60.2008.37
Istanza di ispezione degli atti. seconda Camera civile del Tribunale d'appello quale istante
22 aprile 2008Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2008.37
Data decisione, Autorità:
22.04.2008, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. seconda Camera civile del Tribunale d'appello quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2008.37
Lugano
22 aprile
2008/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Raffaele Guffi, vicepresidente,
Andrea Pedroli, Stefano Bernasconi (in sostituzione
di Mauro Mini ed Ivano Ranzanici,
esclusisi)
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 1/4.2.2008
presentata dal
IS 1, vicepresidente della, ,
tendente ad ottenere l’autorizzazione ad
ispezionare l’incarto TPC __________ inerente il procedimento penale promosso
a carico di __________ e __________ sfociato nella sentenza 9.6.2000 della
Corte delle assise criminali;
richiamate le osservazioni 7.2.2008 del
procuratore pubblico Maria Galliani, con cui postula in via principale la
reiezione della domanda, in via subordinata l’accesso alla predetta sentenza e
in via ancora più subordinata l’accesso all’elenco atti del procedimento penale
con l’invito all’istante ad indicare i documenti che intende esaminare e per
quale motivo;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con decisione 9.6.2000 la Corte delle assise criminali ha condannato __________
– già direttore di __________, __________ – alla pena di tre anni e nove mesi
di reclusione siccome riconosciuto colpevole di truffa e falsità in documenti,
rispettivamente __________ alla pena di tre anni di reclusione siccome riconosciuto
colpevole di truffa, reati commessi a pregiudizio di clienti del predetto istituto
bancario (incarto TPC __________);
che
con sentenza 5.8.2004 la __________ ha respinto la petizione presentata, direttamente
in appello, da __________ – cessionaria delle pretese di __________ e __________,
parti civili nel menzionato procedimento penale – nei confronti di __________,
al quale aveva chiesto il risarcimento del danno asseritamente sofferto in
ragione delle malversazioni commesse da __________;
che
è ora pendente davanti alla citata __________ una causa civile tra __________ e
__________, attori, e gli avvocati __________, __________, __________ e __________,
convenuti, ai quali domandano – quali contitolari dello Studio legale che li
patrocinava nella prima causa – il risarcimento del danno patito per un asserito
errore professionale commesso da chi si occupava della causa contro __________
(incarto __________);
che
con istanza 1/4.2.2008 il giudice IS 1, vicepresidente della __________, chiede
– dovendosi definire l’ipotetico esito della prima causa – di avere accesso
all’incarto TPC __________ per definire gli elementi sui quali fondava la
responsabilità dell’istituto bancario;
che,
come esposto, il procuratore pubblico si oppone all’accoglimento della richiesta
rispettivamente chiede un suo accoglimento solo parziale in considerazione degli
interessi dei clienti della banca estranei al procedimento civile, che – nel procedimento
penale – sono stati citati per nome, numero di conto ed interrogati in merito
ad operazioni bancarie personali;
che
giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato
il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del
Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – “oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione”;
che,
come ricordato dalla decisione di principio del 5.7.2001 di questa Camera (inc.
CRP __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per
ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la domanda
se:
- si
riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
- è
compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
-
è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente;
che
inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con
quello richiamante;
che
nella fattispecie la domanda è stata presentata dal vicepresidente della __________,
davanti alla quale è pendente una causa civile in connessione con il suddetto
procedimento penale, promosso a carico – tra l’altro – di __________, già
direttore della succursale __________ di __________, istituto bancario convenuto
nella causa in cui si sarebbero verificati errori professionali dello Studio
legale citato ora in giudizio per il tramite dei suoi titolari;
che
si deve quindi riconoscere, di principio, un interesse giuridico legittimo ad accedere
agli atti dell’incarto penale richiesto;
che
nondimeno, a tutela dei diritti dei numerosi terzi non coinvolti nel
procedimento civile, si giustifica trasmettere all’istante soltanto l’elenco
degli atti del procedimento penale in questione, affinché, senza l’intervento
delle parti al procedimento civile, proceda ad indicare – con nuova istanza – i
documenti che vuole esaminare ed i relativi motivi, sui quali si pronuncerà
questa Camera con un ulteriore giudizio;
che
l’istanza è parzialmente accolta;
che
non si prelevano tassa di giustizia e spese (che saranno assegnate nella successiva
sentenza).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 27 CPP ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
Considerandi
materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98
LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81
LTF.
4.
Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster