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Decisione

60.2008.366

Istanza di ispezione degli atti. già accusata quale istante

12 dicembre 2008Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

Il decreto di accusa 9.10.1998 è cresciuto in giudicato il 4.11.1998.

2. Con

la presente istanza IS 1 chiede la trasmissione di una copia del surriferito decreto

di accusa, postulando parimenti, se ciò fosse possibile, la sua cancellazione.

Come

esposto in entrata, il Ministero pubblico preavvisa favorevolmente la

richiesta.

3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996,

che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche

alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),

stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei

ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e

l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che

prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,

segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei

periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4. Nel

presente caso, pur essendo stata la qui istante parte (quale accusata) nel procedimento

Considerandi

nel frattempo terminato, essa deve seguire la procedura prevista dall’art. 27

CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

Come

ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste

di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato

(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).

Come

ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione

del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione

speciale dell’8.11.1994 p. 19).

5.

Nel

caso in esame è pacifico l’interesse dell’istante ad ottenere copia del decreto

di accusa richiesto, che peraltro l’ha interessata personalmente. L’istanza è

quindi accolta. Copia del decreto di accusa 19.10.1998 (DAP __________) viene

trasmessa all’istante unitamente alla presente decisione.

Va, a titolo abbondanziale, rilevato che appare

infondata la richiesta della

qui istante di procedere alla cancellazione dell’iscrizione della sua condanna

di cui al surriferito decreto di accusa, non essendo stata iscritta a

casellario giudiziale (cfr., al proposito, p. 3 del decreto di accusa

19.10

, DAP __________).

6.

Tassa

di giustizia e spese, contenute al minimo, sono poste a carico di chi le ha occasionate.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39

lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è accolta ai sensi dei considerandi.

2. La

tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF

80.-- (ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

3. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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