60.2008.355
Istanza di promozione dell'accusa, tempestività, irricevibilità
4 dicembre 2008Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2008.355
Data decisione, Autorità:
04.12.2008, CRP
Titolo:
Istanza di promozione dell'accusa, tempestività, irricevibilità
ISTANZA DI PROMOZIONE DELL'ACCUSA
RICEVIBILITÀ
TEMPESTIVITÀ
art. 20 cpv. 4 CPP-TI
art. 186 CPP-TI
art. 284 let. b cf. 1 CPP-TI
Incarto n.
60.2008.355
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Valentina Item, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza di
promozione dell’accusa 6/10.11.2008 presentata da
IS 1
contro
il decreto di non luogo a procedere emanato
il 16.10.2008 dal procuratore pubblico Andrea Pagani (NLP __________);
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto e in diritto
che con decisione
16.10.2008 il procuratore pubblico ha decretato un non luogo a procedere (NLP __________)
Considerandi
in relazione ad una segnalazione del 25.9.2007, ritenendo che non vi fossero
nuove prove ai sensi dell’art. 187 CPP;
che con
scritto 6/10.11.2008 IS 1 insorge contro il decreto di non luogo a procedere;
che giusta
l'art. 186 cpv. 1 CPP la parte civile può, entro dieci giorni dalla ricevuta
del decreto di non luogo a procedere, presentare alla Camera dei ricorsi penali
istanza motivata di promozione dell'accusa;
che il
decreto di non luogo a procedere, intimato a mezzo raccomandata il 16.10.2008,
è stato respinto dal destinatario (qui istante) ed è ritornato al Ministero
pubblico, come risulta dalla ricerca postale effettuata da questa Camera;
che il
termine di dieci giorni di cui all'art. 186 cpv. 1 CPP ha cominciato a
decorrere il 18.10.2008 ed è venuto a scadere il 28.11.2008;
che l'istanza
è stata spedita il 6.11.2008 ed è pervenuta a questa Camera il 10.11.2008 (cfr.
timbri sulla busta agli atti);
che quindi –
considerato che, quando la comunicazione di un atto si fa per posta, il termine
si reputa osservato se la consegna alla posta è fatta prima della mezzanotte
del giorno di scadenza (art. 20 cpv. 4 CPP) – essa è tardiva (R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,
§ 43 n. 23 s.; G. PIQUEREZ,
Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 576);
che con
scritto 12.11.2008 questa Camera ha invitato l'istante – in ossequio alla giurisprudenza
del Tribunale federale secondo cui l'autorità, che intende dichiarare irricevibile
un gravame fondandosi sulla presunzione derivante dal timbro postale apposto
sulla busta di spedizione, deve permettere al mittente di produrre mezzi di
prova, segnatamente di prova testimoniale, atti a confutare detta presunzione
(decisione TF 1P.446/2004 del 28.9.2004, e rif.) – ad esprimersi in merito alla
tempestività della sua impugnativa;
che lo
scritto di questa Camera non è stato ritirato dal qui istante, ed è ritornato
il 24.11.2008;
che nel
termine assegnato, pari a dieci giorni, IS 1Castelli
non si è pronunciato al proposito;
che con tardivo scritto del 28.11/1.12.2008
ha preso posizione;
che l’istanza
di promozione del 6/10.11.2008 è irricevibile in quanto tardiva;
che si
prescinde dal carico di tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 186 ss. CPP,
pronuncia
1. L'istanza è
irricevibile in quanto tardiva.
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di
diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato,
entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF),
il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli
art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
-;
- sede (rif.
NLP
4246.2008);
-.
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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