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Decisione

60.2008.395

Istanza di ispezione degli atti. curatore quale istante

28 gennaio 2009Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

60.2008.395

Data decisione, Autorità:

28.01.2009, CRP

Titolo:

Istanza di ispezione degli atti. curatore quale istante

SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO

art. 27 CPP-TI

Incarto n.

60.2008.395

Lugano

28 gennaio

2009/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai

giudici:

Raffaele Guffi, vicepresidente,

Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione di

Mauro Mini, e-sclusosi)

segretaria:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 1/12.12.2008

presentata da

PR 1

tendente ad ottenere informazioni

riguardo all’esistenza, alla natura e all’esito di procedimenti penali avviati

dalla sua curatelata nei confronti della di lei figlia o viceversa;

premesso che l’istanza 1.12.2008 è stata

indirizzata erroneamente alla Pretura di __________, che l’ha inviata al

Ministero pubblico, il quale l’ha ricevuta il 3.12.2008, che a sua volta l’ha

trasmessa per competenza a questa Camera con scritto 11/12.12.2008, allegando

tre incarti penali e rimettendosi contestualmente al giudizio di questa Camera;

richiamate le osservazioni 31.12.2008/2.1.2009

di PI 1, che si oppone alla richiesta;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. In data 14.8.2008 la __________, sede di __________

(di seguito __________), dopo aver preso atto dell’istanza di curatela

presentata il 9.4.2008 da IS 1 (__________) in relazione alle sue difficoltà a

gestire autonomamente le questioni finanziarie, ha deciso di istituire una

curatela di rappresentanza e di amministrazione in suo favore (cfr., nel

dettaglio, copia risoluzione __________ no. __________ del 14.8.2008 annessa

all’istanza 1/12.12.2008).

Considerandi

2.

Con

la presente istanza PR 1, curatore di IS 1, chiede di poter ottenere

informazioni riguardo all’esistenza, alla natura e all’esito di eventuali

procedimenti penali avviati dalla sua curatelata nei confronti della di lei

figlia PI 1, oppure avviati da quest’ultima nei confronti di sua madre. Precisa

di aver bisogno di queste informazioni nell’ambito dell’espletamento del suo

incarico e allo scopo di tutelare i diritti della sua curatelata.

Come

esposto in entrata, il Ministero pubblico si è rimesso al giudizio di questa

Camera, producendo contestualmente tre incarti penali (inc. NLP __________, ABB

__________ e NLP __________).

PI

1, dal canto suo, si oppone alla surriferita richiesta, sostenendo che la

documentazione degli incarti penali non potrebbe risolvere la situazione della

curatelata, tenuto conto anche del fatto che quest’ultima si è trasferita da

oltre tre anni in un appartamento a __________, dove vive tuttora.

3.

L'art. 27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che

ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla

giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce

che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi

penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di

copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti

personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle

parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi

penali fissa le modalità dell'ispezione".

4.

La

__________, su richiesta di IS 1, ha istituito in suo favore una curatela di

rappresentanza e di amministrazione in applicazione degli art. 392 cifra 1 CC

(secondo cui l’autorità tutoria, ad istanza di un interessato o d’ufficio,

nomina un curatore nei casi specialmente previsti dalla legge ed inoltre quando

il maggiorenne, per malattia, assenza o altro simile impedimento, non sia in grado

di agire esso medesimo o di scegliersi un rappresentante per provvedere a

qualche caso urgente) e art. 393 cifra 2 CC (secondo cui l’autorità tutoria

prende gli opportuni provvedimenti ogni qualvolta una sostanza rimanga priva

della necessaria amministrazione ed in ispecie nomina un curatore in caso di

incapacità di una persona a provvedere da sé medesima all’amministrazione della

propria sostanza o a scegliersi un rappresentante, quando non sia il caso di

costituire la tutela), designando quale suo curatore PR 1.

La

__________, nella sua risoluzione no. __________ del 14.8.2008, ha precisato

che PR 1 ha il compito di rappresentare la sua curatelata nei confronti di

terzi e di provvedere all’amministrazione del suo patrimonio e di gestire i

pagamenti correnti. Il medesimo curatore è stato parimenti autorizzato a

raccogliere tutte le informazioni inerenti al patrimonio della curatelata, ad

aprire e a chiudere conti e infine a stipulare e a disdire contratti di

locazione per cassette di sicurezza (copia risoluzione __________ no. __________

del 14.8.2008 annessa all’istanza 1/12.12.2008).

Ora, come esposto, il Ministero pubblico ha

trasmesso a questa Camera tre incarti penali, nel frattempo archiviati (inc.

NLP __________, ABB __________ e NLP __________).

Dalla

lettura degli stessi emerge in particolare che i rapporti tra la madre e la

figlia erano tesi da qualche tempo e tale situazione si sarebbe creata anche poiché

entrambe abitavano nel medesimo immobile a __________. Giova al riguardo

rilevare che la figlia abita ancora a __________, mentre sua madre si è

trasferita a __________.

Tenuto

conto delle precedenti considerazioni, l’istanza di PR 1, curatore di IS 1, non

può essere accolta.

Va

anzitutto rilevato che il curatore chiede di poter ottenere informazioni

riguardo all’esistenza, alla natura e all’esito di eventuali procedimenti

penali avviati dalla sua curatelata nei confronti della di lei figlia PI 1, oppure

avviati da quest’ultima nei confronti di sua madre, "nell’ambito di questo incarico e allo scopo di curare i diritti della

mia assistita (…)"

(istanza 1/12.12.2008), senza tuttavia

precisare i motivi alla base della sua richiesta, in ossequio a quanto sancito

dall’art. 27 CPP.

La

sua richiesta sembra poi, a prima vista, esulare dalle mansioni attribuitigli

dalla __________ (cfr. copia risoluzione __________ no. __________ del

14.8.2008

annessa all’istanza 1/12.12.2008).

Se

si considerano infine la natura e l’esito dei procedimenti penali e il fatto

che IS 1 non abita più nello stesso stabile della figlia, la situazione tra le

parti sembra – in assenza di prove contrarie – essersi nel frattempo appianata.

Qualora

il curatore dovesse necessitare di altre informazioni inerenti ai surriferiti incarti

penali, egli può formulare a questa Camera una nuova istanza motivata ex art.

27.

CPP, indicando però nel dettaglio i motivi alla base della sua richiesta, che

deve essere necessariamente in connessione con le mansioni affidatigli dalla __________

come stabilito nella sua risoluzione no. __________ del 14.8.2008.

5.

Considerata

la natura dell’istanza, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e di

spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39

lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza,

per quanto ricevibile, è respinta.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art.

78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il vicepresidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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