60.2008.331
Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante
2 dicembre 2008Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2008.331
Data decisione, Autorità:
02.12.2008, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2008.331
Lugano
2 dicembre
2008/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 4/22.10.2008
presentata da
IS 1
tendente ad ottenere copia di due decreti
di accusa emanati a suo carico;
premesso che la richiesta è stata inviata e
pervenuta al Ministero pubblico il 9.10.2008, che l’ha trasmessa per competenza
a questa Camera il 22.10.2008, rimettendosi parimenti al suo prudente giudizio;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
carico di IS 1, qui istante, sono stati emanati due decreti di accusa: il primo
il 1°.7.1996 dall’allora procuratore pubblico Edy Meli (DAP __________) e il
secondo il 3.9.2001 dal procuratore pubblico Antonio Perugini (DAC __________).
Entrambi i decreti sono debitamente cresciuti in giudicato.
2. Nell’ambito
della procedura di naturalizzazione inerente alla persona di IS 1, l’Ufficio di
vigilanza sullo stato civile, a completazione del suo incarto, gli ha chiesto di
trasmettere copia dei surriferiti decreti di accusa.
Da
qui la richiesta di IS 1.
Come
esposto in entrata, il Ministero pubblico si è rimesso al giudizio di questa
Camera.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996,
che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche
alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei
ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e
l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che
prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei
periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel
presente caso, pur essendo stato IS 1 parte (quale accusato) nei due procedimenti
nel frattempo terminati, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 27
CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste
di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato
(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
Come
ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione
del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione
speciale dell’8.11.1994 p. 19).
5. Nel
caso in esame è pacifico l’interesse dell’istante ad ottenere copia dei due decreti
emanati a suo carico e che lo riguardano personalmente. L’istanza è quindi accolta.
Copia dei due decreti vengono trasmessi all’istante unitamente alla presente
decisione.
6. Tassa
di giustizia e spese, contenute al minimo, sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39
lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. La
tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF
80.-- (ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Considerandi
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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