60.2008.334
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale. detenzione illegale. regresso
25 marzo 2009Italiano24 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
60.2008.334
Data decisione, Autorità:
25.03.2009, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale. detenzione illegale. regresso
DETENZIONE ILLEGALE
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
PROCEDURA
REGRESSO
art. 317 CPP-TI
art. 318 CPP-TI
art. 322 CPP-TI
Incarto n.
60.2008.334
Lugano
25 marzo 2009/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 23/24.10.2008
presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione
all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto di abbandono (non
motivato) 23.6.2008 del procuratore pubblico Mario Branda (ABB __________),
un’indennità per ingiusto procedimento ai sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamato lo scritto 29.10.2008 della
Divisione della giustizia, mediante il quale comunica di rimettersi alle
osservazioni che presenterà il Ministero pubblico;
richiamate altresì le osservazioni
26/27.11.2008 del procuratore pubblico e la replica 30.12.2008/2.1.2009 di IS 1,
di cui si dirà – laddove necessario – in corso di motivazione;
richiamati infine la duplica 14/16.1.2008
della Divisione della giustizia, che comunica di rimettersi alle osservazioni
che presenterà il Ministero pubblico, essendo direttamente coinvolto
dall’allegato di replica di IS 1, e lo scritto 26/27.1.2009 del procuratore
pubblico che comunica di rinunciare a un’eventuale duplica;
preso atto che, su richiesta di questa
Camera, con scritto 13/16.3.2009 l’avv. PR 1 comunica che il suo assistito non
ha percepito alcuna prestazione da assicurazioni o in generale da terze persone
riguardo alle spese di patrocinio e poste di danno fatte valere con la presente
istanza, precisando parimenti che la di lui ex-moglie aveva anticipato
l’importo di CHF 3'000.-- per coprire le spese di patrocinio, che il suo
patrocinato le avrebbe nel frattempo restituito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che il 18.2.2008 il procuratore pubblico ha
ordinato l’arresto di IS 1 per titolo di atti sessuali con fanciulli "per avere, nel periodo __________, a __________,
presso il proprio domicilio, ripetutamente in un numero imprecisato di volte
compiuto atti sessuali sulla propria figlia __________ (__________)" per bisogni dell’istruzione (AI 3.1);
che
IS 1 è stato arrestato il 20.2.2008 (AI 1.5) e nei suoi confronti è stata
promossa l’accusa per titolo di atti sessuali con fanciulli (art. 187 CP) e
violazione dei doveri di assistenza o di educazione (art. 219 CP) commessi nel
periodo compreso tra il 2001 e il 2007 (AI 3.2 e AI 3.3);
che
il provvedimento è stato confermato il giorno successivo dal giudice
dell’istruzione e dell’arresto Edy Meli per l’esistenza di gravi e concreti
indizi di colpevolezza (come alla promozione dell’accusa, rilevabili dal
rapporto di polizia, dalle dichiarazioni della presunta vittima e dei testi cui
si era precedentemente confidata) e di preminenti motivi di interesse pubblico
(bisogni dell’istruzione, pericolo di collusione con i familiari e i testi) (AI
4.1);
che
IS 1 è stato scarcerato il 14.3.2008 (AI 10.12);
che
con decisione non motivata datata 23.6.2008 il procuratore pubblico ha abbandonato
il procedimento penale aperto contro IS 1, considerata "(…) l’insufficienza di prove in seguito alla
ritrattazione della presunta vittima (__________), figlia dell’accusato"
[decreto di abbandono (non motivato) 23.6.2008, ABB __________];
che
con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia
condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al
procedimento penale, l’importo di CHF 26'215.60 (recte: CHF 25'215.60), oltre
interessi, di cui CHF 11'615.60 per spese legali, CHF 3'800.-- per danno
materiale e CHF 9'800.-- per torto morale, cui va aggiunto l’importo di CHF
2'500.-- a titolo d’indennità per la detenzione illecita;
che
giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – ossia assolto al processo
dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore oppure liberato
da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un’indennità nella
forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni
materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ,
Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556
ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN,
Schweizerisches Strafprozessrecht,
6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che,
nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera di
ricorsi penali verifica la conformità della nota d’onorario al principio
regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008, disposizione
che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;
che
giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha
riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed
all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua
responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale
e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;
che
questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che,
in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato
sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione
connesso con le particolarità del caso;
che
il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza
della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici
(CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo,
importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione
della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per
ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non arbitrario
dal Tribunale federale (decisione TF 6B_194/2008 dell’11.8.2008, considerando
3.3.2)];
che
l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore
di fiducia, avv. PR 1, di CHF 11'615.60, oltre interessi al 5% dal 23.10.2008
[di cui CHF 10'333.30 a titolo di onorario (41 ore e 20 minuti a CHF
250.--/ora), CHF 497.-- a titolo di spese e CHF 785.30 di IVA calcolata su CHF
10'333.30 (istanza 23/24.10.2008, p. 8 e doc. 1.c, dettaglio nota professionale
ivi annessa);
che
al proposito precisa di aver rinunciato ad esigere il risarcimento
dell’onorario e delle relative spese inerenti alle visite e alle trasferte
presso il PCT del 29.2.2008, del 3.3.2008 e del 14.3.2008 ["(…) dovute essenzialmente alla
necessità accresciuta dell’istante, vista la sua particolare situazione
psicologica"], adducendo inoltre che "(…) la trasferta a __________
per la visione dell’incarto è giustificata dalla mancata trasmissione del
medesimo a __________ così come richiesto dallo scrivente" (istanza
23/24.10.2008, p. 8);
che
la tariffa applicata di CHF 250.--/ora è conforme ai suddetti principi;
che
dalla lettura dell’incarto penale emerge che il procedimento penale, nonostante
la gravità delle accuse mosse nei confronti dell’istante, non è stato
eccessivamente complicato e non imponeva approfondimenti particolari, essendo
peraltro sfociato in un decreto di abbandono;
che
determinante è del resto non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso specifico,
quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo
la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga
(REP. 1998 n. 126);
che il dispendio esposto
appare nondimeno sproporzionato alla fattispecie, in particolare con
riferimento alle sessioni con il cliente (nonostante il patrocinatore abbia
rinunciato all’onorario delle visite e delle trasferte presso il PCT del
29.2.2008, del 3.3.2008 e del 14.3.2008), in considerazione della loro durata [indicati
in complessivi 530 minuti (8 ore e 50 minuti), che viene ridotto a 360 minuti
(6 ore), essendo stati riconosciuti tutti i colloqui telefonici con il cliente
di complessivi 115 minuti] e con riferimento ai colloqui telefonici con la
ex-moglie e i famigliari [indicati in complessivi 140 minuti, ridotti a 60
minuti, non apparendo giustificati dalle effettive necessità di istruttoria e
di patrocinio, di cui non spiega la necessità in questa sede, poiché in capo ad
una conduzione ragionevole del mandato, prestazioni dell’avvocato di sostegno
morale / aiuto sociale all’accusato o ai suoi famigliari non vengono indennizzate
giusta l’art. 317 CPP: esse, per quanto eccedenti i limitati bisogni di
patrocinio, restano quindi a carico dell’istante (decisione 26.6.2007 del
Consiglio di moderazione in re avv. L.D., p. 4 s., inc. 19.2006.1)];
che
inoltre la prestazione del 28.2.2008 "telefonata a __________ Ass." (10 minuti) non viene
considerata, non essendo meglio specificata e apparendo estranea al
procedimento penale, così come la prestazione del 24.4.2008 "trasferta __________
per ritiro documenti" (20 minuti), trattandosi quest’ultima di una mansione che di
solito viene eseguita dal personale di cancelleria, i cui onorari sono a carico
del datore di lavoro;
che
viene pertanto riconosciuto un onorario di CHF 9'166.65 (2'200 minuti, corrispondenti
a 36 ore e 40 minuti, a CHF 250.--/ora);
che a ciò vanno aggiunte le
spese riconosciute in CHF 488.--, stralciate – come sopra esposto – quelle del
28.2.2008 "telefonata
a __________ Ass." e del 24.4.2008 "trasferta __________ per
ritiro documenti" e ridotte le
spese inerenti ai colloqui telefonici in uscita (CHF 0.15/minuti, cfr. decisione 10.12.2004
del Consiglio di moderazione in re avv. B. P., inc. __________);
che
l’IVA ammonta a CHF 733.75 (calcolata al 7.6% su CHF 9'654.65);
che,
a titolo di spese legali, a IS 1 va di conseguenza risarcita la somma di CHF
10'388.40, oltre interessi al 5% dal 23.10.2008, come domandato;
che
– con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la
giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell’interpretazione delle norme
precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da
risarcire, era stato inizialmente affermato che “tali sono e non possono
essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione” (REP.
