60.2008.401
Ricorso contro l'atto di accusa. motivazione. ricevibilità
16 gennaio 2009Italiano16 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2008.401
Data decisione, Autorità:
16.01.2009, CRP
Titolo:
Ricorso contro l'atto di accusa. motivazione. ricevibilità
ATTO D'ACCUSA
RICORSO ALLA CAMERA DEI RICORSI PENALI
RICORSO CONTRO L'ATTO DI ACCUSA
art. 201 CPP-TI
art. 202 CPP-TI
art. 284 cpv. 1 let. b CPP-TI
Incarto n.
60.2008.401
Lugano
16 gennaio
2009/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso 16.12.2008
presentato da
IS 1, ,
patr. da: PR 1
contro
l’atto d’accusa 3/6.12.2008 a suo carico emanato
dall’allora procuratore pubblico Luca Maghetti (ACC __________);
richiamate le osservazioni 19.12.2008
dell’allora magistrato inquirente, mediante le quali chiede in via principiale
di dichiarare il ricorso irricevibile, subordinatamente di respingerlo nel merito;
ritenuto che, in considerazione del gravame,
per economia di procedura ed in applicazione del principio della celerità,
questa Camera non ha ritenuto di interpellare le numerose parti civili;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. A seguito di una segnalazione
del Consiglio di Stato, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale
a carico della qui ricorrente (inc. MP __________), posta in detenzione
preventiva dal 4.4.2005 al 24.6.2005. L’istruttoria formale è terminata il
21.10.2008 (AI 405).
b. In
data 3.12.2008 l’allora procuratore pubblico Luca Maghetti ha emanato l’atto
d’accusa (ACC __________) a carico della qui ricorrente. Con il medesimo rinvia
la ricorrente avanti alla Corte delle assise correzionali di __________ per
diversi titoli di reato: ripetuta violazione del dovere di assistenza o
educazione, ripetuto abbandono, ripetuta coazione e tentata truffa.
L’atto
d’accusa consacra tredici pagine alla descrizione dei comportamenti rimproverati
alla ricorrente, mentre le ultime quattro pagine sono relative alle
intimazioni. La prima imputazione (n. 1, di ripetuta violazione del dovere di
assistenza o educazione), riassunta in un cappello iniziale (p. 1 e 2 in alto), viene ulteriormente specificata con la descrizione di otto differenti comportamenti
ipotizzati (punti n. 1.1 a 1.8).
c. Con
il gravame del 16.12.2008 presentato dal suo patrocinatore, la qui ricorrente impugna
l’atto d’accusa.
Data
la brevità dello scritto di ricorso, in luogo di riassumerlo, se ne riproduce
integralmente la motivazione ed il petitum.
La
motivazione:
“Data
la poca precisione dei reati riportati nell’atto d’accusa, in questa sede si contesta
la sua formulazione.
La
genericità, con cui è stato formulato il detto atto, spalanca le porte a
sorprese e possibili fatti nuovi che potrebbero essere presentati dall’accusa
in sede dibattimentale.
In
sostanza i vari maltrattamenti non sono dettagliati né nella loro modalità né
nel numero di volte in cui sarebbero stati perpetrati e neppure
nell’indicazione dell’identità delle presunte vittime.”
Il
petitum:
“ 1. Il presente ricorso è accolto.
2. È fatto ordine al procuratore pubblico di precisare
e descrivere le gestualità ed i modi delle varie violazioni riportate in modo
eccessivamente generico; di precisare il numero di volte in cui è stato
perpetrato il singolo reato ed identificare nome e cognome della vittima di
ogni reato.
3. Protestate tasse, spese e ripetibili.”.
d. Il
gravame è stato subito intimato all’allora procuratore pubblico, in
considerazione della sua imminente uscita dalla magistratura. Egli ha
presentato in data 19.12.2008 le proprie osservazioni, chiedendo in via principale
di dichiarare irricevibile il gravame, in ragione del contenuto succinto e
generico dello stesso. Per l’allora procuratore pubblico, non si capirebbe a
quali dei reati contestati all’accusata si riferiscono le censure sollevate. La
carenza di motivazione sarebbe tale da non permettere alla pubblica accusa di
prendere posizione adeguatamente sulle contestazioni ricorsuali.
Nel
merito, l’allora procuratore pubblico contesta che l’atto di accusa sia
generico e chiede a titolo subordinato di respingere il ricorso. Per il primo
capo d’imputazione (violazione del dovere d’assistenza o educazione, art. 219
CP), l’allora procuratore pubblico sostiene che l’esposizione dei comportamenti
imputati, in modo raggruppato e riassuntivo, permetterebbe all’accusata ed alla
sua difesa di determinarsi correttamente sulle accuse mosse. L’allora
magistrato inquirente osserva pure che il reato dell’art. 219 CP è un reato di
durata, di modo che non sarebbero determinanti i singoli maltrattamenti. Sempre
con riferimento alla prima imputazione, l’allora procuratore pubblico ritiene
che l’identità delle vittime sia indicata, così come le singole azioni o
omissioni. Per i capi di imputazione 2 e 4, la descrizione sarebbe precisa,
mentre per il capo d’imputazione 3 sarebbe impossibile una più precisa
datazione degli episodi.
Considerandi
1.
1.1.
L'art.
201.
cpv. 1 CPP riserva all'accusato e alla parte civile la facoltà di impugnare
dinanzi a questa Camera, nel termine di dieci giorni dalla sua intimazione,
l'atto di accusa per opporre la sua nullità per vizio di forma (lit. a) oppure
l'incompetenza delle assise indicatevi (lit. b) oppure ancora le eccezioni che
sospendono o escludono la persecuzione del reato (lit. c).
1.2
Nel
presente caso il gravame è tempestivo ed indirizzato all’autorità competente.
2.
2.1.
Preliminarmente
è eccepito e si pone un problema di ricevibilità, in relazione alla motivazione
del gravame.
2.2
Gli
art. 284 ss. CPP non danno particolari indicazioni riguardo alla motivazione
dei gravami a questa Camera. Neppure l’art. 201 CPP (applicabile nel presente
caso) dà indicazioni circa la motivazione del gravame: precisa e limita quelli
che sono gli argomenti eccepibili a questo stadio della procedura e con questa
via di ricorso.
2.3
Di
principio quando la legge impone la forma scritta, il ricorso deve contenere
una motivazione (G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea
2006, p. 752).
Come
ricordato dalla giurisprudenza, l’obbligo di sufficiente motivazione incombe
anche ai reclamanti, e non solo all’autorità decisionale (sentenza del
20.7.1994
in re D.T., inc. CRP __________).
2.4
Un
reclamo deve esporre le censure sollevate e le conclusioni formulate, in modo comprensibile.
Come
ricordato dalla giurisprudenza di questa Camera, ogni istanza o impugnazione
deve essere convenientemente motivata, per consentire alle controparti ed
all’autorità di prendere adeguata posizione, rispettivamente di decidere
(sentenza del 20.7.1994 in re D.T., p. 5).
Come
autorità di ricorso, questa Camera pone esigenze rigorose, e analizza unicamente
puntuali censure, che l’istante deve sostanziare dettagliatamente in fatto e in
diritto: compete all’istante indicare compiutamente i motivi che, a suo giudizio,
costituiscono una violazione delle norme legali (sentenza del 6.8.2007 in re R.
SA, p. 5, inc. CRP __________).
L’art.
385.
cpv. 1 del nuovo Codice di procedura penale federale prevede che, quando è
richiesta una motivazione, il ricorrente deve indicare con precisione i punti
della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa
decisione, i mezzi di prova che invoca.
La
giurisprudenza civile in relazione all’art. 309 cpv. 2 lit. f CPC TI esige che
l’appello debba menzionare quali sono i punti della sentenza ritenuti errati e
dimostrare che le argomentazioni e le motivazioni scelte dal giudice di prima
istanza sono sprovviste di pertinenza: la critica al giudizio appellato
dev’essere puntuale e precisa. Un semplice elenco di quesiti giuridici da
esaminare non è sufficiente (E. EPINEY-COLOMBO, Appello Copia-incolla?, in
Bollettino Avvocati n. 36, p. 8).
La
giurisprudenza amministrativa precisa che il ricorso deve contenere una breve
motivazione ed una concisa esposizione dei fatti. La norma intende prevenire memoriali
prolissi e sottolinea la necessità che la motivazione del ricorso sia
sufficiente e risponda cioè a quelle esigenze minime che sono riassumibili nel
principio generale secondo cui il ricorrente deve esprimere in modo
riconoscibile le proprie intenzioni di ottenere la modifica di un atto e della
sua portata giuridica (M. BORGHI/G. CORTI, Compendio di procedura amministrativa
ticinese, Lugano 1997, n. 3 ad art. 36, p. 248).
2.5
Va
quindi ribadito che in caso di un ricorso contro un atto d’accusa (come nel presente
caso), non si è in presenza di un ricorso generale nel quale possano essere
sollevate tutte le censure in fatto ed in diritto. Al contrario, il CPP limita
gli argomenti e le censure sollevabili dinnanzi a questa Camera (art. 201 cpv.
1.
CPP).
2.6
Pacifico
che le esigenze di motivazione del ricorso sono esaminate in modo meno rigoroso
quando è il ricorrente personalmente a formulare il gravame.
3.
Nel
presente caso la ricorrente, debitamente rappresentata da un legale, ha presentato
un gravame con una motivazione manifestamente insufficiente.
Anzitutto
insufficiente nelle conclusioni. Non chiede la nullità dell’atto d’accusa e il
ritorno degli atti al procuratore pubblico affinché presenti un nuovo atto
d’accusa, conformemente all’art. 202 CPP: chiede unicamente al procuratore
pubblico di “precisare e descrivere”.
Inoltre
insufficiente anche giuridicamente: il gravame non indica quale degli argomenti
previsti dall’art. 201 cpv. 1 CPP invoca. Più in generale, il gravame è privo
di qualsiasi riferimento a disposizioni legali.
Infine
insufficiente nelle argomentazioni. A fronte di un atto d’accusa di diciassette
pagine, con una descrizione dei comportamenti rimproverati su tredici pagine,
la ricorrente si limita a tre frasi.
“Data
la poca precisione dei reati riportati nell’atto d’accusa, in questa sede si contesta
la sua formulazione”: frase del tutto generica, rispetto alla quale
difficilmente una parte può esprimersi ed un’autorità può decidere.
Non
migliore sorte merita la seconda frase della motivazione: “La genericità,
con cui è stato formulato il detto atto, spalanca le porte a sorprese e
possibili fatti nuovi che potrebbero essere presentati dall’accusa in sede
dibattimentale”. La frase si riferisce a ipotetici possibili futuri
comportamenti della pubblica accusa al dibattimento, che se del caso potranno
in quella sede essere debitamente contestati (con riferimento al principio
accusatorio). In nessun modo, dalla formulazione dell’atto d’accusa, si può derivare
la certezza o una ragionevole probabilità che simili comportamenti potranno
essere assunti in futuro.
Resta
la terza ed ultima frase della motivazione: “In sostanza i vari
maltrattamenti non sono dettagliati né nei loro modi né nel numero di volte in
cui sarebbero stati perpetrati e neppure nell’indicazione delle presunte
vittime.”. Frase pure generica, che neppure specifica se il rimprovero
riguardi tutte le (quattro) diverse imputazioni o solo alcune, se riguardi
tutta l'imputazione o solo parte della stessa.
4.
A
fronte di tali insufficienze del gravame, questa Camera non può che dichiarare
il ricorso irricevibile in ordine.
5.
Abbondanzialmente,
anche nel merito, il gravame non meriterebbe sorte migliore e dovrebbe essere
respinto, se esaminato nella ristretta ottica della più che scarna motivazione.
6.
Giova
preliminarmente ricordare che quando la Camera dei ricorsi penali non ritiene
fondato il ricorso - perché non ravvisa vizi di forma tali da concludere per la
nullità dell'atto di accusa o perché ritiene competente la Corte delle assise
indicata o perché non reputa esservi eccezioni che sospendono od escludono la
persecuzione o il carattere del reato incriminato - pronuncia con decreto non
motivato (art. 205 CPP). Questa norma trova fondamento, specie per quanto
concerne un ricorso che oppone eccezioni tali da sospendere o escludere la
persecuzione del reato, nella necessità di non pregiudicare - anche in via
indiretta - le competenze delle Corti delle assise e meglio i diritti della
difesa al pubblico dibattimento.
E'
tuttavia doveroso ed opportuno esporre le considerazioni che sorreggono il giudizio
di questa Camera ove queste non attengano a questioni di merito, le sole che
possono soggiacere alla limitazione imposta dall'art. 205 CPP (cfr. sentenza
3.2.1993
in re E. F. ed altri, inc. __________).
Il
giudizio che decide la reiezione del ricorso non è definitivo e può pertanto
essere rivisto al dibattimento dinanzi al giudice di merito.
7.
A'
sensi dell'art. 200 cpv. 1 lit. b CPP l'atto di accusa deve indicare l'azione
od omissione punibile, con cenno alle circostanze di tempo e di luogo in cui
venne commessa e di quelle che influiscono sulla sua qualifica legale: esso -
in applicazione del principio accusatorio (cfr. art. 32 cpv. 2 Cost. e 6 cifra
3.
lit. a CEDU), che garantisce i diritti di difesa dell'accusato e concretizza
in tal modo il diritto di essere sentito (cfr. art. 29 cpv. 2 Cost.) - deve
quindi riportare fatti che, seppur sommariamente, specifichino e diano le
necessarie indicazioni sull'azione, rispettivamente sull'omissione punibile,
così che l'accusato possa conoscere in modo univoco l'imputazione che gli viene
mossa già dall'atto di deferimento alla Corte giudicante, e ciò nel suo interesse
in ordine ad una preparazione corretta e compiuta della propria difesa [cfr.
sentenze TF 6P.118/2003 del 20.2.2004,6P.136/2003 del 24.11.2003 e 1P.494/2002
dell’11.11.2002 (pubblicata in PRA 2003 n. 81); DTF 126 I 19 e 120 IV 348;
sentenze 11.3.1985 in re A. F., inc. __________, e 8.6.1984 in re X. ed altri,
inc. __________, di questa Camera, pubblicate in REP. 1986, p. 164 e 1986 p.
164.
ss.; sentenza 17.1.1996 del Kantonsgericht del Canton Grigioni in re B.,
pubblicata in PKG 1996 n. 34; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 321 ss. e 1098 s.; R.
HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed.,
Basilea 2005, § 50 n. 1 ss. e § 79 n. 1 ss.; N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4.
ed., Basilea/Zurigo/Ginevra 2004, n. 145 ss. e 813 ss.; A. DONATSCH / N.
SCHMID, Kommentar zur Strafprozessordnung des Kantons Zürich, Zurigo 2000, n. 2
ss. ad art. 162 StPO; N. OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, Berna
1994, n. 14.3; J. A. FROWEIN / W. PEUKERT, Europäische
Menschenrechtskonvention, EMRK - Kommentar, 2. ed., Kehl 1996, n. 175 ad art. 6
CEDU].
Al
fine di circoscrivere l'oggetto del processo e del giudizio e di assicurare i
diritti della difesa, in modo che l'imputato possa adeguatamente far valere le
sue ragioni (cfr. sentenze 21.10.1999 in re B. e 24.3.1998 in re C. della Corte
di cassazione e di revisione penale, pubblicate in REP. 1999 n. 132 e 1998 n.
124), il reato rimproverato all'accusato deve pertanto essere descritto in modo
preciso e deve essere individualizzato in particolare con l'indicazione delle
sue componenti di tempo, di luogo, di modalità di commissione e di forma di
partecipazione (correità, complicità, istigazione: cfr. A. DONATSCH / N.
SCHMID, op. cit., n. 7 ad art. 162 StPO; cfr. anche sentenza TF 6P.113/2003 del
22.10
, inc., e DTF 120 IV 348 considerando 3c).
8.
In
merito al contenuto di un atto di accusa, la giurisprudenza di questa Camera ha
peraltro escluso che possa essere sintetizzata una regola generale (cfr.
sentenza 8.6.1984 in re X., pubblicata in REP. 1986, p. 164 ss.): determinanti
sono sempre le circostanze del caso concreto, posto altresì che le nullità
formali devono essere limitate a quelle deficienze che esigono la rigorosa
sanzione della nullità.
Ad
esempio nel caso in cui l'atto di accusa si presenti come un esposto discorsivo
inteso quale una memoria o un allegato in cui sono menzionate e riassunte le
prove a sostegno dell'accusa (cfr. sentenza 15.9.1983 in re M. T. e H. L. S.,
inc. __________) o contenga ricorrenti citazioni letterali di testimonianze e
di risultanze peritali dell'istruzione formale che devono ancora essere
verificate e valutate al pubblico dibattimento, nonché esposti discorsivi
diffusi su particolari non direttamente riconducibili agli elementi costitutivi
del reato, ma che servono solo a meglio illustrarli (cfr. sentenza 8.6.1984 in
re X. ed altri, inc. __________, pubblicata in REP. 1986 p. 164 ss).
Giova inoltre ricordare che
se un esuberante esposto di accusa può sottostare a censura per eccesso di
motivazione, eventuali carenze nell'esposizione delle circostanze di fatto
possono essere proposte solo al giudice del merito, al quale questa Camera non
può sostituirsi nell'accertamento di tutti gli elementi costitutivi del reato,
atteso che un'eventuale carenza sostanziale dell'atto di accusa non pregiudica
i diritti della difesa, le imputazioni dell'atto di accusa rimanendo vincolanti
al dibattimento (cfr. art. 260 cpv. 2 CPP; cfr. sentenza 3.2.1993 in re E. F.
ed altri, inc. __________).
9.
Nel
presente caso, alla semplice lettura dell’atto d’accusa contestato, e con riferimento
alla censura di genericità sollevata nel gravame, emerge come ci sia stato uno
sforzo di precisare, sistematizzare e dettagliare i maltrattamenti
rimproverati, sia riguardo le modalità di commissione o omissione, sia riguardo
le vittime, e ciò malgrado l’oggettiva complessità dei fatti, la durata nel
tempo, il coinvolgimento di innumerevoli potenziali vittime in tenera età, ciò
che non concorre certo ad una precisa ricostruzione.
Per
la prima imputazione, oltre alla descrizione generale, l’atto d’accusa espone i
maltrattamenti imputati suddividendoli in otto categorie (percosse di varia natura
ed intensità, costrizioni ad ingozzamenti nel mangiare, isolamento dei bambini
abbandonati al pianto ed alle urla fino allo sfinimento, costrizioni, rimproveri,
urla ed ingiurie di varie intensità, docce fredde, abuso emozionale,
trascuratezza, quest’ultima categoria ulteriormente dettagliata in cinque
comportamenti), con l’indicazione delle vittime ad ogni categoria di
comportamento.
Per
la terza imputazione, seppur formulata in modo stringato e generico, occorre
considerare che per la descrizione dei comportamenti rinvia ai punti 1.2, 1.4 e
1.6
dell’atto d’accusa.
Per
la seconda e per la quarta imputazione, le descrizioni appaiono corrispondere
ai canoni soliti.
Di
modo che la censura di genericità appare, oltre che non motivata, infondata nel
merito.
Giova
ovviamente ricordare che, come già anticipato, eventuali carenze nell'esposizione
delle circostanze di fatto possono essere proposte al giudice del merito, al
quale questa Camera non può sostituirsi nell'accertamento di tutti gli elementi
costitutivi del reato, atteso che un'eventuale carenza sostanziale dell'atto di
accusa non pregiudica i diritti della difesa, le imputazioni dell'atto di
accusa rimanendo vincolanti al dibattimento (cfr. art. 260 cpv. 2 CPP; cfr.
sentenza 3.2.1993 in re E. F. ed altri, inc. __________).
10.
Il
gravame è irricevibile. Abbondanzialmente, è infondato nel merito. Tassa di
giustizia e spese sono poste a carico della ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 198, 200, 201, 202, 206
e 284 ss. CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. Il
ricorso è irricevibile.
2. La
tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF 350.--, per complessivi CHF 850.--
(ottocentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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