60.2008.392
Istanza di ispezione degli atti. Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istante
20 gennaio 2009Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2008.392
Data decisione, Autorità:
20.01.2009, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2008.392
Lugano
20 gennaio
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Andrea
Pedroli, Matteo Cassina (in sostituzione di Raffaele Guffi ed Ivano Ranzanici,
esclusisi)
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 9.12.2008 presentata
dal
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un
incarto penale;
premesso che le osservazioni 29.12.2008 del
procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti, essendo state introdotte in
maniera tardiva, non vengono considerate;
rilevato che l’avv. PI 2, PI 3 (patr. da: avv. PR 2, __________)
e PI 4, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________) – interpellati – non hanno
presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
seguito di una segnalazione da parte di un commissario concordatario, il Ministero
pubblico ha aperto un procedimento penale per titolo di reati patrimoniali e
fallimentari nei confronti di organi e/o collaboratori di diverse società, tra
cui la __________ __________, tutte nel frattempo fallite (inc. MP __________).
Il
procedimento penale è ancora pendente presso il Ministero pubblico.
2. Presso
il IS 1 sono pendenti tre distinti ricorsi aventi quale oggetto decisioni
risarcitorie ex art. 52 LAVS rese dalla Cassa cantonale di compensazione nei
confronti degli ex amministratori della __________ __________, ossia nei
confronti dell’avv. PI 2, di PI 3 e di PI 4 (quest’ultima in qualità di erede
dell’ex amministratore __________ __________, deceduto l’__________) (inc. __________).
3. Con
la presente istanza il vicepresidente del IS 1 Raffaele Guffi chiede a questa
Camera l’autorizzazione di poter consultare gli atti dell’incarto penale MP __________,
di poter estrarre copia dei documenti necessari ai fini del giudizio e di poter
trasmettere gli stessi alle parti implicate nelle suddette procedure. Evidenzia
che l’oggetto in discussione è la responsabilità delle citate persone e il
ruolo da loro assunto riguardo al mancato versamento di contributi sociali,
allegando parimenti copia dello scritto 5.12.2008 del procuratore pubblico
Giovan Maria Tattarletti, da cui emerge che quest’ultimo ha comunicato al IS 1
che nel frattempo sono caduti i motivi che ostavano all’accesso agli atti
dell’incarto penale in questione (AI 219 – inc. MP __________).
Come
esposto in entrata, le osservazioni 29.12.2008 del procuratore pubblico Giovan
Maria Tattarletti, essendo tardive, non vengono considerate.
Dal
canto loro, l’avv. PI 2, PI 3 e PI 4 – interpellati da questa Camera – non
hanno presentato osservazioni in merito alla richiesta del IS 1.
4. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che
ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla
giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei
ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e
l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che
prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei
periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
5. Nella fattispecie in esame – ritenuti i
motivi addotti dal vicepresidente del IS 1 nella sua istanza e la finalità per
cui è chiesta la compulsazione degli atti dell’incarto penale – è certamente
dato un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP, considerato inoltre
che le procedure pendenti presso il TCA (inc. __________) e il procedimento penale di cui all’inc. MP __________ riguardano anche la __________ __________, nel
frattempo fallita.
In
siffatte circostanze, questa Camera autorizza un giudice, oppure un
vicecancelliere, del IS 1 ad accedere all’intero incarto penale MP __________
presso il Ministero pubblico, dopo la crescita in giudicato della presente
decisione, concordando i tempi di accesso con il procuratore pubblico Giovan
Maria Tattarletti, compatibilmente con i suoi impegni, tenuto conto anche del
fatto che il procedimento
penale si trova ancora in fase istruttoria.
Il
giudice rispettivamente il vicecancelliere è, se necessario, autorizzato a
fotocopiare esclusivamente i documenti utili ai fini dei tre procedimenti
ricorsuali di cui agli incarti __________ pendenti presso il IS 1.
6. L’istanza
è accolta ai sensi del precedente considerando.
Richiamato
l’art. 32 LPGA, non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
Fatti
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
Considerandi
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98
LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81
LTF.
4.
Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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