1925 p. 312), per poi successivamente confermare l’estensione interpretativa
del danno pecuniario al “danno patrimoniale, materiale” e cioè del
lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p.
406 e 1988 p. 422);
che l’accusato prosciolto che postula il
risarcimento di un danno materiale deve provarne l’esistenza, l’entità ed il
nesso causale naturale ed adeguato tra il nocumento ed il procedimento penale [N. SALVIONI, Codice di procedura penale
annotato, Locarno 1999, ad art. 317 CPP, p. 506: “(…) per le spese di
patrocinio ed i danni materiali si deve invece parlare di rifusione, ossia di
risarcimento pieno, stabilito in base alla documentazione prodotta
dall'accusato prosciolto”] (cfr., sul nesso causale naturale ed adeguato, decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004);
che
per la valutazione e l’estensione del danno sono applicabili, quale diritto
suppletivo, gli art. 42 ss. CO
(R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che IS 1 afferma di essere titolare di una ditta
individuale di trasporti e di essere posto al beneficio dell’invalidità nella
misura del 50%;
che
al proposito ha prodotto copia della dichiarazione d’imposta delle persone fisiche
riguardante l’anno 2006, precisando che l’utile lordo della sua attività indipendente
ammontava a CHF 27'451.-- (corrispondenti a circa CHF 2'300.-- mensili), e che
tale cifra sarebbe stata costante anche successivamente (cfr. doc. 1.d annesso
all’istanza 23/24.10.2008);
che
asserisce inoltre che durante la detenzione preventiva della durata di ventiquattro
giorni la ditta sarebbe rimasta completamente inattiva e che egli avrebbe poi dovuto
far fronte agli inevitabili problemi scaturiti dalla sua incarcerazione, quali
la perdita della clientela ("insoddisfatta
perché era stato irreperibile per oltre 3 settimane") e il riavvio
dell’attività ("reso difficoltoso peraltro dal fatto che sono
necessitati alcuni giorni per il dissequestro del computer (…), nonché dal danneggiamento
ad opera della Polizia della carta SIM con tutti i contatti dei clienti, cfr.
