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Decisione

60.2008.351

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale

20 marzo 2009Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

17.11.2004 presentata dal magistrato inquirente alla Procura generale della

Repubblica presso la Corte d’Appello di __________, __________, concerneva una

richiesta di assistenza nell’acquisire, presso i rispettivi operatori di

telefonia __________, i tabulati riguardanti il traffico delle chiamate in entrata

e in uscita, nonché dell’identificazione della cella, inerenti il periodo compreso

tra il __________, delle utenze in uso alla qui istante e al di lei marito (AI

14 e AI 28), e non necessitava l’intervento di un legale __________;

che da un’attenta lettura dell’incarto penale – nonostante abbia in particolare comportato

una domanda rogatoriale, il sequestro di una relazione bancaria intestata

all’istante e un interrogatorio della qui istante dinanzi al Ministero pubblico

– emerge che la fattispecie non presentava specifiche difficoltà di fatto e di

diritto;

che

non si imponeva pertanto, manifestamente, la presenza di due avvocati;

che di

conseguenza gli onorari e le spese inerenti all’avv. __________ __________ e

all’avv. __________ (sua collaboratrice) (colloqui telefonici e invio/ricezione

fax) restano a carico della qui istante;

che

nel caso in esame non si giustifica inoltre applicare la tariffa di CHF

300.--/ora, non essendo conforme ai principi suesposti, ritenuto come la

fattispecie – come detto – non era particolarmente complessa né dal profilo

fattuale, né dal profilo giuridico;

che

si giustifica quindi di ammettere una tariffa pari a CHF 250.--/ora;

che viene riconosciuto, a titolo di onorario, un

importo limitatamente a CHF 3'437.50 (pari a 13 ore e 45 minuti a CHF 250.--/ora), non essendo state

considerate le prestazioni relative all’avv. __________ __________ e all’avv. __________

per i motivi sopra esposti, nonché le prestazioni del 27.8.2009, 17.9.2008 e

12.10.2007 ("lettera a MP __________ "), poiché tali lettere non risultano agli atti;

che

a questa somma vanno aggiunte le spese, pari a CHF 264.15 [non sono state

riconosciute le spese inerenti all’avvicendamento dei patrocinatori, che, come

già sopraccitato, restano a carico dell’istante; sono state ridotte le spese

inerenti ai colloqui telefonici effettuati all’interno del Canton Ticino a CHF 0.15/minuti (cfr.

decisione 10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv. B. P., inc. __________);

infine sono state ridotte

a CHF 40.-- le spese concernenti la trasferta del 9.11.2004 [CHF 1.--/km (art.

3 cpv. 2 lit. c TOA): 40 km per la tratta __________ (secondo l’“indicatore

delle distanze chilometriche da Bellinzona, Lugano, Locarno, verso il Ticino”

emanato dal Dipartimento delle finanze e dell’economia)];

che

l’IVA pari a CHF 613.75 non può essere risarcita, essendo IS 1 domiciliata

all’estero, come peraltro rettamente rilevato dalla Divisione della giustizia

nelle sue osservazioni;

che per gli interessi moratori sono

applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti

al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti

(art. 102 CO), ossia – nel caso concreto – dall’introduzione in data 5.11.2008

della presente istanza;

che

a IS 1 va pertanto rifuso, a titolo di spese legali, l’importo complessivo di

CHF 3'701.65, oltre interessi al 5% dal

5.11.2008;

che

l’indennità prevista dall’art.

317 CPP si estende anche al danno morale patito dall’accusato prosciolto;

che

la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere

d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della

lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E.

SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che l’art. 49 CO prevede che un’indennità è

concessa nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo giustifichi

e questa non sia stata riparata in altro modo;

che

è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare

del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione

Considerandi

dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a

conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale

dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e

412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

che

la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione

della personalità dell’accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto

all’indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia

177.

e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);

che

secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il

torto morale dev’essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico”

(HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH,

Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998,

p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);

che

nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto,

della durata della detenzione;

che

questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere

un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998

n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);

che

l’allora Camera d’accusa del Tribunale federale considerava di regola adeguato

riconoscere un’indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di

privazione della libertà di breve durata e nella misura in cui non sussistevano

particolari motivi che ne giustificavano una diminuzione (decisioni TF

8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale

anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S.R., inc.

60.2001

);

che

nella seconda fase l’importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o

verso l’alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei

vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali

conseguenze fisiche o psichiche per l’accusato;

che,

benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente

legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere

puramente simbolica;

che

l’istante domanda CHF 1'500.-- quale risarcimento per i dieci giorni (CHF 150.--/giorno)

di detenzione preventiva ingiustamente sofferta;

che

IS 1 è stata arrestata il 3.11.2004, alle ore 16:30, ed è stata scarcerata il 12.11.2004

(rapporto d’arresto 3.11.2004, p. 1, AI 2 e ordine di scarcerazione 12.11.2004,

AI 11);

che

essa è pertanto stata privata della libertà personale per dieci giorni;

che

– in difetto di elementi che

giustificano una diminuzione della postulata somma, in particolare con

riferimento ai criteri menzionati in precedenza – per la detenzione preventiva ingiustamente patita gli viene

quindi assegnato l’importo di CHF 1'500.--, oltre interessi al 5% dal

27.11

, come domandato;

che questa conclusione tiene conto del

resto della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il

procedimento penale nei suoi confronti era ingiustificato, come emerge dal decreto

di abbandono 15.11.2007 e dalla presente decisione;

che

a titolo di ripetibili di questa sede chiede la somma di CHF 1'500.--;

che

– nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di

indennità – questa Camera, oltre il principio di cui all’art. 15a cpv. 2 LAvv,

tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;

che

la redazione della domanda non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà

particolari;

che

l’onere lavorativo può inoltre essere reputato limitato dal momento che il patrocinatore

conosceva la fattispecie;

che

– tutto ciò considerato, ritenuto il solo parziale accoglimento dell’istanza –

va pertanto ammesso un importo di CHF 750.--, comprendente onorario e spese;

che

a IS 1 va rifuso l’importo complessivo di CHF 5'951.65, di cui CHF 3'701.65, oltre interessi, per spese legali, CHF 1'500.--, oltre interessi, per torto morale e CHF 750.-- per

ripetibili di questa sede;

che

giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti

l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è

fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;

che

la tassa di giustizia di CHF 650.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi

CHF 700.--, sono poste a carico della qui istante, parzialmente soccombente,

per la somma di CHF 350.--.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni

altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione

al decreto di abbandono 15.11.2007 del procuratore pubblico Nicola Respini (ABB __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo

di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 5'951.65, oltre interessi al 5% su CHF 3'701.65 dal 5.11.2008 e su CHF 1'500.-- dal 27.11.2007.

2. La

tassa di giustizia di CHF 650.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi

CHF 700.-- (settecento), sono poste a carico di IS 1, __________, __________,

in ragione di CHF 350.-- (trecentocinquanta).

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82,

85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.

4. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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