60.2008.338
Ricorso contro decisioni della Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure in materia di esecuzione di sentenze straniere
10 agosto 2009Italiano29 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2008.338
Data decisione, Autorità:
10.08.2009, CRP
Titolo:
Ricorso contro decisioni della Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure in materia di esecuzione di sentenze straniere
RICORSO ALLA CAMERA DEI RICORSI PENALI
art. 62 cpv. 3 LOG
Incarto n.
60.2008.338
Lugano
10 agosto
2009/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso 27/28.10.2008
presentato da
RI 1, ,
patr. da: PR 1
contro
le decisioni 16.10.2008 e 22.4.2008 della Sezione
dell’esecuzione delle pene e delle misure in materia di esecuzione delle
sentenze 12.7.2002 / 16.5.2007 prolate dai tribunali __________ nei suoi confronti;
richiamate le osservazioni 10/11.11.2008 presentate
congiuntamente dalla Divisione della giustizia e dalla Sezione dell’esecuzione
delle pene e delle misure, postulanti la reiezione del gravame;
richiamate inoltre le osservazioni di
replica 19/22.12.2008 di RI 1 e le osservazioni di duplica 12/13.1.2009 della
Divisione della giustizia e della Sezione dell’esecuzione delle pene e delle
misure;
richiamati, infine, gli ulteriori scritti
14/15.1.2009 – 23/26.1.2009 di RI 1 e 14/15.1.2009 – 20/21.1.2009 della
Divisione della giustizia;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Con
giudizio 12.7.2002 RI 1, __________, arrestato il __________ a __________, è
stato condannato, unitamente a __________ ed a __________, alla pena detentiva
a vita per avere partecipato all’uccisione di __________ – compagno di vita di __________
– avvenuta il 12.6.2001.
Il
giudice, __________, __________, __________, ha ritenuto – nella sentenza – che
“you, RI 1, became __________s lover. I am told that you were both very much in love, one
with the other. You are guilty of murder principally because of your knowing
supply of the murder weapon. After the event, you assisted in the gruesome and
macabre disposal of the remains of the deceased and after those acts you, to
all intents and purposes, lived with __________” (p. 15, decisione 12.7.2002, doc. 2, allegato alle
osservazioni 10/11.11.2008).
Ha reputato il reato un “(…) classic case of
cold-blooded murder with, as in the old phrase, malice aforethought” (p.
14, decisione 12.7.2002, doc. 2, allegato alle osservazioni 10/11.11.2008), reato
– del quale RI 1 e gli altri condannati si sono dichiarati colpevoli – che prevede per legge la pena detentiva a vita.
b. Il
18.7.2002 il citato giudice ha raccomandato al __________ il minimum
term secondo il __________ [ossia il periodo minimo che il condannato deve
trascorrere in detenzione senza possibilità di essere liberato condizionalmente
(“your tariff will be the number of years which you must serve in custody so
as to satisfy the requirements of retribution and deterrente”, doc. 3,
allegato alle osservazioni 10/11.11.2008)]: 14 anni per __________, 12 anni per
RI 1 e 12 anni per __________.
Il 22.7.2002 il __________ ha ritenuto di non distinguere tra __________ e gli altri condannati; ha raccomandato un minimum
term di 12 anni per ciascuno di essi (doc. 4, allegato alle osservazioni
10/11.11.2008).
c. Il
16.5.2007 il giudice __________, __________, __________, __________, __________,
ha fissato in 12 anni il minimum term per i condannati, dedotto il carcere
preventivo sofferto (doc. D, allegato al ricorso 27/28.10.2008).
d. RI
1, in data 14.6.2007, ha confermato al __________, __________, __________, __________,
il suo desiderio – già espresso negli anni precedenti, al quale allora, sembrerebbe,
non si è potuto dare seguito in difetto del minimum term, non ancora
stabilito – di scontare il resto della pena in un carcere svizzero (doc. 13,
allegato alle osservazioni 10/11.11.2008).
e. Il
16.7.2007 l’Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni, informato
dalle autorità __________, ha trasmesso alla Sezione dell’esecuzione delle pene
e delle misure il citato desiderio di RI 1; ha chiesto, nel caso la Sezione fosse
stata d’accordo al trasferimento, in applicazione della Convenzione sul
trasferimento dei condannati del 21.3.1983, entrata in vigore per la Svizzera
l’1.5.1988 e per il __________ l’1.8.1985 (RS 0.343), di confermare la
nazionalità della persona condannata e di inviare la copia delle disposizioni
penali applicabili all’infrazione secondo il diritto svizzero e la presa di
posizione vincolante sul modo e sulla durata della pena che restava da purgare
in un carcere svizzero (anche in capo alla liberazione condizionale anticipata)
[doc. 14, allegato alle osservazioni 10/11.11.2008].
f. La
Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure, il 27.7.2007, ha comunicato al
predetto Ufficio federale il suo accordo al trasferimento; ha allegato al suo
scritto, tra l’altro, l’estratto del CP inerente il reato di omicidio
intenzionale (art. 111 CP) ed ha indicato il calcolo dell’esecuzione della pena
di 12 anni (1/3 7.8.2005, 1/2 7.8.2007, 2/3 7.8.2009 e fine pena 7.8.2013)
[doc. 15/16, allegati alle osservazioni 10/11.11.2008].
g. Il
21.1.2008 il __________, __________, __________, ha comunicato all’Ufficio
federale di giustizia, Settore Estradizioni [che il 18.9.2007 gli aveva
trasmesso la presa di posizione della Sezione dell’esecuzione delle pene e
delle misure (doc. 17, allegato alle osservazioni 10/11.11.2008)], che le
autorità __________ aveva deciso di non concedere il trasferimento di RI 1. Le
autorità elvetiche avevano infatti adattato la pena detentiva a vita al diritto
svizzero trasformandola in una pena detentiva di 12 anni, dalla quale poteva
essere liberato condizionalmente trascorsi 2/3, ciò che non era accettabile. RI
1 era stato condannato per un grave reato, per il quale il tribunale aveva
stabilito che doveva scontare un periodo minimo di 12 anni in carcere prima che
potesse essere considerata una liberazione condizionale (doc. 18, allegato alle
osservazioni 10/11.11.2008).
h. Il
Dipartimento delle istituzioni, il 19.2.2008, ha comunicato al citato Ufficio
federale [che gli aveva trasmesso la risposta negativa 21.1.2008 (doc. 18,
allegato alle osservazioni 10/11.11.2008)] che la Sezione dell’esecuzione delle
pene e delle misure, nel suo scritto 27.7.2007, si era espressa in modo inesatto
a causa di un equivoco. RI 1 era in realtà stato condannato, per assassinio,
alla pena detentiva a vita e doveva scontare 12 anni in carcere prima che
potesse essere esaminata un’eventuale liberazione condizionale. Il Dipartimento
delle istituzioni, per il Cantone Ticino, ha quindi rettificato le indicazioni
contenute nello scritto 27.7.2007 e si è impegnato “(…) formalmente a
garantire che il signor RI 1, in caso di trasferimento, proseguirà l’esecuzione
della condanna alla pena detentiva a vita pronunciata dal Tribunale di __________,
e che l’eventuale liberazione condizionale, se la prognosi sarà favorevole,
potrà essere disposta, al più presto, solamente dopo che l’interessato avrà
scontato una pena detentiva di 12 anni. In tal modo, viene rispettata
l’esigenza, formulata dalle Autorità __________, secondo cui la durata minima
della permanenza in carcere del signor RI 1, prima dell’eventuale liberazione
condizionale, deve essere di 12 anni.” Ha chiesto di sottoporre nuovamente
alle autorità __________ la domanda di trasferimento in Svizzera (doc. 19, allegato
alle osservazioni 10/11.11.2008).
i. Il
25.2.2008 l’Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni, ha domandato
alla Divisione della giustizia, per evitare ogni malinteso, di trasmettere la
presa di posizione vincolante delle autorità ticinesi sul modo e sulla durata
della pena che restava da purgare in Svizzera (compresa la liberazione
condizionale anticipata) [doc. 20, allegato alle osservazioni 10/11.11.2008].
Il 4.3.2008 / 15.4.2008 l’Ufficio federale – dopo uno scambio di corrispondenza
con la Divisione (doc. 21/22/23/24, allegati alle osservazioni 10/11.11.2008) –
ha precisato che occorreva indicare il computo dettagliato (1/3, 1/2, 2/3,
fine) dell’esecuzione della pena e che si doveva garantire che RI 1, una volta
trasferito, non disponesse di rimedi giuridici contro la decisione del Cantone
Ticino di proseguire l’esecuzione della pena stabilita dalla Corte __________ (doc.
25/26, allegati alle osservazioni 10/11.11.2008).
j. Con
decisione 22.4.2008 la Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure ha
disposto che, in caso di trasferimento dal __________ alla Svizzera in
applicazione della Convenzione sul trasferimento dei condannati (in particolare
degli art. 9 n. 1 lit. a, 9 n. 3 e 10 n. 1), l’esecuzione della pena inflitta
il 12.7.2002 a RI 1 sarebbe (in caso di trasferimento) proseguita nella forma
della pena detentiva a vita (art. 40 CP), che avrebbe potuto ottenere la
liberazione condizionale, al più presto, dopo avere trascorso 15 anni in
carcere (art. 86 cpv. 5 CP) – ovvero il 22.7.2016 – e che non esisteva,
formalmente, un termine di pena. Ha indicato, quale rimedio di diritto, il ricorso
alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni (art. 7 della legge
sull’esecuzione delle pene e delle misure per adulti). La decisione è stata
intimata a RI 1 per il tramite del padre __________ (doc. 28, allegato alle
osservazioni 10/11.11.2008).
k. L’Ufficio
federale di giustizia, il 5.5.2008, ha comunicato alla Divisione della
giustizia di avere ricevuto e visionato il suo progetto di decisione; ha
domandato, per evitare problemi futuri, di qualificare secondo il diritto
svizzero i fatti oggetto della sentenza __________, per potere escludere
un’incompatibilità con la legislazione elvetica (doc. 29, allegato alle osservazioni 10/11.11.2008).
l. Il
7.5.2008 la Sezione dell’esecuzione delle
pene e delle misure ha emanato una nuova decisione inerente il trasferimento di
RI 1, il cui dispositivo era identico a quello della decisione 22.4.2008 (doc.
28, allegato alle osservazioni 10/11.11.2008). Nei considerandi ha precisato
che la natura giuridica e la durata della sanzione inflitta erano compatibili
con la legislazione svizzera e che il fatto per il quale era stato condannato
era punibile a titolo di assassinio ex art. 112 CP, che comminava la pena detentiva
a vita. La decisione indicava la facoltà di ricorso a questa Camera; è stata
intimata a RI 1 per il tramite del padre __________ (doc. 30, allegato alle
osservazioni 10/11.11.2008).
m. Il
Dipartimento delle istituzioni, il 26.5.2008, ha formulato – all’indirizzo
dell’Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni – una nuova domanda di
trasferimento inerente RI 1. Lo scritto ha ripreso sostanzialmente quello di
data 19.2.2008 al medesimo Ufficio (doc. 19,
allegato alle osservazioni 10/11.11.2008) con le indicazioni dei considerandi e
del dispositivo della decisione 7.5.2008, intimata a __________, abilitato a
rappresentare il figlio, e cresciuta in giudicato siccome non impugnata (doc.
32, allegato alle osservazioni 10/11.11.2008).
Il
12.6.2008 l’Ufficio federale ha trasmesso la richiesta alle autorità __________
per il tramite dell’Ambasciata svizzera a __________ (doc. 33, allegato alle osservazioni 10/11.11.2008).
n. Il
3.9.2008 il __________, __________, __________, ha informato che il __________
aveva dato il suo consenso al trasferimento di RI 1 ritenuto che “(…) the
Swiss authorities will continue to enforce the sentence of Life imprisonment”
(doc. 34, allegato alle osservazioni 10/11.11.2008).
Ha
allegato lo scritto – repatriation of prisoners __________, consent of the
prisoner to transfer out to Switzerland – firmato da RI 1 il 2.9.2008, dal
quale risultava che questi aveva dato il suo consenso al trasferimento in
Svizzera e che, parimenti, era stato informato, tra l’altro, che “(…) Switzerland will enforce my sentence of
Life imprisonment” e “of
the effect, in relation to me, of the law of Switzerland relating to my
detention under that warrant, including the effect of any provisions under
which I may be released earlier than provided for by the terms of the warrant”
(doc. 34, allegato alle osservazioni 10/11.11.2008).
o. RI 1 è
giunto in Ticino il 15.10.2008, proveniente da __________, scortato da due
agenti della polizia cantonale. Lo stesso giorno è stato incarcerato al
penitenziario cantonale “La Stampa” (doc. 36/37, allegati alle osservazioni
10/11.11.2008).
p. Il
16.10.2008 la Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure ha indicato il
calcolo dell’esecuzione: inizio 12.07.2002, 1/3 22.01.2009, 1/2 22.07.2011 e
2/3 22.07.2016 (incarto n. __________, doc. 37, allegato alle osservazioni
10/11.11.2008).
q. Con
ricorso 27/28.10.2008 RI 1 postula, in via principale, che la decisione
22.4.2008 sia nulla, che l’ordine di esecuzione 16.10.2008 sia nullo o
annullato e che gli atti siano ritornati alla Sezione dell’esecuzione delle
pene e delle misure per una nuova decisione e, in via subordinata, che la
domanda di restituzione in intero sia accolta, che la decisione 22.4.2008 sia
annullata, che l’ordine di esecuzione 16.10.2008 sia annullato e che gli atti
siano ritornati alla Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure per una
nuova decisione ai sensi dei considerandi.
Il
ricorrente rileva anzitutto che è stato condannato per il reato di murder
alla pena detentiva a vita e che la pena detentiva minima è stata fissata in 12
anni, dedotto il carcere preventivo sofferto. Il reato prevederebbe la condanna
a vita indipendentemente dalle circostanze del delitto e dai gradi di
partecipazione; il diritto __________ non opererebbe alcuna distinzione fra
omicidio ed assassinio. La fissazione della pena minima terrebbe conto, parzialmente,
degli elementi specifici del reato. Sarebbe stato condannato per complicità – classic
accomplice – nel reato di murder.
Durante
la sua carcerazione in __________ si sarebbe comportato in maniera ineccepibile,
nonostante la detenzione gli risultasse particolarmente gravosa (per le
pochissime visite che avrebbe ricevuto in oltre 7 anni, per l’isolamento dovuto
al fatto che non fosse di lingua madre __________ e per le aggressioni subite).
Sottolinea
di avere chiesto il trasferimento in un penitenziario elvetico già nel 2003,
domanda che non avrebbe potuto essere evasa perché non era ancora stata stabilita
la pena minima. Espone il tenore dello scritto 27.7.2007 della Sezione
dell’esecuzione delle pene e delle misure che avrebbe qualificato il reato di
omicidio giusta l’art. 111 CP e che avrebbe indicato che poteva beneficiare
della liberazione condizionale allo scadere dei 2/3 della pena di 12 anni,
ovvero il 7.8.2009. Descrive la nuova procedura di trasferimento in seguito al
rifiuto delle autorità __________. Osserva che la Sezione dell’esecuzione delle
pene e delle misure ha emanato una “decisione” 22.4.2008, intimandola a suo
padre sulla base di una procura rilasciatagli il 15.6.2000, antecedente ai
fatti penali oggetto del procedimento. In questa “decisione” la Sezione avrebbe
stravolto le precedenti indicazioni, menzionando il reato di assassinio, la pena
detentiva a vita ed il fatto che la domanda di liberazione condizionale avrebbe
potuto essere presentata unicamente dopo 15 anni di carcere. Avrebbe visto
questa “decisione” soltanto il 25.10.2008.
Si
aggrava, in via principale, contro l’ordine di esecuzione 16.10.2008, che
costituirebbe la prima ed unica valida decisione concernente la ricezione in
diritto svizzero della sentenza di condanna __________. Lo scritto 22.4.2008
non costituirebbe una valida decisione; sarebbe soltanto una sorta di decisione
preventiva, inesistente nel diritto svizzero e pertanto non vincolante. In ogni
caso, qualora lo scritto 22.4.2008 venisse considerato quale decisione formale,
essa sarebbe nulla: non gli sarebbe stata intimata direttamente, ma per il
tramite del padre sulla base di una procura rilasciata prima dei fatti; giusta
l’art. 1 della legge sull’avvocatura la rappresentanza davanti ai tribunali
civili, penali e di applicazione della pena sarebbe riservata ad un avvocato
(che, in ragione della complessità del caso, avrebbe dovuto essere designato
d’ufficio); la decisione violerebbe i principi giuridici fondamentali della Convenzione
sul trasferimento dei condannati, per cui sarebbe da considerarsi nulla e non
semplicemente annullabile.
Secondo
l’art. 9 cpv. 1 lit. a della predetta Convenzione l’ordine di esecuzione avrebbe
dovuto riprendere così com’era la condanna __________ e limitarsi a proseguirne
l’esecuzione; avrebbe dovuto indicare una pena detentiva a vita con possibilità
di liberazione condizionale a partire dai 12 anni di carcerazione. Qualora la
Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure avesse reputato che la
sentenza __________ non era recepibile giusta il diritto svizzero, avrebbe
dovuto emanare una decisione in applicazione dell’art. 10 cpv. 2 della
Convenzione. Lo scritto 22.4.2008 prevederebbe modalità di esecuzione della
pena contrarie all’art. 10 cpv. 2 in fine della Convenzione siccome prevederebbe
la liberazione condizionale non prima di 15 anni e non, invece, di 12 anni
(termine che avrebbe dovuto essere preferito anche in ragione del principio
della lex mitior). L’ordine di esecuzione 16.10.2008 – firmato dal
capocancelleria e non dal caposezione – sarebbe nullo perché prevederebbe una
modifica della sanzione inflittagli in __________ senza poggiare su una valida
decisione giudiziaria/amministrativa ex art. 10 cpv. 2 della Convenzione.
L’ordine
di esecuzione sarebbe parimenti annullabile nel merito: le modalità con cui
sarebbe stata adattata la condanna __________ al diritto svizzero sarebbero infatti
manifestamente erronee e violerebbero la Convenzione. La Sezione
dell’esecuzione delle pene e delle misure avrebbe dovuto verificare, con
decisione, se il reato di murder corrispondeva al reato di assassinio
giusta l’art. 112 CP o, piuttosto, a quello di omicidio giusta l’art. 111 CP.
Se la qualifica del reato fosse di omicidio, non sarebbe ammissibile la pena
detentiva a vita. In ogni caso, anche se i fatti fossero qualificati come
assassinio, bisognerebbe considerare che è stato condannato per complicità nel
reato, per il quale l’art. 25 CP prevede una pena attenuata. Secondo il diritto
svizzero non potrebbe pertanto, in nessun caso, essergli inflitta la pena detentiva
a vita. La Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure avrebbe dovuto
emanare una decisione per adattare la sanzione __________ alla pena prevista dalla
legislazione svizzera. Non avendo proceduto in questo senso, sarebbe stato
violato l’art. 10 cpv. 2 della Convenzione. L’applicazione dell’art. 86 cpv. 5
CP costituirebbe un aggravamento della pena __________ in violazione della
Convenzione e della lex mitior. Inoltre, in ragione del suo ottimo
comportamento, potrebbe beneficiare – secondo il diritto __________ – del
regime di semilibertà già dopo una pena detentiva di 9 anni.
In
via subordinata il ricorrente, nell’ipotesi in cui lo scritto 22.4.2008 fosse
considerato una valida decisione formalmente cresciuta in giudicato, postula la
restituzione in intero del termine di ricorso giusta gli art. 21/22 CPP: la
decisione non sarebbe stata intimata personalmente a lui, detenuto in __________,
non avrebbe eletto domicilio legale in Svizzera, dove non sarebbe stato
patrocinato da un legale, ed il padre non avrebbe potuto validamente
rappresentarlo. Nel merito, a sostegno del gravame, invoca le stesse ragioni
esposte circa l’ordine di esecuzione.
r. La
Divisione della giustizia e la Sezione dell’esecuzione delle pene e delle
misure postulano la reiezione del ricorso.
Espongono
i passi intrapresi per il trasferimento di RI 1. Precisano che la decisione
7.5.2008 sarebbe stata intimata per il tramite del padre __________ in considerazione
di una certa urgenza della procedura di trasferimento (volendo far cessare il
più presto possibile un regime di detenzione gravoso e severo). Sottolineano
che la Svizzera, quale stato di esecuzione, avrebbe scelto di proseguire
l’esecuzione della condanna giusta l’art. 9 n. 1 lit. a della Convenzione, per
cui – ex art. 10 n. 1 della Convenzione – lo Stato di esecuzione sarebbe
vincolato alla natura giuridica ed alla durata della sanzione, che – nel caso
concreto – sarebbero compatibili giusta l’art. 10 n. 2 della Convezione con la
legislazione svizzera (art. 40 e 112 CP). L’esecuzione della condanna sarebbe
regolata dalla legge dello Stato di esecuzione (art. 9 n. 3 della Convenzione):
dopo il trasferimento, la liberazione condizionale sarebbe disciplinata dal
diritto svizzero, per cui si applicherebbe l’art. 86 CP. Il divieto di
aggravare la natura o la durata della sanzione (art. 10 n. 2 della Convenzione)
si riferirebbe esclusivamente alla pena base. Infine, evidenziano di avere
agito di concerto con l’Ufficio federale di giustizia; il Cantone Ticino si
sarebbe impegnato formalmente a garantire che RI 1 avrebbe proseguito
l’esecuzione della pena inflittagli nella forma della pena detentiva a vita e
che l’eventuale liberazione condizionale avrebbe potuto essere disposta, al più
presto, dopo 15 anni di carcerazione. La buona fede esigerebbe che la Svizzera
si attenga agli impegni ed alle garanzie formulati nei confronti del __________.
Sarebbero quindi in gioco anche la credibilità e l’affidabilità della Svizzera.
RI 1 non avrebbe peraltro avuto alcun diritto soggettivo al trasferimento in
Svizzera, che avrebbe potuto essere concesso o rifiutato secondo
l’apprezzamento delle autorità __________. Si dovrebbero pertanto rispettare le
condizioni e le assicurazioni fornite, che sarebbero state determinanti per
ottenere il rimpatrio del ricorrente.
s. Con
replica 19/22.12.2008 RI 1 – confermando il petitum di cui al suo
ricorso e chiedendo di essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio –
espone le tematiche inerenti la mandatory life sentence e la minimum
tariff del diritto __________.
Una
life sentence non sarebbe comparabile alla pena detentiva a vita giusta
l’art. 112 CP; essa potrebbe essere comminata per svariati reati e sarebbe
obbligatoria, per legge, nel caso di murder. La life sentence
sarebbe utilizzata in modo molto più esteso che la pena detentiva a vita
prevista dall’ordinamento giuridico elvetico: sarebbe, secondo il diritto __________,
un istituto che presenterebbe molte più somiglianze con le misure di sicurezza rispettivamente
con la modalità di esecuzione della pena secondo il diritto svizzero piuttosto
che con la pena detentiva a vita. La minimum tariff sarebbe una vera e
propria pena di durata determinata, affiancata da una life sentence di
durata indeterminata, e non una semplice modalità di esecuzione. Sarebbe un elemento
del giudizio penale che necessiterebbe dell’intervento del giudice: si terrebbe
conto, nella sua fissazione, degli aspetti soggettivi, della partecipazione,
della collaborazione, delle condizioni personali, del sincero pentimento, ecc.
