si rivelano inattuabili o
non più necessari, l’autorità competente ne riferisce al giudice o alle
autorità preposte all’esecuzione delle pene (art. 89 cpv. 3 CP in relazione con
l’art. 95 cpv. 3-5 CP).
In
questi casi il giudice o l’autorità preposta all’esecuzione delle pene ha la
facoltà di prorogare la durata del periodo di prova (art. 95 cpv. 4 lit. a CP),
di porre fine all’assistenza riabilitativa o di riorganizzarla (art. 95 cpv. 4
lit. b CP), oppure di modificare o abrogare le norme di condotta o di impartirne
di nuove (art. 95 cpv. 4 lit. c CP).
Se
vi sia seriamente d’attendersi che il condannato commetterà nuovi reati, il
giudice ha, quale ultima ratio, la facoltà di revocare la sospensione
condizionale della pena detentiva o di ordinare il ripristino dell’esecuzione
della pena o della misura (art. 95 cpv. 5 CP; cfr. FF 1999, p. 1810-1812; BSK
Strafrecht I – A. BAECHTOLD, 2. ed., Basilea 2007, n. 5 ss. ad art. 95 CP; DTF
118.
IV 330 ss., in cui il Tribunale federale ha ritenuto che la revoca della
sospensione condizionale della pena va in ogni modo pronunciata con riserbo nel
caso in cui l’interessato non abbia rispettato una norma di condotta, ma non
sia ricaduto nella delinquenza dopo la sua condanna, viva in un ambiente
familiare stabile e dia soddisfazione sul posto di lavoro).
3.
Il
qui ricorrente lamenta anzitutto che nella decisione 6.10.2008 il giudice
dell’applicazione della pena non avrebbe tenuto conto che egli con scritto
5.9.2006
(recte: 5.10.2006) aveva comunicato alla SEPEM che avrebbe mantenuto
per un certo periodo la sua occupazione presso la __________ __________ __________,
che avrebbe continuato un’attività lavorativa nel ramo edile unitamente a suo
fratello e che si sarebbe trasferito, con la sua famiglia, in Svizzera (ricorso
20/21.10.2008, p. 1; cfr. anche scritto 6.10.2006 di RI 1, inc. SEPEM __________).
Sostiene
poi che "(…). Visto che nel tempo tutto si è mutato circa
le mie decisioni, allora formulate al Consiglio di vigilanza, e che a oggi
nulla rispecchia quanto a suo tempo dichiarato, ovviamente in misura
economicamente conveniente per la mia persona nonché la mia famiglia, che la
svizzera non avrebbe potuto offrirmi, se non facendo capo alle strutture
sociali, il mio domicilio e residenza è rimasto in (…) __________ (__________),
vale a dire sul territorio __________ ",
chiedendosi parimenti quale ruolo possa svolgere l’Ufficio di patronato oltre i
confini del territorio elvetico, ritenendo parimenti che il suo compito non
possa estendersi anche all’estero (ricorso 20/21.10.2008, p. 1/2).
Non condivide nemmeno la conclusione alla
quale è giunto il giudice dell’applicazione della pena che ha prorogato della
metà la durata del periodo di prova, essendo a suo giudizio una decisione
inammissibile e penalizzante non avendo più avuto alcun problema con la
giustizia dal 12.11.2006, ossia dal giorno della sua liberazione condizionale.
Ammette comunque di essersi sottratto all’obbligo di sottoporsi a patronato,
asserendo nondimeno di aver apportato delle giustificazioni plausibili e che
tale misura inciderebbe sulla sua situazione finanziaria (80 km andata/ritorno
dalla sua abitazione fino all’Ufficio di patronato) e muterebbe il suo budget
a disposizione. Chiede infine che l’assistenza riabilitativa venga sospesa,
essendo a sua mente sproporzionata e incompatibile con la sua situazione economica
e geografica; in via subordinata, che il residuo della pena da scontare pari a
quattro mesi sia commutata in una pena pecuniaria o in lavoro di pubblica
utilità.
