60.2008.36
Istanza di ispezione degli atti. sezione delle risorse umane quale istante
7 aprile 2008Italiano3 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2008.36
Data decisione, Autorità:
07.04.2008, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. sezione delle risorse umane quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2008.36
Lugano
7 aprile 2008/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 31.1/1.2.2008
presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti
di un incarto penale a carico di un caporale di polizia;
richiamate le osservazioni 7.2.2008 del
procuratore pubblico Maria Galliani, con le quali comunica il proprio nulla
osta all’accoglimento dell’istanza;
ritenuto che PI 2, interpellato, non ha
presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. In
data 19.12.2007 PI 2 si è presentato al Ministero pubblico ed ha in sostanza ammesso
di aver commesso dei reati sul posto di lavoro. Il Ministero pubblico ha aperto
un procedimento penale (inc. MP __________).
2. Con
la presente istanza la Sezione delle risorse umane chiede l’accesso agli atti
del procedimento penale, al fine di valutare una decisione sul rapporto
d’impiego. Il procuratore pubblico ha comunicato il proprio nulla osta all’accoglimento
della richiesta, mentre PI 2, interpellato, non ha presentato osservazioni.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel
presente caso l’istanza va accolta in quanto è pacifica l’esistenza di un
interesse giuridico legittimo, come espressamente previsto per casi simili nei
lavori legislativi preparatori (Rapporto della speciale commissione del parlamento
dell’8.11.1994, p. 19).
5. L’istanza
è accolta. La Sezione istante si metterà in contatto con il Ministero pubblico
per esaminare gli atti presso la sede di quest'ultimo.
6. Considerate
le particolarità del caso, si rinuncia alla tassa di giustizia ed alle spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Considerandi
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster