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Decisione

60.2008.329

Ricorso contro la decisione dle giudice dell'applicazione della pena in materia di liberazione condizionale da una pena detentiva. assistenza riabilitativa. norme di condotta. proroga della durata del

16 dicembre 2008Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

a. In

data 28.8.2002 RI 1 è stato condannato, in contumacia, dalla Corte delle assise

correzionali di __________ per i reati di appropriazione indebita e di abuso di

licenza e di targhe, alla pena di cinque mesi di detenzione sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di tre anni (sentenza della Corte

delle assise correzionali di __________, p. 5, 9 e 11, inc. TPC __________).

b. In

data 10.8.2006 la presidente della Corte delle assise correzionali di __________

giudice Agnese Balestra-Bianchi ha dichiarato RI 1 – in detenzione preventiva dal

15.3.2006 al 10.8.2006 – autore colpevole di trascuranza degli obblighi di

mantenimento, violazione dell’art. 87 LAVS, falsità in documenti, circolazione

senza targhe e senza copertura assicurativa, distrazione di valori patrimoniali

sottoposti a procedimento giudiziale, ripetuto abuso di un impianto per

l’elaborazione dei dati e truffa mancata, prosciogliendolo dalle imputazioni di

truffa e ripetuta truffa [e meglio come descritto dall’atto di accusa 8.6.2006

(ACC __________) emanato dal procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi], e

lo ha condannato alla pena di dodici mesi di detenzione (a valere quale pena

parzialmente aggiuntiva alla pena di cinque mesi di detenzione, sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, inflittagli in data

28.8.2002), computato il carcere preventivo sofferto, al pagamento della multa

di CHF 500.-- e della tassa di giustizia e delle spese processuali, e al

risarcimento di due parti civili. La presidente ha inoltre deciso di non

procedere alla revoca della sospensione condizionale della pena di cinque mesi

di detenzione inflittagli con la sentenza 28.8.2002 (cfr., nel dettaglio,

sentenza 10.8.2006, inc. TPC __________).

c. Con

scritto 4.9.2006 la SEPEM, richiamati i contatti con l’operatore __________ __________

e l’istanza presentata lo stesso giorno da RI 1, ha informato quest’ultimo che

è stato ammesso al beneficio del regime di semiprigionia per l’espiazione della

sua condanna e del suo trasferimento il giorno seguente dal PCT “La Stampa” al

Carcere aperto di __________, in base al preavviso 4.9.2006 dell’Ufficio di patronato,

alla sua possibilità di riprendere il suo percorso lavorativo come emerge dal

contratto di lavoro concluso con la __________ __________ __________, __________,

alla durata della pena da espiare ed alla sua buona condotta (scritto 4.9.2006

della SEPEM e documentazione ivi annessa, inc. SEPEM __________).

d. Con

scritto 4/5.10.2006 (erroneamente datato 4.9.2006), e trasmesso all’allora

competente Consiglio di vigilanza, l’Ufficio di patronato del Cantone Ticino

(di seguito Ufficio di patronato), ha formulato il suo preavviso favorevole riguardo

alla liberazione condizionale di RI 1, indicando quali condizioni particolari

il mantenimento di un’attività lavorativa e la sottomissione a patronato; circa

la sua persona ha ritenuto che egli ha riconosciuto le sue responsabilità

riguardo alla sentenza di condanna 10.8.2006 avendo accettato la pena

inflittagli, ed essendosi attenuto, in maniera scrupolosa, alle regole imposte

dal regime ordinario e di semiprigionia; l’Ufficio di patronato ha nondimeno

rilevato che "la situazione dell’interessato è in

generale contraddistinta da parecchio disordine, sia per quanto concerne gli

aspetti economici-finanziari, che per quello che attiene all’attività

lavorativa. (…). Dai discorsi dell’interessato traspare assai bene che non

esisterebbero problemi economici, ma molteplici strategie per eluderne

l’esistenza, non da ultimo lo spostamento in __________ del proprio domicilio.

Padre di tre figli, due dei quali frutto del primo matrimonio, risulta tutt’ora

in conflitto con la prima moglie per quanto attiene al pagamento degli

alimenti. Considerata la poca chiarezza delle varie attività commerciali di cui

sarebbe titolare, ha beneficiato del regime di semiprigionia con un lavoro di

operaio presso la ditta __________ __________ di __________, di cui il

responsabile si dice soddisfatto"; ha poi

definito come adeguato alle circostanze e collaborativo il comportamento assunto

da RI 1 in esecuzione di pena; ha infine ritenuto la prognosi "(…) solo moderatamente positiva laddove il sig. RI 1

dovesse mantenere l’attuale stabilità e fosse sottoposto ad un controllo sociale.

Gli intenti di stabilità andranno comunque valutati sul lungo termine" (preavviso 4/5.10.2006, p. 1/2, inc. SEPEM __________).

e. A

seguito dell’istanza 25.9.2006 presentata da RI 1, mediante la quale ha

postulato di essere liberato condizionalmente raggiunti i 2/3 della pena (art.

38 vCP), con decreto 16.10.2006 il Consiglio di vigilanza (autorità allora

competente in materia) ha deciso di liberarlo condizionalmente il 12.11.2006, di

sottoporlo al patronato con un periodo di prova di tre anni (con scadenza il

12.11.2009), con l’obbligo di mantenere un’attività lavorativa durante il

periodo di prova, e con l’avvertimento che la liberazione condizionale potrà

essere revocata qualora egli, durante il surriferito periodo di prova, dovesse

commettere un reato, sottrarsi al patronato e alle norme di condotta, oppure

deludere in altro modo la fiducia in lui riposta [precisando che in tal caso sarà

ordinato il ricollocamento per scontare il residuo di pena (pari a 4 mesi di

detenzione)] (inc. __________, inc. SEPEM __________).

La

predetta autorità, con riferimento alla prognosi formulata, ha condiviso sia le

considerazioni esposte dalla presidente della Corte delle assise correzionali

di __________ circa la commisurazione della pena, sia quelle dell’operatore

sociale, affermando che, in effetti, "(…) rimangono

alcune perplessità e titubanze nell’esprimere una prognosi completamente

favorevole, proprio per la vita disordinata e opportunistica (famigliare e

lavorativa), prima dell’arresto"; ha comunque ritenuto

"(…) di concedergli fiducia accordandogli la

liberazione condizionale e malgrado abbia dichiarato di rientrare all’attuale

domicilio in __________ in zona di confine, ma di mantenere l’attività

lavorativa attuale a __________ e di collaborare con il fratello nella

conduzione della Ditta di costruzioni, viene sottoposto al Patronato proprio

per garantire la funzionalità di quanto indicato per il suo reinserimento nella

società e negli impegni famigliari e nell’evitare ulteriori recidive anche

nell’ambito dell’assistenza famigliare"

(decreto 16.10.2006, p. 1/2, inc. Consiglio di vigilanza __________).

f. Con

decreto di accusa 20.3.2007 il procuratore pubblico Giuseppe Muschietti ha posto

in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale RI 1, siccome ritenuto colpevole

di furto, sub. appropriazione semplice, in relazione ai fatti avvenuti nel

periodo compreso tra il 29.9.2006 e il 2.10.2006, ed ha proposto la sua

condanna alla pena pecuniaria di trenta aliquote giornaliere da CHF 30.-- cadauna,

per un importo complessivo di CHF 900.-- (DA __________), al quale quest’ultimo

aveva interposto tempestiva opposizione.

Con

sentenza 23.10.2007 il presidente della Pretura penale Marco Kraushaar ha

dichiarato RI 1 autore colpevole di appropriazione semplice riguardo ai fatti

indicati nel decreto di accusa 20.3.2007 (DA __________), e lo ha condannato al

pagamento della pena pecuniaria richiesta dal procuratore pubblico e della

tassa di giustizia e delle spese (cfr., nel dettaglio, sentenza 23.10.2007, inc.

__________ della Pretura penale).

g. Con

scritto 15.5.2008 l’Ufficio di patronato, richiamato il decreto 16.10.2006 del

Consiglio di vigilanza, ha comunicato alla SEPEM che RI 1 non avrebbe dato seguito

alle diverse convocazioni, allegando, a comprova della sua tesi, i suoi scritti

e le osservazioni presentate dall’interessato; ha inoltre precisato di non

avere alcuna informazione circa l’eventuale attività lavorativa svolta da parte

sua (l’interessato non essendosi presentato e non avendo trasmesso la

documentazione richiesta) e di aver interpellato, nel mese di gennaio il suo

precedente datore di lavoro, __________ __________ (ndr: amministratore unico

della __________ __________ e della __________ __________ __________), il quale

avrebbe dichiarato che RI 1 non sarebbe più alle sue dipendenze, ma che sarebbe

ancora attivo professionalmente sul nostro territorio (scritto 15.5.2008 e

documentazione ivi annessa, inc. SEPEM __________).

h. In

data 23.5.2008 l’Ufficio di patronato, a seguito della comunicazione 19.5.2008

da parte della SEPEM, ha informato la predetta autorità che RI 1 ha saldato la

fattura inerente alla sua condanna della Pretura penale, allegando un altro

scritto datato 19.5.2008 dell’interessato, confermando parimenti il contenuto

del suo precedente scritto del 15.5.2008 (scritto 23.5.2008 e lettera 19.5.2008

ivi annessa, inc. SEPEM __________).

i. Con

scritto 26.5.2008 la SEPEM ha anzitutto segnalato al giudice dell’applicazione

della pena che il 12.11.2006 RI 1 era stato posto al beneficio della

liberazione condizionale su decisione dell’allora competente Consiglio di vigilanza,

con sottomissione al patronato e con l’obbligo di mantenimento di un’attività

lavorativa durante il periodo di prova di tre anni. Ha poi richiamato la

sentenza 23.10.2007 della Pretura penale, adducendo che RI 1, a seguito dei

suoi interventi, ha saldato l’importo per il quale è stato condannato (pena

pecuniaria e tassa di giustizia e spese). Ha inoltre affermato che quest’ultimo

sarebbe ora residente in __________ e che eserciterebbe la sua attività

lavorativa nel Canton Ticino senza alcun contratto. Ha quindi chiesto al

giudice dell’applicazione della pena di procedere ad una valutazione a

proposito del mancato rispetto di quanto disposto dall’allora competente

Consiglio di vigilanza, trasmettendogli contestualmente gli atti di cui agli

incarti SEPEM __________ e __________ inerenti alla persona di RI 1 (AI 1 dell’inc.

GIAP __________).

l. A

seguito della suddetta segnalazione, il 16.6.2008 si è tenuta un’udienza

dinanzi al giudice dell’applicazione della pena alla presenza di RI 1 e del suo

patrocinatore, avv. __________ __________ __________ (AI 2 dell’inc. GIAP __________).

Con

sentenza 6.10.2008 lo stesso giudice ha ammonito RI 1 ed ha deciso di prolungare

di un anno e sei mesi il periodo di prova, con la relativa assistenza

riabilitativa, senza procedere al ripristino dell’esecuzione della pena

detentiva residua relativa alla condanna emessa il 10.8.2006 dalla Corte delle

assise correzionali di __________ a suo carico e sospesa condizionalmente con

decreto 16.10.2006 dell’allora Consiglio di vigilanza (AI 3 dell’inc. GIAP __________).

m. Con

il presente tempestivo ricorso RI 1 chiede, in via principale, il ripristino

del periodo di prova con scadenza prevista il 12.11.2009 come disposto dal

Consiglio di vigilanza nel suo decreto 16.10.2006 [poiché, a suo giudizio, non

sussisterebbe alcun rischio di recidiva che egli possa nuovamente delinquere e

considerato inoltre che "(…) il periodo di prova fino ad ora si è

dimostrato più che positivo" (ricorso 20/21.10.2008, p. 2)], e la

sospensione dell’assistenza riabilitativa essendo, a sua mente, sproporzionata

alle circostanze e incompatibile con la sua situazione finanziaria e geografica;

in via subordinata, che il residuo della pena sospesa condizionalmente – pari a

quattro mesi – sia commutato in una pena pecuniaria di CHF 1'200.--, corrispondenti

a 120 aliquote giornaliere da CHF 10.-- "(…) da pagarsi o sottoposto al servizio della pubblica attività" (ricorso 20/21.10.2008, p. 2). Delle sue ulteriori

motivazioni si dirà, laddove necessario, in corso di motivazione.

n. Come

esposto in entrata, il giudice dell’applicazione della pena chiede di confermare

il contenuto della decisione impugnata.

