60.2008.389
Istanza di ispezione degli atti. medico quale istante
20 febbraio 2009Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2008.389
Data decisione, Autorità:
20.02.2009, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. medico quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2008.389
Lugano
20 febbraio
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 1.9./5.12.2008
presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere copia di un rapporto
autoptico relativo a un suo paziente deceduto improvvisamente;
premesso che l’istanza datata 1.9.2008 è pervenuta
al Ministero pubblico il 3.9.2008, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa
Camera con scritto 4/5.12.2008, comunicando di non opporsi alla richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
seguito dell’improvviso decesso di una persona nella propria abitazione, il Ministero
pubblico ha aperto un procedimento penale nell’ambito del quale ha incaricato
l’Istituto Cantonale di Patologia, __________, a esperire un’autopsia sulla
salma allo scopo di verificare l’esatta causa del decesso (inc. MP __________).
2. L’istante, già medico curante della persona
deceduta, afferma in sostanza di essere interessato al risultato dell’autopsia,
chiedendo implicitamente una copia del referto autoptico.
Come
esposto in entrata, il sostituto procuratore pubblico Marisa Alfier comunica il
suo nulla osta alla trasmissione dei risultati autoptici al medico istante,
rilevando parimenti che il referto autoptico è giunto al Ministero pubblico il
3.12.2008.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996,
che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche
alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei
ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e
l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che
prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei
periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nella
fattispecie in esame è certamente dato un interesse giuridico legittimo ai
sensi dell’art. 27 CPP. La richiesta del medico istante è stata formulata
sostanzialmente a fini scientifici/professionali allo scopo di approfondire le
proprie conoscenze mediche riguardo all’improvviso decesso di un ex paziente.
Copia
del referto autoptico 22.8./3.12.2008 viene trasmesso all’istante – che quale
medico è ovviamente tenuto al segreto professionale – unitamente alla presente
decisione.
5. L’istanza
è accolta ai sensi del surriferito considerando. Tassa di giustizia e spese,
contenute al minimo, sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
Fatti
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 50.-- e
le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.-- (ottanta), sono poste a carico
del dr. med. IS 1, __________.
3. Intimazione:
Considerandi
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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