60.2008.370
Istanza di ispezione degli atti
4 dicembre 2008Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2008.370
Data decisione, Autorità:
04.12.2008, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2008.370
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Valentina Item, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 19/25.11.2008
presentata da
IS 1
tendente ad ottenere un decreto di accusa emanato
nei suoi confronti;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. In data 13.6.2005 il procuratore pubblico Antonio
Perugini ha emanato un decreto di accusa a carico di IS 1, regolarmente cresciuto
in giudicato (DA __________).
2. A seguito di una richiesta fattagli
dall’Ufficio dei permessi della Sezione dei permessi e dell’immigrazione, IS 1
con la presente istanza chiede di inviargli copia del decreto di accusa
13.6.2005 emanato a suo carico. Dato il tipo di infrazioni oggetto del decreto
d’accusa, non si giustifica di interpellare il Ministero pubblico o altre persone.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996,
che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche
alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei
ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e
l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che
prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei
periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel
presente caso, pur essendo stato IS 1Torti
parte (quale accusato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire
la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste
di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato
(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
Come
ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione
del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione
speciale dell’8.11.1994 p. 19).
5. Nel
caso in esame è pacifico l’interesse dell’istante ad ottenere copia del decreto
di accusa emanato a suo carico e che peraltro lo riguarda personalmente.
L’istanza è quindi accolta. Copia del decreto di accusa 13.6.2005 (DA __________)
viene trasmessa all’istante unitamente alla presente decisione.
6. Tassa
di giustizia e spese, contenute al minimo, sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39
lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. La
tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF
80.-- (ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Considerandi
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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