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Decisione

60.2008.338

Ricorso contro decisioni della Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure in materia di esecuzione di sentenze straniere

10 agosto 2009Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

a. Con

giudizio 12.7.2002 RI 1, __________, arrestato il __________ a __________, è

stato condannato, unitamente a __________ ed a __________, alla pena detentiva

a vita per avere partecipato all’uccisione di __________ – compagno di vita di __________

– avvenuta il 12.6.2001.

Il

giudice, __________, __________, __________, ha ritenuto – nella sentenza – che

“you, RI 1, became __________s lover. I am told that you were both very much in love, one

with the other. You are guilty of murder principally because of your knowing

supply of the murder weapon. After the event, you assisted in the gruesome and

macabre disposal of the remains of the deceased and after those acts you, to

all intents and purposes, lived with __________” (p. 15, decisione 12.7.2002, doc. 2, allegato alle

osservazioni 10/11.11.2008).

Ha reputato il reato un “(…) classic case of

cold-blooded murder with, as in the old phrase, malice aforethought” (p.

14, decisione 12.7.2002, doc. 2, allegato alle osservazioni 10/11.11.2008), reato

– del quale RI 1 e gli altri condannati si sono dichiarati colpevoli – che prevede per legge la pena detentiva a vita.

b. Il

18.7.2002 il citato giudice ha raccomandato al __________ il minimum

term secondo il __________ [ossia il periodo minimo che il condannato deve

trascorrere in detenzione senza possibilità di essere liberato condizionalmente

(“your tariff will be the number of years which you must serve in custody so

as to satisfy the requirements of retribution and deterrente”, doc. 3,

allegato alle osservazioni 10/11.11.2008)]: 14 anni per __________, 12 anni per

RI 1 e 12 anni per __________.

Il 22.7.2002 il __________ ha ritenuto di non distinguere tra __________ e gli altri condannati; ha raccomandato un minimum

term di 12 anni per ciascuno di essi (doc. 4, allegato alle osservazioni

10/11.11.2008).

c. Il

16.5.2007 il giudice __________, __________, __________, __________, __________,

ha fissato in 12 anni il minimum term per i condannati, dedotto il carcere

preventivo sofferto (doc. D, allegato al ricorso 27/28.10.2008).

d. RI

1, in data 14.6.2007, ha confermato al __________, __________, __________, __________,

il suo desiderio – già espresso negli anni precedenti, al quale allora, sembrerebbe,

non si è potuto dare seguito in difetto del minimum term, non ancora

stabilito – di scontare il resto della pena in un carcere svizzero (doc. 13,

allegato alle osservazioni 10/11.11.2008).

e. Il

16.7.2007 l’Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni, informato

dalle autorità __________, ha trasmesso alla Sezione dell’esecuzione delle pene

e delle misure il citato desiderio di RI 1; ha chiesto, nel caso la Sezione fosse

stata d’accordo al trasferimento, in applicazione della Convenzione sul

trasferimento dei condannati del 21.3.1983, entrata in vigore per la Svizzera

l’1.5.1988 e per il __________ l’1.8.1985 (RS 0.343), di confermare la

nazionalità della persona condannata e di inviare la copia delle disposizioni

penali applicabili all’infrazione secondo il diritto svizzero e la presa di

posizione vincolante sul modo e sulla durata della pena che restava da purgare

in un carcere svizzero (anche in capo alla liberazione condizionale anticipata)

[doc. 14, allegato alle osservazioni 10/11.11.2008].

f. La

Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure, il 27.7.2007, ha comunicato al

predetto Ufficio federale il suo accordo al trasferimento; ha allegato al suo

scritto, tra l’altro, l’estratto del CP inerente il reato di omicidio

intenzionale (art. 111 CP) ed ha indicato il calcolo dell’esecuzione della pena

di 12 anni (1/3 7.8.2005, 1/2 7.8.2007, 2/3 7.8.2009 e fine pena 7.8.2013)

[doc. 15/16, allegati alle osservazioni 10/11.11.2008].

g. Il

21.1.2008 il __________, __________, __________, ha comunicato all’Ufficio

federale di giustizia, Settore Estradizioni [che il 18.9.2007 gli aveva

trasmesso la presa di posizione della Sezione dell’esecuzione delle pene e

delle misure (doc. 17, allegato alle osservazioni 10/11.11.2008)], che le

autorità __________ aveva deciso di non concedere il trasferimento di RI 1. Le

autorità elvetiche avevano infatti adattato la pena detentiva a vita al diritto

svizzero trasformandola in una pena detentiva di 12 anni, dalla quale poteva

essere liberato condizionalmente trascorsi 2/3, ciò che non era accettabile. RI

1 era stato condannato per un grave reato, per il quale il tribunale aveva

stabilito che doveva scontare un periodo minimo di 12 anni in carcere prima che

potesse essere considerata una liberazione condizionale (doc. 18, allegato alle

osservazioni 10/11.11.2008).

h. Il

Dipartimento delle istituzioni, il 19.2.2008, ha comunicato al citato Ufficio

federale [che gli aveva trasmesso la risposta negativa 21.1.2008 (doc. 18,

allegato alle osservazioni 10/11.11.2008)] che la Sezione dell’esecuzione delle

pene e delle misure, nel suo scritto 27.7.2007, si era espressa in modo inesatto

a causa di un equivoco. RI 1 era in realtà stato condannato, per assassinio,

alla pena detentiva a vita e doveva scontare 12 anni in carcere prima che

potesse essere esaminata un’eventuale liberazione condizionale. Il Dipartimento

delle istituzioni, per il Cantone Ticino, ha quindi rettificato le indicazioni

contenute nello scritto 27.7.2007 e si è impegnato “(…) formalmente a

garantire che il signor RI 1, in caso di trasferimento, proseguirà l’esecuzione

della condanna alla pena detentiva a vita pronunciata dal Tribunale di __________,

e che l’eventuale liberazione condizionale, se la prognosi sarà favorevole,

potrà essere disposta, al più presto, solamente dopo che l’interessato avrà

scontato una pena detentiva di 12 anni. In tal modo, viene rispettata

l’esigenza, formulata dalle Autorità __________, secondo cui la durata minima

della permanenza in carcere del signor RI 1, prima dell’eventuale liberazione

condizionale, deve essere di 12 anni.” Ha chiesto di sottoporre nuovamente

alle autorità __________ la domanda di trasferimento in Svizzera (doc. 19, allegato

alle osservazioni 10/11.11.2008).

i. Il

25.2.2008 l’Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni, ha domandato

alla Divisione della giustizia, per evitare ogni malinteso, di trasmettere la

presa di posizione vincolante delle autorità ticinesi sul modo e sulla durata

della pena che restava da purgare in Svizzera (compresa la liberazione

condizionale anticipata) [doc. 20, allegato alle osservazioni 10/11.11.2008].

Il 4.3.2008 / 15.4.2008 l’Ufficio federale – dopo uno scambio di corrispondenza

con la Divisione (doc. 21/22/23/24, allegati alle osservazioni 10/11.11.2008) –

ha precisato che occorreva indicare il computo dettagliato (1/3, 1/2, 2/3,

fine) dell’esecuzione della pena e che si doveva garantire che RI 1, una volta

trasferito, non disponesse di rimedi giuridici contro la decisione del Cantone

Ticino di proseguire l’esecuzione della pena stabilita dalla Corte __________ (doc.

25/26, allegati alle osservazioni 10/11.11.2008).

j. Con

decisione 22.4.2008 la Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure ha

disposto che, in caso di trasferimento dal __________ alla Svizzera in

applicazione della Convenzione sul trasferimento dei condannati (in particolare

degli art. 9 n. 1 lit. a, 9 n. 3 e 10 n. 1), l’esecuzione della pena inflitta

il 12.7.2002 a RI 1 sarebbe (in caso di trasferimento) proseguita nella forma

della pena detentiva a vita (art. 40 CP), che avrebbe potuto ottenere la

liberazione condizionale, al più presto, dopo avere trascorso 15 anni in

carcere (art. 86 cpv. 5 CP) – ovvero il 22.7.2016 – e che non esisteva,

formalmente, un termine di pena. Ha indicato, quale rimedio di diritto, il ricorso

alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni (art. 7 della legge

sull’esecuzione delle pene e delle misure per adulti). La decisione è stata

intimata a RI 1 per il tramite del padre __________ (doc. 28, allegato alle

osservazioni 10/11.11.2008).

k. L’Ufficio

federale di giustizia, il 5.5.2008, ha comunicato alla Divisione della

giustizia di avere ricevuto e visionato il suo progetto di decisione; ha

domandato, per evitare problemi futuri, di qualificare secondo il diritto

svizzero i fatti oggetto della sentenza __________, per potere escludere

un’incompatibilità con la legislazione elvetica (doc. 29, allegato alle osservazioni 10/11.11.2008).

l. Il

7.5.2008 la Sezione dell’esecuzione delle

pene e delle misure ha emanato una nuova decisione inerente il trasferimento di

RI 1, il cui dispositivo era identico a quello della decisione 22.4.2008 (doc.

28, allegato alle osservazioni 10/11.11.2008). Nei considerandi ha precisato

che la natura giuridica e la durata della sanzione inflitta erano compatibili

con la legislazione svizzera e che il fatto per il quale era stato condannato

era punibile a titolo di assassinio ex art. 112 CP, che comminava la pena detentiva

a vita. La decisione indicava la facoltà di ricorso a questa Camera; è stata

intimata a RI 1 per il tramite del padre __________ (doc. 30, allegato alle

osservazioni 10/11.11.2008).

m. Il

Dipartimento delle istituzioni, il 26.5.2008, ha formulato – all’indirizzo

dell’Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni – una nuova domanda di

trasferimento inerente RI 1. Lo scritto ha ripreso sostanzialmente quello di

data 19.2.2008 al medesimo Ufficio (doc. 19,

allegato alle osservazioni 10/11.11.2008) con le indicazioni dei considerandi e

del dispositivo della decisione 7.5.2008, intimata a __________, abilitato a

rappresentare il figlio, e cresciuta in giudicato siccome non impugnata (doc.

32, allegato alle osservazioni 10/11.11.2008).

Il

12.6.2008 l’Ufficio federale ha trasmesso la richiesta alle autorità __________

per il tramite dell’Ambasciata svizzera a __________ (doc. 33, allegato alle osservazioni 10/11.11.2008).

n. Il

3.9.2008 il __________, __________, __________, ha informato che il __________

aveva dato il suo consenso al trasferimento di RI 1 ritenuto che “(…) the

Swiss authorities will continue to enforce the sentence of Life imprisonment”

(doc. 34, allegato alle osservazioni 10/11.11.2008).

Ha

allegato lo scritto – repatriation of prisoners __________, consent of the

prisoner to transfer out to Switzerland – firmato da RI 1 il 2.9.2008, dal

quale risultava che questi aveva dato il suo consenso al trasferimento in

Svizzera e che, parimenti, era stato informato, tra l’altro, che “(…) Switzerland will enforce my sentence of

Life imprisonment” e “of

the effect, in relation to me, of the law of Switzerland relating to my

detention under that warrant, including the effect of any provisions under

which I may be released earlier than provided for by the terms of the warrant”

(doc. 34, allegato alle osservazioni 10/11.11.2008).

o. RI 1 è

giunto in Ticino il 15.10.2008, proveniente da __________, scortato da due

agenti della polizia cantonale. Lo stesso giorno è stato incarcerato al

penitenziario cantonale “La Stampa” (doc. 36/37, allegati alle osservazioni

10/11.11.2008).

p. Il

16.10.2008 la Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure ha indicato il

calcolo dell’esecuzione: inizio 12.07.2002, 1/3 22.01.2009, 1/2 22.07.2011 e

2/3 22.07.2016 (incarto n. __________, doc. 37, allegato alle osservazioni

10/11.11.2008).

q. Con

ricorso 27/28.10.2008 RI 1 postula, in via principale, che la decisione

22.4.2008 sia nulla, che l’ordine di esecuzione 16.10.2008 sia nullo o

annullato e che gli atti siano ritornati alla Sezione dell’esecuzione delle

pene e delle misure per una nuova decisione e, in via subordinata, che la

domanda di restituzione in intero sia accolta, che la decisione 22.4.2008 sia

annullata, che l’ordine di esecuzione 16.10.2008 sia annullato e che gli atti

siano ritornati alla Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure per una

nuova decisione ai sensi dei considerandi.

Il

ricorrente rileva anzitutto che è stato condannato per il reato di murder

alla pena detentiva a vita e che la pena detentiva minima è stata fissata in 12

anni, dedotto il carcere preventivo sofferto. Il reato prevederebbe la condanna

a vita indipendentemente dalle circostanze del delitto e dai gradi di

partecipazione; il diritto __________ non opererebbe alcuna distinzione fra

omicidio ed assassinio. La fissazione della pena minima terrebbe conto, parzialmente,

degli elementi specifici del reato. Sarebbe stato condannato per complicità – classic

accomplice – nel reato di murder.

Durante

la sua carcerazione in __________ si sarebbe comportato in maniera ineccepibile,

nonostante la detenzione gli risultasse particolarmente gravosa (per le

pochissime visite che avrebbe ricevuto in oltre 7 anni, per l’isolamento dovuto

al fatto che non fosse di lingua madre __________ e per le aggressioni subite).

Sottolinea

di avere chiesto il trasferimento in un penitenziario elvetico già nel 2003,

domanda che non avrebbe potuto essere evasa perché non era ancora stata stabilita

la pena minima. Espone il tenore dello scritto 27.7.2007 della Sezione

dell’esecuzione delle pene e delle misure che avrebbe qualificato il reato di

omicidio giusta l’art. 111 CP e che avrebbe indicato che poteva beneficiare

della liberazione condizionale allo scadere dei 2/3 della pena di 12 anni,

ovvero il 7.8.2009. Descrive la nuova procedura di trasferimento in seguito al

rifiuto delle autorità __________. Osserva che la Sezione dell’esecuzione delle

pene e delle misure ha emanato una “decisione” 22.4.2008, intimandola a suo

padre sulla base di una procura rilasciatagli il 15.6.2000, antecedente ai

fatti penali oggetto del procedimento. In questa “decisione” la Sezione avrebbe

stravolto le precedenti indicazioni, menzionando il reato di assassinio, la pena

detentiva a vita ed il fatto che la domanda di liberazione condizionale avrebbe

potuto essere presentata unicamente dopo 15 anni di carcere. Avrebbe visto

questa “decisione” soltanto il 25.10.2008.

Si

aggrava, in via principale, contro l’ordine di esecuzione 16.10.2008, che

costituirebbe la prima ed unica valida decisione concernente la ricezione in

diritto svizzero della sentenza di condanna __________. Lo scritto 22.4.2008

non costituirebbe una valida decisione; sarebbe soltanto una sorta di decisione

preventiva, inesistente nel diritto svizzero e pertanto non vincolante. In ogni

caso, qualora lo scritto 22.4.2008 venisse considerato quale decisione formale,

essa sarebbe nulla: non gli sarebbe stata intimata direttamente, ma per il

tramite del padre sulla base di una procura rilasciata prima dei fatti; giusta

l’art. 1 della legge sull’avvocatura la rappresentanza davanti ai tribunali

civili, penali e di applicazione della pena sarebbe riservata ad un avvocato

(che, in ragione della complessità del caso, avrebbe dovuto essere designato

d’ufficio); la decisione violerebbe i principi giuridici fondamentali della Convenzione

sul trasferimento dei condannati, per cui sarebbe da considerarsi nulla e non

semplicemente annullabile.

Secondo

l’art. 9 cpv. 1 lit. a della predetta Convenzione l’ordine di esecuzione avrebbe

dovuto riprendere così com’era la condanna __________ e limitarsi a proseguirne

l’esecuzione; avrebbe dovuto indicare una pena detentiva a vita con possibilità

di liberazione condizionale a partire dai 12 anni di carcerazione. Qualora la

Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure avesse reputato che la

sentenza __________ non era recepibile giusta il diritto svizzero, avrebbe

dovuto emanare una decisione in applicazione dell’art. 10 cpv. 2 della

Convenzione. Lo scritto 22.4.2008 prevederebbe modalità di esecuzione della

pena contrarie all’art. 10 cpv. 2 in fine della Convenzione siccome prevederebbe

la liberazione condizionale non prima di 15 anni e non, invece, di 12 anni

(termine che avrebbe dovuto essere preferito anche in ragione del principio

della lex mitior). L’ordine di esecuzione 16.10.2008 – firmato dal

capocancelleria e non dal caposezione – sarebbe nullo perché prevederebbe una

modifica della sanzione inflittagli in __________ senza poggiare su una valida

decisione giudiziaria/amministrativa ex art. 10 cpv. 2 della Convenzione.

L’ordine

di esecuzione sarebbe parimenti annullabile nel merito: le modalità con cui

sarebbe stata adattata la condanna __________ al diritto svizzero sarebbero infatti

manifestamente erronee e violerebbero la Convenzione. La Sezione

dell’esecuzione delle pene e delle misure avrebbe dovuto verificare, con

decisione, se il reato di murder corrispondeva al reato di assassinio

giusta l’art. 112 CP o, piuttosto, a quello di omicidio giusta l’art. 111 CP.

Se la qualifica del reato fosse di omicidio, non sarebbe ammissibile la pena

detentiva a vita. In ogni caso, anche se i fatti fossero qualificati come

assassinio, bisognerebbe considerare che è stato condannato per complicità nel

reato, per il quale l’art. 25 CP prevede una pena attenuata. Secondo il diritto

svizzero non potrebbe pertanto, in nessun caso, essergli inflitta la pena detentiva

a vita. La Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure avrebbe dovuto

emanare una decisione per adattare la sanzione __________ alla pena prevista dalla

legislazione svizzera. Non avendo proceduto in questo senso, sarebbe stato

violato l’art. 10 cpv. 2 della Convenzione. L’applicazione dell’art. 86 cpv. 5

CP costituirebbe un aggravamento della pena __________ in violazione della

Convenzione e della lex mitior. Inoltre, in ragione del suo ottimo

comportamento, potrebbe beneficiare – secondo il diritto __________ – del

regime di semilibertà già dopo una pena detentiva di 9 anni.

In

via subordinata il ricorrente, nell’ipotesi in cui lo scritto 22.4.2008 fosse

considerato una valida decisione formalmente cresciuta in giudicato, postula la

restituzione in intero del termine di ricorso giusta gli art. 21/22 CPP: la

decisione non sarebbe stata intimata personalmente a lui, detenuto in __________,

non avrebbe eletto domicilio legale in Svizzera, dove non sarebbe stato

patrocinato da un legale, ed il padre non avrebbe potuto validamente

rappresentarlo. Nel merito, a sostegno del gravame, invoca le stesse ragioni

esposte circa l’ordine di esecuzione.

r. La

Divisione della giustizia e la Sezione dell’esecuzione delle pene e delle

misure postulano la reiezione del ricorso.

Espongono

i passi intrapresi per il trasferimento di RI 1. Precisano che la decisione

7.5.2008 sarebbe stata intimata per il tramite del padre __________ in considerazione

di una certa urgenza della procedura di trasferimento (volendo far cessare il

più presto possibile un regime di detenzione gravoso e severo). Sottolineano

che la Svizzera, quale stato di esecuzione, avrebbe scelto di proseguire

l’esecuzione della condanna giusta l’art. 9 n. 1 lit. a della Convenzione, per

cui – ex art. 10 n. 1 della Convenzione – lo Stato di esecuzione sarebbe

vincolato alla natura giuridica ed alla durata della sanzione, che – nel caso

concreto – sarebbero compatibili giusta l’art. 10 n. 2 della Convezione con la

legislazione svizzera (art. 40 e 112 CP). L’esecuzione della condanna sarebbe

regolata dalla legge dello Stato di esecuzione (art. 9 n. 3 della Convenzione):

dopo il trasferimento, la liberazione condizionale sarebbe disciplinata dal

diritto svizzero, per cui si applicherebbe l’art. 86 CP. Il divieto di

aggravare la natura o la durata della sanzione (art. 10 n. 2 della Convenzione)

si riferirebbe esclusivamente alla pena base. Infine, evidenziano di avere

agito di concerto con l’Ufficio federale di giustizia; il Cantone Ticino si

sarebbe impegnato formalmente a garantire che RI 1 avrebbe proseguito

l’esecuzione della pena inflittagli nella forma della pena detentiva a vita e

che l’eventuale liberazione condizionale avrebbe potuto essere disposta, al più

presto, dopo 15 anni di carcerazione. La buona fede esigerebbe che la Svizzera

si attenga agli impegni ed alle garanzie formulati nei confronti del __________.

Sarebbero quindi in gioco anche la credibilità e l’affidabilità della Svizzera.

RI 1 non avrebbe peraltro avuto alcun diritto soggettivo al trasferimento in

Svizzera, che avrebbe potuto essere concesso o rifiutato secondo

l’apprezzamento delle autorità __________. Si dovrebbero pertanto rispettare le

condizioni e le assicurazioni fornite, che sarebbero state determinanti per

ottenere il rimpatrio del ricorrente.

s. Con

replica 19/22.12.2008 RI 1 – confermando il petitum di cui al suo

ricorso e chiedendo di essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio –

espone le tematiche inerenti la mandatory life sentence e la minimum

tariff del diritto __________.

Una

life sentence non sarebbe comparabile alla pena detentiva a vita giusta

l’art. 112 CP; essa potrebbe essere comminata per svariati reati e sarebbe

obbligatoria, per legge, nel caso di murder. La life sentence

sarebbe utilizzata in modo molto più esteso che la pena detentiva a vita

prevista dall’ordinamento giuridico elvetico: sarebbe, secondo il diritto __________,

un istituto che presenterebbe molte più somiglianze con le misure di sicurezza rispettivamente

con la modalità di esecuzione della pena secondo il diritto svizzero piuttosto

che con la pena detentiva a vita. La minimum tariff sarebbe una vera e

propria pena di durata determinata, affiancata da una life sentence di

durata indeterminata, e non una semplice modalità di esecuzione. Sarebbe un elemento

del giudizio penale che necessiterebbe dell’intervento del giudice: si terrebbe

conto, nella sua fissazione, degli aspetti soggettivi, della partecipazione,

della collaborazione, delle condizioni personali, del sincero pentimento, ecc.

Il carattere di pena della minimum tariff sarebbe comprovato anche dal

fatto che – nel caso di murder – costituirebbe il solo elemento sul

quale il giudice potrebbe influire, dal fatto che essa – sempre nell’ipotesi di

murder – potrebbe variare da 10 a 50 anni a whole life (a vita)

e dal fatto che la legislazione stessa (__________) lo confermerebbe. La minimum

tariff, di conseguenza, non potrebbe essere considerata una misura di

esecuzione che soggiace al diritto svizzero giusta l’art. 9 n. 3 della

Convenzione e la life sentence non potrebbe essere reputata una vera e

propria pena.

t. La

Divisione della giustizia e la Sezione dell’esecuzione delle pene e delle

misure, con duplica 12/13.1.2009, contestano che RI 1 sia stato condannato alla

pena, fissa e determinata, di 12 anni; sarebbe stato condannato alla pena

detentiva a vita: i 12 anni sarebbero il lasso di tempo minimo che dovrebbe in

ogni caso trascorrere in carcere prima che un’eventuale liberazione condizionale

possa essere presa in considerazione. Una pena fissa, infatti, presupporrebbe

che al suo scadere il condannato sia necessariamente liberato; nel caso

concreto, trascorsi 12 anni, si sarebbe potuta esaminare la possibilità di una

liberazione condizionale. Non ci sarebbe stata alcuna garanzia ed alcuna

certezza che RI 1 sarebbe stato rilasciato una volta decorsi i citati 12 anni.

Inoltre, se fosse stato condannato alla pena fissa di 12 anni, avrebbe potuto

essere liberato – una volta trasferito in Svizzera – dopo 8 anni (2/3 della

pena): le autorità __________ avrebbero tuttavia respinto la domanda di trasferimento

proprio in considerazione di tale circostanza. La sua condanna, secondo la

chiara formulazione dell’art. 9 n. 3 della Convenzione, sarebbe ora regolata

dal diritto svizzero, che si applicherebbe, segnatamente, per la concessione

del primo congedo, della semilibertà e della liberazione condizionale.

u. Degli

ulteriori scritti di RI 1 e della Divisione della giustizia si dirà – per

quanto necessario – in corso di motivazione.

Considerandi

1.

1.1.

Giusta l’art. 7 della legge sull’esecuzione

delle pene e delle misure per gli adulti le decisioni in materia di esecuzione

delle pene e delle misure sono direttamente impugnabili – nel termine di dieci

giorni – alla Camera dei ricorsi penali (art. 62 cpv. 3 LOG).

1.2

Con

il proprio gravame il ricorrente impugna due decisioni: l’ordine di esecuzione

16.10.2008

della Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure (vedi punto

p., doc. A allegato al ricorso 27/28.10.2008); la decisione 22.4.2008 sempre della

Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure (vedi punto j., doc. B allegato

al ricorso 27/28.10.2008). Entrambi gli atti concernono l’ (la continuazione

dell’) esecuzione – in Svizzera – della pena detentiva a vita inflittagli dalle

autorità __________.

1.3

Questa

Camera è formalmente competente a pronunciarsi in merito, in applicazione

dell’art. 7 della suddetta legge.

2.

2.1.

Riguardo

la tempestività, la stessa è pacificamente data con riferimento alla decisione

del 16.10.2008: merita un approfondimento rispetto alla decisione del

22.4.2008

2.2

Quest’ultima

decisione, modificata in alcuni punti il 7.5.2008 (vedi punto l), è un atto

condizionato, in quanto adottato in vista di una decisione dello Stato in cui

il detenuto che ha chiesto il trasferimento sta scontando la pena.

La

condizione varia a dipendenza della decisione dello Stato estero: è condizione

risolutoria, nel caso in cui questi rifiuta il trasferimento; è condizione

sospensiva, nel caso in cui lo Stato estero concede il trasferimento.

A

seguito della concessione del trasferimento, è quest’ultimo tipo di condizione

che si è concretizzata. La decisione condizionata ha espletato in pieno i suoi

effetti solo al momento dell’avvenuto trasferimento del detenuto nel nostro

Cantone. RI 1 essendo giunto in Ticino il 15.10.2008, il termine di dieci

giorni sarebbe rispettato.

2.3

Nel gravame il ricorrente chiede inoltre di dichiarare nulla la decisione

22.4.2008

della Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure, con cui ha

disposto che, in caso di trasferimento dal __________ in applicazione della

Convenzione sul trasferimento dei condannati, l’esecuzione della pena

inflittagli il 12.7.2002 era proseguita nella forma della pena detentiva a vita

(art. 40 CP), che poteva ottenere la liberazione condizionale, al più presto,

dopo avere trascorso 15 anni in carcere (art. 86 cpv. 5 CP) – ovvero il

22.7.2016

– e che non esisteva, formalmente, un termine di pena (doc. 28,

allegato alle osservazioni 10/11.11.2008).

Decisione

poi precisata il 7.5.2008,

indicando che la natura e la durata della

sanzione inflitta erano compatibili con la legislazione svizzera e che il fatto

per il quale era stato condannato era punibile a titolo di assassinio ex art.

112.

CP (pena a vita) (doc. 30, allegato alle osservazioni 10/11.11.2008).

2.3.1

La nullità di una decisione deve essere

constatata d’ufficio dall’autorità in ogni tempo (decisione TF 6B_744/2008 del

23.1

). Il gravame 27/28.10.2008 – in quanto eccepisce la nullità delle

decisioni 22.4.2008/7.5.2008 – è pertanto ricevibile.

2.3.2

Affinché sia sancita la nullità di una

decisione occorre che il difetto sia particolarmente grave, che esso sia palese

o almeno facilmente identificabile e che l’ammissione della nullità non metta

seriamente in pericolo la sicurezza giuridica. Quali motivi di nullità si

riconoscono grossolani errori di procedura, incompetenza materiale / funzionale

e gravi violazioni di diritti procedurali garantiti dalla costituzione o dalla

convenzione europea dei diritti dell’uomo (DTF 129 I 361; decisione TF

6B_744/2008 del 23.1.2009).

Errori

di procedura inerenti a violazioni del diritto di essere sentito giusta l’art.

29.

cpv. 2 Cost. [che comprende, segnatamente, il diritto di esprimersi prima che una decisione sia

presa, di fornire prove sui fatti rilevanti per il giudizio, di farsi rappresentare

o assistere, di ottenere una decisione motivata e di poter consultare gli atti

di causa (decisione TF 6B_79/2009 del 9.7.2009)] sono, in sé,

sanabili e di regola conducono soltanto all’annullabilità della decisione viziata.

Qualora, tuttavia, si tratti di violazione particolarmente grave di un diritto

fondamentale della parte, anche la violazione del diritto di essere sentito ha

come conseguenza la nullità della decisione stessa. Questo è il caso, segnatamente,

quando l’interessato non ha avuto conoscenza della decisione perché non gli è

stata comunicata o quando l’interessato non ha avuto alcuna occasione di

partecipare al procedimento in corso contro di lui medesimo (DTF 129 I 361).

2.3.3

Ora,

non risulta che RI 1 – prima dell’emanazione della decisione 22.4.2008, completata/sostituita

il 7.5.2008 (doc. 28/30, allegati alle osservazioni 10/11.11.2008) – sia stato

interpellato dalla Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure: non ha

quindi potuto esprimersi su, segnatamente, il fatto che – a giudizio della

Sezione – la liberazione condizionale, secondo il diritto svizzero applicabile

in ragione dell’art. 9 n. 3 della Convenzione sul trasferimento dei condannati,

avrebbe potuto essergli concessa, al più presto, dopo 15 anni (art. 86 cpv. 5

CP).

Ciò

vale a maggior ragione se si considera che, rispetto alla precedente presa di

posizione del Dipartimento delle istituzioni del 18.2.2008 (allegato 19 alle

osservazioni), con la decisione 22.4.2008 il termine di carcerazione prima di

una possibile liberazione è stato aumentato da 12 a 15 anni.

2.3.4

In queste circostanze, è evidente che è

stato manifestamente disatteso il diritto di essere sentito di RI 1, con la conseguenza

che le decisioni 22.4.2008/7.5.2008 sono nulle. Esse non possono quindi avere

alcun effetto di legge (DTF 129 I 361). E ciò indipendentemente dalle modalità

di notifica di dette decisioni: le contestazioni sollevate nel gravame possono

restare indecise, in considerazione della ricevibilità del gravame e della

nullità accertata.

2.3.5

L’ordine

di esecuzione 16.10.2008 (doc. A, allegato al ricorso 27/28.10.2008), parimenti

impugnato, si fonda sulle decisioni 22.4.2008/7.5.2008, per cui –

necessariamente – non può avere alcuna portata giuridica.

3.

3.1.

L’esito

del gravame (accolto per nullità delle citate decisioni) non impone di esaminare

le (altre) numerose censure invocate. La particolare e complessa fattispecie richiede

tuttavia alcune considerazioni, anche per semplicità ed economia di procedura,

ma anche per rispetto agli impegni assunti dal nostro Paese nel presente caso.

3.2

Il Life Sentence Tariff System del

diritto __________ prevede una prima fase – minimum term – che rappresenta

la retribution senza possibilità di liberazione condizionale, una

seconda fase che comincia quando è terminata la prima e finisce quando

l’autorità competente decide se al detenuto possa essere concessa la libertà

provvisoria e, infine, una terza fase – che rappresenta la life sentence

– durante la quale può essere revocata la libertà condizionale e la persona può

essere rimessa in carcere fino a quando saranno dati i presupposti per la

libertà condizionale.

Il

minimum term è il periodo minimo che il condannato deve trascorrere in

detenzione senza possibilità di essere liberato condizionalmente.

E’ fissato dal giudice tenendo conto dei fatti imputati ed è parte della

sentenza, come ammesso dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo nella

decisione che ha imposto che la fissazione del minimum term sia operata

da un tribunale imparziale e indipendente, con riferimento all’art. 6 § 1 CEDU [Case

of Easterbrook v. The United Kingdom (Applic. no. 48015/99) del 12.9.2003,

consid. 19/26)].

3.3

Con

giudizio 12.7.2002 RI 1 è stato condannato alla pena detentiva a vita per avere

partecipato all’uccisione di __________ (doc.

2, allegato alle osservazioni 10/11.11.2008).

Il

16.5.2007

la competente autorità ha fissato in 12 anni il minimum term

per il condannato, dedotto il carcere preventivo sofferto (doc. D, allegato al

ricorso 27/28.10.2008).

3.4

La

Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure ha reputato che il reato di murder

– che, secondo il diritto __________, prevedeva per legge la pena detentiva a

vita – fosse assimilabile al reato di assassinio giusta l’art. 112 CP,

parimenti sanzionato (anche) con la pena detentiva a vita.

Di

conseguenza, in applicazione dell’art. 9 n. 3 della Convenzione sul

trasferimento dei condannati (l’esecuzione della condanna è regolata dalla

legge dello Stato d’esecuzione e quest’ultimo è il solo competente per prendere

tutte le decisioni appropriate) e dell’art. 86 cpv. 5 CP (in caso di

pena detentiva a vita, la liberazione condizionale è possibile al più presto

dopo 15 anni), la Sezione ha ritenuto che la liberazione condizionale non

potesse avvenire prima del 22.7.2016 (doc. 28/30, allegati alle osservazioni 10/11.11.2008).

3.5

Ora,

come detto, il minimum term del diritto __________ è una parte della sentenza;

esso è fissato dal giudice, e non più da un’autorità amministrativa. È fissato prendendo

in considerazione i fatti del procedimento. Il minimum term non è quindi

un termine fisso per l’esecuzione della pena, ma come parte della sentenza

varia, da condannato a condannato (come risulta nel presente caso, in cui la

proposta di miminum term di __________ era diversa rispetto a quella di RI

1, come indicato al punto b), anche in modo sensibile (ad esempio nel giudizio allegato

doc. L alla replica, il minimum term richiesto era di 25 anni), in

considerazione di circostanze relative all’autore ed al reato, non di

circostanze relative all’esecuzione della pena.

Soltanto

una volta trascorso il minimum term, può essere presa in esame

l’eventuale liberazione condizionale.

3.6

Secondo

il diritto svizzero, al contrario, prima che possa essere presa in considerazione

la liberazione condizionale – misura di esecuzione della pena (BSK Strafrecht I

– A. BAECHTOLD, 2. ed., Basilea 2007, n. 1 ss. ad art. 86 CP) – il detenuto

deve avere scontato i 2/3 della pena o, nel caso di pena detentiva a vita, 15

anni: il criterio temporale è quindi fissato per legge, indipendentemente dal

reato, dalle circostanze di commissione del medesimo, dalla persona

dell’accusato. Si tratta di una disposizione relativa all’esecuzione della pena

(come risulta peraltro dal loro inserimento nel titolo quarto, art. 74 e ss.

CP) e non relativa alla commisurazione della pena.

3.7

In

queste circostanze, non si può assimilare il minimum term del diritto __________

– 12 anni nel caso di RI 1 – al termine di 15 anni di cui all’art. 86 cpv. 5

CP: il primo concerne infatti il merito della sentenza, e pertiene alla

commisurazione della stessa; il secondo concerne unicamente l’esecuzione della

pena.

Si

deve concludere che l’art. 9 n. 3 della Convenzione sul trasferimento dei condannati

(l’esecuzione della condanna è regolata dalla legge dello Stato d’esecuzione

e quest’ultimo è il solo competente per prendere tutte le decisioni appropriate)

è inadatto per risolvere la questione posta nel caso concreto: il minimum

term non riguarda l’esecuzione della condanna, ma è elemento stesso della

sentenza.

È

pacifico peraltro che, per la natura stessa del minimum term, e

parimenti per gli impegni assunti dal nostro Paese nei confronti del Regno

Unito, la detenzione minima di dodici anni non possa essere rimessa in nessun

modo in discussione. Solo trascorso detto termine si potrà entrare nel merito

delle modalità di esecuzione della pena, ed in particolare potrà essere presa

in considerazione una domanda di liberazione condizionale.

3.8

Gli

atti sono ritornati alla Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure per

nuova decisione ai sensi dei considerandi.

4.

Il

gravame è accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese; lo Stato della

Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a RI 1 CHF 1’500.-- a titolo di

ripetibili (l’istanza di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio è

quindi priva di oggetto).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 1 ss. della Convenzione sul

trasferimento dei condannati ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ Di

conseguenza è accertata la nullità delle decisioni 22.4.2008 e 7.5.2008 della Sezione

dell’esecuzione delle pene e delle misure e dell’ordine di esecuzione

16.10.2008 della stessa Sezione.

§§ Gli

atti sono ritornati alla Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure per

nuova decisione ai sensi dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone

Ticino rifonderà a RI 1, __________, CHF 1'500.-- (millecinquecento) a titolo

di ripetibili.

3. Rimedio di diritto:

Contro

il presente giudizio è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro

30 giorni dall’intimazione (art. 78 cpv. 2 lit. b LTF).

4. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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