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Decisione

60.2008.382

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danno materiale. torto morale

11 maggio 2009Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i patimenti e le arrabbiature subite da chi gestiva l’azienda in modo talmente

improvvido e contro ben chiari principi, che solo la portò al disastro, il cui

presagio l’istante non poté sopportare, riuscendo in fine a dare, al quinto (?)

tentativo, le dimissioni”, che “ora a tutto ciò poi si sono aggiunte, e

dopo anni, i patimenti per le trattative con IF, che scocciata dalle promesse

di chi, avendone i mezzi, non ha mantenuto le promesse, ha poi finito per

inoltrare la denuncia penale, terminata come agli atti e base della presente

istanza” e che “il disonore e i patimenti di dover subire tale giudizio

restano tutta la vita nell’animo dell’istante, che chiede, (…), a questo

giudice di riconoscere almeno l’importo richiesto a titolo di torto morale”

(istanza 29/30.1.2009, p. 3);

che,

come il danno materiale, anche l’indennità per torto morale è corrisposta soltanto

se è dato un nesso di causalità naturale adeguato tra il pregiudizio patito ed

il procedimento penale;

che

nella fattispecie – come ben si evince dal testo dell’istanza 29/30.1.2009, appena

esposto – IS 1 chiede l’importo di CHF 5'000.-- per compensare “(…) i

patimenti e le arrabbiature subite da chi gestiva l’azienda in modo talmente

improvvido e contro ben chiari principi, che solo la portò al disastro, (…)”

(istanza 29/30.1.2009, p. 3): è pertanto manifesto che l’asserito nocumento

nulla ha a che vedere con il procedimento penale promosso a suo carico dopo che

le citate pretese sofferenze, cagionate da terzi, si erano già realizzate, come

sostiene esplicitamente;

che

gli oneri e gli onori derivanti dalla sua carica di amministratore unico di __________

devono evidentemente essere sopportati unicamente dal qui istante, non certo

dallo Stato, che niente aveva a che fare con la gestione aziendale della

società;

che

non ha inoltre presentato alcun certificato attestante una specifica sofferenza

fisica o psichica riconducibile al procedimento penale rispettivamente non ha

comprovato in altro modo un asserito pregiudizio;

Considerandi

che

in queste circostanze si deve pertanto negare una lesione della sua personalità che abbia oltrepassato gli inevitabili inconvenienti

derivanti dal procedimento penale [interrogatorio 6.9.2005 davanti al Ministero

pubblico (peraltro di breve durata), pubblico dibattimento, eventuale cronaca

giornalistica, ecc.];

che

questa conclusione tiene conto del resto della soddisfazione personale già derivabile

dal riconoscimento che il procedimento penale nei suoi confronti era ingiustificato,

come emerge dalla sentenza 4.12.2007 del giudice della Pretura penale (inc. __________)

e dalla presente decisione;

che

la pretesa non può quindi essere ammessa;

che

quali ripetibili, che protesta, domanda la somma di CHF 1'500.--;

che

– nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di

indennità – questa Camera, oltre il principio di cui all’art. 15a cpv. 2 LAvv,

tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;

che

la redazione della domanda non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà

particolari;

che

l’onere lavorativo può inoltre essere reputato limitato dal momento che il patrocinatore

conosceva la fattispecie;

che

– tutto ciò considerato, ritenuto il solo (molto) parziale accoglimento

dell’istanza – va pertanto ammesso un importo di CHF 300.--, comprendente

onorario, spese ed IVA;

che

a IS 1 – quale indennità per ingiusto procedimento – va rifuso l’importo complessivo

di CHF 2'812.60, di cui CHF 2'512.60 per spese legali e CHF 300.-- per ripetibili

di questa sede;

che

interessi di mora non sono pretesi;

che

giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti

l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è

fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;

che

la tassa di giustizia di CHF 800.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi

CHF 850.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente, per

la somma di CHF 720.--.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni

altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione

al giudizio 4.12.2007 del giudice della Pretura penale Giovanni Celio (inc. __________),

rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art.

317 ss. CPP, l’importo di CHF 2'812.60.

2. La

tassa di giustizia di CHF 800.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

850.-- (ottocentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________, __________,

in ragione di CHF 720.-- (settecentoventi).

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza

dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto

pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss.

LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.

4. Intimazione:

per

conoscenza:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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