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Decisione

60.2008.333

Ricorso contro la decisione del giudice dell'istruzione e dell'arresto che, in ambito di tassazione della nota legale, non ha riconosciuto le spese di una perizia di parte. anticipo delle spese. ripar

26 novembre 2008Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

a. __________

è stato arrestato il 25.5.2007 con le accuse di atti sessuali con fanciulli,

atti sessuali con persone dipendenti, coazione sessuale, pornografia e somministrazione

a fanciulli di sostanze pericolose per la salute (AI 7). La misura è stata confermata

dal giudice dell’istruzione e dell’arresto per l’esistenza di gravi e concreti

indizi di colpevolezza e di preminenti motivi di interesse pubblico (bisogni

dell’istruzione e pericolo di recidiva) [AI 8].

b. Il

26/29.5.2007 l’avv. RI 1 ha assunto, quale patrocinatore di fiducia, la difesa

dell’accusato (AI 10/14).

c. Nell’ambito

del procedimento penale il procuratore pubblico ha, tra l’altro, incaricato il

dr. med. __________, __________, di procedere alla valutazione delle condizioni

mentali e del grado di imputabilità dell’accusato al momento dei fatti e di

indicare eventuali misure da adottare nei suoi confronti [decreto 12.7.2007 (AI

74)].

Il

rapporto peritale è stato consegnato il 12/15.10.2007 (AI 140).

Con

scritto 26/29.10.2007 l’accusato, per il tramite del suo legale, si è

dichiarato insoddisfatto della perizia; ha parimenti domandato al magistrato

inquirente, in applicazione dell’art. 148 CPP, di valutare “(…) se non sia

il caso di ordinare altra perizia in considerazione delle constatazioni

incomplete e contraddittorie della perizia stessa” e, inoltre, ha indicato

una serie di domande complementari da porre al dr. med. __________ (AI 164).

Il

perito ha risposto a dette domande il 26/27.11.2007 (AI 190).

d. Il

28.11.2007 il procuratore pubblico ha ordinato il deposito degli atti (AI 199).

In questo contesto, il 17/18.12.2007, l’accusato ha chiesto una nuova perizia

psichiatrica in ragione delle gravi deficienze di quella del dr. med. __________,

le cui risposte ai quesiti complementari avrebbero dimostrato l’inconsistenza del

rapporto peritale; ha contestualmente domandato di estromettere dagli atti

dell’incarto la perizia 12/15.10.2007 ed il complemento (AI 207).

L’istanza

è stata respinta con decisione 19.12.2007: le contestazioni avrebbero riguardato

solo il merito della perizia (AI 208).

Il

17.1.2008 il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha respinto il reclamo

21.12.2007 dell’accusato contro la citata decisione indicando, tra l’altro, che

eventuali contraddizioni nella perizia avrebbero potuto essere risolte con un

chiarimento – delucidazione giusta l’art. 148 CPP – nel corso del dibattimento (AI

210/219) [inc. GIAR __________]. Il giudizio non è stato impugnato.

e. Con

decisione 21.1.2008 il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha accolto

l’istanza 26/29.10.2007 dell’accusato ammettendolo al beneficio del gratuito

patrocinio (“La retribuzione del difensore sarà stabilita dal giudice

dell’istruzione e dell’arresto, mentre le spese saranno anticipate dallo Stato”)

[inc. GIAR __________].

f. Il

24.1.2008 è stata notificata la chiusura dell’istruzione formale (AI 222).

g. Con

atto di accusa 21.2.2008 il procuratore pubblico ha posto in stato di accusa davanti

alla Corte delle assise criminali di __________ __________, ancora in carcere

preventivo, siccome accusato di coazione sessuale ripetuta, atti sessuali con

fanciulli ripetuti, tentati e consumati, atti sessuali con persone dipendenti,

ripetuti, tentati e consumati, sfruttamento dello stato di bisogno ripetuto,

pornografia ripetuta, somministrazione a fanciulli di sostanze pericolose per

la salute ripetuta e contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti

ripetuta (ACC __________).

h. Il

28.2.2008 l’accusato ha comunicato alla competente Corte che intendeva avvalersi,

durante il processo, della consulenza del dr. med. __________, __________ (doc.

TPC 4/6/7). Il 14/17.3.2008, nell’ambito della notifica di prove, ha chiesto,

tra l’altro, una nuova perizia psichiatrica (domanda a cui ha poi rinunciato) e

l’estromissione di quella del perito giudiziario, agli atti (doc. TPC 9/14).

Il

9.4.2008 il difensore ha trasmesso al presidente della Corte la perizia

8.4.2008 del dr. med. __________ (doc. TPC 16).

i. Il

30.4.2008 la Corte delle assise criminali ha dichiarato __________ autore colpevole

di atti sessuali con fanciulli ripetuti, pornografia ripetuta, somministrazione

a fanciulli di sostanze pericolose per la salute e contravvenzione alla legge

federale sugli stupefacenti ripetuta, confermando solo parzialmente l’atto di accusa;

lo ha condannato, avendo agito in stato di lieve scemata imputabilità, alla

pena detentiva di due anni e nove mesi, da dedursi il carcere preventivo

sofferto, al trattamento psichiatrico ed al pagamento di un’indennità alle

parti civili. La tassa di giustizia e le spese processuali sono state poste per

2/3 a carico del condannato e per 1/3 a carico dello Stato (inc. TPC __________).

Il

giudizio è stato confermato dalla Corte di cassazione e di revisione penale,

che l’1.9.2008 ha respinto – nella misura in cui erano ricevibili – i ricorsi 13.6.2008

del procuratore pubblico e 26.6.2008 di __________ (inc. CCRP __________).

j. Il

12/13.6.2008 l’avv. RI 1 ha trasmesso al giudice dell’istruzione e dell’arresto

la sua nota professionale di CHF 70’736.85 chiedendo anche il pagamento della

consulenza del dr. med. __________ (pari a CHF 28'450.50), il cui parere

sarebbe stato condiviso dalla Corte [inc. GIAR __________].

Con

decisione 2.10.2008 il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha approvato la

nota professionale per CHF 29'700.70 rispettivamente ha dichiarato irricevibile

la domanda di rifusione delle spese della perizia di parte siccome era stato

chiesto il puro e semplice pagamento a posteriori ed a procedura conclusa delle

spese e non un anticipo delle medesime [inc. GIAR __________].

k. Con

ricorso 23/24.10.2008 l’avv. RI 1 personalmente impugna il dispositivo n. 2 della

predetta decisione postulando che le spese peritali vengano poste a carico

dello Stato.

Il

legale riporta anzitutto la motivazione del giudice dell’istruzione e

dell’arresto; ricorda poi che la sua richiesta inerente la necessità di una

nuova perizia psichiatrica era stata respinta proprio dal giudice

dell’istruzione e dell’arresto, contro il cui giudizio non è stato presentato

ricorso stanti i limiti di esame dell’Alta Corte.

Sostiene

di non avere domandato l’anticipo delle spese per la perizia di parte perché il

giudice dell’istruzione e dell’arresto aveva negato la necessità di una controperizia:

mal vedrebbe come questo giudice avrebbe potuto accogliere un’istanza di

anticipazione di spese per una perizia di parte giudicata non necessaria.

I

fatti avrebbero dimostrato che la decisione del difensore di fare capo ad un

perito di parte era corretta e lungimirante: la Corte, nel suo giudizio, si

sarebbe infatti largamente diffusa sulla scemata imputabilità, riconosciuta

all’imputato e negata dal perito giudiziario (le cui motivazioni non avrebbero

convinto la Corte).

Gli art. 29 cpv. 3 Cost., 10 Cost. cant. e 6 CEDU

garantirebbero l’assistenza giudiziaria ed il gratuito patrocinio. Il difensore

dovrebbe poter agire con diligenza, non limitato da imperativi finanziari. Il

difensore, il cui cliente è stato ammesso al beneficio del gratuito patrocinio,

non potrebbe chiedere acconti al proprio assistito. Nel caso concreto, a fronte

del diniego del procuratore pubblico e del giudice dell’istruzione e

dell’arresto in capo alla necessità di una nuova perizia psichiatrica, non

avrebbe potuto fare altro, in ossequio al mandato, che procedere per atti

propri. Non potendo chiedere la spesa affrontata al cliente siccome in

assistenza giudiziaria, dovrebbe forzatamente rivolgersi al giudice

dell’istruzione e dell’arresto per il pagamento della spesa.

Il

giudice dell’istruzione e dell’arresto sarebbe competente “(…) non essendo

altri competente, (…)” (ricorso 23/24.10.2008, p. 5).

l. Delle

osservazioni del procuratore pubblico e del giudice dell’istruzione e

dell’arresto si dirà, se necessario, in corso di motivazione.

Considerandi

1.

1.1.

L’avv.

RI 1 impugna il dispositivo n.

2.

della decisione 2.10.2008 che aveva dichiarato irricevibile la richiesta di

pagamento delle spese di perizia del dr. med. __________.

1.2

Il

giudice dell’istruzione e dell’arresto è competente a pronunciarsi sul gratuito patrocinio e

sull’anticipo delle spese giudiziarie [art. 26 della legge sul patrocinio

d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria (Lag)]. Nella fattispecie ha negato che

le spese di cui è stata postulata la rifusione fossero spese professionali

dell’avvocato giusta gli art. 2/6 del regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili; ha ritenuto che si trattasse di spese giudiziarie, di cui non era stato

chiesto l’anticipo a’ sensi dell’art. 26 cpv. 3 Lag, ma il rimborso, domanda

per la quale il giudice dell’istruzione e dell’arresto si è tuttavia dichiarato

incompetente. Formalmente, pertanto, contro la decisione 2.10.2008 [inc. GIAR __________]

può essere presentato ricorso

a questa Camera giusta l’art. 35 Lag. Essa è competente a statuire, tra

l’altro, in materia di rifiuto o di revoca del beneficio dell’assistenza giudiziaria,

comprese le questioni – come nella fattispecie – inerenti l’anticipo di spese

giudiziarie (art. 35 cpv. 1/4 Lag).

1.3

Il

giudice dell’istruzione e dell’arresto ritiene irricevibile il gravame in

difetto di legittimazione dell’avv. RI 1, che ha introdotto personalmente il ricorso

contro il predetto giudizio. Il beneficiario dell’eventuale anticipo di spese

giudiziarie sarebbe l’accusato e non il suo legale; le spese, in caso di

condanna, sarebbero addebitate al condannato/beneficiario (art. 9 CPP)

rispettivamente il beneficiario, quando è in grado di pagare, sarebbe tenuto

alla rifusione allo Stato degli importi (art. 28 Lag). Ha fatto inoltre riferimento

alla decisione 7.12.2005 di questa Camera in re X. ed avv. Y. che aveva

ritenuto il difensore di fiducia di un accusato non legittimato a presentare a

titolo personale ricorso in materia di gratuito patrocinio non avendo questi

veste né di accusato indigente né di parte civile (inc. __________).

Il

dubbio inerente la legittimazione dell’avv. RI 1 – che peraltro non spiega

compiutamente perché sarebbe legittimato a’ sensi dell’art. 35 cpv. 1 Lag (che,

secondo il suo tenore letterale, permette il ricorso alla persona

richiedente o beneficiaria) – è lecito. Nel caso concreto, tuttavia,

la questione può rimanere irrisolta in ragione dell’esito del gravame: respinto.

2.

2.1.

Il

12/13.6.2008 l’avv. RI 1 ha trasmesso al giudice dell’istruzione e dell’arresto

la sua nota professionale di CHF 70’736.85 chiedendo il pagamento, tra le

spese, della perizia di parte (pari a CHF 28'450.50), che sarebbe stata condivisa

dalla Corte (p. 170-177). Questa spesa sarebbe stata di conseguenza da considerare,

a pieno titolo, nelle spese da rifondere.

2.2

Con

decisione 2.10.2008 il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha approvato la

nota professionale per CHF 29'700.70 rispettivamente ha dichiarato irricevibile

la richiesta di rifusione delle spese della perizia di parte: l’assistenza

giudiziaria concessa all’accusato concernerebbe l’onorario e le spese del

patrocinatore e non la tassa di giustizia, le spese giudiziarie e le spese connesse

con la procedura; lo Stato si assumerebbe provvisoriamente le spese anticipate,

che – in caso di condanna – potrebbero essere accollate al condannato e

diventerebbero incassabili. Nella fattispecie non si porrebbe la questione

della pertinenza e della rilevanza della spesa siccome sarebbe stato chiesto il

puro e semplice pagamento della spesa a posteriori ed a procedura conclusa e

non un anticipo della stessa [inc. GIAR __________].

