60.2008.333
Ricorso contro la decisione del giudice dell'istruzione e dell'arresto che, in ambito di tassazione della nota legale, non ha riconosciuto le spese di una perizia di parte. anticipo delle spese. ripar
26 novembre 2008Italiano23 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
60.2008.333
Data decisione, Autorità:
26.11.2008, CRP
Titolo:
Ricorso contro la decisione del giudice dell'istruzione e dell'arresto che, in ambito di tassazione della nota legale, non ha riconosciuto le spese di una perizia di parte. anticipo delle spese. riparto delle spese
AMMISSIONE AL BENEFICIO DELL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA
GRATUITO PATROCINIO
RICORSO ALLA CAMERA DEI RICORSI PENALI
art. 9 CPP-TI
art. 56bis CPP-TI
art. 26 LAG
art. 35 LAG
Incarto n.
60.2008.333
Lugano
26 novembre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso 23/24.10.2008
presentato dall’
RI 1, ,
contro
il dispositivo n. 2 della decisione 2.10.2008 del
giudice dell’istruzione e dell’arresto Edy Meli inerente il pagamento di
spese peritali nell’ambito del procedimento penale a carico di __________, __________,
del quale è (stato) difensore di fiducia [inc. GIAR __________];
richiamate le osservazioni 3/4.11.2008 del
giudice dell’istruzione e dell’arresto – che conferma motivazioni e conclusioni
della decisione impugnata –, 4/6.11.2008 del presidente del Tribunale penale
cantonale Agnese Balestra-Bianchi – che si rimette al giudizio di questa Camera
– e 5/7.11.2008 del procuratore pubblico Luca Maghetti – che postula la
reiezione del gravame –;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. __________
è stato arrestato il 25.5.2007 con le accuse di atti sessuali con fanciulli,
atti sessuali con persone dipendenti, coazione sessuale, pornografia e somministrazione
a fanciulli di sostanze pericolose per la salute (AI 7). La misura è stata confermata
dal giudice dell’istruzione e dell’arresto per l’esistenza di gravi e concreti
indizi di colpevolezza e di preminenti motivi di interesse pubblico (bisogni
dell’istruzione e pericolo di recidiva) [AI 8].
b. Il
26/29.5.2007 l’avv. RI 1 ha assunto, quale patrocinatore di fiducia, la difesa
dell’accusato (AI 10/14).
c. Nell’ambito
del procedimento penale il procuratore pubblico ha, tra l’altro, incaricato il
dr. med. __________, __________, di procedere alla valutazione delle condizioni
mentali e del grado di imputabilità dell’accusato al momento dei fatti e di
indicare eventuali misure da adottare nei suoi confronti [decreto 12.7.2007 (AI
74)].
Il
rapporto peritale è stato consegnato il 12/15.10.2007 (AI 140).
Con
scritto 26/29.10.2007 l’accusato, per il tramite del suo legale, si è
dichiarato insoddisfatto della perizia; ha parimenti domandato al magistrato
inquirente, in applicazione dell’art. 148 CPP, di valutare “(…) se non sia
il caso di ordinare altra perizia in considerazione delle constatazioni
incomplete e contraddittorie della perizia stessa” e, inoltre, ha indicato
una serie di domande complementari da porre al dr. med. __________ (AI 164).
Il
perito ha risposto a dette domande il 26/27.11.2007 (AI 190).
d. Il
28.11.2007 il procuratore pubblico ha ordinato il deposito degli atti (AI 199).
In questo contesto, il 17/18.12.2007, l’accusato ha chiesto una nuova perizia
psichiatrica in ragione delle gravi deficienze di quella del dr. med. __________,
le cui risposte ai quesiti complementari avrebbero dimostrato l’inconsistenza del
rapporto peritale; ha contestualmente domandato di estromettere dagli atti
dell’incarto la perizia 12/15.10.2007 ed il complemento (AI 207).
L’istanza
è stata respinta con decisione 19.12.2007: le contestazioni avrebbero riguardato
solo il merito della perizia (AI 208).