Il carattere di pena della minimum tariff sarebbe comprovato anche dal
fatto che – nel caso di murder – costituirebbe il solo elemento sul
quale il giudice potrebbe influire, dal fatto che essa – sempre nell’ipotesi di
murder – potrebbe variare da 10 a 50 anni a whole life (a vita)
e dal fatto che la legislazione stessa (__________) lo confermerebbe. La minimum
tariff, di conseguenza, non potrebbe essere considerata una misura di
esecuzione che soggiace al diritto svizzero giusta l’art. 9 n. 3 della
Convenzione e la life sentence non potrebbe essere reputata una vera e
propria pena.
t. La
Divisione della giustizia e la Sezione dell’esecuzione delle pene e delle
misure, con duplica 12/13.1.2009, contestano che RI 1 sia stato condannato alla
pena, fissa e determinata, di 12 anni; sarebbe stato condannato alla pena
detentiva a vita: i 12 anni sarebbero il lasso di tempo minimo che dovrebbe in
ogni caso trascorrere in carcere prima che un’eventuale liberazione condizionale
possa essere presa in considerazione. Una pena fissa, infatti, presupporrebbe
che al suo scadere il condannato sia necessariamente liberato; nel caso
concreto, trascorsi 12 anni, si sarebbe potuta esaminare la possibilità di una
liberazione condizionale. Non ci sarebbe stata alcuna garanzia ed alcuna
certezza che RI 1 sarebbe stato rilasciato una volta decorsi i citati 12 anni.
Inoltre, se fosse stato condannato alla pena fissa di 12 anni, avrebbe potuto
essere liberato – una volta trasferito in Svizzera – dopo 8 anni (2/3 della
pena): le autorità __________ avrebbero tuttavia respinto la domanda di trasferimento
proprio in considerazione di tale circostanza. La sua condanna, secondo la
chiara formulazione dell’art. 9 n. 3 della Convenzione, sarebbe ora regolata
dal diritto svizzero, che si applicherebbe, segnatamente, per la concessione
del primo congedo, della semilibertà e della liberazione condizionale.
u. Degli
ulteriori scritti di RI 1 e della Divisione della giustizia si dirà – per
quanto necessario – in corso di motivazione.
Considerandi
1.
1.1.
Giusta l’art. 7 della legge sull’esecuzione
delle pene e delle misure per gli adulti le decisioni in materia di esecuzione
delle pene e delle misure sono direttamente impugnabili – nel termine di dieci
giorni – alla Camera dei ricorsi penali (art. 62 cpv. 3 LOG).
1.2
Con
il proprio gravame il ricorrente impugna due decisioni: l’ordine di esecuzione
16.10.2008
della Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure (vedi punto
p., doc. A allegato al ricorso 27/28.10.2008); la decisione 22.4.2008 sempre della
Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure (vedi punto j., doc. B allegato
al ricorso 27/28.10.2008). Entrambi gli atti concernono l’ (la continuazione
dell’) esecuzione – in Svizzera – della pena detentiva a vita inflittagli dalle
autorità __________.
1.3
Questa
Camera è formalmente competente a pronunciarsi in merito, in applicazione
dell’art. 7 della suddetta legge.
2.
2.1.
Riguardo
la tempestività, la stessa è pacificamente data con riferimento alla decisione
del 16.10.2008: merita un approfondimento rispetto alla decisione del
22.4.2008
2.2
Quest’ultima
decisione, modificata in alcuni punti il 7.5.2008 (vedi punto l), è un atto
condizionato, in quanto adottato in vista di una decisione dello Stato in cui
il detenuto che ha chiesto il trasferimento sta scontando la pena.
La
condizione varia a dipendenza della decisione dello Stato estero: è condizione
risolutoria, nel caso in cui questi rifiuta il trasferimento; è condizione
sospensiva, nel caso in cui lo Stato estero concede il trasferimento.
A
seguito della concessione del trasferimento, è quest’ultimo tipo di condizione
che si è concretizzata. La decisione condizionata ha espletato in pieno i suoi
effetti solo al momento dell’avvenuto trasferimento del detenuto nel nostro
Cantone. RI 1 essendo giunto in Ticino il 15.10.2008, il termine di dieci
giorni sarebbe rispettato.
2.3
Nel gravame il ricorrente chiede inoltre di dichiarare nulla la decisione
22.4.2008
della Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure, con cui ha
disposto che, in caso di trasferimento dal __________ in applicazione della
Convenzione sul trasferimento dei condannati, l’esecuzione della pena
inflittagli il 12.7.2002 era proseguita nella forma della pena detentiva a vita
(art. 40 CP), che poteva ottenere la liberazione condizionale, al più presto,
dopo avere trascorso 15 anni in carcere (art. 86 cpv. 5 CP) – ovvero il
22.7.2016
– e che non esisteva, formalmente, un termine di pena (doc. 28,
allegato alle osservazioni 10/11.11.2008).
Decisione
poi precisata il 7.5.2008,
indicando che la natura e la durata della
sanzione inflitta erano compatibili con la legislazione svizzera e che il fatto
per il quale era stato condannato era punibile a titolo di assassinio ex art.
112.
CP (pena a vita) (doc. 30, allegato alle osservazioni 10/11.11.2008).
2.3.1
La nullità di una decisione deve essere
constatata d’ufficio dall’autorità in ogni tempo (decisione TF 6B_744/2008 del
23.1
). Il gravame 27/28.10.2008 – in quanto eccepisce la nullità delle
decisioni 22.4.2008/7.5.2008 – è pertanto ricevibile.
2.3.2
Affinché sia sancita la nullità di una
decisione occorre che il difetto sia particolarmente grave, che esso sia palese
o almeno facilmente identificabile e che l’ammissione della nullità non metta
seriamente in pericolo la sicurezza giuridica. Quali motivi di nullità si
riconoscono grossolani errori di procedura, incompetenza materiale / funzionale
e gravi violazioni di diritti procedurali garantiti dalla costituzione o dalla
convenzione europea dei diritti dell’uomo (DTF 129 I 361; decisione TF
6B_744/2008 del 23.1.2009).
Errori
di procedura inerenti a violazioni del diritto di essere sentito giusta l’art.
29.
cpv. 2 Cost. [che comprende, segnatamente, il diritto di esprimersi prima che una decisione sia
presa, di fornire prove sui fatti rilevanti per il giudizio, di farsi rappresentare
o assistere, di ottenere una decisione motivata e di poter consultare gli atti
di causa (decisione TF 6B_79/2009 del 9.7.2009)] sono, in sé,
sanabili e di regola conducono soltanto all’annullabilità della decisione viziata.
Qualora, tuttavia, si tratti di violazione particolarmente grave di un diritto
fondamentale della parte, anche la violazione del diritto di essere sentito ha
come conseguenza la nullità della decisione stessa. Questo è il caso, segnatamente,
quando l’interessato non ha avuto conoscenza della decisione perché non gli è
stata comunicata o quando l’interessato non ha avuto alcuna occasione di
partecipare al procedimento in corso contro di lui medesimo (DTF 129 I 361).
2.3.3
Ora,
non risulta che RI 1 – prima dell’emanazione della decisione 22.4.2008, completata/sostituita
il 7.5.2008 (doc. 28/30, allegati alle osservazioni 10/11.11.2008) – sia stato
interpellato dalla Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure: non ha
quindi potuto esprimersi su, segnatamente, il fatto che – a giudizio della
Sezione – la liberazione condizionale, secondo il diritto svizzero applicabile
in ragione dell’art. 9 n. 3 della Convenzione sul trasferimento dei condannati,
avrebbe potuto essergli concessa, al più presto, dopo 15 anni (art. 86 cpv. 5
CP).
Ciò
vale a maggior ragione se si considera che, rispetto alla precedente presa di
posizione del Dipartimento delle istituzioni del 18.2.2008 (allegato 19 alle
osservazioni), con la decisione 22.4.2008 il termine di carcerazione prima di
una possibile liberazione è stato aumentato da 12 a 15 anni.
2.3.4
In queste circostanze, è evidente che è
stato manifestamente disatteso il diritto di essere sentito di RI 1, con la conseguenza
che le decisioni 22.4.2008/7.5.2008 sono nulle. Esse non possono quindi avere
alcun effetto di legge (DTF 129 I 361). E ciò indipendentemente dalle modalità
di notifica di dette decisioni: le contestazioni sollevate nel gravame possono
restare indecise, in considerazione della ricevibilità del gravame e della
nullità accertata.
2.3.5
L’ordine
di esecuzione 16.10.2008 (doc. A, allegato al ricorso 27/28.10.2008), parimenti
impugnato, si fonda sulle decisioni 22.4.2008/7.5.2008, per cui –
necessariamente – non può avere alcuna portata giuridica.
3.
3.1.
L’esito
del gravame (accolto per nullità delle citate decisioni) non impone di esaminare
le (altre) numerose censure invocate. La particolare e complessa fattispecie richiede
tuttavia alcune considerazioni, anche per semplicità ed economia di procedura,
ma anche per rispetto agli impegni assunti dal nostro Paese nel presente caso.
3.2
Il Life Sentence Tariff System del
diritto __________ prevede una prima fase – minimum term – che rappresenta
la retribution senza possibilità di liberazione condizionale, una
seconda fase che comincia quando è terminata la prima e finisce quando
l’autorità competente decide se al detenuto possa essere concessa la libertà
provvisoria e, infine, una terza fase – che rappresenta la life sentence
– durante la quale può essere revocata la libertà condizionale e la persona può
essere rimessa in carcere fino a quando saranno dati i presupposti per la
libertà condizionale.
Il
minimum term è il periodo minimo che il condannato deve trascorrere in
detenzione senza possibilità di essere liberato condizionalmente.
E’ fissato dal giudice tenendo conto dei fatti imputati ed è parte della
sentenza, come ammesso dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo nella
decisione che ha imposto che la fissazione del minimum term sia operata
da un tribunale imparziale e indipendente, con riferimento all’art. 6 § 1 CEDU [Case
of Easterbrook v. The United Kingdom (Applic. no. 48015/99) del 12.9.2003,
consid. 19/26)].
3.3
Con
giudizio 12.7.2002 RI 1 è stato condannato alla pena detentiva a vita per avere
partecipato all’uccisione di __________ (doc.
2, allegato alle osservazioni 10/11.11.2008).
Il
16.5.2007
la competente autorità ha fissato in 12 anni il minimum term
per il condannato, dedotto il carcere preventivo sofferto (doc. D, allegato al
ricorso 27/28.10.2008).
3.4
La
Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure ha reputato che il reato di murder
– che, secondo il diritto __________, prevedeva per legge la pena detentiva a
vita – fosse assimilabile al reato di assassinio giusta l’art. 112 CP,
parimenti sanzionato (anche) con la pena detentiva a vita.
Di
conseguenza, in applicazione dell’art. 9 n. 3 della Convenzione sul
trasferimento dei condannati (l’esecuzione della condanna è regolata dalla
legge dello Stato d’esecuzione e quest’ultimo è il solo competente per prendere
tutte le decisioni appropriate) e dell’art. 86 cpv. 5 CP (in caso di
pena detentiva a vita, la liberazione condizionale è possibile al più presto
dopo 15 anni), la Sezione ha ritenuto che la liberazione condizionale non
potesse avvenire prima del 22.7.2016 (doc. 28/30, allegati alle osservazioni 10/11.11.2008).
3.5
Ora,
come detto, il minimum term del diritto __________ è una parte della sentenza;
esso è fissato dal giudice, e non più da un’autorità amministrativa. È fissato prendendo
in considerazione i fatti del procedimento. Il minimum term non è quindi
un termine fisso per l’esecuzione della pena, ma come parte della sentenza
varia, da condannato a condannato (come risulta nel presente caso, in cui la
proposta di miminum term di __________ era diversa rispetto a quella di RI
1, come indicato al punto b), anche in modo sensibile (ad esempio nel giudizio allegato
doc. L alla replica, il minimum term richiesto era di 25 anni), in
considerazione di circostanze relative all’autore ed al reato, non di
circostanze relative all’esecuzione della pena.
Soltanto
una volta trascorso il minimum term, può essere presa in esame
l’eventuale liberazione condizionale.
3.6
Secondo
il diritto svizzero, al contrario, prima che possa essere presa in considerazione
la liberazione condizionale – misura di esecuzione della pena (BSK Strafrecht I
– A. BAECHTOLD, 2. ed., Basilea 2007, n. 1 ss. ad art. 86 CP) – il detenuto
deve avere scontato i 2/3 della pena o, nel caso di pena detentiva a vita, 15
anni: il criterio temporale è quindi fissato per legge, indipendentemente dal
reato, dalle circostanze di commissione del medesimo, dalla persona
dell’accusato. Si tratta di una disposizione relativa all’esecuzione della pena
(come risulta peraltro dal loro inserimento nel titolo quarto, art. 74 e ss.
CP) e non relativa alla commisurazione della pena.
3.7
In
queste circostanze, non si può assimilare il minimum term del diritto __________
– 12 anni nel caso di RI 1 – al termine di 15 anni di cui all’art. 86 cpv. 5
CP: il primo concerne infatti il merito della sentenza, e pertiene alla
commisurazione della stessa; il secondo concerne unicamente l’esecuzione della
pena.
Si
deve concludere che l’art. 9 n. 3 della Convenzione sul trasferimento dei condannati
(l’esecuzione della condanna è regolata dalla legge dello Stato d’esecuzione
e quest’ultimo è il solo competente per prendere tutte le decisioni appropriate)
è inadatto per risolvere la questione posta nel caso concreto: il minimum
term non riguarda l’esecuzione della condanna, ma è elemento stesso della
sentenza.
È
pacifico peraltro che, per la natura stessa del minimum term, e
parimenti per gli impegni assunti dal nostro Paese nei confronti del Regno
Unito, la detenzione minima di dodici anni non possa essere rimessa in nessun
modo in discussione. Solo trascorso detto termine si potrà entrare nel merito
delle modalità di esecuzione della pena, ed in particolare potrà essere presa
in considerazione una domanda di liberazione condizionale.
3.8
Gli
atti sono ritornati alla Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure per
nuova decisione ai sensi dei considerandi.
4.
Il
gravame è accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese; lo Stato della
Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a RI 1 CHF 1’500.-- a titolo di
ripetibili (l’istanza di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio è
quindi priva di oggetto).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 1 ss. della Convenzione sul
trasferimento dei condannati ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza è accertata la nullità delle decisioni 22.4.2008 e 7.5.2008 della Sezione
dell’esecuzione delle pene e delle misure e dell’ordine di esecuzione
16.10.2008 della stessa Sezione.
§§ Gli
atti sono ritornati alla Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure per
nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone
Ticino rifonderà a RI 1, __________, CHF 1'500.-- (millecinquecento) a titolo
di ripetibili.
3. Rimedio di diritto:
Contro
il presente giudizio è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro
30 giorni dall’intimazione (art. 78 cpv. 2 lit. b LTF).
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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