A torto.
4.
Va preliminarmente osservato che, per
quanto concerne la sentenza di condanna 23.10.2007 emanata dal presidente della
Pretura penale, RI 1 è stato
condannato a proposito dei fatti accaduti nel periodo compreso tra il 29.9.2006
e il 2.10.2006, come descritto nel decreto di accusa 20.3.2007 (DA __________, cfr., nel dettaglio,
sentenza 23.10.2007, inc. __________ della Pretura penale).
Trattasi
di fatti accaduti prima che RI 1 avesse espiato i 2/3 della pena inflittagli
dalla Corte delle assise correzionali di __________ con giudizio 10.8.2006 (inc.
TPC __________) (e quindi quando egli si trovava ancora in esecuzione della pena),
e prima che egli, su decisione dell’allora competente Consiglio di vigilanza,
fosse stato liberato condizionalmente ai sensi dell’art. 38 cifra 1 vCP
(corrispondente all’attuale art. 86 cpv. 1 CP).
Il
giudice dell’applicazione della pena ha al riguardo ritenuto che l’infrazione
commessa da RI 1 non richiede la revoca della liberazione condizionale
concessagli il 12.11.2006 ["(…). Sebbene questo reato rappresenti una
grave mancanza nei confronti delle autorità di esecuzione, si deve comunque
rilevare che dal 2006 sino ad oggi egli non ha più commesso nuovi reati. La
natura dell’infrazione commessa, che non è certo da banalizzare, non è comunque
di una gravità tale da richiedere, di per se stessa, la revoca della
liberazione condizionale a suo tempo concessa", che "(…), la prognosi a suo tempo
espressa dal Consiglio di vigilanza seppure con ben determinate misure di
contenimento, può ancora essere considerata come non negativa", che
"nonostante questa ricaduta, i due anni trascorsi dai reati, hanno
d’altronde dimostrato come le valutazioni formulate dal Consiglio di vigilanza,
erano comunque corrette e che l’interessato è in grado di vivere esente da pena",
e che quest’ultimo ha pagato la pena pecuniaria e le spese giudiziarie
scaturite dalla sentenza 23.10.2007
della Pretura penale, adducendo che "(…) si spera che la stessa sia servita anche da monito per il
futuro" (decisione
6.10
, p. 4/5 inc. GIAP __________)].
5.
Ora, come esposto, la SEPEM, in applicazione
degli art. 89 cpv. 3 e art. 95 cpv. 3 CP, ha segnalato al giudice
dell’applicazione della pena che RI 1 non avrebbe rispettato quanto sancito
dall’allora competente Consiglio di vigilanza nel decreto 16.10.2006 (inc__________
del Consiglio di vigilanza, inc. __________). Il predetto giudice, dopo averlo
sentito alla presenza del suo patrocinatore, ha deciso di prorogare della metà
la durata del periodo di prova in applicazione dell’art. 95 cpv. 4 lit. a CP. A
ragione.
5.1
Dallo scambio epistolare intercorso tra
l’Ufficio di patronato e RI 1 emerge, in maniera incontrovertibile, che quest’ultimo
non abbia rispettato quanto disposto dall’allora competente Consiglio di
vigilanza con decreto 16.10.2006: egli, in effetti, non ha dato seguito – come
peraltro da lui stesso ammesso – né alle convocazioni ricevute da parte
dell’Ufficio di patronato (sottraendosi in tal modo all’assistenza abilitativa),
né alla richiesta di produrre la documentazione atta a comprovare che egli
abbia effettivamente ottemperato all’obbligo di mantenere un’attività
lavorativa (quale norma di condotta) (cfr., al proposito, gli scritti datati
31.10
, 19.11.2007, 30.11.2007, 13.12.2007, 28.1.2008, 21.2.2008 e 3.4.2008
dell’Ufficio di patronato, nonché lo scritto 26/27.11.2007 e lo scritto
erroneamente datato 26.11.2007 e ricevuto il 20.12.2007 dall’Ufficio di
patronato, di RI 1, tutti annessi alla lettera 15.5.2008 dell’Ufficio di
patronato, inc. __________).