Il
17.1.2008 il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha respinto il reclamo
21.12.2007 dell’accusato contro la citata decisione indicando, tra l’altro, che
eventuali contraddizioni nella perizia avrebbero potuto essere risolte con un
chiarimento – delucidazione giusta l’art. 148 CPP – nel corso del dibattimento (AI
210/219) [inc. GIAR __________]. Il giudizio non è stato impugnato.
e. Con
decisione 21.1.2008 il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha accolto
l’istanza 26/29.10.2007 dell’accusato ammettendolo al beneficio del gratuito
patrocinio (“La retribuzione del difensore sarà stabilita dal giudice
dell’istruzione e dell’arresto, mentre le spese saranno anticipate dallo Stato”)
[inc. GIAR __________].
f. Il
24.1.2008 è stata notificata la chiusura dell’istruzione formale (AI 222).
g. Con
atto di accusa 21.2.2008 il procuratore pubblico ha posto in stato di accusa davanti
alla Corte delle assise criminali di __________ __________, ancora in carcere
preventivo, siccome accusato di coazione sessuale ripetuta, atti sessuali con
fanciulli ripetuti, tentati e consumati, atti sessuali con persone dipendenti,
ripetuti, tentati e consumati, sfruttamento dello stato di bisogno ripetuto,
pornografia ripetuta, somministrazione a fanciulli di sostanze pericolose per
la salute ripetuta e contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti
ripetuta (ACC __________).
h. Il
28.2.2008 l’accusato ha comunicato alla competente Corte che intendeva avvalersi,
durante il processo, della consulenza del dr. med. __________, __________ (doc.
TPC 4/6/7). Il 14/17.3.2008, nell’ambito della notifica di prove, ha chiesto,
tra l’altro, una nuova perizia psichiatrica (domanda a cui ha poi rinunciato) e
l’estromissione di quella del perito giudiziario, agli atti (doc. TPC 9/14).
Il
9.4.2008 il difensore ha trasmesso al presidente della Corte la perizia
8.4.2008 del dr. med. __________ (doc. TPC 16).
i. Il
30.4.2008 la Corte delle assise criminali ha dichiarato __________ autore colpevole
di atti sessuali con fanciulli ripetuti, pornografia ripetuta, somministrazione
a fanciulli di sostanze pericolose per la salute e contravvenzione alla legge
federale sugli stupefacenti ripetuta, confermando solo parzialmente l’atto di accusa;
lo ha condannato, avendo agito in stato di lieve scemata imputabilità, alla
pena detentiva di due anni e nove mesi, da dedursi il carcere preventivo
sofferto, al trattamento psichiatrico ed al pagamento di un’indennità alle
parti civili. La tassa di giustizia e le spese processuali sono state poste per
2/3 a carico del condannato e per 1/3 a carico dello Stato (inc. TPC __________).
Il
giudizio è stato confermato dalla Corte di cassazione e di revisione penale,
che l’1.9.2008 ha respinto – nella misura in cui erano ricevibili – i ricorsi 13.6.2008
del procuratore pubblico e 26.6.2008 di __________ (inc. CCRP __________).
j. Il
12/13.6.2008 l’avv. RI 1 ha trasmesso al giudice dell’istruzione e dell’arresto
la sua nota professionale di CHF 70’736.85 chiedendo anche il pagamento della
consulenza del dr. med. __________ (pari a CHF 28'450.50), il cui parere
sarebbe stato condiviso dalla Corte [inc. GIAR __________].
Con
decisione 2.10.2008 il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha approvato la
nota professionale per CHF 29'700.70 rispettivamente ha dichiarato irricevibile
la domanda di rifusione delle spese della perizia di parte siccome era stato
chiesto il puro e semplice pagamento a posteriori ed a procedura conclusa delle
spese e non un anticipo delle medesime [inc. GIAR __________].
k. Con
ricorso 23/24.10.2008 l’avv. RI 1 personalmente impugna il dispositivo n. 2 della
predetta decisione postulando che le spese peritali vengano poste a carico
dello Stato.
Il
legale riporta anzitutto la motivazione del giudice dell’istruzione e
dell’arresto; ricorda poi che la sua richiesta inerente la necessità di una
nuova perizia psichiatrica era stata respinta proprio dal giudice
dell’istruzione e dell’arresto, contro il cui giudizio non è stato presentato
ricorso stanti i limiti di esame dell’Alta Corte.
Sostiene
di non avere domandato l’anticipo delle spese per la perizia di parte perché il
giudice dell’istruzione e dell’arresto aveva negato la necessità di una controperizia:
mal vedrebbe come questo giudice avrebbe potuto accogliere un’istanza di
anticipazione di spese per una perizia di parte giudicata non necessaria.
I
fatti avrebbero dimostrato che la decisione del difensore di fare capo ad un
perito di parte era corretta e lungimirante: la Corte, nel suo giudizio, si
sarebbe infatti largamente diffusa sulla scemata imputabilità, riconosciuta
all’imputato e negata dal perito giudiziario (le cui motivazioni non avrebbero
convinto la Corte).
Gli art. 29 cpv. 3 Cost., 10 Cost. cant. e 6 CEDU
garantirebbero l’assistenza giudiziaria ed il gratuito patrocinio. Il difensore
dovrebbe poter agire con diligenza, non limitato da imperativi finanziari. Il
difensore, il cui cliente è stato ammesso al beneficio del gratuito patrocinio,
non potrebbe chiedere acconti al proprio assistito. Nel caso concreto, a fronte
del diniego del procuratore pubblico e del giudice dell’istruzione e
dell’arresto in capo alla necessità di una nuova perizia psichiatrica, non
avrebbe potuto fare altro, in ossequio al mandato, che procedere per atti
propri. Non potendo chiedere la spesa affrontata al cliente siccome in
assistenza giudiziaria, dovrebbe forzatamente rivolgersi al giudice
dell’istruzione e dell’arresto per il pagamento della spesa.
Il
giudice dell’istruzione e dell’arresto sarebbe competente “(…) non essendo
altri competente, (…)” (ricorso 23/24.10.2008, p. 5).
l. Delle
osservazioni del procuratore pubblico e del giudice dell’istruzione e
dell’arresto si dirà, se necessario, in corso di motivazione.
Considerandi
1.
1.1.
L’avv.
RI 1 impugna il dispositivo n.
2.
della decisione 2.10.2008 che aveva dichiarato irricevibile la richiesta di
pagamento delle spese di perizia del dr. med. __________.
1.2
Il
giudice dell’istruzione e dell’arresto è competente a pronunciarsi sul gratuito patrocinio e
sull’anticipo delle spese giudiziarie [art. 26 della legge sul patrocinio
d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria (Lag)]. Nella fattispecie ha negato che
le spese di cui è stata postulata la rifusione fossero spese professionali
dell’avvocato giusta gli art. 2/6 del regolamento sulla tariffa per i casi di
patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili; ha ritenuto che si trattasse di spese giudiziarie, di cui non era stato
chiesto l’anticipo a’ sensi dell’art. 26 cpv. 3 Lag, ma il rimborso, domanda
per la quale il giudice dell’istruzione e dell’arresto si è tuttavia dichiarato
incompetente. Formalmente, pertanto, contro la decisione 2.10.2008 [inc. GIAR __________]
può essere presentato ricorso
a questa Camera giusta l’art. 35 Lag. Essa è competente a statuire, tra
l’altro, in materia di rifiuto o di revoca del beneficio dell’assistenza giudiziaria,
comprese le questioni – come nella fattispecie – inerenti l’anticipo di spese
giudiziarie (art. 35 cpv. 1/4 Lag).
1.3
Il
giudice dell’istruzione e dell’arresto ritiene irricevibile il gravame in
difetto di legittimazione dell’avv. RI 1, che ha introdotto personalmente il ricorso
contro il predetto giudizio. Il beneficiario dell’eventuale anticipo di spese
giudiziarie sarebbe l’accusato e non il suo legale; le spese, in caso di
condanna, sarebbero addebitate al condannato/beneficiario (art. 9 CPP)
rispettivamente il beneficiario, quando è in grado di pagare, sarebbe tenuto
alla rifusione allo Stato degli importi (art. 28 Lag). Ha fatto inoltre riferimento
alla decisione 7.12.2005 di questa Camera in re X. ed avv. Y. che aveva
ritenuto il difensore di fiducia di un accusato non legittimato a presentare a
titolo personale ricorso in materia di gratuito patrocinio non avendo questi
veste né di accusato indigente né di parte civile (inc. __________).
Il
dubbio inerente la legittimazione dell’avv. RI 1 – che peraltro non spiega
compiutamente perché sarebbe legittimato a’ sensi dell’art. 35 cpv. 1 Lag (che,
secondo il suo tenore letterale, permette il ricorso alla persona
richiedente o beneficiaria) – è lecito. Nel caso concreto, tuttavia,
la questione può rimanere irrisolta in ragione dell’esito del gravame: respinto.
2.
2.1.