La

SEPEM, dal canto suo, postula la reiezione del gravame, ritenendo tra l’altro

che la decisione del giudice dell’applicazione della pena sarebbe adeguata, poiché

garantisce una prosecuzione di controllo e il rischio di recidiva da parte del

qui ricorrente.

Considerandi

1.

Giusta

i combinati disposti degli art. 341 cpv. 1 lit. b e 339 cpv. 1 lit. j CPP,

contro le decisioni del giudice dell’applicazione della pena in materia di

liberazione condizionale da una pena detentiva (art. 95 cpv. 3-5 CP) è ammesso

il ricorso alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni dalla conoscenza

del provvedimento impugnato.

La

tempestività del ricorso in esame, introdotto il 20/21.10.2008, e la

legittimazione di RI 1 quale destinatario della decisione impugnata sono pacifiche

e peraltro incontestate.

2.

Nel

caso in cui la persona liberata condizionalmente si sottrae all’assistenza

riabilitativa [intesa a preservare l’assistito dalla recidiva, promuovendone

l’integrazione sociale (art. 93 cpv. 1 CP; (cfr., al proposito, FF 1999 p.

1807/1808)] o disattende le norme di condotta [le quali possono essere

impartite al condannato dal giudice o dall’autorità preposta all’esecuzione

delle pene per il periodo di prova e concernono in particolare l’esercizio di

una professione, la dimora, la guida di un veicolo a motore, la riparazione del

danno nonché la cura medica o psicologica (art. 94 CP; cfr., al proposito, FF

1999.

p. 1809/1810)], oppure se questi provvedimenti si rivelano inattuabili o

non più necessari, l’autorità competente ne riferisce al giudice o alle

autorità preposte all’esecuzione delle pene (art. 89 cpv. 3 CP in relazione con

l’art. 95 cpv. 3-5 CP).

In

questi casi il giudice o l’autorità preposta all’esecuzione delle pene ha la

facoltà di prorogare la durata del periodo di prova (art. 95 cpv. 4 lit. a CP),

di porre fine all’assistenza riabilitativa o di riorganizzarla (art. 95 cpv. 4

lit. b CP), oppure di modificare o abrogare le norme di condotta o di impartirne

di nuove (art. 95 cpv. 4 lit. c CP).

Se

vi sia seriamente d’attendersi che il condannato commetterà nuovi reati, il

giudice ha, quale ultima ratio, la facoltà di revocare la sospensione

condizionale della pena detentiva o di ordinare il ripristino dell’esecuzione

della pena o della misura (art. 95 cpv. 5 CP; cfr. FF 1999, p. 1810-1812; BSK

Strafrecht I – A. BAECHTOLD, 2. ed., Basilea 2007, n. 5 ss. ad art. 95 CP; DTF

118.

IV 330 ss., in cui il Tribunale federale ha ritenuto che la revoca della

sospensione condizionale della pena va in ogni modo pronunciata con riserbo nel

caso in cui l’interessato non abbia rispettato una norma di condotta, ma non

sia ricaduto nella delinquenza dopo la sua condanna, viva in un ambiente

familiare stabile e dia soddisfazione sul posto di lavoro).

3.

Il

qui ricorrente lamenta anzitutto che nella decisione 6.10.2008 il giudice

dell’applicazione della pena non avrebbe tenuto conto che egli con scritto

5.9.2006

(recte: 5.10.2006) aveva comunicato alla SEPEM che avrebbe mantenuto

per un certo periodo la sua occupazione presso la __________ __________ __________,

che avrebbe continuato un’attività lavorativa nel ramo edile unitamente a suo

fratello e che si sarebbe trasferito, con la sua famiglia, in Svizzera (ricorso

20/21.10.2008, p. 1; cfr. anche scritto 6.10.2006 di RI 1, inc. SEPEM __________).

Sostiene

poi che "(…). Visto che nel tempo tutto si è mutato circa

le mie decisioni, allora formulate al Consiglio di vigilanza, e che a oggi

nulla rispecchia quanto a suo tempo dichiarato, ovviamente in misura

economicamente conveniente per la mia persona nonché la mia famiglia, che la

svizzera non avrebbe potuto offrirmi, se non facendo capo alle strutture

sociali, il mio domicilio e residenza è rimasto in (…) __________ (__________),

vale a dire sul territorio __________ ",

chiedendosi parimenti quale ruolo possa svolgere l’Ufficio di patronato oltre i

confini del territorio elvetico, ritenendo parimenti che il suo compito non

possa estendersi anche all’estero (ricorso 20/21.10.2008, p. 1/2).

Non condivide nemmeno la conclusione alla

quale è giunto il giudice dell’applicazione della pena che ha prorogato della

metà la durata del periodo di prova, essendo a suo giudizio una decisione

inammissibile e penalizzante non avendo più avuto alcun problema con la

giustizia dal 12.11.2006, ossia dal giorno della sua liberazione condizionale.

Ammette comunque di essersi sottratto all’obbligo di sottoporsi a patronato,

asserendo nondimeno di aver apportato delle giustificazioni plausibili e che

tale misura inciderebbe sulla sua situazione finanziaria (80 km andata/ritorno

dalla sua abitazione fino all’Ufficio di patronato) e muterebbe il suo budget

a disposizione. Chiede infine che l’assistenza riabilitativa venga sospesa,

essendo a sua mente sproporzionata e incompatibile con la sua situazione economica

e geografica; in via subordinata, che il residuo della pena da scontare pari a

quattro mesi sia commutata in una pena pecuniaria o in lavoro di pubblica

utilità.

A torto.

4.

Va preliminarmente osservato che, per

quanto concerne la sentenza di condanna 23.10.2007 emanata dal presidente della

Pretura penale, RI 1 è stato

condannato a proposito dei fatti accaduti nel periodo compreso tra il 29.9.2006

e il 2.10.2006, come descritto nel decreto di accusa 20.3.2007 (DA __________, cfr., nel dettaglio,

sentenza 23.10.2007, inc. __________ della Pretura penale).

Trattasi

di fatti accaduti prima che RI 1 avesse espiato i 2/3 della pena inflittagli

dalla Corte delle assise correzionali di __________ con giudizio 10.8.2006 (inc.

TPC __________) (e quindi quando egli si trovava ancora in esecuzione della pena),

e prima che egli, su decisione dell’allora competente Consiglio di vigilanza,

fosse stato liberato condizionalmente ai sensi dell’art. 38 cifra 1 vCP

(corrispondente all’attuale art. 86 cpv. 1 CP).

Il

giudice dell’applicazione della pena ha al riguardo ritenuto che l’infrazione

commessa da RI 1 non richiede la revoca della liberazione condizionale

concessagli il 12.11.2006 ["(…). Sebbene questo reato rappresenti una

grave mancanza nei confronti delle autorità di esecuzione, si deve comunque

rilevare che dal 2006 sino ad oggi egli non ha più commesso nuovi reati. La

natura dell’infrazione commessa, che non è certo da banalizzare, non è comunque

di una gravità tale da richiedere, di per se stessa, la revoca della

liberazione condizionale a suo tempo concessa", che "(…), la prognosi a suo tempo

espressa dal Consiglio di vigilanza seppure con ben determinate misure di

contenimento, può ancora essere considerata come non negativa", che

"nonostante questa ricaduta, i due anni trascorsi dai reati, hanno

d’altronde dimostrato come le valutazioni formulate dal Consiglio di vigilanza,

erano comunque corrette e che l’interessato è in grado di vivere esente da pena",

e che quest’ultimo ha pagato la pena pecuniaria e le spese giudiziarie

scaturite dalla sentenza 23.10.2007

della Pretura penale, adducendo che "(…) si spera che la stessa sia servita anche da monito per il

futuro" (decisione

6.10

, p. 4/5 inc. GIAP __________)].

5.

Ora, come esposto, la SEPEM, in applicazione

degli art. 89 cpv. 3 e art. 95 cpv. 3 CP, ha segnalato al giudice

dell’applicazione della pena che RI 1 non avrebbe rispettato quanto sancito

dall’allora competente Consiglio di vigilanza nel decreto 16.10.2006 (inc__________

del Consiglio di vigilanza, inc. __________). Il predetto giudice, dopo averlo

sentito alla presenza del suo patrocinatore, ha deciso di prorogare della metà

la durata del periodo di prova in applicazione dell’art. 95 cpv. 4 lit. a CP. A

ragione.

5.1

Dallo scambio epistolare intercorso tra

l’Ufficio di patronato e RI 1 emerge, in maniera incontrovertibile, che quest’ultimo

non abbia rispettato quanto disposto dall’allora competente Consiglio di

vigilanza con decreto 16.10.2006: egli, in effetti, non ha dato seguito – come

peraltro da lui stesso ammesso – né alle convocazioni ricevute da parte

dell’Ufficio di patronato (sottraendosi in tal modo all’assistenza abilitativa),

né alla richiesta di produrre la documentazione atta a comprovare che egli

abbia effettivamente ottemperato all’obbligo di mantenere un’attività

lavorativa (quale norma di condotta) (cfr., al proposito, gli scritti datati

31.10

, 19.11.2007, 30.11.2007, 13.12.2007, 28.1.2008, 21.2.2008 e 3.4.2008

dell’Ufficio di patronato, nonché lo scritto 26/27.11.2007 e lo scritto

erroneamente datato 26.11.2007 e ricevuto il 20.12.2007 dall’Ufficio di

patronato, di RI 1, tutti annessi alla lettera 15.5.2008 dell’Ufficio di

patronato, inc. __________).

Dalle

motivazioni apportate dal qui ricorrente nelle due lettere trasmesse

all’Ufficio di patronato traspare inoltre – mediante giustificazioni invero poco

plausibili e inconsistenti (tra cui il fatto di essere residente in __________)

– il suo tentativo di sottrarsi all’assistenza riabilitativa e alla norma di

condotta di cui al decreto 16.10.2006 dell’allora Consiglio di vigilanza (cfr.,

al proposito, lo scritto 26/27.11.2007 e lo scritto erroneamente datato

26.11.2007

e ricevuto il 20.12.2007 dall’Ufficio di patronato, entrambi annessi

alla lettera 15.5.2008 dell’Ufficio di patronato, inc. SEPEM __________).

5.2

Va

anzitutto chiarito al qui ricorrente che tutte le autorità (già) coinvolte nel

presente procedimento (in particolare la Corte delle assise correzionali di __________,

l’allora competente Consiglio di vigilanza, la SEPEM, l’Ufficio di patronato,

il giudice dell’applicazione della pena e anche questa Camera) non vogliono in

alcun modo ostacolare la sua vita privata e professionale, ma soggiacciono all’obbligo

di aiutarlo a reinserirsi nella società, nel suo nucleo famigliare e nella sua

attività professionale, per impedire possibili recidive da parte sua. Ciò che è

attuabile mediante l’ausilio dell’assistenza riabilitativa (art. 93 CP) e delle

norme di condotta (art. 94 CP).

Dal

Messaggio numero 98.038 concernente la modifica del Codice penale svizzero

(Disposizioni generali, introduzione e applicazione della legge) e del Codice

penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile del

21.9

, risulta, al proposito, che l’assistenza riabilitativa – nel caso in

esame la sottomissione al patronato – assume, rispetto all’art. 47vCP, piuttosto

un ruolo di sostegno ed "(…)

è intesa a preservare dal pericolo di recidiva, in particolare promuovendo

l’integrazione sociale e aiutando a superare le difficoltà delle quali un reato

è spesso il sintomo o che sorgono in seguito alla privazione della libertà,

così da scongiurare ulteriori delitti. In particolare l’assistenza riabilitatrice

(recte: riabilitativa) sostiene il condannato nell’affrontare problemi

personali, psichici, materiali o professionali. Accanto alla collaborazione

nella ricerca di un alloggio e di un lavoro, è essenziale anche una consulenza

personale. (…)" (FF 1999, p. 1807). L’assistenza riabilitativa, oltre

a tenere in considerazione gli interessi del condannato, deve anche assumersi

la responsabilità riguardo alla sicurezza della collettività (FF 1999, p.

1808).