Dalle
motivazioni apportate dal qui ricorrente nelle due lettere trasmesse
all’Ufficio di patronato traspare inoltre – mediante giustificazioni invero poco
plausibili e inconsistenti (tra cui il fatto di essere residente in __________)
– il suo tentativo di sottrarsi all’assistenza riabilitativa e alla norma di
condotta di cui al decreto 16.10.2006 dell’allora Consiglio di vigilanza (cfr.,
al proposito, lo scritto 26/27.11.2007 e lo scritto erroneamente datato
26.11.2007
e ricevuto il 20.12.2007 dall’Ufficio di patronato, entrambi annessi
alla lettera 15.5.2008 dell’Ufficio di patronato, inc. SEPEM __________).
5.2
Va
anzitutto chiarito al qui ricorrente che tutte le autorità (già) coinvolte nel
presente procedimento (in particolare la Corte delle assise correzionali di __________,
l’allora competente Consiglio di vigilanza, la SEPEM, l’Ufficio di patronato,
il giudice dell’applicazione della pena e anche questa Camera) non vogliono in
alcun modo ostacolare la sua vita privata e professionale, ma soggiacciono all’obbligo
di aiutarlo a reinserirsi nella società, nel suo nucleo famigliare e nella sua
attività professionale, per impedire possibili recidive da parte sua. Ciò che è
attuabile mediante l’ausilio dell’assistenza riabilitativa (art. 93 CP) e delle
norme di condotta (art. 94 CP).
Dal
Messaggio numero 98.038 concernente la modifica del Codice penale svizzero
(Disposizioni generali, introduzione e applicazione della legge) e del Codice
penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile del
21.9
, risulta, al proposito, che l’assistenza riabilitativa – nel caso in
esame la sottomissione al patronato – assume, rispetto all’art. 47vCP, piuttosto
un ruolo di sostegno ed "(…)
è intesa a preservare dal pericolo di recidiva, in particolare promuovendo
l’integrazione sociale e aiutando a superare le difficoltà delle quali un reato
è spesso il sintomo o che sorgono in seguito alla privazione della libertà,
così da scongiurare ulteriori delitti. In particolare l’assistenza riabilitatrice
(recte: riabilitativa) sostiene il condannato nell’affrontare problemi
personali, psichici, materiali o professionali. Accanto alla collaborazione
nella ricerca di un alloggio e di un lavoro, è essenziale anche una consulenza
personale. (…)" (FF 1999, p. 1807). L’assistenza riabilitativa, oltre
a tenere in considerazione gli interessi del condannato, deve anche assumersi
la responsabilità riguardo alla sicurezza della collettività (FF 1999, p.
1808).
Pure
le norme di condotta, quale misura di prevenzione speciale, si prefiggono lo
stesso scopo: evitare il pericolo di recidiva da parte del condannato. Le
stesse vanno formulate tenendo conto dell’interesse di quest’ultimo in modo
tale che egli possa seguirle in maniera ragionevole, anche se ciò comporta
inevitabilmente un intervento nella sua libertà (FF 1999, p. 1809 nota a piè di
pagina 349 e giurisprudenza ivi citata).
