60.2008.348
Istanza di ispezione degli atti. Commissione tutoria regionale quale istante
27 gennaio 2009Italiano6 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2008.348
Data decisione, Autorità:
27.01.2009, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Commissione tutoria regionale quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2008.348
Lugano
27 gennaio
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 4/5.11.2008
presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere copia di eventuali
procedimenti penali aperti a carico del padre del minorenne __________ nel
corso del 2008;
richiamate le osservazioni 11/13.11.2008
del procuratore pubblico Antonio Perugini, di cui si dirà in corso di
motivazione;
rilevato che PI 2 – interpellato – non ha
presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito di un incidente della
circolazione stradale, è stato aperto un procedimento penale a carico di PI 2,
nell’ambito del quale la polizia cantonale ha, tra l’altro, trasmesso al
Ministero pubblico due rapporti di contravvenzione alla LStup datati 17.10.2005
(AI 6) e 10.4.2008 (AI 9). Il procedimento penale è sfociato nel decreto di
accusa 29.9.2008 (regolarmente cresciuto in giudicato), mediante il quale il procuratore
pubblico Antonio Perugini ha posto in stato d’accusa dinanzi alla Pretura
penale PI 2 siccome, tra l’altro, ritenuto colpevole di ripetuta contravvenzione
alla LStup (DA __________).
2. Con scritto 4/5.11.2008 la IS 1 ha
informato questa Camera di occuparsi della situazione del minorenne __________
(__________), collocato presso l’Istituto __________ __________, __________, al
cui padre PI 2 è stato concesso un diritto di visita ogni quindici giorni. La IS
1 istante ha precisato che da informazioni assunte presso la polizia sarebbe
emerso che nel corso dell’anno 2008 PI 2 avrebbe fatto uso di sostanze
stupefacenti. Da qui la sua richiesta di ottenere l’autorizzazione alla
trasmissione, in copia, di eventuali incarti penali aperti a suo carico durante
l’anno 2008, in applicazione dell’art. 27 CPP e a tutela del minorenne.
Con osservazioni 11/13.11.2008 il
procuratore pubblico ha comunicato a questa Camera di avere qualche fondata
riserva sia con riferimento alla legittimità, sia con riferimento alla proporzionalità
della surriferita richiesta. A sua mente la IS 1 istante avrebbe già ottenuto delle
informazioni utili per la tutela del minorenne, collocato in un ambiente
protetto, ove avrebbe contatti controllati e indiretti con il padre. Di conseguenza
l’interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP non sarebbe così evidente.
Tenuto inoltre conto delle informazioni ottenute dall’autorità istante, la stessa
potrà, se del caso, salvaguardare i diritti di visita da parte del padre con
qualche appropriata restrizione e/o ulteriore controllo in occasione degli incontri
con il figlio. Si rimette in ogni modo al prudente giudizio di questa Camera.
Come esposto in entrata, PI 2 –
interpellato da questa Camera – non ha presentato osservazioni in merito
all’istanza.
3. L'art. 27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che
ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla
giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce
che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi
penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di
copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti
personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle
parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali
fissa le modalità dell'ispezione".
4. Nella
fattispecie in esame sono, di principio, realizzati i presupposti di legge,
stante il chiaro e legittimo interesse della IS 1 istante, che con l'adozione
della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele
(LOPTC) dell'8.3.1999, entrata in vigore l'1.1.2001, ha assunto le competenze
in materia di tutela e curatela precedentemente spettanti alle Delegazioni
tutorie comunali. Trattasi infatti dell'autorità competente, giusta gli art. 275,
312 e 315 CC e 2 LOPTC, ad adottare provvedimenti a tutela dei figli,
segnatamente in materia di autorità e di custodia parentale, e a regolare le
loro relazioni personali con i genitori.
5. Il
legittimo interesse giuridico dell’autorità istante prevale anche sugli
interessi della parte coinvolta (in casu PI 2, padre del minorenne __________).
In effetti, da un lato occorre tutelare gli interessi del minorenne, e d’altro
canto è necessario mettere a disposizione della IS 1 istante dati e informazioni
utili e pertinenti per valutare al meglio la situazione del minore e il rapporto
con suo padre, per evitare, nel limite del possibile, che determinati
comportamenti assunti da quest’ultimo influiscano sul bene del bambino.
6. L’istanza
è accolta, tuttavia limitatamente agli AI 6 (rapporto di contravvenzione alla
LStup datato 17.10.2005), AI 9 (rapporto di contravvenzione alla LStup datato 10.4.2008)
e AI 12 (decreto di accusa 29.9.2008 limitatamente al reato di ripetuta
contravvenzione alla LStup, capo d’imputazione no. 3, p. 2) dell’incarto penale
MP __________, che concernono il reato contravvenzione alla LStup. I restanti
atti istruttori e le imputazioni di cui ai punti 1 e 2 dell’atto di accusa
concernono altri reati penali, che non appaiono utili ai fini del giudizio
della IS 1 istante, non avendo alcuna pertinenza con la sua richiesta.
Dopo la crescita in giudicato della
presente decisione, un rappresentante della IS 1 istante potrà esaminare presso
il Ministero pubblico l’incarto MP
__________, tuttavia limitatamente agli atti istruttori AI 6 (rapporto di
contravvenzione alla LStup datato 17.10.2005), AI 9 (rapporto di
contravvenzione alla LStup datato 10.4.2008) e AI 12 (decreto di accusa
29.9.2008 limitatamente al reato di ripetuta contravvenzione alla LStup, capo
d’imputazione no. 3, p. 2) dell’incarto penale MP __________. Il rappresentante è, se del caso,
autorizzato a fotocopiare i documenti strettamente necessari ai fini delle sue
incombenze.
7. L’istanza
è accolta ai sensi del precedente considerando. Considerato che l’istante è
un’autorità, si giustifica di prescindere dal prelievo di tassa di giustizia e
spese.
Per questi motivi,
richiamati l'art. 27 CPP
ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
Fatti
1. L'istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato,
Considerandi
entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF),
il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli
art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall’art. 81 LTF.
4.
Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster