Lexipedia

Decisione

60.2008.33

Istanza di ispezione degli atti. ex parte quale istante

18 febbraio 2008Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

60.2008.33

Data decisione, Autorità:

18.02.2008, CRP

Titolo:

Istanza di ispezione degli atti. ex parte quale istante

SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO

art. 27 CPP-TI

Incarto n.

60.2008.33

Lugano

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano

Ranzanici

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 18/29.1.2008

presentata da

IS 1

tendente ad ottenere copia di un rapporto

di polizia contenuto in un incarto penale;

premesso che la richiesta è stata inviata

direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa

Camera in data 28/29.1.2008 preavvisando la stessa favorevolmente;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. A

seguito di una denuncia di furto del 6.6.2007 presentata dal qui istante, il

Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) sfociato

in un decreto di non luogo a procedere del 23.11.2007 (inc. __________).

Considerandi

2.

Con la

presente richiesta l’istante chiede copia del rapporto di polizia redatto in relazione

al furto denunciato. Come esposto in entrata, il procuratore pubblico ha preavvisato

favorevolmente la richiesta.

.

3.

L’art.

27.

CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente

art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale

(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal

presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli

atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico

legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel

processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e

dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.

Nel

presente caso, pur essendo stato l’istante parte al procedimento nel frattempo

terminato, deve far capo alla procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare

un interesse giuridico legittimo.

Come

ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste

di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato

(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10): per loro, l’interesse

giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale

dell’8.11.1994, p. 19).

5.

Nel

presente caso la richiesta di accesso agli atti appare giustificata anche perché

non c’è stato un deposito atti, e non vi sono elementi per rovesciare la

presunzione di interesse giuridico legittimo della ex parte.

6.

L’istanza

è accolta. Copia del rapporto di polizia sarà inviato in allegato alla copia

della presente decisione destinata al qui istante.

7.

Data la

particolare situazione, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

accolta.

2. Non si

prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

terzi

implicati

PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster