60.2008.33
Istanza di ispezione degli atti. ex parte quale istante
18 febbraio 2008Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2008.33
Data decisione, Autorità:
18.02.2008, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. ex parte quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2008.33
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 18/29.1.2008
presentata da
IS 1
tendente ad ottenere copia di un rapporto
di polizia contenuto in un incarto penale;
premesso che la richiesta è stata inviata
direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa
Camera in data 28/29.1.2008 preavvisando la stessa favorevolmente;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
seguito di una denuncia di furto del 6.6.2007 presentata dal qui istante, il
Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) sfociato
in un decreto di non luogo a procedere del 23.11.2007 (inc. __________).
Considerandi
2.
Con la
presente richiesta l’istante chiede copia del rapporto di polizia redatto in relazione
al furto denunciato. Come esposto in entrata, il procuratore pubblico ha preavvisato
favorevolmente la richiesta.
.
3.
L’art.
27.
CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4.
Nel
presente caso, pur essendo stato l’istante parte al procedimento nel frattempo
terminato, deve far capo alla procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare
un interesse giuridico legittimo.
Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste
di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato
(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10): per loro, l’interesse
giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale
dell’8.11.1994, p. 19).
5.
Nel
presente caso la richiesta di accesso agli atti appare giustificata anche perché
non c’è stato un deposito atti, e non vi sono elementi per rovesciare la
presunzione di interesse giuridico legittimo della ex parte.
6.
L’istanza
è accolta. Copia del rapporto di polizia sarà inviato in allegato alla copia
della presente decisione destinata al qui istante.
7.
Data la
particolare situazione, non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta.
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi
implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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