2.3

Come già ricordato, il 21.1.2008 il giudice

dell’istruzione e dell’arresto ha accolto l’istanza 26/29.10.2007 dell’accusato

ammettendolo al beneficio del gratuito patrocinio indicando che “la

retribuzione del difensore sarà stabilita dal giudice dell’istruzione e

dell’arresto, mentre le spese saranno anticipate dallo Stato” [inc. GIAR __________].

2.4

La

vertenza in esame concerne anzitutto il quesito a sapere se il costo della

perizia di parte possa essere sussunto alle spese professionali dell’avvocato –

che il giudice dell’istruzione e dell’arresto tassa a’ sensi dell’art. 7 Lag

o, piuttosto, alle spese giudiziarie, che possono essere anticipate dallo Stato

su decisione del giudice dell’istruzione e dell’arresto e sulle quali si pronuncia

il giudice di merito giusta l’art. 9 CPP.

Si

deve quindi distinguere tra due tipi di spesa: spesa professionale (considerando

2.4.1

) e spesa giudiziaria (considerando 2.4.2.).

2.4.1

spese professionali dell’avvocato

“Il beneficio del gratuito patrocinio è concesso

a chi giustifica di non essere in grado di sopperire alle spese della difesa

dal giudice dell’istruzione e dell’arresto esperite le necessarie indagini ed

ha effetto a partire dal momento della presentazione della domanda” (art. 26 cpv. 1 Lag). “La retribuzione

del patrocinatore è stabilita dall’Autorità di concessione” (art. 26 cpv. 2

Lag). “Le spese giudiziarie sono anticipate dallo Stato”

(art. 26 cpv. 3 Lag).

Onorario

e spese sono regolamentati dall’art. 6 Lag. Per quanto riguarda le spese, “il

patrocinatore ha diritto alla rifusione delle spese effettive calcolate secondo

le norme della tariffa, escluse quelle inutili o non connesse con la procedura

principale o di regola quelle dovute al fatto che egli risiede fuori dal

distretto” (art. 6 cpv. 3 Lag). Le spese sono inoltre disciplinate dall’art.

6.

del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza

giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili: “Al patrocinatore può

essere riconosciuto un importo forfetario pari al 4% dell’onorario quale

rimborso per le spese di cancelleria, quali quelle di spedizione, di

comunicazione, delle fotocopie e di apertura e archiviazione dell’incarto”

(cpv. 1). “Il patrocinatore ha diritto al rimborso delle altre spese

sopportate nell’interesse del cliente o da questi cagionate, quali, in

particolare, le note e fatture pagate a terzi ed a uffici pubblici per il

cliente, le spese di trasferta e le spese di pernottamento e vitto fuori

domicilio” (cpv. 2). “L’autorità presso la quale è pendente la

causa mette a disposizione dell’avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria

le fotocopie dei documenti dell’incarto in modo gratuito” (cpv. 3) (cfr.

anche art. 2 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e

di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili) [norma parzialmente ripresa dall’art. 3 dell’ora abrogata Tariffa dell’Ordine degli avvocati

del Cantone Ticino (TOA)].

2.4.2

spese giudiziarie

2.4.2.1

L’art.

26.

Lag non specifica quale prestazione rientra nel concetto di gratuito patrocinio.

Si limita poi a menzionare che “le spese giudiziarie sono anticipate dallo

Stato” (cpv. 3), senza alcun esplicito accenno, per esempio, alle

spese di prova [diversamente dall’art. 31 lit. b Lag inerente l’ammissione al

beneficio del gratuito patrocino della parte civile].

2.4.2.2

Il

messaggio n. 5123 del 22.5.2001 inerente la legge sul patrocinio d’ufficio e

sull’assistenza giudiziaria, così come il relativo rapporto del 17.4.2002,

indica – al commento all’art. 26 Lag – che “i cpv. 2 e 3 corrispondono

all’art. 52 cpv. 3 e 4 CPP, (…)”. L’art. 52 cpv. 4 vCPP prevedeva che “le

spese giudiziarie sono anticipate dallo Stato”, testo ripreso immutato

dall’art. 26 cpv. 3 Lag.

Ora,

le spese giudiziarie giusta l’art. 52 cpv. 4 vCPP sono quelle indicate

dall’art. 12 CPP (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di

procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 15 ad art. 52 vCPP). Esse

consistono: a) in tutti i dispendi cagionati dal processo, tranne lo stipendio

dei funzionari e degli impiegati e le spese per i locali; b) nella tassa di

giustizia stabilita dalla tariffa giudiziaria.

Dal

messaggio aggiuntivo n. 3163A del 20.3.1991 inerente la revisione totale del

CPP del 10.7.1941 (p. 71) si evince che la necessità del cpv. 4 “(…) si

riferisce specialmente a tassa e spese di giustizia incidentali (reclamo al

GIAR, ricorso alla CRP), mentre è da verificare se ciò possa valere ad esempio

per la rimunerazione del perito di parte: il condannato deve comunque di

principio rimanere responsabile del pagamento di spese di giudizio che accerta

la sua soccombenza, altro discorso essendo quello della garanzia al diritto della

difesa (conformemente all’art. 6 cifra 3 lett. c CEDU) e quello

dell’istituzione del condono (…)”.

Inoltre,

dal rapporto n. 3163R e 3163Abis dell’8.11.1994 della Commissione speciale per

l’esame del CPP sul messaggio aggiuntivo 11.3.1987 e sul messaggio aggiuntivo

bis 9.7.1992 concernenti la revisione totale del CPP del 10.7.1941 (p. 14) emerge,

per quanto riguarda la composizione delle spese giudiziarie, che – secondo il

rapporto richiesto dalla Commissione al giudice Franco Verda – “attualmente

vengono caricate al condannato tutte quelle spese e fatture che dipendono

dall’inchiesta preliminare di polizia o dall’istruttoria (…), e segnatamente:

spese derivanti dal deposito di veicoli e natanti sequestrati quali mezzi di

prova, spese di degenze ospedaliere, cure mediche o di farmacia (…) e spese

peritali. Le spese per le trasferte degli agenti infiltrati sono state

addossate al o ai condannati se ritenute giustificate dalle circostanze, ai

fini dell’inchiesta che era in corso, a dipendenza dell’agire delittuoso del o

dei condannati. L’indennità per l’intervento di interpreti, caricata al

condannato fino al 1993, dal 1994 non costituisce più spesa giudiziaria, giusta

l’art. 6 cifra 3 lett. e) CEDU. Non vengono addossate al condannato: le indennità

dei funzionari di Polizia (gendarmi e agenti di pubblica sicurezza) ordinarie e

straordinarie, le spese per uso dei veicoli di servizio, le spese dipendenti da

misure di sicurezza adottate in occasione di alcuni processi, ecc.”.

M.

RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA (op. cit., n. 15 ad art. 52 vCPP), da parte loro,

ritengono – in relazione al fatto che il messaggio aggiuntivo n. 3163A del

20.3.1991

inerente la revisione totale del CPP del 10.7.1941 (p. 71) ha

lasciato aperta la questione a sapere se le spese per l’intervento di un perito

di parte siano spese giudiziarie – che se la perizia di parte appare pertinente

e rilevante per una corretta tutela dei diritti dell’accusato, l’anticipo delle

spese deve essere concesso: reputano quindi che le spese di una perizia di

parte sono da annoverare tra quelle giudiziarie a’ sensi dei combinati art. 12

CPP e 52 cpv. 4 vCPP.

Ora,

non c’è motivo per non ritenere applicabili all’art. 26 cpv. 3 Lag – che, come

detto, riprende senza modifiche di sorta l’art. 52 cpv. 4 vCPP – questi

principi, ovvero di includere tra le spese giudiziarie giusta l’art. 26 cpv. 3

Lag anche le spese di prove di parte.

2.4.3

La

nota professionale 12.6.2008 del qui ricorrente introduce tra le spese anche la

fattura 9.5.2008 del dr. med. __________.

