60.2008.396
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danno materiale. torto morale
24 aprile 2009Italiano18 min
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Numero d'incarto:
60.2008.396
Data decisione, Autorità:
24.04.2009, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danno materiale. torto morale
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
PROCEDURA
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2008.396
Lugano
24 aprile
2009/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 11.12.2008
presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione
all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto di abbandono
13.12.2007 emanato dal procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti (ABB __________),
un’indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamato lo scritto 7/9.1.2009 del
procuratore pubblico, che comunica di non avere particolari osservazioni da
formulare, rimettendosi al giudizio di questa Camera, non essendo stato
interpellato nell’ambito della procedura di richiesta di indennità presentata
all’Ufficio federale di giustizia, alla quale ha preso parte la Divisione della
giustizia, e che l’istanza concerne soltanto il pregiudizio subito in Ticino;
richiamato altresì lo scritto 12/14.1.2009
della Divisione della giustizia, che comunica di rimettersi, in generale, alle
osservazioni che presenterà il Ministero pubblico, contestando in ogni modo la
pretesa per perdita di guadagno, non avendo l’istante fornito alcun documento
attestante una perdita di guadagno ed evidenziando inoltre, con riferimento
alla richiesta di rifusione delle spese legali, che l’IVA non può essere
risarcita, essendo l’istante domiciliato all’estero;
che con scritto 21/22.1.2009 l’avv. PR 1
comunica, tra l’altro, di non opporsi al fatto che la nota professionale sia
decurtata dell’IVA, allegando parimenti copia di uno scritto 13.11.2008 della
Divisione di giustizia e copia di uno scritto datato 16.12.2008 dell’Ufficio federale
di giustizia;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con scritto 2/3.5.2006 l’Ufficio federale di polizia, Ufficio Riciclaggio di
Denaro MROS, in applicazione dell’art. 23 cpv. 4 LRD, ha segnalato al Ministero
pubblico un caso di sospetto riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305ter
cpv. 2 CP da parte di IS 1, cittadino __________, residente a __________ (AI
1);
che
il citato ufficio ha precisato che in data 28.4.2006 la "__________" le ha trasmesso una
segnalazione ai sensi dell’art. 305ter cpv. 2 CP: l’indiziato avrebbe caricato su una pagina internet degli
annunci riguardanti la vendita di computer e di accessori a prezzi bassi e con
tecnologia avanzata; i clienti, perlopiù cittadini __________ provenienti dalla
__________, dovevano pagare anticipatamente il prezzo delle apparecchiature su
un conto __________ intestato all’indiziato presso __________, __________;
sarebbe poi emerso che questo sito con le rispettive offerte fossero stati
creati unicamente per truffare i clienti e incassare il denaro, che per la
maggior parte sarebbe stato prelevato da Bancomat __________ (cfr., nel
dettaglio, AI 1);
che
il 5.5.2006 il procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti ha ordinato
l’arresto nazionale – annullato e sostituito il 18.7.2006 con un ordine di arresto internazionale (AI
11) – di IS 1 per titolo di
truffa "per avere, a __________, e diverse località __________, nel
periodo tra luglio 2005 ed aprile 2006, a scopo di indebito profitto,
ripetutamente ingannato diverse persone residenti negli __________ __________,
facendo loro credere – contrariamente al vero – tramite annunci in internet, di
essere un rivenditore di computer a prezzi vantaggiosi, chiedendo agli ignari
potenziali clienti che lo contattavano di effettuare versamenti in anticipo su
un conto postale da lui aperto presso la filiale __________, __________, prelevando
in seguito tramite sportelli elettronici in __________ (nella zona del lago di __________)
il denaro giunto presso tale conto destinandolo a suoi scopi personali, senza
peraltro inviare la merce ordinata dalle controparti, rendendosi altresì
irreperibile, realizzando un indebito profitto di complessivi € 116'000.--
circa", per bisogni dell’istruzione e per pericolo di fuga (AI 6);
che
il 10.11.2006 IS 1 è stato arrestato in __________ (AI 18), che il 15.2.2007 è
stata concessa la sua estradizione (AI 37) e che il 27.2.2007 è giunto in
Ticino (AI 40);
che
il medesimo giorno IS 1 è stato interrogato dalla polizia (AI 40) e il giorno
successivo dal magistrato inquirente (AI 43);
che
al termine del suo interrogatorio 28.2.2007 il procuratore pubblico, in base
alle risultanze istruttorie, ha disposto la sua immediata scarcerazione (AI 43
e AI 44);
che
il 2.3.2007 IS 1 è stato rimpatriato con volo aereo __________ (via __________)
(AI 49);
che
con decisione 13.12.2007 il procuratore pubblico ha decretato l’abbandono del procedimento
penale aperto nei confronti di IS 1 per titolo di truffa e riciclaggio di
denaro ["(…), alla luce degli accertamenti esperiti,
è da ritenersi che IS 1 non sia l’autore dei reati oggetto di indagine e che in
concreto vi sia stato un abuso del suo passaporto da parte di terzo ignoto, che
se ne è servito per legittimarsi e procedere all’apertura di un conto __________
sul quale fare poi confluire il provento indebito delle truffe commesse via
Internet in danno di numerosi cittadini __________ (…)" (ABB __________, p. 2)];
che
il 28.8.2008 IS 1 ha presentato un’istanza all’Ufficio federale di giustizia,
facendo valere le seguenti poste di danno: CHF 4'113.-- per spese di
patrocinio, CHF 22'000.-- per i 110 giorni di ingiusta incarcerazione subita (CHF
200.--/giorno) e CHF 7'467.-- per perdita di guadagno, oltre interessi (istanza
11.12.2008, p. 2/3);
che
con scritto 25.9.2008 l’Ufficio federale di giustizia ha proposto il
riconoscimento di CHF 16'200.-- a titolo di torto morale, respingendo le altre
pretese (istanza 11.12.2008, p. 3);
che
il 13.10.2008 IS 1 ha inoltrato la sua replica, riducendo la sua richiesta per
torto morale a CHF 21'600.-- per l’ingiusta incarcerazione di 108 giorni sofferta
in __________, oltre interessi, facendo valere inoltre delle pretese a titolo
di perdita di guadagno limitatamente a presunti pregiudizi subiti all’estero e
per spese legali inerenti a prestazioni svolte dal suo patrocinatore per le
pretese fatte valere dinanzi all’Ufficio federale di giustizia (istanza
11.12.2008, p. 3 ss.);
che ha altresì chiesto se sia ipotizzabile
che la Divisione della giustizia possa trattare la domanda di risarcimento del
pregiudizio patito in relazione al procedimento penale interno ticinese (copia
scritto 28.10.2008 della Divisione della giustizia, doc. 8);
che
con scritto 28.10.2008 la Divisione della giustizia ha comunicato all’istante
che, in applicazione dell’art. 319b cpv. 3 CPP, gli accordi tra le parti sul
versamento di indennità sono giuridicamente validi solo se ratificati dalla
Camera dei ricorsi penali, che "(…).
Di conseguenza, siccome la Camera dei ricorsi penali dovrà occuparsi in ogni
caso della questione, e alla luce della relativa semplicità della fattispecie,
non reputiamo opportuno che la richiesta di indennità sia trattata dalla
Divisione della giustizia", invitandolo quindi "(…) a
rivolgersi formalmente alla Camera dei ricorsi penali per far valere la pretesa
di risarcimento del danno (…)" (copia scritto 28.10.2008 della Divisione della giustizia,
doc. 8; cfr. inoltre istanza
11.12.2008, p. 6);
che
con scritto 13.11.2008 la Divisione della giustizia ha comunicato all’Ufficio
federale di giustizia di non opporsi all’aumento da CHF 16'200.-- a CHF 21'600.--
a titolo di risarcimento per torto morale e di non opporsi alla rifusione delle
spese legali riguardo al patrocinio dinanzi all’Ufficio federale di giustizia
nell’ambito della procedura di indennizzo (senza IVA), ritenendo nondimeno che IS
1 non avrebbe comprovato l’asserita perdita di guadagno riguardo all’attività
lucrativa esercitata in __________ (copia scritto 13.11.2008 annesso allo
scritto 21/22.1.2009 dell’avv. PR 1);
che
con scritto 16.12.2008 l’Ufficio federale di giustizia ha proposto di risarcire
ad IS 1 CHF 21'600.-- a titolo di torto morale oltre interessi al 5% dal
28.8.2008 a proposito dei 108 giorni di detenzione estradizionali sofferti in __________
e CHF 2'623.-- "per la sua attività", chiedendo all’avv. PR 1 di
comunicargli entro il 31.1.2009 se accetta o meno la surriferita proposta
(copia scritto 16.12.2008 annesso allo scritto 21/22.1.2009 dell’avv. PR 1);
che
con l’istanza in esame – presentata entro il termine di un anno di cui all’art.
320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino
sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al
procedimento penale svizzero (interno ticinese), l’importo di CHF 2'444.24 per
spese legali, CHF 333.-- per perdita di guadagno e CHF 400.-- per torto morale,
oltre interessi;
che
considerato che le surriferite pretese si limitano al pregiudizio subito
dall’istante nel Canton Ticino, le disposizioni di cui agli art. 317 ss. CPP
appaiono, di principio, applicabili al caso in esame, indipendentemente dal
fatto che l’istante abbia o meno accettato la proposta 16.12.2008 dell’Ufficio
federale di giustizia che peraltro concerne il pregiudizio da lui subito
all’estero;
che
giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – ossia assolto al processo
dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore oppure liberato
da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un’indennità nella
forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni
materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ,
Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556
ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht,
6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che,
nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera di
ricorsi penali verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della
Tariffa dell’Ordine degli avvocati [TOA (in particolare agli art. 31 ss.)] con
riferimento alle prestazioni effettuate prima dell’1.1.2008, data della sua
abrogazione, rispettivamente – con riferimento alle prestazioni successive – al
principio regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008,
disposizione che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;
che
giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha
riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed
all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua
responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale
e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;
che
questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che,
in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato
sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione
connesso con le particolarità del caso;
che
il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza
della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici
(CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo,
importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione
della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per
ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non
arbitrario dal Tribunale federale (decisione 6B_194/2008 dell’11.8.2008,
considerando 3.3.2)];
che
in data 2.3.2007 il giudice dell’istruzione e dell’arresto Claudia Solcà, a
seguito dell’istanza presentata il 28.2./1.3.2007 dal procuratore pubblico in
nome e per conto di IS 1, ha deciso di confermare l’avv. PR 1 quale difensore
d’ufficio di quest’ultimo a far tempo dal 28.2.2007, precisando parimenti che
le spese della difesa, garantite dallo Stato, sono a carico dell’istante, salvo
in caso di proscioglimento (decisione 2.3.2007, inc. Giar __________, AI 47);
che
– essendo stato emanato un decreto di abbandono nei suoi confronti – il qui istante
ha, di principio, diritto di chiedere un’indennità per ingiusto procedimento;
che
l’istante postula la rifusione della nota professionale 11.12.2008 del suo
difensore d’ufficio, avv. PR 1, di CHF 2'444.24 [di cui CHF 1'961.64 a titolo
Fatti
di onorario (circa 8 ore e 55 minuti a CHF 220.--/ora), CHF 217.-- di spese,
CHF 165.60 di IVA e CHF 100.-- di esborsi (doc. A e doc. B annessi all’istanza
11.12.2008)];
che
la surriferita nota professionale concerne prestazioni fornite dall’avv. PR 1
con le autorità ticinesi (colloqui e/o scambi epistolari con il procuratore
pubblico, con il giudice dell’istruzione e dell’arresto e con la Divisione
della giustizia), un colloquio con il legale __________ e la stesura della
presente istanza (cfr. doc. B annesso all’istanza 11.12.2008);
che
la tariffa oraria e l’onorario esposti appaiono conformi ai suddetti principi;
che
le spese vengono riconosciute limitatamente a CHF 177.-- [CHF 50.-- (invece di
70.--) per l’apertura incarto; le spese telefoniche pari a CHF 20.-- non vengono
riconosciute non apparendo giustificate e non essendo meglio specificate];
che
viene inoltre rifuso l’importo di CHF 100.-- a titolo di esborso [anticipo
spese vive (cfr. doc. C annesso all’istanza 11.12.2008)], apparendo fondato;
che
non viene risarcita l’IVA, l’istante avendo domicilio all’estero (cfr.
decisione 24.2.2003 di questa Camera in re L.I., inc. 60.2000.292);
che
ad IS 1 va quindi rifuso, a titolo di spese legali, l’importo di CHF 2'238.65
(di cui CHF 1'961.65 a titolo di onorario, CHF 177.-- di spese e CHF 100.-- di
esborso);
che
per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e
pertanto essi vanno ammessi al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima
interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia – nel caso concreto –
dall’introduzione in data 11.12.2008 della presente istanza;
che
– con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la
giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell’interpretazione delle norme
precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da
risarcire, era stato inizialmente affermato che “tali sono e non possono
essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione” (REP.
1925 p. 312), per poi successivamente confermare l’estensione interpretativa
del danno pecuniario al “danno patrimoniale, materiale” e cioè del
lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p.
