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Decisione

60.2008.355

Istanza di promozione dell'accusa, tempestività, irricevibilità

4 dicembre 2008Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

60.2008.355

Data decisione, Autorità:

04.12.2008, CRP

Titolo:

Istanza di promozione dell'accusa, tempestività, irricevibilità

ISTANZA DI PROMOZIONE DELL'ACCUSA

RICEVIBILITÀ

TEMPESTIVITÀ

art. 20 cpv. 4 CPP-TI

art. 186 CPP-TI

art. 284 let. b cf. 1 CPP-TI

Incarto n.

60.2008.355

Lugano

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai

giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Valentina Item, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza di

promozione dell’accusa 6/10.11.2008 presentata da

IS 1

contro

il decreto di non luogo a procedere emanato

il 16.10.2008 dal procuratore pubblico Andrea Pagani (NLP __________);

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto e in diritto

che con decisione

16.10.2008 il procuratore pubblico ha decretato un non luogo a procedere (NLP __________)

Considerandi

in relazione ad una segnalazione del 25.9.2007, ritenendo che non vi fossero

nuove prove ai sensi dell’art. 187 CPP;

che con

scritto 6/10.11.2008 IS 1 insorge contro il decreto di non luogo a procedere;

che giusta

l'art. 186 cpv. 1 CPP la parte civile può, entro dieci giorni dalla ricevuta

del decreto di non luogo a procedere, presentare alla Camera dei ricorsi penali

istanza motivata di promozione dell'accusa;

che il

decreto di non luogo a procedere, intimato a mezzo raccomandata il 16.10.2008,

è stato respinto dal destinatario (qui istante) ed è ritornato al Ministero

pubblico, come risulta dalla ricerca postale effettuata da questa Camera;

che il

termine di dieci giorni di cui all'art. 186 cpv. 1 CPP ha cominciato a

decorrere il 18.10.2008 ed è venuto a scadere il 28.11.2008;

che l'istanza

è stata spedita il 6.11.2008 ed è pervenuta a questa Camera il 10.11.2008 (cfr.

timbri sulla busta agli atti);

che quindi –

considerato che, quando la comunicazione di un atto si fa per posta, il termine

si reputa osservato se la consegna alla posta è fatta prima della mezzanotte

del giorno di scadenza (art. 20 cpv. 4 CPP) – essa è tardiva (R. HAUSER / E.

SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,

§ 43 n. 23 s.; G. PIQUEREZ,

Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 576);

che con

scritto 12.11.2008 questa Camera ha invitato l'istante – in ossequio alla giurisprudenza

del Tribunale federale secondo cui l'autorità, che intende dichiarare irricevibile

un gravame fondandosi sulla presunzione derivante dal timbro postale apposto

sulla busta di spedizione, deve permettere al mittente di produrre mezzi di

prova, segnatamente di prova testimoniale, atti a confutare detta presunzione

(decisione TF 1P.446/2004 del 28.9.2004, e rif.) – ad esprimersi in merito alla

tempestività della sua impugnativa;

che lo

scritto di questa Camera non è stato ritirato dal qui istante, ed è ritornato

il 24.11.2008;

che nel

termine assegnato, pari a dieci giorni, IS 1Castelli

non si è pronunciato al proposito;

che con tardivo scritto del 28.11/1.12.2008

ha preso posizione;

che l’istanza

di promozione del 6/10.11.2008 è irricevibile in quanto tardiva;

che si

prescinde dal carico di tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 186 ss. CPP,

pronuncia

1. L'istanza è

irricevibile in quanto tardiva.

2. Non si

prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio di

diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato,

entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF),

il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli

art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

-;

- sede (rif.

NLP

4246.2008);

-.

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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