incarto MP)" (istanza
23/24.10.2008, p. 9);
che,
in conclusione, il presunto danno materiale subito ammonterebbe a complessivi
CHF 3'800.--, di cui CHF 1'800.-- per i "(…) 24 giorni di inattività dovuta a carcerazione
al quale devono essere aggiunte almeno due settimane di lavoro a regime ridotto
a causa delle difficoltà di ripresa dell’attività", corrispondente a
un mese di mancato utile aziendale (CHF 2'300.--), da cui andrebbe dedotto
l’importo di CHF 500.-- circa per la benzina risparmiata, nonché CHF 2'000.-- per la perdita dei clienti e di
commesse a seguito della sua carcerazione (istanza 23/24.10.2008, p. 9);
che
la documentazione prodotta dall’istante [copia dichiarazione d’imposta delle
persone fisiche 2006, doc. 1.d annesso all’istanza 23/24.10.2008, ove IS 1 ha indicato come cifra d’affari
CHF 27'451.--, corrispondente alle entrate provenienti dalla vendita di merci e
da lavori eseguiti (pagamenti di clienti) a contanti o per mezzo di vaglia
postale / mandato di pagamento, da cui ha dedotto le spese generali pari a CHF
22'445.--, giungendo a un reddito dell’attività lucrativa indipendente pari a
CHF 5'006.--; è stato accertato un
reddito da attività indipendente di CHF 8'000.-- riguardo al
calcolo dell’imponibile inerente all’anno 2006, sia per l’imposta federale diretta,
sia per l’imposta cantonale] – che peraltro concerne soltanto l’anno 2006 –,
non è evidentemente atta a comprovare che la cifra d’affari della ditta individuale
di trasporti di cui egli sarebbe titolare, sarebbe effettivamente diminuita di
CHF 1'800.-- (dedotte le spese per la benzina), a causa del procedimento penale
aperto nei suoi confronti e in particolare a causa del carcere preventivo sofferto
(dal 20.2.2008 al 14.3.2008);
che
del resto i calcoli così come proposti – che si basano soltanto sulla
dichiarazione d’imposta delle persone fisiche dell’anno 2006 – sono puramente
teorici e non sono evidentemente idonei
ad attestare un possibile mancato guadagno subito due anni dopo (nell’anno 2008);
che
l’istante nemmeno dimostra concretamente che la sua ditta individuale, di cui
peraltro non specifica nulla, sarebbe rimasta effettivamente inattiva durante
quel periodo e che egli avrebbe avuto delle difficoltà anche nella ripresa
dell’attività;
che
non è del resto dato a sapere, in che modo egli, in qualità di titolare di una
ditta individuale, tiene la contabilità;
che
l’istante avrebbe dovuto e potuto produrre, ad esempio, della documentazione
attestante le entrate e le spese mensili inerenti alla ditta per l’anno 2007 e per
l’anno 2008 e in tal modo quantificare concretamente l’asserita diminuzione del
reddito netto della sua attività lucrativa indipendente asseritamente scaturita
dall’apertura del procedimento penale nei suoi confronti;
che
di conseguenza l’istante non comprova – documentando, come gli incombeva [N.
SALVIONI, op. cit., ad art. 317 CPP, p. 506: "(…) per le spese di patrocinio ed i danni materiali si deve invece parlare
di rifusione, ossia di risarcimento pieno, stabilito in base alla
documentazione prodotta dall'accusato prosciolto"]
– l’esistenza dell’asserito danno;
che
non può quindi esigere il risarcimento di un danno materiale solo dichiarato ma
non provato (cfr., in relazione agli elementi necessari per procedere
eventualmente alle stime previste dall’art. 42 cpv. 2 CO, decisione TF
4C.355/1997 dell’8.3.2005);
che
riguardo alla problematica relativa al dissequestro del computer e il fatto che
la polizia avrebbe danneggiato la carta SIM contenente tutti i contatti dei
clienti dagli atti risulta che il 20.2.2008 sono stati tra l’altro sequestrati
tre telefoni cellulari mobili, di cui soltanto uno con scheda SIM (AI 1.6 –
doc. 16), e due PC, di cui uno portatile (verbale di sequestro 20.2.2008 e
verbale di perquisizione e sequestro 20.2.2008, AI 1.6 – doc. 8 / doc. 9);
che
dal rapporto di segnalazione 13.3.2008 risulta che i dati memorizzati sul chip
della scheda SIM sono andati persi a causa di un’operazione errata effettuata
da un ispettore di polizia (cfr. rapporto di segnalazione 13.3.2008, p. 1/2, AI
1.5);
che
anche nell’ipotesi in cui si dovesse ritenere che l’istante avesse memorizzato
tutti i suoi clienti solamente sulla carta SIM del suo telefono cellulare (atto
che è da ritenersi comunque un’imprudenza da parte sua, giacché per una ditta è
sempre consigliabile trasferire i dati importanti sia su supporto informatico,
sia su supporto cartaceo), ciò non dimostra ancora che egli proprio a causa
della perdita della lista dei clienti avrebbe avuto delle ripercussioni nel
riavvio della propria attività;
che
circa la tempistica della loro restituzione va osservato che con scritto
17.3.2008 l’avv. PR 1 ha chiesto il dissequestro del PC portatile e del
telefono cellulare con carta SIM (AI 5.13);
che
il medesimo giorno il procuratore pubblico ha prontamente trasmesso via fax la
richiesta al Commissario Michela Gulfi per ottenere un preavviso da parte sua
(AI 5.14);
che
il 20.3.2008 IS 1 ha, tra l’altro, potuto ritirare tre apparecchi cellulari (di
cui uno solo con scheda SIM, non funzionante per codice PIN errato) e due PC
(AI 1.6 – doc. 16);
che
il PC portatile, di cui non è peraltro dato a sapere quali dati conteneva, è
stato dissequestrato tre giorni dopo la richiesta del suo patrocinatore;
che
pertanto non si può ritenere che ciò abbia contribuito a rendere difficoltosa
la ripresa della sua attività;
che
l’istante infine non documenta, come avrebbe potuto e dovuto, che egli, a causa
del carcere preventivo sofferto, avrebbe concretamente subito una perdita di
clienti e che avrebbe perso delle commesse subendo un danno di CHF 2'000.-- (producendo
ad esempio una lista dei clienti persi e indicando nel dettaglio a quali commesse
non avrebbe potuto partecipare);
che
di conseguenza nulla gli è dovuto per danno materiale;
che
l’indennità prevista dall’art.
317 CPP si estende anche al danno morale patito dall’accusato prosciolto;
che
la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere
d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della
lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un’indennità è
concessa nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo giustifichi
e questa non sia stata riparata in altro modo;
che
è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare
del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione
dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a
conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale
dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e
412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che
la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione
della personalità dell’accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto
all’indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia
177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);
che
secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il
torto morale dev’essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico”
(HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH,
Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998,
p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);
che
nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto,
della durata della detenzione;
che
questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere
un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998
n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);
che
l’allora Camera d’accusa del Tribunale federale considerava di regola adeguato
riconoscere un’indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di
privazione della libertà di breve durata e nella misura in cui non sussistevano
particolari motivi che ne giustificavano una diminuzione (decisioni TF
8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale
anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S.R., inc.
60.2001.111);
che
nella seconda fase l’importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o
verso l’alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei
vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali
conseguenze fisiche o psichiche per l’accusato;
che,
benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente
legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere
puramente simbolica;
che
IS 1 è stato arrestato il 20.2.2008 (AI 1.5), ed è stato scarcerato il 14.3.2008 (AI 10.12);
che
pertanto in ossequio alla prassi in materia, per i 24 giorni di detenzione ingiustamente
sofferta gli viene assegnata la somma di CHF 4'800.-- (CHF 200.--/giorno), come
postulato;
che
occorre ora verificare se nel caso di specie sussistono gli estremi per ammettere
una lesione della personalità a tal punto grave da giustificare un aumento di
questo importo;
che
il suo patrocinatore ha in merito affermato che occorre tenere conto della "(…) particolare situazione psico-fisica del
signor IS 1, beneficiario di prestazioni AI a seguito di problemi di salute sia
fisica che psichica (depressione), acuiti a non averne dubbio della situazione
di isolamento e inattività che la carcerazione ha comportato", delle
"(…) infamanti accuse che gli sono state mosse", della "(…)
gravità del reato di cui è stato accusato" e della "(…)
connotazione famigliare del reato, che inevitabilmente ha portato la situazione
a conoscenza dell’intera famiglia allargata (famigliari stretti e ex moglie
sono stati tutti interrogati) del signor IS 1 e agli amici (…) andando a
pregiudicarne gravemente la reputazione e l’onorabilità" (istanza
23/24.10.2008, p. 10);
che
critica inoltre l’operato del procuratore pubblico, che a sua mente avrebbe "(…)
volutamente indicato l’insufficienza di mezzi di prova fra i motivi che lo
conducevano ad abbandonare il procedimento, lasciando implicitamente
sottintendere che qualche cosa era accaduto e non si procedeva solo perché non
si disponeva di prove a sufficienza", che "(…) per dare soddisfazione all’istante, il decreto di
abbandono avrebbe dovuto essere formulato per insussistenza dei fatti alla base
del reato ipotizzato" e che "questo sgarbo rivolto dal Magistrato al signor IS 1
non ha fatto altro che aggiungere la proverbiale “beffa” al danno causatogli", postulando un risarcimento supplementare per
torto morale di CHF 5'000.-- (istanza 23/24.10.2008, p. 10);
che i reati di cui l’istante
è stato accusato erano, certo, gravi e infamanti;
che nondimeno non appare che IS 1 abbia
patito pregiudizi fisici/psichici superiori a quelli normalmente legati a un
procedimento penale rispettivamente alla privazione della libertà (inconvenienti
già considerati nell’importo di CHF 4'800.--): egli non ha presentato alcun certificato medico
attestante una specifica sofferenza fisica o psichica da parte sua e/o dei suoi
famigliari riconducibile al procedimento penale e al carcere preventivo sofferto,
rispettivamente non ha comprovato di aver subito concretamente un pregiudizio
riguardo alla sua reputazione personale e la sua onorabilità, né ha, peraltro,
dimostrato in altro modo un qualsiasi nocumento;
che
circa la critica all’operato del magistrato inquirente va rilevato che questa Camera
non ha competenza per sindacarlo, considerato che – come visto – il decreto di
abbandono (non motivato) 23.6.2008 è stato emanato nei confronti di IS 1 per "(…) insufficienza
di prove in seguito alla ritrattazione della presunta vittima __________),
figlia dell’accusato" (ABB __________);
che,
a titolo di torto morale, gli vengono pertanto assegnati CHF 4'800.--, oltre
interessi al 5% dal 14.3.2008 (ossia dalla data di scarcerazione, come da
prassi di questa Camera), importo che tiene conto della gravità delle accuse, della
loro ripercussione sociale, del carcere preventivo sofferto e della
soddisfazione personale già derivabile
dal riconoscimento che il procedimento penale nei suoi confronti era
ingiustificato, come avvalorato dal decreto di abbandono (non motivato) 23.6.2008
e dalla presente decisione;
che l’istante postula un ulteriore
risarcimento di almeno CHF 2'500.-- richiamando l’art. 318 CPP – secondo cui
chiunque ha subito una detenzione illegale ha diritto a un’indennità –, essendo,
a suo giudizio, la sua carcerazione stata illegale dal 10.3.2008 al 14.3.2008,
poiché il procuratore pubblico avrebbe dovuto ordinare la sua scarcerazione il
10.3.2008, a seguito della comunicazione dell’avv. __________ __________;
che
dagli atti risulta che con scritto 10.3.2008 l’avv. __________ __________ ha
comunicato al procuratore pubblico che la presunta vittima gli ha conferito
mandato di tutelare i suoi interessi, chiedendo di fissare urgentemente un
interrogatorio nell’ambito del quale la sua assistita potrà "(…) procedere a una ritrattazione, in modo da poter,
se del caso, metter fine il più presto possibile all’ingiusta carcerazione del
padre. La signorina __________ ha giustificato il suo agire non volendo più
rientrare in famiglia, sostenendo già, a suo tempo, avrebbe voluto rimanere con
Fatti
i nonni in __________ rifiutandosi di seguire i genitori a __________; sempre a
suo dire non avrebbe voluto che il procedimento penale seguisse il suo corso
sentendosi in tal senso consigliata (ma la circostanza è tutta da appurare)
dalla psicologa. (…)" (scritto 10.3.2008, AI 5.8);
che
il medesimo giorno il magistrato inquirente ha immediatamente informato la CTR __________
di essere stato contattato dal surriferito avvocato che gli ha comunicato che
la madre e la presunta vittima si erano rivolte a lui per patrocinarle (o
perlomeno per patrocinare la figlia), segnalando la sussistenza di un conflitto
d’interessi tra figlia e madre, chiedendo di verificare la situazione sotto
questo profilo, adottando, se del caso, le necessarie decisioni (scritto
10.3.2008, AI 5.9);
che
a seguito dell’audizione della presunta vittima tenutasi il 13.3.2008,
nell’ambito del quale quest’ultima ha ritrattato la sua precedente deposizione
(AI 8.2), con scritto di medesima data, trasmesso alle ore 18:15 al Ministero
pubblico, l’avv. PR 1 ha in sostanza chiesto la scarcerazione del suo assistito
(AI 5.11);
che
il giorno successivo il magistrato inquirente ha ordinato la scarcerazione di IS
1 (AI 10.12);
che
in siffatte circostanze nulla si può rimproverare all’operato del procuratore
pubblico, il quale a seguito dello scritto 10.3.2008 dell’avv. __________ __________
ha agito celermente (nel lasso di tempo di quattro giorni ha fissato un’udienza
della presunta vittima ed ha proceduto alla scarcerazione del qui istante);
che
il patrocinatore del qui istante avrebbe potuto presentare reclamo al giudice
dell’istruzione e dell’arresto per contestare l’operato del procuratore
Considerandi
pubblico e chiedere l’immediata scarcerazione del suo assistito, passo che egli
non ha intrapreso;
che
a giudizio di questa Camera il qui istante ha subito una detenzione legittima,
in relazione ai gravi indizi di colpevolezza a suo carico ed ai motivi di
interesse pubblico come esatto dal verbale di notifica di arresto e di
decisione 21.2.2008 del giudice dell’istruzione e dell’arresto, anche a seguito
della comunicazione 10.3.2008 dell’avv. __________ __________: il fatto che nei
sui confronti sia stato emanato un decreto di abbandono rende la sua detenzione
ingiusta, ma non illegale e conseguentemente l’art. 318 CPP non può trovare
applicazione al caso di specie (N. SALVIONI, op. cit., ad art. 318 CPP);
che
pertanto la suddetta pretesa non può essere accolta;
che
le ripetibili sono state considerate nella nota di onorario;
che
a IS 1 va pertanto risarcito l’importo di CHF 15'188.40 oltre interessi, di cui
CHF 10'388.40 per spese legali, oltre interessi al 5% dal 23.10.2008, e CHF 4'800.--, oltre interessi al 5% dal 14.3.2008, per torto morale;
che
giusta l'art. 322 CPP il denunciante, il querelante, la parte civile ed il
coaccusato possono essere condannati a rimborsare in tutto o in parte l'indennità
allo Stato, se il procedimento è stato cagionato da loro dolo o negligenza
grave;
che
nella fattispecie non sono dati i citati presupposti, il procedimento penale a
carico di IS 1, come si evince dagli atti, non apparendo del tutto ingiustificato;
che
pertanto si prescinde dall'applicazione di detta disposizione;
che
giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti
l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è
fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;
che
la tassa di giustizia di CHF 1'100.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi
CHF 1'200.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente,
per la somma di CHF 500.--.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione
al decreto di abbandono (non motivato) 23.6.2008 del procuratore pubblico Mario
Branda (ABB __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di
indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 15'188.40, oltre interessi
al 5% su CHF 4'800.-- dal 14.3.2008 e su CHF 10'388.40 dal 23.10.2008.
2. La
tassa di giustizia di CHF 1'100.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi
CHF 1’200.-- (milleduecento), sono poste a carico di IS 1, __________, __________,
in ragione di CHF 500.-- (cinquecento).
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al
Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82,
85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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