60.2008.367
Istanza di ispezione degli atti. Commissione tutoria regionale quale istante
12 gennaio 2009Italiano6 min
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Numero d'incarto:
60.2008.367
Data decisione, Autorità:
12.01.2009, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Commissione tutoria regionale quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2008.367
Lugano
12 gennaio
2009/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 20/21.11.2008
presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere copia di eventuali
rapporti d’intervento allestiti dalla polizia riguardo a liti fra i genitori
della minorenne __________;
richiamate le osservazioni 17/18.12.2008
del procuratore pubblico Andrea Pagani, che comunica di non avere motivi per
opporsi alla richiesta, segnalando nondimeno che l’incarto di cui si è occupato
riguardava il mancato versamento degli obblighi di mantenimento da parte di PI
2 (art. 217 cpv. 1 CP), procedimento penale che nel frattempo è stato archiviato
per recesso di querela (inc. MP __________), e non di "liti tra genitori della minore" come
indicato dall’autorità istante;
richiamate altresì le osservazioni
18/19.12.2008 del procuratore pubblico Monica Galliker, che comunica il suo nulla
osta a rilasciare copia degli atti di cui all’incarto MP __________;
richiamate infine le osservazioni
19/22.12.2008 del procuratore pubblico Antonio Perugini, che comunica che gli
atti di cui all’incarto DA __________ – MP __________ concernono una grave
violazione alle norme della circolazione (velocità eccessiva) commessa il
2.8.2007 da PI 1, precisando parimenti che non gli sembra che questo procedimento
penale possa interessare l’autorità istante per procedere nelle sue incombenze,
rimettendosi in ogni modo al prudente giudizio di questa Camera;
rilevato che PI 1 e PI 2 – interpellati –
non hanno presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Con scritto 20/21.11.2008 la IS 1 ha informato questa
Camera di occuparsi della situazione della minorenne __________, postulando la
trasmissione, in copia, di eventuali rapporti d’intervento allestiti dalla
polizia inerenti a liti fra i genitori della bambina (PI 1 e PI 2).
2. Il Ministero pubblico, su richiesta, ha
trasmesso a questa Camera tre incarti concernenti i genitori della minorenne:
l’incarto MP __________, che a seguito della querela penale 19.9.2007 sporta da
PI 1 nei confronti di PI 2 per l’ipotesi di reato di trascuranza degli obblighi
di mantenimento (art. 217 cpv. 1 CP), è sfociato nel decreto di non luogo a
procedere (non motivato) emanato l’8.2.2008 dall’ora procuratore pubblico
Andrea Pagani, per recesso di querela (NLP __________); l’incarto MP __________,
che a seguito della querela penale 21.10.2004 sporta da PI 1 sempre nei
confronti di PI 2 per le ipotesi di reato d’ingiuria e minaccia, è sfociato nel
decreto di non luogo a procedere (non motivato) emanato il 22.11.2004 dall’ora
procuratore pubblico Monica Galliker, per insufficienza di prove (NLP __________);
infine l’incarto DA __________
– MP __________ sfociato nel decreto di accusa 5.11.2007 (cresciuto in
giudicato) emanato dal procuratore pubblico Antonio Perugini che ha posto in
stato di accusa dinanzi alla Pretura penale PI 1 siccome ritenuta colpevole di
grave infrazione alle norme della circolazione (DA __________).
Come esposto in entrata, il procuratore
pubblico Monica Galliker e il procuratore pubblico Andrea Pagani non si
oppongono alla richiesta dell’autorità istante. Il procuratore pubblico Antonio
Perugini, dal canto suo, si rimette al prudente giudizio di questa Camera,
segnalando che a suo giudizio l’incarto penale di cui egli si è occupato, non è
d’interesse per l’autorità istante.
Si
osserva infine che i genitori della minorenne, PI 1 e PI 2, – interpellati da questa Camera – non hanno
presentato osservazioni.
3. L'art. 27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che
ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla
giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce
che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi
penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di
copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti
personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle
parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi
penali fissa le modalità dell'ispezione".
4. Nella
fattispecie in esame sono chiaramente realizzati i presupposti di legge, stante
il chiaro e legittimo interesse della IS 1 istante, che con l'adozione della
Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele
(LOPTC) dell'8.3.1999, entrata in vigore l'1.1.2001, ha assunto le competenze
in materia di tutela e curatela precedentemente spettanti alle Delegazioni
tutorie comunali. Trattasi infatti dell'autorità competente, giusta gli art.
275, 312 e 315 CC e 2 LOPTC, ad adottare provvedimenti a tutela dei figli,
segnatamente in materia di autorità e di custodia parentale, e a regolare le
loro relazioni personali con i genitori.
5. Il
legittimo interesse giuridico dell’autorità istante prevale anche sugli
interessi delle parti coinvolte (in casu i genitori della minorenne __________).
In effetti, da un lato occorre tutelare gli interessi della minorenne __________,
e d’altro canto è necessario mettere a disposizione della __________ istante
dati e informazioni utili e pertinenti per valutare al meglio la situazione
della minorenne e il rapporto con i suoi genitori divorziati ed evitare che
possibili conflitti sorti tra quest’ultimi influiscano sul bene della bambina.
6. L’istanza
è accolta, tuttavia limitatamente agli incarti MP __________ e MP __________.
L’incarto
__________ – MP __________
sfociato nel decreto di accusa 5.11.2007 (cresciuto in giudicato) a carico di PI
1 emanato dal procuratore pubblico Antonio Perugini siccome ritenuta colpevole
di grave infrazione alle norme della circolazione (DA __________), stante la
natura del reato, non appare utile ai fini del giudizio della Commissione
istante, non avendo alcuna pertinenza con la sua richiesta, come rettamente
osservato dal procuratore pubblico Antonio Perugini.
Dopo la crescita in giudicato della
presente decisione, un rappresentante della __________ istante potrà esaminare presso
il Ministero pubblico tutti gli atti dell’incarto MP __________ (di cui si è
occupato il procuratore pubblico Monica Galliker) e tutti gli atti dell’incarto
MP __________ (di cui si è occupato il procuratore pubblico Andrea Pagani). Il
rappresentante è, se necessario, autorizzato a fotocopiare i documenti
strettamente necessari ai fini delle sue incombenze.
7. L’istanza
è accolta ai sensi del precedente considerando. Considerato che l’istante è
un’autorità, si giustifica di prescindere dal prelievo di tassa di giustizia e
spese.
Per questi motivi,
richiamati l'art. 27 CPP
ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
Fatti
1. L'istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato,
Considerandi
entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF),
il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli
art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall’art. 81 LTF.
4.
Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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