Il
12/13.6.2008 l’avv. RI 1 ha trasmesso al giudice dell’istruzione e dell’arresto
la sua nota professionale di CHF 70’736.85 chiedendo il pagamento, tra le
spese, della perizia di parte (pari a CHF 28'450.50), che sarebbe stata condivisa
dalla Corte (p. 170-177). Questa spesa sarebbe stata di conseguenza da considerare,
a pieno titolo, nelle spese da rifondere.
2.2
Con
decisione 2.10.2008 il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha approvato la
nota professionale per CHF 29'700.70 rispettivamente ha dichiarato irricevibile
la richiesta di rifusione delle spese della perizia di parte: l’assistenza
giudiziaria concessa all’accusato concernerebbe l’onorario e le spese del
patrocinatore e non la tassa di giustizia, le spese giudiziarie e le spese connesse
con la procedura; lo Stato si assumerebbe provvisoriamente le spese anticipate,
che – in caso di condanna – potrebbero essere accollate al condannato e
diventerebbero incassabili. Nella fattispecie non si porrebbe la questione
della pertinenza e della rilevanza della spesa siccome sarebbe stato chiesto il
puro e semplice pagamento della spesa a posteriori ed a procedura conclusa e
non un anticipo della stessa [inc. GIAR __________].
2.3
Come già ricordato, il 21.1.2008 il giudice
dell’istruzione e dell’arresto ha accolto l’istanza 26/29.10.2007 dell’accusato
ammettendolo al beneficio del gratuito patrocinio indicando che “la
retribuzione del difensore sarà stabilita dal giudice dell’istruzione e
dell’arresto, mentre le spese saranno anticipate dallo Stato” [inc. GIAR __________].
2.4
La
vertenza in esame concerne anzitutto il quesito a sapere se il costo della
perizia di parte possa essere sussunto alle spese professionali dell’avvocato –
che il giudice dell’istruzione e dell’arresto tassa a’ sensi dell’art. 7 Lag –
o, piuttosto, alle spese giudiziarie, che possono essere anticipate dallo Stato
su decisione del giudice dell’istruzione e dell’arresto e sulle quali si pronuncia
il giudice di merito giusta l’art. 9 CPP.
Si
deve quindi distinguere tra due tipi di spesa: spesa professionale (considerando
2.4.1
) e spesa giudiziaria (considerando 2.4.2.).
2.4.1
spese professionali dell’avvocato
“Il beneficio del gratuito patrocinio è concesso
a chi giustifica di non essere in grado di sopperire alle spese della difesa
dal giudice dell’istruzione e dell’arresto esperite le necessarie indagini ed
ha effetto a partire dal momento della presentazione della domanda” (art. 26 cpv. 1 Lag). “La retribuzione
del patrocinatore è stabilita dall’Autorità di concessione” (art. 26 cpv. 2
Lag). “Le spese giudiziarie sono anticipate dallo Stato”
(art. 26 cpv. 3 Lag).
Onorario
e spese sono regolamentati dall’art. 6 Lag. Per quanto riguarda le spese, “il
patrocinatore ha diritto alla rifusione delle spese effettive calcolate secondo
le norme della tariffa, escluse quelle inutili o non connesse con la procedura
principale o di regola quelle dovute al fatto che egli risiede fuori dal
distretto” (art. 6 cpv. 3 Lag). Le spese sono inoltre disciplinate dall’art.
6.
del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza
giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili: “Al patrocinatore può
essere riconosciuto un importo forfetario pari al 4% dell’onorario quale
rimborso per le spese di cancelleria, quali quelle di spedizione, di
comunicazione, delle fotocopie e di apertura e archiviazione dell’incarto”
(cpv. 1). “Il patrocinatore ha diritto al rimborso delle altre spese
sopportate nell’interesse del cliente o da questi cagionate, quali, in
particolare, le note e fatture pagate a terzi ed a uffici pubblici per il
cliente, le spese di trasferta e le spese di pernottamento e vitto fuori
domicilio” (cpv. 2). “L’autorità presso la quale è pendente la
causa mette a disposizione dell’avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria
le fotocopie dei documenti dell’incarto in modo gratuito” (cpv. 3) (cfr.
anche art. 2 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e
di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili) [norma parzialmente ripresa dall’art. 3 dell’ora abrogata Tariffa dell’Ordine degli avvocati
del Cantone Ticino (TOA)].
2.4.2
spese giudiziarie
2.4.2.1
L’art.
26.
Lag non specifica quale prestazione rientra nel concetto di gratuito patrocinio.
Si limita poi a menzionare che “le spese giudiziarie sono anticipate dallo
Stato” (cpv. 3), senza alcun esplicito accenno, per esempio, alle
spese di prova [diversamente dall’art. 31 lit. b Lag inerente l’ammissione al
beneficio del gratuito patrocino della parte civile].
2.4.2.2
Il
messaggio n. 5123 del 22.5.2001 inerente la legge sul patrocinio d’ufficio e
sull’assistenza giudiziaria, così come il relativo rapporto del 17.4.2002,
indica – al commento all’art. 26 Lag – che “i cpv. 2 e 3 corrispondono
all’art. 52 cpv. 3 e 4 CPP, (…)”. L’art. 52 cpv. 4 vCPP prevedeva che “le
spese giudiziarie sono anticipate dallo Stato”, testo ripreso immutato
dall’art. 26 cpv. 3 Lag.
Ora,
le spese giudiziarie giusta l’art. 52 cpv. 4 vCPP sono quelle indicate
dall’art. 12 CPP (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di
procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 15 ad art. 52 vCPP). Esse
consistono: a) in tutti i dispendi cagionati dal processo, tranne lo stipendio
dei funzionari e degli impiegati e le spese per i locali; b) nella tassa di
giustizia stabilita dalla tariffa giudiziaria.
Dal
messaggio aggiuntivo n. 3163A del 20.3.1991 inerente la revisione totale del
CPP del 10.7.1941 (p. 71) si evince che la necessità del cpv. 4 “(…) si
riferisce specialmente a tassa e spese di giustizia incidentali (reclamo al
GIAR, ricorso alla CRP), mentre è da verificare se ciò possa valere ad esempio
per la rimunerazione del perito di parte: il condannato deve comunque di
principio rimanere responsabile del pagamento di spese di giudizio che accerta
la sua soccombenza, altro discorso essendo quello della garanzia al diritto della
difesa (conformemente all’art. 6 cifra 3 lett. c CEDU) e quello
dell’istituzione del condono (…)”.
Inoltre,
dal rapporto n. 3163R e 3163Abis dell’8.11.1994 della Commissione speciale per
l’esame del CPP sul messaggio aggiuntivo 11.3.1987 e sul messaggio aggiuntivo
bis 9.7.1992 concernenti la revisione totale del CPP del 10.7.1941 (p. 14) emerge,
per quanto riguarda la composizione delle spese giudiziarie, che – secondo il
rapporto richiesto dalla Commissione al giudice Franco Verda – “attualmente
vengono caricate al condannato tutte quelle spese e fatture che dipendono
dall’inchiesta preliminare di polizia o dall’istruttoria (…), e segnatamente:
spese derivanti dal deposito di veicoli e natanti sequestrati quali mezzi di
prova, spese di degenze ospedaliere, cure mediche o di farmacia (…) e spese
peritali. Le spese per le trasferte degli agenti infiltrati sono state
addossate al o ai condannati se ritenute giustificate dalle circostanze, ai
fini dell’inchiesta che era in corso, a dipendenza dell’agire delittuoso del o
dei condannati. L’indennità per l’intervento di interpreti, caricata al
condannato fino al 1993, dal 1994 non costituisce più spesa giudiziaria, giusta
l’art. 6 cifra 3 lett. e) CEDU. Non vengono addossate al condannato: le indennità
dei funzionari di Polizia (gendarmi e agenti di pubblica sicurezza) ordinarie e
straordinarie, le spese per uso dei veicoli di servizio, le spese dipendenti da
misure di sicurezza adottate in occasione di alcuni processi, ecc.”.
M.
RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA (op. cit., n. 15 ad art. 52 vCPP), da parte loro,
ritengono – in relazione al fatto che il messaggio aggiuntivo n. 3163A del
20.3.1991
inerente la revisione totale del CPP del 10.7.1941 (p. 71) ha
lasciato aperta la questione a sapere se le spese per l’intervento di un perito
di parte siano spese giudiziarie – che se la perizia di parte appare pertinente
e rilevante per una corretta tutela dei diritti dell’accusato, l’anticipo delle
spese deve essere concesso: reputano quindi che le spese di una perizia di
parte sono da annoverare tra quelle giudiziarie a’ sensi dei combinati art. 12
CPP e 52 cpv. 4 vCPP.
Ora,
non c’è motivo per non ritenere applicabili all’art. 26 cpv. 3 Lag – che, come
detto, riprende senza modifiche di sorta l’art. 52 cpv. 4 vCPP – questi
principi, ovvero di includere tra le spese giudiziarie giusta l’art. 26 cpv. 3
Lag anche le spese di prove di parte.
2.4.3
La
nota professionale 12.6.2008 del qui ricorrente introduce tra le spese anche la
fattura 9.5.2008 del dr. med. __________.
Queste
spese non possono nondimeno essere considerate spese a’ sensi dell’art. 6 del regolamento
sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e
per la fissazione delle ripetibili, segnatamente note e fatture pagate a terzi.
L’avvocato
ha infatti diritto soltanto al rimborso delle spese usuali ed ordinarie
sorte nel contesto del patrocinio, ciò che evidentemente deve valere anche con
riferimento al pagamento di note e fatture a terzi, si pensi – per esempio – al
pagamento di fotocopie o di estratti dai pubblici registri necessari per il
patrocinio.
Nella fattispecie l’importo di CHF
28'450.50 – di cui il ricorrente postula la rifusione – concerne il rapporto
peritale del dr. med. __________, ovvero il costo di una prova di parte fatta
esperire nelle circostanze descritte sub in fatto. Non può quindi essere
ritenuta una spesa usuale ed ordinaria, in quanto trattasi piuttosto di spesa
giudiziaria.
A
ragione, quindi, gli oneri dipendenti dalla perizia del dr. med. __________ non
sono stati considerati spese giusta l’art. 6 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di
assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili e – pertanto – non
sono stati oggetto della procedura di tassazione della nota. Essi sono stati correttamente reputati spese
giudiziarie.
2.4.4
anticipo o rifusione di spese giudiziarie
2.4.4.1
Il
giudice dell’istruzione e dell’arresto si è dichiarato incompetente a
pronunciarsi sulla domanda siccome la pretesa riguardava il “(…) puro e
semplice pagamento a posteriori e a procedura conclusa, (…)” (decisione
2.10
, p. 2, inc. GIAR __________) e non un anticipo delle spese giudiziarie
in applicazione della Lag.
Il
ricorrente spiega di non avere precedentemente postulato un anticipo delle
spese della perizia di parte perché il giudice dell’istruzione e dell’arresto
aveva respinto la sua domanda intesa all’erezione di un’altra perizia, con
contestuale estromissione di quella agli atti.
2.4.4.2
L’anticipo
delle spese giudiziarie va distinto dal giudizio sulle stesse.
Il
primo è di competenza del giudice dell’istruzione e dell’arresto, il secondo è
di competenza del giudice di merito.
“Le
spese giudiziarie sono anticipate dallo Stato” (art. 26 cpv. 3 Lag). Lo
Stato si limita di conseguenza a procedere ad un anticipo, con riserva di
recupero.
L’accusato
– a differenza della parte civile che ha la possibilità, qualora siano dati i
presupposti, di essere dispensata dal pagamento delle tasse di giustizia e
delle spese (art. 31 lit. a Lag) – può richiedere soltanto l’anticipo delle
spese (messaggio n. 5123 del 22.5.2001 inerente la legge sul patrocinio
d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria, ad art. 26 Lag).
L’anticipo
si concretizza – segnatamente – con la provvisoria rinuncia dello Stato ad
incassare le tasse di giustizia inerenti decisioni incidentali, incassabili
dopo il giudizio di merito con tutte le altre spese (M. RUSCA / E. SALMINA / C.
VERDA, op. cit., n. 16 ad art. 52 vCPP), o con il finanziamento di un mezzo di
prova [questa Camera, nella decisione 25.2.2008 in re Z. (inc. __________), ha
ricordato i criteri per concedere l’anticipo di spese per una perizia privata
nell’ambito dell’assistenza giudiziaria: essa “(…) si giustifica a due
condizioni: dev’essere sussidiaria rispetto alla perizia giudiziaria (se si
contrappone o se colma lacune o carenze di una perizia giudiziaria ammessa
giusta l’art. 142 CPP, o se si sostituisce ad una perizia negata); dev’essere
pertinente e rilevante per un corretto giudizio” (p. 9) (cfr. anche decisione
11.8.2003
del giudice dell’istruzione e dell’arresto in re M., inc. GIAR
2001.
, citata nel giudizio impugnato). Questa giurisprudenza deve
nondimeno essere precisata nel senso che detti presupposti devono essere
esaminati – come a ragione sottolineato dal giudice dell’istruzione e
dell’arresto nelle sue osservazioni – al momento in cui è chiesto l’anticipo
della prova. Si tratta di conseguenza di una valutazione a priori, fondata su
criteri di semplice apparenza. L’esito concreto della prova – ossia la sua importanza
effettiva per il giudizio di merito – è del tutto irrilevante].
2.4.4.3
L’attribuzione
definitiva delle spese processuali avviene con il giudizio di merito in
ossequio all’art. 9 CPP (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 16 ad
art. 52 vCPP), disposizione che disciplina il riparto delle spese processuali e
che prevede che esse – e pertanto anche le spese di una perizia di parte –
siano di regola messe a carico del condannato (art. 9 cpv. 1 CPP),
rispettivamente se del caso dello Stato, del denunciante, del querelante o
della parte civile (art. 9 cpv. 3/4/5 CPP).
L’anticipo
della spesa giudiziaria non è tuttavia indispensabile per il successivo giudizio
in applicazione dell’art. 9 CPP.
L’accusato,
nel corso del procedimento, ha la facoltà di chiedere un anticipo giusta l’art.
26.
cpv. 3 Lag – ciò che, come indicato dal giudice dell’istruzione e
dell’arresto, permette una verifica in capo alla necessità della prova –;
l’accusato è nondimeno libero di rinunciare a chiedere un anticipo, di fare
comunque esperire la prova e di domandare allo Stato, al momento del
dibattimento, di assumere le relative spese richieste, sulle quali si pronuncia
il giudice di merito (art. 9 CPP).
2.4.4.4
Il giudice di merito è peraltro
la persona che ha valutato se le prove hanno avuto rilevanza per il giudizio
finale e quindi anche la persona che può pronunciarsi con cognizione di causa
sulla suddivisione delle relative spese. Il giudice dell’istruzione e
dell’arresto rileva a ragione che le decisioni di merito non sono
necessariamente motivate (art. 260 cpv. 4/5, 208, 316g CPP): sarebbe di
conseguenza (molto) difficoltoso per quest’ultimo, in assenza di qualsiasi
spiegazione, pronunciarsi sulla concreta portata della prova per il giudizio di
merito. Difficoltà con cui si confronta questa Camera quando deve decidere le
istanze di indennità per ingiusto procedimento giusta l’art. 317 CPP che postulano
anche la rifusione di spese di prove di parte; sarebbe pertanto auspicabile che
l’accusato chieda già nel corso del dibattimento l’assunzione di questi oneri
da parte dello Stato, la cui rilevanza/pertinenza sono conosciute dal giudice
di merito.
2.4.4.5
Nel
presente caso siamo confrontati con la richiesta di assunzione di una spesa
giudiziaria dopo la fine del procedimento. Al giudice dell’istruzione e dell’arresto
si sarebbe potuto chiedere unicamente di anticipare l’importo. Al giudice di
merito si sarebbe potuto chiedere l’assunzione da parte dello Stato della spesa
(in parte o in toto).
Il
ricorrente non sostiene di avere chiesto, al momento del dibattimento,
l’assunzione da parte dello Stato delle spese della perizia di parte. Il
giudizio di merito è silente. Il ricorrente afferma in questa sede che il giudice dell’istruzione e dell’arresto sarebbe comunque
competente “(…) non essendo altri competente, (…)” (ricorso
23/24.10.2008, p. 5), asserzione che – alla luce dell’art. 9 CPP – non è
corretta: competente per pronunciarsi sulle spese giudiziarie, e pertanto anche
su quelle inerenti le prove di parte, era solo il giudice di merito.
A ragione il giudice dell’istruzione e
dell’arresto si è quindi dichiarato incompetente a decidere sulla fattura
8.5.2008
del dr. med. __________ trattandosi di spesa giusta l’art. 9 CPP e non
di spesa professionale giusta l’art. 6 Lag (oggetto di tassazione).
3.
Il
gravame, per quanto ricevibile, è respinto; tassa di giustizia e spese sono
poste a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 1 ss. Lag, 56bis CPP, 6 del regolamento sulla tariffa per i
casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione
delle ripetibili, 1 ss. e 39 lit. f LTF ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
ricorso, per quanto ricevibile, è respinto.
2. La
tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
550.-- (cinquecentocinquanta), sono poste a carico dell’avv. RI 1, __________.
3. Rimedio di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98
LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81
LTF.
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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