5.3
Circa il fatto che il qui ricorrente non
abbia dato seguito alle convocazioni da parte dell’Ufficio di patronato (che
agisce, nel Canton Ticino, in qualità di autorità incaricata a prestare un’assistenza
abilitativa adeguata), va prima di tutto osservato che nel decreto 16.10.2006 l’allora competente Consiglio
di vigilanza aveva già ampiamente tenuto conto delle dichiarazioni e degli
interessi di RI 1 – tra cui la sua intenzione di rientrare in __________ (in
zona di confine) –, in modo tale che egli potesse seguire ragionevolmente
l’assistenza riabilitativa (la sottomissione al patronato mediante un periodo
di prova di tre anni, con scadenza il 12.11.2009) e la norma di condotta (l’obbligo
di mantenere un’attività lavorativa durante il periodo di prova) alle quali è
stato sottoposto (decreto
16.10
, p. 1/2, inc. Consiglio di vigilanza __________).
Ma
vi è di più. Il qui ricorrente,
durante l’udienza tenutasi il 16.6.2008 dinanzi al giudice dell’applicazione
della pena e alla presenza del suo patrocinatore avv. __________ __________ __________
(il cui scopo era di chiarire la sua posizione), ha tra l’altro dichiarato di
non opporsi agli incontri previsti presso l’Ufficio di patronato e di fornire
le indicazioni richieste (verbale di audizione 16.6.2008, inc. GIAP __________).
Non
si capisce pertanto per quale motivo, RI 1 in questa sede ritratti le sue
dichiarazioni e si opponga fermamente a tali misure, che peraltro non appaiono
né sproporzionate né incompatibili con la sua situazione finanziaria, geografica
e personale.
Va
al riguardo rilevato che la sua abitazione/residenza (__________) e l’Ufficio
di patronato distano meno di 40 km. Non appare pertanto che un tale tragitto,
che dovrà essere percorso quando sarà convocato presso l’Ufficio di patronato,
possa incidere così pesantemente sul suo reddito.
A
ciò aggiungasi che il qui ricorrente, sempre dinanzi al giudice
dell’applicazione della pena, ha dichiarato che con il Canton Ticino
manterrebbe i rapporti famigliari con i suoi genitori e le sue due figlie di
primo letto: di conseguenza egli avrebbe anche la possibilità di conciliare gli
incontri presso l’Ufficio di patronato con quelli con i suoi famigliari per
risparmiare su eventuali costi di viaggio.
Occorre
infine evidenziare che nessuno ha vietato e vieta al qui ricorrente di trasferirsi
in Svizzera con l’intera famiglia, come già comunicatogli dall’Ufficio di
patronato con scritto 30.11.2007 ["(…)
naturalmente se volesse rientrare con il domicilio in Svizzera, lo potrà fare
quando meglio crede. L’eventuale presa a carico da parte dell’ente
assistenziale verrà eventualmente decisa dagli uffici preposti (…)" (scritto 30.11.2007 annesso allo scritto 15.5.2008
dell’Ufficio di patronato, inc. __________)].
5.4
Per quanto attiene al fatto che il qui
ricorrente, su richiesta dell’Ufficio di patronato, non abbia prodotto gli ultimi conteggi di salario attestanti
che egli stesse effettivamente svolgendo e mantenendo un’attività lavorativa,
egli ha manifestamente disatteso la norma di condotta sancita dall’allora
competente Consiglio di vigilanza nel suo decreto 16.10.2002.
Ora,
anche nell’adozione di questa misura la predetta autorità aveva preso in considerazione
le intenzioni allora formulate dal qui ricorrente di mantenere la sua attività
lavorativa presso la ditta di __________ e di collaborare con suo fratello
nella conduzione della ditta di costruzioni (decreto 16.10.2006, p. 1/2, inc. Consiglio di vigilanza,
inc. Consiglio di vigilanza __________). Il qui ricorrente non ha tuttavia dato
seguito alle sue dichiarazioni, avendo abbandonato il suo posto di lavoro
presso __________ __________, senza nemmeno informare l’Ufficio di patronato
(cfr., al proposito, scritto 30.11.2007 annesso allo scritto 15.5.2008
dell’Ufficio di patronato, inc. SEPEM __________), e non avendo comprovato
concretamente di esercitare una qualsivoglia attività lavorativa.
Giova infine rilevare che con lettera
5/6.11.2008 RI 1 ha informato
questa Camera di aver eletto domicilio legale presso suo fratello. Al predetto
scritto egli ha allegato, in orginale, un contratto di lavoro datato 5.5.2008 e denominato "contratto di prestazioni di
manodopera", segnalando parimenti che egli probabilmente, per motivi
professionali e linguistici, si trasferirà in __________ verso metà dicembre
2008.
(doc. 5).
Dal
surriferito contratto emerge in particolare che RI 1 avrebbe concluso un
contratto con la __________, __________, __________, per la durata di tre anni,
la quale si avvale delle sue
prestazioni professionali nell’espletamento di servizi e prestazioni di
manodopera nel campo dell’edilizia per conto di terzi committenti per un importo
mensile di € 800.--.
Sembra
quindi che il qui ricorrente stia esercitando un’attività lavorativa, e ciò è
senz’altro un segnale positivo.
Mal
si capisce tuttavia per quale motivo egli dichiari di essere intenzionato a
trasferirsi in __________ per motivi lavorativi e linguistici, senza peraltro dimostrare
concretamente i suoi progetti futuri (sia professionali, sia famigliari, sia
personali), e per quale motivo, dinanzi al giudice dell’applicazione della
pena, abbia dichiarato che ha l’intenzione di restare in __________.
In siffatte circostanze, appare chiaro che
le premesse per l’assistenza riabilitativa (sottoporsi a patronato) e la norma
di condotta (l’obbligo di mantenere un’attività lavorativa durante il periodo
di prova) sono ancora adempiute, e che non sono dati i presupposti per
sopprimerle o modificarle.
5.5
Alla luce di quanto sopra esposto, la
decisione del giudice dell’applicazione della pena di prorogare della metà la
durata del periodo di prova giusta l’art. 95 cpv. 4 lit. a CP appare equa, attuabile
e anche necessaria. Il predetto giudice ha peraltro ampiamente tenuto conto
delle affermazioni e delle intenzioni future del qui ricorrente (come del resto
aveva già fatto il Consiglio di vigilanza), invitandolo nondimeno a dimostrare
con i fatti (e non soltanto a parole) quanto aveva dichiarato durante la sua
audizione, in particolare di collaborare con l’Ufficio di patronato (presentandosi
quindi agli incontri previsti e di fornire le indicazioni richieste) e di
risolvere la problematica riguardante i contributi di mantenimento da versare a
favore delle sue due figlie di primo letto domiciliate in Svizzera. Ciò che si
auspica anche questa Camera.
Occorre
in ogni modo chiarire per quale motivo il qui ricorrente abbia affermato di avere
delle difficoltà ad entrare in relazione con l’attuale operatore, che deve
essere in grado di instaurare un rapporto di fiducia con il condannato (FF
1999, p. 1807), considerata la sua richiesta di essere attribuito ad altra
persona (verbale di audizione 16.6.2008, inc. GIAP __________).
5.5
La
richiesta, infine, del qui ricorrente di commutare il residuo della pena di
quattro mesi sospesa condizionalmente in una pena pecuniaria oppure in lavoro
di pubblica utilità è inammissibile, non essendo tale facoltà, a questo stadio
della procedura, prevista dal nostro Codice penale (cfr., al proposito, art. 95
CP e consid. 2 della presente decisione).
Ne discende che la decisione impugnata –
il cui contenuto appare corretto e condivisibile – dev’essere tutelata.
6.
Il ricorso è respinto. Tassa di giustizia e
spese sono poste a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 89 e 93 ss. CP, 339
cpv. 1 lit. j e 341 lit. b CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di RI 1, ____________________
3. Rimedio
di diritto:
Contro
il presente giudizio è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale di
Losanna entro 30 giorni dall’intimazione (art. 78 cpv. 2 lit. b LTF).
4. Intimazione:
per
conoscenza:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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