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Decisione

60.2008.339

Istanza di proroga del carcere preventivo. seri indizi. pericolo di recidiva. principio della proporzionalità

4 novembre 2008Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano

1997, n. 13 ad art. 103 CPP).

6.Il mantenimento della carcerazione

preventiva presuppone inoltre la presenza di preminenti motivi di interesse

pubblico.

7.Il pericolo di recidiva deve essere

concreto (DTF 105 Ia 26) e risultare da una valutazione dell’insieme delle

circostanze. Bisogna quindi fondarsi su circostanze concrete che rendano tale eventualità

assai verosimile e riferita a reati gravi (M. LUVINI, in REP. 1989, 294),

rispettando anche in tale modo il criterio della proporzionalità. Esso non può essere desunto solo dalla

protratta attività delittuosa dell’accusato anteriormente all’arresto (M.

SCHUBARTH, Die Rechte des Beschuldigten im Untersuchungsverfahren, besonders

bei Untersuchungshaft, Berna 1973, p. 117). Neppure la gravità delle accuse giustifica, da sola,

la detenzione preventiva per pericolo di recidiva: è necessario che anche altre

condizioni, segnatamente gli antecedenti e la personalità dell’accusato rendano

plausibile il rischio di recidiva e adeguata la misura della detenzione.

Bisogna inoltre valutare il carattere deterrente del procedimento penale in

corso. Ciononostante, la commissione di reati durante il procedimento penale,

dopo una prima scarcerazione o una condanna, depone a favore del pericolo di

recidiva (N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo 2004, n. 701b). In

particolare il Tribunale federale stabilisce che il pericolo di recidiva è dato

con una certa verosimiglianza se si è in presenza di una prognosi molto

sfavorevole sul detenuto e se i delitti di cui si teme la reiterazione sono

gravi (decisioni TF 1P.750/2004 del 21.1.2005,1P.198/2006 del 25.4.2006 cons.

4.1).

Considerandi

8.

Nel presente caso, premesso che la proroga

del carcere preventivo non sia contestata, deve essere ammesso un pericolo di recidiva,

in considerazione dei precedenti specifici di CO 1 (AI 3) nonché della sua

situazione personale (verbale 11.6.2008, p. 2, AI 70).

9.

La carcerazione preventiva cui è astretto CO

1.

è pertanto giustificata da seri indizi di colpevolezza e da preminenti motivi

di interesse pubblico.

10.

Nell’ottica del principio della proporzionalità, in

relazione alla durata del carcere preventivo, il Tribunale federale ha

stabilito un limite massimo, ritenendo eccessiva ogni carcerazione preventiva

la cui durata complessiva superi quella della pena privativa della libertà che

presumibilmente potrebbe essere inflitta dal giudice di merito (DTF 116 Ia 147

consid. 5a, 113 Ia 185, 107 Ia 257 consid. 2 e 3, 105 Ia 32 consid. 4b; REP.

1980, p. 46 consid. 3b).

Il protrarsi

del carcere preventivo deve ossequiare anche il principio della celerità,

stando al quale in presenza di un accusato in detenzione preventiva l’autorità

deve dar prova di particolare diligenza nel condurre rapidamente e senza

interruzione l’inchiesta, ciò che si valuta con riferimento alle circostanze concrete,

in particolare, alla vastità e complessità dell’inchiesta, al comportamento

dell’autorità penale e, a certe condizioni, al comportamento dell’arrestato.

11.

Occorre ritenere che la durata della proroga è di una decina

di giorni. Considerati i reati oggetto dell’atto di accusa e la situazione personale

dell’accusato CO 1, la domanda di proroga rispetta il principio della

proporzionalità, in quanto la detenzione preventiva e quella in attesa del

processo sono certamente inferiori alla possibile pena (cfr. anche decisione

10.7.2007

del giudice dell'istruzione e dell'arresto, p. 7, inc. GIAR __________,

AI 4.6) e l’inchiesta non presenta particolari tempi morti o violazioni del

principio della celerità.

12.

L’istanza è accolta; non si prelevano tassa di

giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di legge,

pronuncia

1. L'istanza è

accolta.

§ Di

conseguenza il carcere preventivo cui è astretto CO 1 è prorogato fino al 15.12.2008, rispettivamente fino alla conclusione del processo.

2. Non si

prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato,

entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF),

il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli

art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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