60.2008.395
Istanza di ispezione degli atti. curatore quale istante
28 gennaio 2009Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2008.395
Data decisione, Autorità:
28.01.2009, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. curatore quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2008.395
Lugano
28 gennaio
2009/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Raffaele Guffi, vicepresidente,
Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione di
Mauro Mini, e-sclusosi)
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 1/12.12.2008
presentata da
PR 1
tendente ad ottenere informazioni
riguardo all’esistenza, alla natura e all’esito di procedimenti penali avviati
dalla sua curatelata nei confronti della di lei figlia o viceversa;
premesso che l’istanza 1.12.2008 è stata
indirizzata erroneamente alla Pretura di __________, che l’ha inviata al
Ministero pubblico, il quale l’ha ricevuta il 3.12.2008, che a sua volta l’ha
trasmessa per competenza a questa Camera con scritto 11/12.12.2008, allegando
tre incarti penali e rimettendosi contestualmente al giudizio di questa Camera;
richiamate le osservazioni 31.12.2008/2.1.2009
di PI 1, che si oppone alla richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. In data 14.8.2008 la __________, sede di __________
(di seguito __________), dopo aver preso atto dell’istanza di curatela
presentata il 9.4.2008 da IS 1 (__________) in relazione alle sue difficoltà a
gestire autonomamente le questioni finanziarie, ha deciso di istituire una
curatela di rappresentanza e di amministrazione in suo favore (cfr., nel
dettaglio, copia risoluzione __________ no. __________ del 14.8.2008 annessa
all’istanza 1/12.12.2008).
Considerandi
2.
Con
la presente istanza PR 1, curatore di IS 1, chiede di poter ottenere
informazioni riguardo all’esistenza, alla natura e all’esito di eventuali
procedimenti penali avviati dalla sua curatelata nei confronti della di lei
figlia PI 1, oppure avviati da quest’ultima nei confronti di sua madre. Precisa
di aver bisogno di queste informazioni nell’ambito dell’espletamento del suo
incarico e allo scopo di tutelare i diritti della sua curatelata.
Come
esposto in entrata, il Ministero pubblico si è rimesso al giudizio di questa
Camera, producendo contestualmente tre incarti penali (inc. NLP __________, ABB
__________ e NLP __________).
PI
1, dal canto suo, si oppone alla surriferita richiesta, sostenendo che la
documentazione degli incarti penali non potrebbe risolvere la situazione della
curatelata, tenuto conto anche del fatto che quest’ultima si è trasferita da
oltre tre anni in un appartamento a __________, dove vive tuttora.
3.
L'art. 27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che
ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla
giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce
che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi
penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di
copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti
personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle
parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi
penali fissa le modalità dell'ispezione".
4.
La
__________, su richiesta di IS 1, ha istituito in suo favore una curatela di
rappresentanza e di amministrazione in applicazione degli art. 392 cifra 1 CC
(secondo cui l’autorità tutoria, ad istanza di un interessato o d’ufficio,
nomina un curatore nei casi specialmente previsti dalla legge ed inoltre quando
il maggiorenne, per malattia, assenza o altro simile impedimento, non sia in grado
di agire esso medesimo o di scegliersi un rappresentante per provvedere a
qualche caso urgente) e art. 393 cifra 2 CC (secondo cui l’autorità tutoria
prende gli opportuni provvedimenti ogni qualvolta una sostanza rimanga priva
della necessaria amministrazione ed in ispecie nomina un curatore in caso di
incapacità di una persona a provvedere da sé medesima all’amministrazione della
propria sostanza o a scegliersi un rappresentante, quando non sia il caso di
costituire la tutela), designando quale suo curatore PR 1.
La
__________, nella sua risoluzione no. __________ del 14.8.2008, ha precisato
che PR 1 ha il compito di rappresentare la sua curatelata nei confronti di
terzi e di provvedere all’amministrazione del suo patrimonio e di gestire i
pagamenti correnti. Il medesimo curatore è stato parimenti autorizzato a
raccogliere tutte le informazioni inerenti al patrimonio della curatelata, ad
aprire e a chiudere conti e infine a stipulare e a disdire contratti di
locazione per cassette di sicurezza (copia risoluzione __________ no. __________
del 14.8.2008 annessa all’istanza 1/12.12.2008).
Ora, come esposto, il Ministero pubblico ha
trasmesso a questa Camera tre incarti penali, nel frattempo archiviati (inc.
NLP __________, ABB __________ e NLP __________).
Dalla
lettura degli stessi emerge in particolare che i rapporti tra la madre e la
figlia erano tesi da qualche tempo e tale situazione si sarebbe creata anche poiché
entrambe abitavano nel medesimo immobile a __________. Giova al riguardo
rilevare che la figlia abita ancora a __________, mentre sua madre si è
trasferita a __________.
Tenuto
conto delle precedenti considerazioni, l’istanza di PR 1, curatore di IS 1, non
può essere accolta.
Va
anzitutto rilevato che il curatore chiede di poter ottenere informazioni
riguardo all’esistenza, alla natura e all’esito di eventuali procedimenti
penali avviati dalla sua curatelata nei confronti della di lei figlia PI 1, oppure
avviati da quest’ultima nei confronti di sua madre, "nell’ambito di questo incarico e allo scopo di curare i diritti della
mia assistita (…)"
(istanza 1/12.12.2008), senza tuttavia
precisare i motivi alla base della sua richiesta, in ossequio a quanto sancito
dall’art. 27 CPP.
La
sua richiesta sembra poi, a prima vista, esulare dalle mansioni attribuitigli
dalla __________ (cfr. copia risoluzione __________ no. __________ del
14.8.2008
annessa all’istanza 1/12.12.2008).
Se
si considerano infine la natura e l’esito dei procedimenti penali e il fatto
che IS 1 non abita più nello stesso stabile della figlia, la situazione tra le
parti sembra – in assenza di prove contrarie – essersi nel frattempo appianata.
Qualora
il curatore dovesse necessitare di altre informazioni inerenti ai surriferiti incarti
penali, egli può formulare a questa Camera una nuova istanza motivata ex art.
27.
CPP, indicando però nel dettaglio i motivi alla base della sua richiesta, che
deve essere necessariamente in connessione con le mansioni affidatigli dalla __________
come stabilito nella sua risoluzione no. __________ del 14.8.2008.
5.
Considerata
la natura dell’istanza, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e di
spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39
lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza,
per quanto ricevibile, è respinta.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art.
78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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