60.2008.349
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali
16 marzo 2009Italiano7 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2008.349
Data decisione, Autorità:
16.03.2009, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
PROCEDURA
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2008.349
Lugano
16 marzo 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 4/5.11.2008
presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione
all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 15.7.2008 del giudice
della Pretura penale Siro Quadri (inc. __________), un’indennità ai sensi
degli art. 317 ss. CPP;
richiamate le osservazioni 10/11.11.2008
del procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi, che rileva che l’istanza
dovrà essere accolta nei ristretti limiti della costante giurisprudenza di
questa Camera;
richiamato altresì lo scritto 12/13.11.2008
della Divisione della giustizia, che comunica di rimettersi alle osservazioni
che presenterà il Ministero pubblico;
preso atto che, su richiesta 7.11.2008 di
questa Camera, con scritto 10/11.11.2008 l’avv. PR 1 comunica che le spese
sostenute dal suo assistito non sono state né anticipate o garantite da
compagnie d’assicurazioni né tanto meno da terze persone (cfr., al proposito,
anche il decreto di stralcio 12.8.2008 del giudice dell’istruzione e
dell’arresto Claudia Solcà, mediante la quale ha deciso di stralciare l’istanza
di gratuito patrocinio 15.7.2008 presentata da IS 1, considerata la sentenza di
assoluzione 15.8.2008 della Pretura penale, inc. Giar __________, AI 10, inc. __________);
ritenuto che le osservazioni 11/12.12.2008
della Pretura penale, essendo state presentate in maniera tardiva, non vengono
considerate;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con decreto 26.11.2007 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa dinanzi
alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuto colpevole di distrazione di valori patrimoniali
sottoposti a procedimento giudiziale "per avere, in danno dei creditori, omesso di versare al
preposto Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, l’eccedenza mensile di
CHF 900.-- per il periodo agosto – settembre 2007, pignorata sul guadagno
derivante dall’esercizio della sua attività indipendente, per un importo
complessivo di CHF 1'800.--, contravvenendo con ciò al pignoramento di reddito
da attività indipendente disposto dal predetto Ufficio il 30 luglio 2007";
che
il magistrato inquirente ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di
CHF 750.--, corrispondente a quindici aliquote giornaliere da CHF 50.-- cadauna,
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF
200.-- e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (DA __________);
che
con scritto 7/10.12.2007 IS 1, per il tramite del suo patrocinatore avv. PR 1,
ha interposto opposizione al surriferito decreto di accusa;
che
con giudizio 15.7.2008 il giudice della Pretura penale ha prosciolto IS 1
dall’imputazione (sentenza 15.7.2008, inc. __________);
che
con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della
Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento
del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 1'904.75
a titolo di spese legali;
che
giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – ossia assolto al processo
dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore oppure liberato
da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un’indennità nella
forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni
materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ,
Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556
ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN,
Schweizerisches Strafprozessrecht,
6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che,
nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera di
ricorsi penali verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della
Tariffa dell’Ordine degli avvocati [TOA (in particolare agli art. 31 ss.)] con
riferimento alle prestazioni effettuate prima dell’1.1.2008, data della sua
abrogazione, rispettivamente – con riferimento alle prestazioni successive – al
principio regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008,
disposizione che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;
che
giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha
riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed
all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua
responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale
e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;
che
questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che,
in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato
sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione
connesso con le particolarità del caso;
che
il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza
della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici
(CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo,
importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione
della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per
ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non
arbitrario dal Tribunale federale (decisione 6B_194/2008 dell’11.8.2008,
considerando 3.3.2)];
che
l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore
Fatti
di fiducia, avv. PR 1, di CHF 1'904.75 [di cui CHF 1500.-- a titolo di onorario
(6 ore a CHF 250.--/ora), CHF 233.25 di spese, CHF 131.50 di IVA e CHF 40.-- di
tasse (doc. 1.b, dettaglio nota d’onorario e spese datato 4.11.2008 annesso
all’istanza 4/5.11.2008)];
che
il legale ha assunto il mandato dopo l’emanazione del decreto di accusa ed ha sostanzialmente
assistito il qui istante nella preparazione del processo, nel dibattimento e
nella stesura della presente istanza;
che
la tariffa oraria e l’onorario esposto (che non viene precisato in relazione ad
ogni singola operazione) appaiono conformi ai suddetti principi;
che
le spese, pari a CHF 233.25, cui va aggiunto l’importo di CHF 40.-- indicato
come tasse nella nota d’onorario (corrispondenti alle spese di trasferta), vengono
Considerandi
riconosciute come esposte;
che
viene riconosciuta l’IVA di CHF 131.50 così come postulato;
che
le ripetibili, protestate, sono state considerate nella nota di onorario;
che al qui istante va rifuso, a titolo di
spese legali, l’importo di CHF 1'904.75, come domandato;
che interessi
di mora non sono pretesi;
che
all’istante va di conseguenza rifuso l’importo complessivo di CHF 1'904.75, come
postulato;
che
giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti
l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è
fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;
che
non si prelevano tassa di giustizia e spese, poiché l’istanza è integralmente accolta.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317
ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione
al giudizio 15.7.2008 del giudice della Pretura penale Siro Quadri (inc. __________),
rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art.
317 ss. CPP, l’importo di CHF 1'904.75.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al
Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82,
85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster