60.2008.398
Istanza di ispezione degli atti. cassa di disoccupazione quale istante
6 aprile 2009Italiano3 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2008.398
Data decisione, Autorità:
06.04.2009, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. cassa di disoccupazione quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2008.398
Lugano
6 aprile 2009/spa
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 25.11/12.12.2008
presentata da
IS 1, ,
tendente ad ottenere copia
di un rapporto di polizia agli atti del procedimento penale inc. MP __________;
premesso che la richiesta è stata inviata
direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza in data
12.12.2008, rimettendosi al prudente giudizio di questa Camera;
richiamate le osservazioni 18/19.12.2008 di
PI 3, con cui acconsente all’accesso agli atti da parte dell’istante;
ritenuto che PI 2, interpellato, non ha
presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito di una richiesta di
intervento alla Polizia formulata da PI 2, il Ministero pubblico ha aperto un
procedimento penale a carico di ignoti (inc. MP __________). In questo ambito, PI
3 è stata sentita dalla polizia in data 22.8.2008 quale indiziata. Il
procedimento penale è tuttora aperto, e si trova alla stadio delle informazioni
preliminari, non essendo stata promossa l’accusa nei confronti di nessuno.
2. Con
la presente istanza IS 1 di __________ chiede di ricevere copia del rapporto d’inchiesta
di polizia giudiziaria del 3.11.2008. Il sostituto procuratore pubblico Marisa
Alfier si è rimesso al prudente giudizio di questa Camera, PI 3 ha acconsentito
all’esame degli atti, mentre PI 2, interpellato, non ha presentato osservazioni.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996,
che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche
alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice,
la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un
processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".
4. Nel
presente caso, la richiesta emana da una cassa disoccupazione sindacale, privata,
che opera nell’ambito delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.
In questo contesto, i suoi funzionari sono chiamati a raccogliere le informazioni
indispensabili per determinare non solo l’ammontare dell’indennità di disoccupazione,
ma anche eventuali sospensioni iniziali della stessa quale penalità. Per i
compiti della Cassa, si rimanda in particolare all’art. 81 LADI.
5. Nella
fattispecie in esame, si deve ammettere l’esistenza di un interesse giuridico
legittimo dell’istante ad esaminare gli atti del procedimento penale, ed in
particolare il rapporto di polizia giudiziaria del 3.11.2008, in quanto ci
potrebbe essere un legame tra i fatti oggetto dello stesso e l’interruzione del
rapporto di lavoro.
Fatti
6. L’istanza
è accolta. Fotocopia del rapporto di polizia del 3.11.2008 è allegata alla
Considerandi
copia della presente decisione destinata all’istante.
7.
Data
l’attività svolta dall’istante (di pubblica utilità), si prescinde da tassa di
giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster