60.2008.346
Istanza di ispezione degli atti. terzo quale istante
26 novembre 2008Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2008.346
Data decisione, Autorità:
26.11.2008, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. terzo quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2008.346
Lugano
26 novembre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire
sull’istanza 3/4.11.2008 presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere
l’accesso agli atti di un incarto penale;
letti ed esaminati gli
atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Con
esposto 31.7.2008 __________ __________ ha denunciato ignoti agenti della
polizia comunale di __________ per titolo di “(…) abuso di autorità + altro
che il P.P. individuerà” (denuncia 31.8.2008, AI 1, inc. NLP __________)
per aver “bloccato” e rimosso un furgoncino di sua proprietà.
Con
scritto 13.8.2008 __________ __________ ha inoltre querelato ignoti agenti
della polizia comunale di __________ per titolo di “(…) danneggiamento, (…),
nella rimozione” del veicolo sopraccitato (scritto 13.8.2008, AI 3, inc.
NLP __________).
In
data 12.9.2008 il procuratore generale ha decretato il non luogo a procedere in
ordine al suddetto procedimento penale, in assenza di elementi penalmente
rilevanti (NLP __________).
Questa
decisione è stata confermata con giudizio 9.10.2008 di questa Camera (inc. CRP __________).
Il
6.10.2008 __________ __________ e l’Associazione __________, __________, hanno
presentato un’istanza giusta gli art. 291 ss. CPC presso la Pretura di __________
contro la qui istante.
Il
pretore ha citato le parti presso i suoi uffici, lunedì 1.12.2008, per
procedere alla discussione (citazione 22.10.2008, inc. __________ della Pretura
di __________, annessa all’istanza 3/4.11.2008 2008).
Considerandi
2.
Con
la presente istanza la IS 1 chiede di poter compulsare gli atti di cui al
surriferito procedimento penale, essendo stata convenuta in giudizio presso la
Pretura di __________ da __________ __________, precisando tra l’altro di avere
rimosso, su incarico della polizia, il veicolo di sua proprietà.
3.
Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – “oltre ai casi previsti dal presente codice, la
Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo
e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che
prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei
periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4.
Nel presente caso è data certamente una connessione
tra il surriferito procedimento penale (inc. NLP __________) e il procedimento
civile in corso (inc. __________): in effetti, la rimozione dell’autovettura di
proprietà di __________ __________ è oggetto di entrambi i procedimenti.
Siccome
il procedimento civile è pendente presso la Pretura di __________, gli atti del
procedimento penale potranno essere richiamati in quella sede.
5.
L’istanza, essendo prematura, è respinta.
Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 27
CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è respinta siccome prematura.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato,
entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF),
il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli
art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi
penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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