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Decisione

60.2008.396

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danno materiale. torto morale

24 aprile 2009Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

di onorario (circa 8 ore e 55 minuti a CHF 220.--/ora), CHF 217.-- di spese,

CHF 165.60 di IVA e CHF 100.-- di esborsi (doc. A e doc. B annessi all’istanza

11.12.2008)];

che

la surriferita nota professionale concerne prestazioni fornite dall’avv. PR 1

con le autorità ticinesi (colloqui e/o scambi epistolari con il procuratore

pubblico, con il giudice dell’istruzione e dell’arresto e con la Divisione

della giustizia), un colloquio con il legale __________ e la stesura della

presente istanza (cfr. doc. B annesso all’istanza 11.12.2008);

che

la tariffa oraria e l’onorario esposti appaiono conformi ai suddetti principi;

che

le spese vengono riconosciute limitatamente a CHF 177.-- [CHF 50.-- (invece di

70.--) per l’apertura incarto; le spese telefoniche pari a CHF 20.-- non vengono

riconosciute non apparendo giustificate e non essendo meglio specificate];

che

viene inoltre rifuso l’importo di CHF 100.-- a titolo di esborso [anticipo

spese vive (cfr. doc. C annesso all’istanza 11.12.2008)], apparendo fondato;

che

non viene risarcita l’IVA, l’istante avendo domicilio all’estero (cfr.

decisione 24.2.2003 di questa Camera in re L.I., inc. 60.2000.292);

che

ad IS 1 va quindi rifuso, a titolo di spese legali, l’importo di CHF 2'238.65

(di cui CHF 1'961.65 a titolo di onorario, CHF 177.-- di spese e CHF 100.-- di

esborso);

che

per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e

pertanto essi vanno ammessi al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima

interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia – nel caso concreto –

dall’introduzione in data 11.12.2008 della presente istanza;

che

– con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la

giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell’interpretazione delle norme

precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da

risarcire, era stato inizialmente affermato che “tali sono e non possono

essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione” (REP.

1925 p. 312), per poi successivamente confermare l’estensione interpretativa

del danno pecuniario al “danno patrimoniale, materiale” e cioè del

lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p.

406 e 1988 p. 422);

che

l’accusato deve dimostrare che il danno subito è la conseguenza diretta

dell’accusa o della detenzione [nesso di causalità naturale ed adeguato tra il

procedimento penale ed il pregiudizio (decisione TF 1P.602/2003 del

23.2.2004)];

che

per la valutazione e l’estensione del danno sono applicabili, quale diritto

suppletivo, gli art. 42 ss. CO

(R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che l’istante chiede la somma di CHF

333.--, oltre interessi, per perdita di guadagno "(…) per i cinque giorni passati in Ticino (…)"

(istanza 11.12.2008);

che con scritto 21/22.1.2009 l’avv. PR 1,

con riferimento alle osservazioni 12/14.1.2009 della Divisione di giustizia, rileva

di fare "(…) fatica a capire il rifiuto di

riconoscere che il mio assistito, quand’era in Svizzera, non ha evidentemente potuto

conseguire reddito alcuno ossia ha subìto una perdita di guadagno, che è peraltro

tutt’altro che esorbitante"

e che "spiace constatare che neppure si vuole riconoscere la

difficoltà, per il mio assistito e per il sottoscritto, nell’esibire la pretesa

documentazione" (scritto 21/22.1.2009);

che

l’istante non indica le modalità di calcolo per l’asserita perdita di guadagno

di CHF 333.-- e non precisa nemmeno quale attività (dipendente o indipendente) svolgeva

in quel periodo in __________;

che

l’istante avrebbe potuto e dovuto produrre un certificato di salario, un

contratto di lavoro oppure un documento attestante il suo stipendio mensile

rispettivamente attestante l’effettivo nocumento subito durante il periodo in

cui è stato estradato in Svizzera (documenti peraltro facilmente trasmissibili

via fax, considerato inoltre che l’avv. PR 1 ha avuto contatti con il legale __________

del suo assistito, cfr. doc. B annesso all’istanza 11.12.2008);

che

non comprova – documentando, come gli incombeva [N. SALVIONI, Codice di

procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 317 CPP, ad art. 317 CPP, p.

Considerandi

506: “(…) per le spese di patrocinio ed i danni materiali si deve invece

parlare di rifusione, ossia di risarcimento pieno, stabilito in base alla documentazione

prodotta dall'accusato prosciolto”] – l’esistenza dell’asserito danno;

che

non può quindi esigere il risarcimento di un danno materiale solo dichiarato ma

non provato (cfr., in relazione agli elementi necessari per procedere

eventualmente alle stime previste dall’art. 42 cpv. 2 CO, decisione TF

4C.355/1997 dell’8.3.2005);

che

– in queste circostanze – la sua richiesta di risarcimento di CHF 333.-- per perdita

di guadagno va respinta non essendo sufficientemente comprovata;

che

l'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito

dall'accusato prosciolto;

che

la determinazione dell'ammontare dell'indennità è lasciata al potere d'apprezzamento

del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità,

conformemente agli art. 42 ss. CO

(DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109

n. 7);

che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è

concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi

e questa non sia stata riparata in altro modo;

che

è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare

del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione

dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a

conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale

dell'accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e

412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

che

la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione

della personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto

all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia

177.

e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);

che

secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il

torto morale dev'essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico”

(HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH,

Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998,

p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);

che

nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto,

della durata della detenzione;

che

questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere

un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998

n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);

che

l’allora Camera d’accusa del Tribunale federale considerava di regola adeguato

riconoscere un’indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di

privazione della libertà di breve durata e nella misura in cui non sussistevano

particolari motivi che ne giustificavano una diminuzione (decisioni TF

8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale

anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S.R., inc. 60.2001.111);

che

nella seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o

verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei

vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali

conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato;

che

benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente

legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere

puramente simbolica;

che

l’istante chiede la somma di CHF 400.-- (CHF 200.--/giorno), oltre interessi,

per i due giorni di detenzione preventiva ingiustamente sofferta nel Canton

Ticino;

che

– come detto – il 10.11.2006 IS 1 è stato arrestato in __________, che il

15.2.2007

è stata concessa la sua estradizione e che il 27.2.2007 è giunto in

Ticino;

che

è stato scarcerato il 28.2.2007 (AI 43 e AI 44);

che

il qui istante è stato quindi privato della libertà personale per complessivi centodieci

giorni, di cui due giorni nel Canton Ticino;

che

gli viene pertanto assegnato il postulato importo di CHF 400.--, oltre

interessi al 5% dal 28.2.2007, per i due giorni di detenzione preventiva

ingiustamente sofferta nel Canton Ticino, come richiesto;

che

ad IS 1 va di conseguenza rifuso l’importo complessivo di CHF 2'638.65, di cui CHF

2'238.65 per spese legali oltre interessi al 5% dall’11.12.2008, e CHF 400.-- a

titolo di torto morale oltre interessi al 5% dal 28.2.2007;

che

giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti

l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è

fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;

che

la tassa di giustizia di CHF 300.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi

CHF 350.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente, per

la somma di CHF 50.--.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni

altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione

al decreto di abbandono 13.12.2007 del procuratore pubblico Giovan Maria

Tattarletti (ABB 165/2007/TT/TT), rifonderà ad IS 1, __________, __________, a

titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 2'638.65, oltre interessi al 5% su CHF 400.-- dal 28.2.2007 e al 5% su CHF 2'238.65 dall’11.12.2008.

2. La

tassa di giustizia di CHF 300.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 350.--

(trecentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in

ragione di CHF 50.-- (cinquanta).

3. Rimedio

di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93

LTF) sono dati, a dipendenza dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia

penale, di diritto pubblico rispettivamente sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98

LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss. LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata

dagli art. 81, 89 e 115 LTF.

4. Intimazione:

per

conoscenza:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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