Queste

spese non possono nondimeno essere considerate spese a’ sensi dell’art. 6 del regolamento

sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e

per la fissazione delle ripetibili, segnatamente note e fatture pagate a terzi.

L’avvocato

ha infatti diritto soltanto al rimborso delle spese usuali ed ordinarie

sorte nel contesto del patrocinio, ciò che evidentemente deve valere anche con

riferimento al pagamento di note e fatture a terzi, si pensi – per esempio – al

pagamento di fotocopie o di estratti dai pubblici registri necessari per il

patrocinio.

Nella fattispecie l’importo di CHF

28'450.50 – di cui il ricorrente postula la rifusione – concerne il rapporto

peritale del dr. med. __________, ovvero il costo di una prova di parte fatta

esperire nelle circostanze descritte sub in fatto. Non può quindi essere

ritenuta una spesa usuale ed ordinaria, in quanto trattasi piuttosto di spesa

giudiziaria.

A

ragione, quindi, gli oneri dipendenti dalla perizia del dr. med. __________ non

sono stati considerati spese giusta l’art. 6 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di

assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili e – pertanto – non

sono stati oggetto della procedura di tassazione della nota. Essi sono stati correttamente reputati spese

giudiziarie.

2.4.4

anticipo o rifusione di spese giudiziarie

2.4.4.1

Il

giudice dell’istruzione e dell’arresto si è dichiarato incompetente a

pronunciarsi sulla domanda siccome la pretesa riguardava il “(…) puro e

semplice pagamento a posteriori e a procedura conclusa, (…)” (decisione

2.10

, p. 2, inc. GIAR __________) e non un anticipo delle spese giudiziarie

in applicazione della Lag.

Il

ricorrente spiega di non avere precedentemente postulato un anticipo delle

spese della perizia di parte perché il giudice dell’istruzione e dell’arresto

aveva respinto la sua domanda intesa all’erezione di un’altra perizia, con

contestuale estromissione di quella agli atti.

2.4.4.2

L’anticipo

delle spese giudiziarie va distinto dal giudizio sulle stesse.

Il

primo è di competenza del giudice dell’istruzione e dell’arresto, il secondo è

di competenza del giudice di merito.

“Le

spese giudiziarie sono anticipate dallo Stato” (art. 26 cpv. 3 Lag). Lo

Stato si limita di conseguenza a procedere ad un anticipo, con riserva di

recupero.

L’accusato

– a differenza della parte civile che ha la possibilità, qualora siano dati i

presupposti, di essere dispensata dal pagamento delle tasse di giustizia e

delle spese (art. 31 lit. a Lag) – può richiedere soltanto l’anticipo delle

spese (messaggio n. 5123 del 22.5.2001 inerente la legge sul patrocinio

d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria, ad art. 26 Lag).

L’anticipo

si concretizza – segnatamente – con la provvisoria rinuncia dello Stato ad

incassare le tasse di giustizia inerenti decisioni incidentali, incassabili

dopo il giudizio di merito con tutte le altre spese (M. RUSCA / E. SALMINA / C.

VERDA, op. cit., n. 16 ad art. 52 vCPP), o con il finanziamento di un mezzo di

prova [questa Camera, nella decisione 25.2.2008 in re Z. (inc. __________), ha

ricordato i criteri per concedere l’anticipo di spese per una perizia privata

nell’ambito dell’assistenza giudiziaria: essa “(…) si giustifica a due

condizioni: dev’essere sussidiaria rispetto alla perizia giudiziaria (se si

contrappone o se colma lacune o carenze di una perizia giudiziaria ammessa

giusta l’art. 142 CPP, o se si sostituisce ad una perizia negata); dev’essere

pertinente e rilevante per un corretto giudizio” (p. 9) (cfr. anche decisione

11.8.2003

del giudice dell’istruzione e dell’arresto in re M., inc. GIAR

2001.

, citata nel giudizio impugnato). Questa giurisprudenza deve

nondimeno essere precisata nel senso che detti presupposti devono essere

esaminati – come a ragione sottolineato dal giudice dell’istruzione e

dell’arresto nelle sue osservazioni – al momento in cui è chiesto l’anticipo

della prova. Si tratta di conseguenza di una valutazione a priori, fondata su

criteri di semplice apparenza. L’esito concreto della prova – ossia la sua importanza

effettiva per il giudizio di merito – è del tutto irrilevante].

2.4.4.3

L’attribuzione

definitiva delle spese processuali avviene con il giudizio di merito in

ossequio all’art. 9 CPP (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 16 ad

art. 52 vCPP), disposizione che disciplina il riparto delle spese processuali e

che prevede che esse – e pertanto anche le spese di una perizia di parte –

siano di regola messe a carico del condannato (art. 9 cpv. 1 CPP),

rispettivamente se del caso dello Stato, del denunciante, del querelante o

della parte civile (art. 9 cpv. 3/4/5 CPP).

L’anticipo

della spesa giudiziaria non è tuttavia indispensabile per il successivo giudizio

in applicazione dell’art. 9 CPP.

L’accusato,

nel corso del procedimento, ha la facoltà di chiedere un anticipo giusta l’art.

26.

cpv. 3 Lag – ciò che, come indicato dal giudice dell’istruzione e

dell’arresto, permette una verifica in capo alla necessità della prova –;

l’accusato è nondimeno libero di rinunciare a chiedere un anticipo, di fare

comunque esperire la prova e di domandare allo Stato, al momento del

dibattimento, di assumere le relative spese richieste, sulle quali si pronuncia

il giudice di merito (art. 9 CPP).

2.4.4.4

Il giudice di merito è peraltro

la persona che ha valutato se le prove hanno avuto rilevanza per il giudizio

finale e quindi anche la persona che può pronunciarsi con cognizione di causa

sulla suddivisione delle relative spese. Il giudice dell’istruzione e

dell’arresto rileva a ragione che le decisioni di merito non sono

necessariamente motivate (art. 260 cpv. 4/5, 208, 316g CPP): sarebbe di

conseguenza (molto) difficoltoso per quest’ultimo, in assenza di qualsiasi

spiegazione, pronunciarsi sulla concreta portata della prova per il giudizio di

merito. Difficoltà con cui si confronta questa Camera quando deve decidere le

istanze di indennità per ingiusto procedimento giusta l’art. 317 CPP che postulano

anche la rifusione di spese di prove di parte; sarebbe pertanto auspicabile che

l’accusato chieda già nel corso del dibattimento l’assunzione di questi oneri

da parte dello Stato, la cui rilevanza/pertinenza sono conosciute dal giudice

di merito.

2.4.4.5

Nel

presente caso siamo confrontati con la richiesta di assunzione di una spesa

giudiziaria dopo la fine del procedimento. Al giudice dell’istruzione e dell’arresto

si sarebbe potuto chiedere unicamente di anticipare l’importo. Al giudice di

merito si sarebbe potuto chiedere l’assunzione da parte dello Stato della spesa

(in parte o in toto).

Il

ricorrente non sostiene di avere chiesto, al momento del dibattimento,

l’assunzione da parte dello Stato delle spese della perizia di parte. Il

giudizio di merito è silente. Il ricorrente afferma in questa sede che il giudice dell’istruzione e dell’arresto sarebbe comunque

competente “(…) non essendo altri competente, (…)” (ricorso

23/24.10.2008, p. 5), asserzione che – alla luce dell’art. 9 CPP – non è

corretta: competente per pronunciarsi sulle spese giudiziarie, e pertanto anche

su quelle inerenti le prove di parte, era solo il giudice di merito.

A ragione il giudice dell’istruzione e

dell’arresto si è quindi dichiarato incompetente a decidere sulla fattura

8.5.2008

del dr. med. __________ trattandosi di spesa giusta l’art. 9 CPP e non

di spesa professionale giusta l’art. 6 Lag (oggetto di tassazione).

3.

Il

gravame, per quanto ricevibile, è respinto; tassa di giustizia e spese sono

poste a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 1 ss. Lag, 56bis CPP, 6 del regolamento sulla tariffa per i

casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione

delle ripetibili, 1 ss. e 39 lit. f LTF ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

ricorso, per quanto ricevibile, è respinto.

2. La

tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

550.-- (cinquecentocinquanta), sono poste a carico dell’avv. RI 1, __________.

3. Rimedio di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98

LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81

LTF.

4. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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