60.2008.39
Istanza di ispezione degli atti. consolato quale istante
8 aprile 2008Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2008.39
Data decisione, Autorità:
08.04.2008, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. consolato quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2008.39
Lugano
8 aprile 2008/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 4/5.2.2008
presentata dal
IS 1, ,
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere l’accesso ad alcuni
atti di un incarto penale relativo al decesso di una cittadina __________;
richiamato lo scritto 18/19.2.2008 del
procuratore pubblico Rosa Item, con il quale si rimette al prudente giudizio di
questa Camera;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. In
data __________ è deceduta una giovane cittadina __________ alla stazione ferroviaria
di __________. Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________)
conclusosi con un decreto di non luogo procedere in data 10.8.2007 (NLP __________).
2. Con
la presente istanza, il __________ interviene in appoggio all’__________ in
relazione alla richiesta dei genitori della persona deceduta, al fine in
particolare di ottenere gli esami tossicologici. Il procuratore pubblico si è
rimesso al giudizio di questa Camera.
3. Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente
codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di
un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel
presente caso, tenuto conto anche delle particolari e tragiche circostanze oggetto
dell’inchiesta, è giustificato l’accesso agli atti da parte del patrocinatore
del __________ istante per conto dell’__________, che a sua volta agisce su
richiesta dei genitori della persona deceduta: si tratta di un intervento che
rientra certamente nelle funzioni di una __________. Dopo esame degli atti
presso questa Camera, il patrocinatore del __________ potrà estrarre copia
degli esami messi in atto dalle autorità inquirenti.
5. L’istanza
è accolta. Data la particolare situazione, non si prelevano tassa di giustizia
e spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Considerandi
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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