Pure

le norme di condotta, quale misura di prevenzione speciale, si prefiggono lo

stesso scopo: evitare il pericolo di recidiva da parte del condannato. Le

stesse vanno formulate tenendo conto dell’interesse di quest’ultimo in modo

tale che egli possa seguirle in maniera ragionevole, anche se ciò comporta

inevitabilmente un intervento nella sua libertà (FF 1999, p. 1809 nota a piè di

pagina 349 e giurisprudenza ivi citata).

5.3

Circa il fatto che il qui ricorrente non

abbia dato seguito alle convocazioni da parte dell’Ufficio di patronato (che

agisce, nel Canton Ticino, in qualità di autorità incaricata a prestare un’assistenza

abilitativa adeguata), va prima di tutto osservato che nel decreto 16.10.2006 l’allora competente Consiglio

di vigilanza aveva già ampiamente tenuto conto delle dichiarazioni e degli

interessi di RI 1 – tra cui la sua intenzione di rientrare in __________ (in

zona di confine) –, in modo tale che egli potesse seguire ragionevolmente

l’assistenza riabilitativa (la sottomissione al patronato mediante un periodo

di prova di tre anni, con scadenza il 12.11.2009) e la norma di condotta (l’obbligo

di mantenere un’attività lavorativa durante il periodo di prova) alle quali è

stato sottoposto (decreto

16.10

, p. 1/2, inc. Consiglio di vigilanza __________).

Ma

vi è di più. Il qui ricorrente,

durante l’udienza tenutasi il 16.6.2008 dinanzi al giudice dell’applicazione

della pena e alla presenza del suo patrocinatore avv. __________ __________ __________

(il cui scopo era di chiarire la sua posizione), ha tra l’altro dichiarato di

non opporsi agli incontri previsti presso l’Ufficio di patronato e di fornire

le indicazioni richieste (verbale di audizione 16.6.2008, inc. GIAP __________).

Non

si capisce pertanto per quale motivo, RI 1 in questa sede ritratti le sue

dichiarazioni e si opponga fermamente a tali misure, che peraltro non appaiono

né sproporzionate né incompatibili con la sua situazione finanziaria, geografica

e personale.

Va

al riguardo rilevato che la sua abitazione/residenza (__________) e l’Ufficio

di patronato distano meno di 40 km. Non appare pertanto che un tale tragitto,

che dovrà essere percorso quando sarà convocato presso l’Ufficio di patronato,

possa incidere così pesantemente sul suo reddito.

A

ciò aggiungasi che il qui ricorrente, sempre dinanzi al giudice

dell’applicazione della pena, ha dichiarato che con il Canton Ticino

manterrebbe i rapporti famigliari con i suoi genitori e le sue due figlie di

primo letto: di conseguenza egli avrebbe anche la possibilità di conciliare gli

incontri presso l’Ufficio di patronato con quelli con i suoi famigliari per

risparmiare su eventuali costi di viaggio.

Occorre

infine evidenziare che nessuno ha vietato e vieta al qui ricorrente di trasferirsi

in Svizzera con l’intera famiglia, come già comunicatogli dall’Ufficio di

patronato con scritto 30.11.2007 ["(…)

naturalmente se volesse rientrare con il domicilio in Svizzera, lo potrà fare

quando meglio crede. L’eventuale presa a carico da parte dell’ente

assistenziale verrà eventualmente decisa dagli uffici preposti (…)" (scritto 30.11.2007 annesso allo scritto 15.5.2008

dell’Ufficio di patronato, inc. __________)].

5.4

Per quanto attiene al fatto che il qui

ricorrente, su richiesta dell’Ufficio di patronato, non abbia prodotto gli ultimi conteggi di salario attestanti

che egli stesse effettivamente svolgendo e mantenendo un’attività lavorativa,

egli ha manifestamente disatteso la norma di condotta sancita dall’allora

competente Consiglio di vigilanza nel suo decreto 16.10.2002.

Ora,

anche nell’adozione di questa misura la predetta autorità aveva preso in considerazione

le intenzioni allora formulate dal qui ricorrente di mantenere la sua attività

lavorativa presso la ditta di __________ e di collaborare con suo fratello

nella conduzione della ditta di costruzioni (decreto 16.10.2006, p. 1/2, inc. Consiglio di vigilanza,

inc. Consiglio di vigilanza __________). Il qui ricorrente non ha tuttavia dato

seguito alle sue dichiarazioni, avendo abbandonato il suo posto di lavoro

presso __________ __________, senza nemmeno informare l’Ufficio di patronato

(cfr., al proposito, scritto 30.11.2007 annesso allo scritto 15.5.2008

dell’Ufficio di patronato, inc. SEPEM __________), e non avendo comprovato

concretamente di esercitare una qualsivoglia attività lavorativa.