406 e 1988 p. 422);
che
l’accusato deve dimostrare che il danno subito è la conseguenza diretta
dell’accusa o della detenzione [nesso di causalità naturale ed adeguato tra il
procedimento penale ed il pregiudizio (decisione TF 1P.602/2003 del
23.2.2004)];
che
per la valutazione e l’estensione del danno sono applicabili, quale diritto
suppletivo, gli art. 42 ss. CO
(R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’istante chiede la somma di CHF
333.--, oltre interessi, per perdita di guadagno "(…) per i cinque giorni passati in Ticino (…)"
(istanza 11.12.2008);
che con scritto 21/22.1.2009 l’avv. PR 1,
con riferimento alle osservazioni 12/14.1.2009 della Divisione di giustizia, rileva
di fare "(…) fatica a capire il rifiuto di
riconoscere che il mio assistito, quand’era in Svizzera, non ha evidentemente potuto
conseguire reddito alcuno ossia ha subìto una perdita di guadagno, che è peraltro
tutt’altro che esorbitante"
e che "spiace constatare che neppure si vuole riconoscere la
difficoltà, per il mio assistito e per il sottoscritto, nell’esibire la pretesa
documentazione" (scritto 21/22.1.2009);
che
l’istante non indica le modalità di calcolo per l’asserita perdita di guadagno
di CHF 333.-- e non precisa nemmeno quale attività (dipendente o indipendente) svolgeva
in quel periodo in __________;
che
l’istante avrebbe potuto e dovuto produrre un certificato di salario, un
contratto di lavoro oppure un documento attestante il suo stipendio mensile
rispettivamente attestante l’effettivo nocumento subito durante il periodo in
cui è stato estradato in Svizzera (documenti peraltro facilmente trasmissibili
via fax, considerato inoltre che l’avv. PR 1 ha avuto contatti con il legale __________
del suo assistito, cfr. doc. B annesso all’istanza 11.12.2008);
che
non comprova – documentando, come gli incombeva [N. SALVIONI, Codice di
procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 317 CPP, ad art. 317 CPP, p.
Considerandi
506: “(…) per le spese di patrocinio ed i danni materiali si deve invece
parlare di rifusione, ossia di risarcimento pieno, stabilito in base alla documentazione
prodotta dall'accusato prosciolto”] – l’esistenza dell’asserito danno;
che
non può quindi esigere il risarcimento di un danno materiale solo dichiarato ma
non provato (cfr., in relazione agli elementi necessari per procedere
eventualmente alle stime previste dall’art. 42 cpv. 2 CO, decisione TF
4C.355/1997 dell’8.3.2005);
che
– in queste circostanze – la sua richiesta di risarcimento di CHF 333.-- per perdita
di guadagno va respinta non essendo sufficientemente comprovata;
che
l'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito
dall'accusato prosciolto;
che
la determinazione dell'ammontare dell'indennità è lasciata al potere d'apprezzamento
del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità,
conformemente agli art. 42 ss. CO
(DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109
n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è
concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi
e questa non sia stata riparata in altro modo;
che
è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare
del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione
dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a
conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale
dell'accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e
412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che
la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione
della personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto
all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia
177.
e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);
che
secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il
torto morale dev'essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico”
(HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH,
Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998,
p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);
che
nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto,
della durata della detenzione;
che
questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere
un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998
n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);
che
l’allora Camera d’accusa del Tribunale federale considerava di regola adeguato
riconoscere un’indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di
privazione della libertà di breve durata e nella misura in cui non sussistevano
particolari motivi che ne giustificavano una diminuzione (decisioni TF
8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale
anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S.R., inc. 60.2001.111);
che
nella seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o
verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei
vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali
conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato;
che
benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente
legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere
puramente simbolica;
che
l’istante chiede la somma di CHF 400.-- (CHF 200.--/giorno), oltre interessi,
per i due giorni di detenzione preventiva ingiustamente sofferta nel Canton
Ticino;
che
– come detto – il 10.11.2006 IS 1 è stato arrestato in __________, che il
15.2.2007
è stata concessa la sua estradizione e che il 27.2.2007 è giunto in
Ticino;
che
è stato scarcerato il 28.2.2007 (AI 43 e AI 44);
che
il qui istante è stato quindi privato della libertà personale per complessivi centodieci
giorni, di cui due giorni nel Canton Ticino;
che
gli viene pertanto assegnato il postulato importo di CHF 400.--, oltre
interessi al 5% dal 28.2.2007, per i due giorni di detenzione preventiva
ingiustamente sofferta nel Canton Ticino, come richiesto;
che
ad IS 1 va di conseguenza rifuso l’importo complessivo di CHF 2'638.65, di cui CHF
2'238.65 per spese legali oltre interessi al 5% dall’11.12.2008, e CHF 400.-- a
titolo di torto morale oltre interessi al 5% dal 28.2.2007;
che
giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti
l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è
fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;
che
la tassa di giustizia di CHF 300.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi
CHF 350.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente, per
la somma di CHF 50.--.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione
al decreto di abbandono 13.12.2007 del procuratore pubblico Giovan Maria
Tattarletti (ABB 165/2007/TT/TT), rifonderà ad IS 1, __________, __________, a
titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 2'638.65, oltre interessi al 5% su CHF 400.-- dal 28.2.2007 e al 5% su CHF 2'238.65 dall’11.12.2008.
2. La
tassa di giustizia di CHF 300.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 350.--
(trecentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in
ragione di CHF 50.-- (cinquanta).
3. Rimedio
di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93
LTF) sono dati, a dipendenza dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia
penale, di diritto pubblico rispettivamente sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98
LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss. LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dagli art. 81, 89 e 115 LTF.
4. Intimazione:
per
conoscenza:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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