60.2008.366
Istanza di ispezione degli atti. già accusata quale istante
12 dicembre 2008Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2008.366
Data decisione, Autorità:
12.12.2008, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già accusata quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2008.366
Lugano
12 dicembre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 20.10/21.11.2008
presentata da
IS 1
tendente ad ottenere copia di un decreto
di accusa emanato a suo carico;
premesso che la richiesta è pervenuta al
Ministero pubblico il 22.10.2008, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa
Camera unitamente allo scritto 20/21.11.2008, preavvisandola favorevolmente;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. In
data 19.10.1998 l’allora procuratore pubblico Jacques Ducry ha posto in stato
di accusa dinanzi all’allora competente pretore del distretto di __________ __________
(ora IS 1) siccome ritenuta colpevole di furto di poca entità riguardo ai fatti
avvenuti a __________ il 22.8.1998 e ha proposto la sua condanna alla multa di
CHF 200.-- ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (DAP __________).
Fatti
Il decreto di accusa 9.10.1998 è cresciuto in giudicato il 4.11.1998.
2. Con
la presente istanza IS 1 chiede la trasmissione di una copia del surriferito decreto
di accusa, postulando parimenti, se ciò fosse possibile, la sua cancellazione.
Come
esposto in entrata, il Ministero pubblico preavvisa favorevolmente la
richiesta.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996,
che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche
alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei
ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e
l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che
prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei
periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel
presente caso, pur essendo stata la qui istante parte (quale accusata) nel procedimento
Considerandi
nel frattempo terminato, essa deve seguire la procedura prevista dall’art. 27
CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste
di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato
(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
Come
ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione
del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione
speciale dell’8.11.1994 p. 19).
5.
Nel
caso in esame è pacifico l’interesse dell’istante ad ottenere copia del decreto
di accusa richiesto, che peraltro l’ha interessata personalmente. L’istanza è
quindi accolta. Copia del decreto di accusa 19.10.1998 (DAP __________) viene
trasmessa all’istante unitamente alla presente decisione.
Va, a titolo abbondanziale, rilevato che appare
infondata la richiesta della
qui istante di procedere alla cancellazione dell’iscrizione della sua condanna
di cui al surriferito decreto di accusa, non essendo stata iscritta a
casellario giudiziale (cfr., al proposito, p. 3 del decreto di accusa
19.10
, DAP __________).
6.
Tassa
di giustizia e spese, contenute al minimo, sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39
lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La
tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF
80.-- (ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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