60.2008.351
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale
20 marzo 2009Italiano16 min
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Numero d'incarto:
60.2008.351
Data decisione, Autorità:
20.03.2009, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
PROCEDURA
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2008.351
Lugano
20 marzo 2009/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 5/6.11.2008
presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione
all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto di abbandono
15.11.2007 emanato dal procuratore pubblico Nicola Respini (ABB __________),
un’indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamato lo scritto 11/12.11.2008 del
procuratore pubblico, che comunica di non avere particolari osservazioni da
formulare, chiedendo contestualmente che l’istanza venga esaminata alla luce
della costante giurisprudenza di questa Camera;
richiamate le osservazioni 12/13.11.2008
della Divisione della giustizia, di cui si dirà – laddove necessario – in corso
di motivazione;
preso atto che, su richiesta 7.11.2008 di
questa Camera, con scritto 10/11.11.2008 l’avv. PR 1 ha informato che le spese
di patrocinio e le altre poste di danno fatte valere non sono coperte,
anticipate o garantite da compagnie di assicurazioni o, più in generale, da
terzi;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
il 3.11.2004 __________ __________, in quel periodo direttore con diritto di
firma collettiva a due della Società __________ __________ __________ __________,
__________ (cfr. estratto del registro di commercio del Cantone __________), si
è presentato presso la polizia per sporgere denuncia penale, in nome e per
conto della citata società, nei confronti della dipendente IS 1 per le ipotesi
di reato di appropriazione indebita e falsità in documenti, la quale – in
sintesi – avrebbe, senza alcuna autorizzazione, prelevato dalla cassaforte
della ditta l’importo di € 1'000.-- e avrebbe inoltre allestito una
fattura fittizia; egli ha parimenti segnalato che il 22.9.2009 la società ha
sporto denuncia penale contro ignoti, poiché il 21/22.9.2004 sarebbe stato asportato
del denaro contante (€
48’899.23 e CHF 9'788.--, in
parte dalla cassaforte, in parte da una cassetta di sicurezza) ai danni della medesima (cfr., nel dettaglio, verbali d’interrogatorio di polizia 3.11.2004,
ore 12:25 e ore 16:05, di __________ __________, entrambi annessi al rapporto
d’arresto 3.11.2004, AI 2);
che
lo stesso giorno IS 1 è stata arrestata su ordine del procuratore pubblico Nicola
Respini ["per essersi,
a __________, presso gli uffici della ditta __________ __________, il 2 novembre
2004, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, appropriata della
somma di EU 1'000.--, che le era stata affidata in qualità di __________,
prelevandola dalla cassaforte della ditta, senza l’autorizzazione del
direttore, rispettivamente per avere sottratto questo importo nonché per avere
il 2/3 novembre 2004, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di
una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, formato un documento
falso o alterato un documento vero e segnatamente per avere falsificato la
fattura 2 novembre 2004 (…) emessa dalla ditta __________ __________ a carico di
__________ __________, __________, nonché alterato il foglio cassa, correggendo
su entrambi i documenti l’importo di EU 1'190.-- in EU 190.--" (ordine
di arresto 3.11.2004, AI 1)],
con contestuale promozione dell’accusa per titolo di appropriazione indebita,
sub. furto e falsità in documenti (AI 2 e AI 3);
che
il provvedimento è stato confermato il giorno successivo dal giudice
dell’istruzione e dell’arresto Ursula Züblin per l’esistenza di gravi e concreti
indizi di colpevolezza a suo carico e di preminenti motivi d’interesse pubblico
(pericolo di fuga e bisogni dell’istruzione) (AI 4);
che
l’accusata è stata scarcerata il 12.11.2004, previo versamento di una cauzione
di CHF 5'000.-- (AI 11);
che
con decreto 15.11.2007 il procuratore pubblico ha abbandonato il procedimento
penale nei confronti di IS 1 in assenza degli elementi costitutivi dell’ipotesi
di reato di appropriazione indebita ["(…) basti
solo ricordare come al momento del prelevamento della somma di Euro 1000.00
dalla cassaforte della ditta __________ __________, IS 1 era in grado di
immediatamente restituire l’importo, in quanto sulla sua relazione bancaria
presso il __________ __________ aveva una disponibilità di oltre CHF 9'000.--
(Ersatzbereitschaft)" (decreto di abbandono 15.11.2007, __________,
p. 4)];
per
l’ipotesi di reato di falsità in documenti il magistrato inquirente ha ritenuto
che il documento fittizio da lei creato non avesse alcuna portata giuridica;
circa
il furto commesso il 21/22.9.2004 ai danni della società ha rilevato che
l’inchiesta condotta dalla polizia giudiziaria non aveva evidenziato prove riconducibili
alla denunciata (ABB __________);
che
con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili pari a CHF 1'500.--, che lo
Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versarle, quale
risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo
complessivo di CHF 10'189.25 oltre interessi al 5% dal 27.11.2007, di cui CHF
8'689.25 per spese legali e CHF 1'500.-- a titolo di torto morale;
che
giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – ossia assolto al processo
dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore oppure liberato
da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un’indennità nella
forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni
materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ,
Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556
ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN,
Schweizerisches Strafprozessrecht,
6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che,
nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera
verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell’Ordine degli avvocati (TOA) – abrogata dall’1.1.2008, ma ancora
applicabile al caso concreto essendo in vigore al momento dell’attività legale
prestata – applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di
moderazione;
che
per tutti i procedimenti penali l’avvocato ha quindi diritto di esporre, per
l’assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l’istruttoria
e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso
eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF
5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,
CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise criminali;
che,
entro tali limiti, l’onorario deve essere stabilito in base ai principi
generali dell’art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l’importanza, il valore
e l’estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell’avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti, l’esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della
complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF
200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che
nel riconoscimento dell’onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato
la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che
in questo senso si tiene conto della complessità e dell’importanza della
pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,
dell’impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità
dell’esito del procedimento;
che
in altre parole l’onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato
sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione
connesso con le particolarità del caso;
che
l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore
di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 8'689.25, di cui CHF 7'200.-- a
titolo di onorario (24 ore a CHF 300.--/ora), CHF 875.50 di spese e CHF 613.75
di IVA;
che
l’istante ritiene giustificata la tariffa di CHF 300.--/ora sostenendo di avere
"(…) avuto vari
colloqui con l’istante, il di lei marito, con il Procuratore pubblico avv. Nicola
Respini, con il legale __________ dell’istante, avv. __________ __________ del
foro di __________ ", di aver "(…) esaminato l’intero incarto
penale, ivi compresa la documentazione acquisita mediante domanda di assistenza
giudiziaria avanti la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di
__________ ", di aver "(…) curato il dissequestro degli averi
bancari dell’istante", di aver "(…) presenziato ai verbali di
interrogatorio, segnatamente a quello dell’istante che si è tenuto avanti il Magistrato
inquirente in data 17 aprile 2007" (istanza 5/6.11.2008, p. 5);
che nel caso in cui un accusato conferisca
mandato a più patrocinatori, sia congiuntamente sia in caso di avvicendamento,
sono risarcite soltanto le spese che sarebbero sorte per un unico patrocinio
(R. WALLIMAN BAUR, Entschädigung und Genugtuung
durch den Staat an unschuldig Verfolgte im ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren,
Diss., Zurigo 1998, p. 106);
che appare
giustificato riconoscere oneri legali per un ulteriore patrocinatore unicamente
laddove – secondo una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato –
si impone un collegio di difesa in ragione della particolare difficoltà del
caso (si pensi, per esempio, ad un complicato incarto finanziario con copiosa documentazione
di ardua lettura);
che
unitamente allo scritto 4.11.2004 l’avv. PR 1 ha trasmesso al Ministero
pubblico copia di una dichiarazione datata 4.11.2004 mediante la quale il
marito della qui istante, __________ __________, ha nominato quali difensori di
fiducia della moglie l’avv. PR 1, __________, e l’avv. __________, __________
(AI 6);
che
dal dettaglio della nota professionale emerge che l’avv. PR 1 ha inviato numerosi telefax e ha avuto vari
colloqui telefonici con l’avv. __________ __________ (doc. 1.b annesso all’istanza 5/6.11.2008);
che
nonostante l’istante, cittadina __________, sia residente in __________, i
fatti per i quali è stata promossa l’accusa a suo carico e per i quali è stato
poi abbandonato il procedimento penale sono accaduti nel Canton Ticino (a __________)
e non in __________;
che
la domanda di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
Fatti
17.11.2004 presentata dal magistrato inquirente alla Procura generale della
Repubblica presso la Corte d’Appello di __________, __________, concerneva una
richiesta di assistenza nell’acquisire, presso i rispettivi operatori di
telefonia __________, i tabulati riguardanti il traffico delle chiamate in entrata
e in uscita, nonché dell’identificazione della cella, inerenti il periodo compreso
tra il __________, delle utenze in uso alla qui istante e al di lei marito (AI
14 e AI 28), e non necessitava l’intervento di un legale __________;
che da un’attenta lettura dell’incarto penale – nonostante abbia in particolare comportato
una domanda rogatoriale, il sequestro di una relazione bancaria intestata
all’istante e un interrogatorio della qui istante dinanzi al Ministero pubblico
– emerge che la fattispecie non presentava specifiche difficoltà di fatto e di
diritto;
che
non si imponeva pertanto, manifestamente, la presenza di due avvocati;
che di
conseguenza gli onorari e le spese inerenti all’avv. __________ __________ e
all’avv. __________ (sua collaboratrice) (colloqui telefonici e invio/ricezione
fax) restano a carico della qui istante;
che
nel caso in esame non si giustifica inoltre applicare la tariffa di CHF
300.--/ora, non essendo conforme ai principi suesposti, ritenuto come la
fattispecie – come detto – non era particolarmente complessa né dal profilo
fattuale, né dal profilo giuridico;
che
si giustifica quindi di ammettere una tariffa pari a CHF 250.--/ora;
che viene riconosciuto, a titolo di onorario, un
importo limitatamente a CHF 3'437.50 (pari a 13 ore e 45 minuti a CHF 250.--/ora), non essendo state
considerate le prestazioni relative all’avv. __________ __________ e all’avv. __________
per i motivi sopra esposti, nonché le prestazioni del 27.8.2009, 17.9.2008 e
12.10.2007 ("lettera a MP __________ "), poiché tali lettere non risultano agli atti;
che
a questa somma vanno aggiunte le spese, pari a CHF 264.15 [non sono state
riconosciute le spese inerenti all’avvicendamento dei patrocinatori, che, come
già sopraccitato, restano a carico dell’istante; sono state ridotte le spese
inerenti ai colloqui telefonici effettuati all’interno del Canton Ticino a CHF 0.15/minuti (cfr.
decisione 10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv. B. P., inc. __________);
infine sono state ridotte
a CHF 40.-- le spese concernenti la trasferta del 9.11.2004 [CHF 1.--/km (art.
3 cpv. 2 lit. c TOA): 40 km per la tratta __________ (secondo l’“indicatore
delle distanze chilometriche da Bellinzona, Lugano, Locarno, verso il Ticino”
emanato dal Dipartimento delle finanze e dell’economia)];
che
l’IVA pari a CHF 613.75 non può essere risarcita, essendo IS 1 domiciliata
all’estero, come peraltro rettamente rilevato dalla Divisione della giustizia
nelle sue osservazioni;
che per gli interessi moratori sono
applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti
al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti
(art. 102 CO), ossia – nel caso concreto – dall’introduzione in data 5.11.2008
della presente istanza;
che
a IS 1 va pertanto rifuso, a titolo di spese legali, l’importo complessivo di
CHF 3'701.65, oltre interessi al 5% dal
5.11.2008;
che
l’indennità prevista dall’art.
317 CPP si estende anche al danno morale patito dall’accusato prosciolto;
che
la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere
d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della
lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un’indennità è
concessa nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo giustifichi
e questa non sia stata riparata in altro modo;
che
è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare
del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione
Considerandi
dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a
conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale
dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e
412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che
la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione
della personalità dell’accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto
all’indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia
177.
e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);
che
secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il
torto morale dev’essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico”
(HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH,
Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998,
p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);
che
nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto,
della durata della detenzione;
che
questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere
un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998
n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);
che
l’allora Camera d’accusa del Tribunale federale considerava di regola adeguato
riconoscere un’indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di
privazione della libertà di breve durata e nella misura in cui non sussistevano
particolari motivi che ne giustificavano una diminuzione (decisioni TF
8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale
anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S.R., inc.
60.2001
);
che
nella seconda fase l’importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o
verso l’alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei
vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali
conseguenze fisiche o psichiche per l’accusato;
che,
benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente
legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere
puramente simbolica;
che
l’istante domanda CHF 1'500.-- quale risarcimento per i dieci giorni (CHF 150.--/giorno)
di detenzione preventiva ingiustamente sofferta;
che
IS 1 è stata arrestata il 3.11.2004, alle ore 16:30, ed è stata scarcerata il 12.11.2004
(rapporto d’arresto 3.11.2004, p. 1, AI 2 e ordine di scarcerazione 12.11.2004,
AI 11);
che
essa è pertanto stata privata della libertà personale per dieci giorni;
che
– in difetto di elementi che
giustificano una diminuzione della postulata somma, in particolare con
riferimento ai criteri menzionati in precedenza – per la detenzione preventiva ingiustamente patita gli viene
quindi assegnato l’importo di CHF 1'500.--, oltre interessi al 5% dal
27.11
, come domandato;
che questa conclusione tiene conto del
resto della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il
procedimento penale nei suoi confronti era ingiustificato, come emerge dal decreto
di abbandono 15.11.2007 e dalla presente decisione;
che
a titolo di ripetibili di questa sede chiede la somma di CHF 1'500.--;
che
– nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di
indennità – questa Camera, oltre il principio di cui all’art. 15a cpv. 2 LAvv,
tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;
che
la redazione della domanda non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà
particolari;
che
l’onere lavorativo può inoltre essere reputato limitato dal momento che il patrocinatore
conosceva la fattispecie;
che
– tutto ciò considerato, ritenuto il solo parziale accoglimento dell’istanza –
va pertanto ammesso un importo di CHF 750.--, comprendente onorario e spese;
che
a IS 1 va rifuso l’importo complessivo di CHF 5'951.65, di cui CHF 3'701.65, oltre interessi, per spese legali, CHF 1'500.--, oltre interessi, per torto morale e CHF 750.-- per
ripetibili di questa sede;
che
giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti
l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è
fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;
che
la tassa di giustizia di CHF 650.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi
CHF 700.--, sono poste a carico della qui istante, parzialmente soccombente,
per la somma di CHF 350.--.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione
al decreto di abbandono 15.11.2007 del procuratore pubblico Nicola Respini (ABB __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo
di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 5'951.65, oltre interessi al 5% su CHF 3'701.65 dal 5.11.2008 e su CHF 1'500.-- dal 27.11.2007.
2. La
tassa di giustizia di CHF 650.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi
CHF 700.-- (settecento), sono poste a carico di IS 1, __________, __________,
in ragione di CHF 350.-- (trecentocinquanta).
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al
Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82,
85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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