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Decisione

60.2008.346

Istanza di ispezione degli atti. terzo quale istante

26 novembre 2008Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

60.2008.346

Data decisione, Autorità:

26.11.2008, CRP

Titolo:

Istanza di ispezione degli atti. terzo quale istante

SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO

art. 27 CPP-TI

Incarto n.

60.2008.346

Lugano

26 novembre

2008

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire

sull’istanza 3/4.11.2008 presentata da

IS 1

patr. da: PR 1

tendente ad ottenere

l’accesso agli atti di un incarto penale;

letti ed esaminati gli

atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. Con

esposto 31.7.2008 __________ __________ ha denunciato ignoti agenti della

polizia comunale di __________ per titolo di “(…) abuso di autorità + altro

che il P.P. individuerà” (denuncia 31.8.2008, AI 1, inc. NLP __________)

per aver “bloccato” e rimosso un furgoncino di sua proprietà.

Con

scritto 13.8.2008 __________ __________ ha inoltre querelato ignoti agenti

della polizia comunale di __________ per titolo di “(…) danneggiamento, (…),

nella rimozione” del veicolo sopraccitato (scritto 13.8.2008, AI 3, inc.

NLP __________).

In

data 12.9.2008 il procuratore generale ha decretato il non luogo a procedere in

ordine al suddetto procedimento penale, in assenza di elementi penalmente

rilevanti (NLP __________).

Questa

decisione è stata confermata con giudizio 9.10.2008 di questa Camera (inc. CRP __________).

Il

6.10.2008 __________ __________ e l’Associazione __________, __________, hanno

presentato un’istanza giusta gli art. 291 ss. CPC presso la Pretura di __________

contro la qui istante.

Il

pretore ha citato le parti presso i suoi uffici, lunedì 1.12.2008, per

procedere alla discussione (citazione 22.10.2008, inc. __________ della Pretura

di __________, annessa all’istanza 3/4.11.2008 2008).

Considerandi

2.

Con

la presente istanza la IS 1 chiede di poter compulsare gli atti di cui al

surriferito procedimento penale, essendo stata convenuta in giudizio presso la

Pretura di __________ da __________ __________, precisando tra l’altro di avere

rimosso, su incarico della polizia, il veicolo di sua proprietà.

3.

Giusta

l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente

art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale

(DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – “oltre ai casi previsti dal presente codice, la

Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo

e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che

prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,

segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei

periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.

Nel presente caso è data certamente una connessione

tra il surriferito procedimento penale (inc. NLP __________) e il procedimento

civile in corso (inc. __________): in effetti, la rimozione dell’autovettura di

proprietà di __________ __________ è oggetto di entrambi i procedimenti.

Siccome

il procedimento civile è pendente presso la Pretura di __________, gli atti del

procedimento penale potranno essere richiamati in quella sede.

5.

L’istanza, essendo prematura, è respinta.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 27

CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è respinta siccome prematura.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato,

entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF),

il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli

art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi

penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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