Giova infine rilevare che con lettera

5/6.11.2008 RI 1 ha informato

questa Camera di aver eletto domicilio legale presso suo fratello. Al predetto

scritto egli ha allegato, in orginale, un contratto di lavoro datato 5.5.2008 e denominato "contratto di prestazioni di

manodopera", segnalando parimenti che egli probabilmente, per motivi

professionali e linguistici, si trasferirà in __________ verso metà dicembre

2008.

(doc. 5).

Dal

surriferito contratto emerge in particolare che RI 1 avrebbe concluso un

contratto con la __________, __________, __________, per la durata di tre anni,

la quale si avvale delle sue

prestazioni professionali nell’espletamento di servizi e prestazioni di

manodopera nel campo dell’edilizia per conto di terzi committenti per un importo

mensile di € 800.--.

Sembra

quindi che il qui ricorrente stia esercitando un’attività lavorativa, e ciò è

senz’altro un segnale positivo.

Mal

si capisce tuttavia per quale motivo egli dichiari di essere intenzionato a

trasferirsi in __________ per motivi lavorativi e linguistici, senza peraltro dimostrare

concretamente i suoi progetti futuri (sia professionali, sia famigliari, sia

personali), e per quale motivo, dinanzi al giudice dell’applicazione della

pena, abbia dichiarato che ha l’intenzione di restare in __________.

In siffatte circostanze, appare chiaro che

le premesse per l’assistenza riabilitativa (sottoporsi a patronato) e la norma

di condotta (l’obbligo di mantenere un’attività lavorativa durante il periodo

di prova) sono ancora adempiute, e che non sono dati i presupposti per

sopprimerle o modificarle.

5.5

Alla luce di quanto sopra esposto, la

decisione del giudice dell’applicazione della pena di prorogare della metà la

durata del periodo di prova giusta l’art. 95 cpv. 4 lit. a CP appare equa, attuabile

e anche necessaria. Il predetto giudice ha peraltro ampiamente tenuto conto

delle affermazioni e delle intenzioni future del qui ricorrente (come del resto

aveva già fatto il Consiglio di vigilanza), invitandolo nondimeno a dimostrare

con i fatti (e non soltanto a parole) quanto aveva dichiarato durante la sua

audizione, in particolare di collaborare con l’Ufficio di patronato (presentandosi

quindi agli incontri previsti e di fornire le indicazioni richieste) e di

risolvere la problematica riguardante i contributi di mantenimento da versare a

favore delle sue due figlie di primo letto domiciliate in Svizzera. Ciò che si

auspica anche questa Camera.

Occorre

in ogni modo chiarire per quale motivo il qui ricorrente abbia affermato di avere

delle difficoltà ad entrare in relazione con l’attuale operatore, che deve

essere in grado di instaurare un rapporto di fiducia con il condannato (FF

1999, p. 1807), considerata la sua richiesta di essere attribuito ad altra

persona (verbale di audizione 16.6.2008, inc. GIAP __________).

5.5

La

richiesta, infine, del qui ricorrente di commutare il residuo della pena di

quattro mesi sospesa condizionalmente in una pena pecuniaria oppure in lavoro

di pubblica utilità è inammissibile, non essendo tale facoltà, a questo stadio

della procedura, prevista dal nostro Codice penale (cfr., al proposito, art. 95

CP e consid. 2 della presente decisione).

Ne discende che la decisione impugnata –

il cui contenuto appare corretto e condivisibile – dev’essere tutelata.

6.

Il ricorso è respinto. Tassa di giustizia e

spese sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 89 e 93 ss. CP, 339

cpv. 1 lit. j e 341 lit. b CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. La

tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di RI 1, ____________________

3. Rimedio

di diritto:

Contro

il presente giudizio è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale di

Losanna entro 30 giorni dall’intimazione (art. 78 cpv. 2 lit. b LTF).

4. Intimazione:

per

conoscenza:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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