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Decisione

60.2008.401

Ricorso contro l'atto di accusa. motivazione. ricevibilità

16 gennaio 2009Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

a. A seguito di una segnalazione

del Consiglio di Stato, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale

a carico della qui ricorrente (inc. MP __________), posta in detenzione

preventiva dal 4.4.2005 al 24.6.2005. L’istruttoria formale è terminata il

21.10.2008 (AI 405).

b. In

data 3.12.2008 l’allora procuratore pubblico Luca Maghetti ha emanato l’atto

d’accusa (ACC __________) a carico della qui ricorrente. Con il medesimo rinvia

la ricorrente avanti alla Corte delle assise correzionali di __________ per

diversi titoli di reato: ripetuta violazione del dovere di assistenza o

educazione, ripetuto abbandono, ripetuta coazione e tentata truffa.

L’atto

d’accusa consacra tredici pagine alla descrizione dei comportamenti rimproverati

alla ricorrente, mentre le ultime quattro pagine sono relative alle

intimazioni. La prima imputazione (n. 1, di ripetuta violazione del dovere di

assistenza o educazione), riassunta in un cappello iniziale (p. 1 e 2 in alto), viene ulteriormente specificata con la descrizione di otto differenti comportamenti

ipotizzati (punti n. 1.1 a 1.8).

c. Con

il gravame del 16.12.2008 presentato dal suo patrocinatore, la qui ricorrente impugna

l’atto d’accusa.

Data

la brevità dello scritto di ricorso, in luogo di riassumerlo, se ne riproduce

integralmente la motivazione ed il petitum.

La

motivazione:

“Data

la poca precisione dei reati riportati nell’atto d’accusa, in questa sede si contesta

la sua formulazione.

La

genericità, con cui è stato formulato il detto atto, spalanca le porte a

sorprese e possibili fatti nuovi che potrebbero essere presentati dall’accusa

in sede dibattimentale.

In

sostanza i vari maltrattamenti non sono dettagliati né nella loro modalità né

nel numero di volte in cui sarebbero stati perpetrati e neppure

nell’indicazione dell’identità delle presunte vittime.”

Il

petitum:

“ 1. Il presente ricorso è accolto.

2. È fatto ordine al procuratore pubblico di precisare

e descrivere le gestualità ed i modi delle varie violazioni riportate in modo

eccessivamente generico; di precisare il numero di volte in cui è stato

perpetrato il singolo reato ed identificare nome e cognome della vittima di

ogni reato.

3. Protestate tasse, spese e ripetibili.”.

d. Il

gravame è stato subito intimato all’allora procuratore pubblico, in

considerazione della sua imminente uscita dalla magistratura. Egli ha

presentato in data 19.12.2008 le proprie osservazioni, chiedendo in via principale

di dichiarare irricevibile il gravame, in ragione del contenuto succinto e

generico dello stesso. Per l’allora procuratore pubblico, non si capirebbe a

quali dei reati contestati all’accusata si riferiscono le censure sollevate. La

carenza di motivazione sarebbe tale da non permettere alla pubblica accusa di

prendere posizione adeguatamente sulle contestazioni ricorsuali.

Nel

merito, l’allora procuratore pubblico contesta che l’atto di accusa sia

generico e chiede a titolo subordinato di respingere il ricorso. Per il primo

capo d’imputazione (violazione del dovere d’assistenza o educazione, art. 219

CP), l’allora procuratore pubblico sostiene che l’esposizione dei comportamenti

imputati, in modo raggruppato e riassuntivo, permetterebbe all’accusata ed alla

sua difesa di determinarsi correttamente sulle accuse mosse. L’allora

magistrato inquirente osserva pure che il reato dell’art. 219 CP è un reato di

durata, di modo che non sarebbero determinanti i singoli maltrattamenti. Sempre

con riferimento alla prima imputazione, l’allora procuratore pubblico ritiene

che l’identità delle vittime sia indicata, così come le singole azioni o

omissioni. Per i capi di imputazione 2 e 4, la descrizione sarebbe precisa,

mentre per il capo d’imputazione 3 sarebbe impossibile una più precisa

datazione degli episodi.

Considerandi

1.

1.1.

L'art.

201.

cpv. 1 CPP riserva all'accusato e alla parte civile la facoltà di impugnare

dinanzi a questa Camera, nel termine di dieci giorni dalla sua intimazione,

l'atto di accusa per opporre la sua nullità per vizio di forma (lit. a) oppure

l'incompetenza delle assise indicatevi (lit. b) oppure ancora le eccezioni che

sospendono o escludono la persecuzione del reato (lit. c).

1.2

Nel

presente caso il gravame è tempestivo ed indirizzato all’autorità competente.

2.

2.1.

Preliminarmente

è eccepito e si pone un problema di ricevibilità, in relazione alla motivazione

del gravame.

2.2

Gli

art. 284 ss. CPP non danno particolari indicazioni riguardo alla motivazione

dei gravami a questa Camera. Neppure l’art. 201 CPP (applicabile nel presente

caso) dà indicazioni circa la motivazione del gravame: precisa e limita quelli

che sono gli argomenti eccepibili a questo stadio della procedura e con questa

via di ricorso.

2.3

Di

principio quando la legge impone la forma scritta, il ricorso deve contenere

una motivazione (G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea

2006, p. 752).

Come

ricordato dalla giurisprudenza, l’obbligo di sufficiente motivazione incombe

anche ai reclamanti, e non solo all’autorità decisionale (sentenza del

20.7.1994

in re D.T., inc. CRP __________).

2.4

Un

reclamo deve esporre le censure sollevate e le conclusioni formulate, in modo comprensibile.

Come

ricordato dalla giurisprudenza di questa Camera, ogni istanza o impugnazione

deve essere convenientemente motivata, per consentire alle controparti ed

all’autorità di prendere adeguata posizione, rispettivamente di decidere

(sentenza del 20.7.1994 in re D.T., p. 5).

Come

autorità di ricorso, questa Camera pone esigenze rigorose, e analizza unicamente

puntuali censure, che l’istante deve sostanziare dettagliatamente in fatto e in

diritto: compete all’istante indicare compiutamente i motivi che, a suo giudizio,

costituiscono una violazione delle norme legali (sentenza del 6.8.2007 in re R.

SA, p. 5, inc. CRP __________).

L’art.

385.

cpv. 1 del nuovo Codice di procedura penale federale prevede che, quando è

richiesta una motivazione, il ricorrente deve indicare con precisione i punti

della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa

decisione, i mezzi di prova che invoca.

La

giurisprudenza civile in relazione all’art. 309 cpv. 2 lit. f CPC TI esige che

l’appello debba menzionare quali sono i punti della sentenza ritenuti errati e

dimostrare che le argomentazioni e le motivazioni scelte dal giudice di prima

istanza sono sprovviste di pertinenza: la critica al giudizio appellato

dev’essere puntuale e precisa. Un semplice elenco di quesiti giuridici da

esaminare non è sufficiente (E. EPINEY-COLOMBO, Appello Copia-incolla?, in

Bollettino Avvocati n. 36, p. 8).

La

giurisprudenza amministrativa precisa che il ricorso deve contenere una breve

motivazione ed una concisa esposizione dei fatti. La norma intende prevenire memoriali

prolissi e sottolinea la necessità che la motivazione del ricorso sia

sufficiente e risponda cioè a quelle esigenze minime che sono riassumibili nel

principio generale secondo cui il ricorrente deve esprimere in modo

riconoscibile le proprie intenzioni di ottenere la modifica di un atto e della

sua portata giuridica (M. BORGHI/G. CORTI, Compendio di procedura amministrativa

ticinese, Lugano 1997, n. 3 ad art. 36, p. 248).

2.5

Va

quindi ribadito che in caso di un ricorso contro un atto d’accusa (come nel presente

caso), non si è in presenza di un ricorso generale nel quale possano essere

sollevate tutte le censure in fatto ed in diritto. Al contrario, il CPP limita

gli argomenti e le censure sollevabili dinnanzi a questa Camera (art. 201 cpv.

1.

CPP).

2.6

Pacifico

che le esigenze di motivazione del ricorso sono esaminate in modo meno rigoroso

quando è il ricorrente personalmente a formulare il gravame.

3.

Nel

presente caso la ricorrente, debitamente rappresentata da un legale, ha presentato

un gravame con una motivazione manifestamente insufficiente.

Anzitutto

insufficiente nelle conclusioni. Non chiede la nullità dell’atto d’accusa e il

ritorno degli atti al procuratore pubblico affinché presenti un nuovo atto

d’accusa, conformemente all’art. 202 CPP: chiede unicamente al procuratore

pubblico di “precisare e descrivere”.

Inoltre

insufficiente anche giuridicamente: il gravame non indica quale degli argomenti

previsti dall’art. 201 cpv. 1 CPP invoca. Più in generale, il gravame è privo

di qualsiasi riferimento a disposizioni legali.

Infine

insufficiente nelle argomentazioni. A fronte di un atto d’accusa di diciassette

pagine, con una descrizione dei comportamenti rimproverati su tredici pagine,

la ricorrente si limita a tre frasi.

“Data

la poca precisione dei reati riportati nell’atto d’accusa, in questa sede si contesta

la sua formulazione”: frase del tutto generica, rispetto alla quale

difficilmente una parte può esprimersi ed un’autorità può decidere.

Non

migliore sorte merita la seconda frase della motivazione: “La genericità,

con cui è stato formulato il detto atto, spalanca le porte a sorprese e

possibili fatti nuovi che potrebbero essere presentati dall’accusa in sede

dibattimentale”. La frase si riferisce a ipotetici possibili futuri

comportamenti della pubblica accusa al dibattimento, che se del caso potranno

in quella sede essere debitamente contestati (con riferimento al principio

accusatorio). In nessun modo, dalla formulazione dell’atto d’accusa, si può derivare

la certezza o una ragionevole probabilità che simili comportamenti potranno

essere assunti in futuro.

Resta

la terza ed ultima frase della motivazione: “In sostanza i vari

maltrattamenti non sono dettagliati né nei loro modi né nel numero di volte in

cui sarebbero stati perpetrati e neppure nell’indicazione delle presunte

vittime.”. Frase pure generica, che neppure specifica se il rimprovero

riguardi tutte le (quattro) diverse imputazioni o solo alcune, se riguardi

tutta l'imputazione o solo parte della stessa.

4.

A

fronte di tali insufficienze del gravame, questa Camera non può che dichiarare

il ricorso irricevibile in ordine.

5.

Abbondanzialmente,

anche nel merito, il gravame non meriterebbe sorte migliore e dovrebbe essere

respinto, se esaminato nella ristretta ottica della più che scarna motivazione.

6.

Giova

preliminarmente ricordare che quando la Camera dei ricorsi penali non ritiene

fondato il ricorso - perché non ravvisa vizi di forma tali da concludere per la

nullità dell'atto di accusa o perché ritiene competente la Corte delle assise

indicata o perché non reputa esservi eccezioni che sospendono od escludono la

persecuzione o il carattere del reato incriminato - pronuncia con decreto non

motivato (art. 205 CPP). Questa norma trova fondamento, specie per quanto

concerne un ricorso che oppone eccezioni tali da sospendere o escludere la

persecuzione del reato, nella necessità di non pregiudicare - anche in via

indiretta - le competenze delle Corti delle assise e meglio i diritti della

difesa al pubblico dibattimento.

E'

tuttavia doveroso ed opportuno esporre le considerazioni che sorreggono il giudizio

di questa Camera ove queste non attengano a questioni di merito, le sole che

possono soggiacere alla limitazione imposta dall'art. 205 CPP (cfr. sentenza

3.2.1993

in re E. F. ed altri, inc. __________).

Il

giudizio che decide la reiezione del ricorso non è definitivo e può pertanto

essere rivisto al dibattimento dinanzi al giudice di merito.

7.

A'

sensi dell'art. 200 cpv. 1 lit. b CPP l'atto di accusa deve indicare l'azione

od omissione punibile, con cenno alle circostanze di tempo e di luogo in cui

venne commessa e di quelle che influiscono sulla sua qualifica legale: esso -

in applicazione del principio accusatorio (cfr. art. 32 cpv. 2 Cost. e 6 cifra

3.

lit. a CEDU), che garantisce i diritti di difesa dell'accusato e concretizza

in tal modo il diritto di essere sentito (cfr. art. 29 cpv. 2 Cost.) - deve

quindi riportare fatti che, seppur sommariamente, specifichino e diano le

necessarie indicazioni sull'azione, rispettivamente sull'omissione punibile,

così che l'accusato possa conoscere in modo univoco l'imputazione che gli viene

mossa già dall'atto di deferimento alla Corte giudicante, e ciò nel suo interesse

in ordine ad una preparazione corretta e compiuta della propria difesa [cfr.

sentenze TF 6P.118/2003 del 20.2.2004,6P.136/2003 del 24.11.2003 e 1P.494/2002

dell’11.11.2002 (pubblicata in PRA 2003 n. 81); DTF 126 I 19 e 120 IV 348;

sentenze 11.3.1985 in re A. F., inc. __________, e 8.6.1984 in re X. ed altri,

inc. __________, di questa Camera, pubblicate in REP. 1986, p. 164 e 1986 p.

164.

ss.; sentenza 17.1.1996 del Kantonsgericht del Canton Grigioni in re B.,

pubblicata in PKG 1996 n. 34; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 321 ss. e 1098 s.; R.

HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed.,

Basilea 2005, § 50 n. 1 ss. e § 79 n. 1 ss.; N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4.

ed., Basilea/Zurigo/Ginevra 2004, n. 145 ss. e 813 ss.; A. DONATSCH / N.

SCHMID, Kommentar zur Strafprozessordnung des Kantons Zürich, Zurigo 2000, n. 2

ss. ad art. 162 StPO; N. OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, Berna

1994, n. 14.3; J. A. FROWEIN / W. PEUKERT, Europäische

Menschenrechtskonvention, EMRK - Kommentar, 2. ed., Kehl 1996, n. 175 ad art. 6

CEDU].

Al

fine di circoscrivere l'oggetto del processo e del giudizio e di assicurare i

diritti della difesa, in modo che l'imputato possa adeguatamente far valere le

sue ragioni (cfr. sentenze 21.10.1999 in re B. e 24.3.1998 in re C. della Corte

di cassazione e di revisione penale, pubblicate in REP. 1999 n. 132 e 1998 n.

124), il reato rimproverato all'accusato deve pertanto essere descritto in modo

preciso e deve essere individualizzato in particolare con l'indicazione delle

sue componenti di tempo, di luogo, di modalità di commissione e di forma di

partecipazione (correità, complicità, istigazione: cfr. A. DONATSCH / N.

SCHMID, op. cit., n. 7 ad art. 162 StPO; cfr. anche sentenza TF 6P.113/2003 del

22.10

, inc., e DTF 120 IV 348 considerando 3c).

8.

In

merito al contenuto di un atto di accusa, la giurisprudenza di questa Camera ha

peraltro escluso che possa essere sintetizzata una regola generale (cfr.

sentenza 8.6.1984 in re X., pubblicata in REP. 1986, p. 164 ss.): determinanti

sono sempre le circostanze del caso concreto, posto altresì che le nullità

formali devono essere limitate a quelle deficienze che esigono la rigorosa

sanzione della nullità.

Ad

esempio nel caso in cui l'atto di accusa si presenti come un esposto discorsivo

inteso quale una memoria o un allegato in cui sono menzionate e riassunte le

prove a sostegno dell'accusa (cfr. sentenza 15.9.1983 in re M. T. e H. L. S.,

inc. __________) o contenga ricorrenti citazioni letterali di testimonianze e

di risultanze peritali dell'istruzione formale che devono ancora essere

verificate e valutate al pubblico dibattimento, nonché esposti discorsivi

diffusi su particolari non direttamente riconducibili agli elementi costitutivi

del reato, ma che servono solo a meglio illustrarli (cfr. sentenza 8.6.1984 in

re X. ed altri, inc. __________, pubblicata in REP. 1986 p. 164 ss).

Giova inoltre ricordare che

se un esuberante esposto di accusa può sottostare a censura per eccesso di

motivazione, eventuali carenze nell'esposizione delle circostanze di fatto

possono essere proposte solo al giudice del merito, al quale questa Camera non

può sostituirsi nell'accertamento di tutti gli elementi costitutivi del reato,

atteso che un'eventuale carenza sostanziale dell'atto di accusa non pregiudica

i diritti della difesa, le imputazioni dell'atto di accusa rimanendo vincolanti

al dibattimento (cfr. art. 260 cpv. 2 CPP; cfr. sentenza 3.2.1993 in re E. F.

ed altri, inc. __________).

9.

Nel

presente caso, alla semplice lettura dell’atto d’accusa contestato, e con riferimento

alla censura di genericità sollevata nel gravame, emerge come ci sia stato uno

sforzo di precisare, sistematizzare e dettagliare i maltrattamenti

rimproverati, sia riguardo le modalità di commissione o omissione, sia riguardo

le vittime, e ciò malgrado l’oggettiva complessità dei fatti, la durata nel

tempo, il coinvolgimento di innumerevoli potenziali vittime in tenera età, ciò

che non concorre certo ad una precisa ricostruzione.

Per

la prima imputazione, oltre alla descrizione generale, l’atto d’accusa espone i

maltrattamenti imputati suddividendoli in otto categorie (percosse di varia natura

ed intensità, costrizioni ad ingozzamenti nel mangiare, isolamento dei bambini

abbandonati al pianto ed alle urla fino allo sfinimento, costrizioni, rimproveri,

urla ed ingiurie di varie intensità, docce fredde, abuso emozionale,

trascuratezza, quest’ultima categoria ulteriormente dettagliata in cinque

comportamenti), con l’indicazione delle vittime ad ogni categoria di

comportamento.

Per

la terza imputazione, seppur formulata in modo stringato e generico, occorre

considerare che per la descrizione dei comportamenti rinvia ai punti 1.2, 1.4 e

1.6

dell’atto d’accusa.

Per

la seconda e per la quarta imputazione, le descrizioni appaiono corrispondere

ai canoni soliti.

Di

modo che la censura di genericità appare, oltre che non motivata, infondata nel

merito.

Giova

ovviamente ricordare che, come già anticipato, eventuali carenze nell'esposizione

delle circostanze di fatto possono essere proposte al giudice del merito, al

quale questa Camera non può sostituirsi nell'accertamento di tutti gli elementi

costitutivi del reato, atteso che un'eventuale carenza sostanziale dell'atto di

accusa non pregiudica i diritti della difesa, le imputazioni dell'atto di

accusa rimanendo vincolanti al dibattimento (cfr. art. 260 cpv. 2 CPP; cfr.

sentenza 3.2.1993 in re E. F. ed altri, inc. __________).

10.

Il

gravame è irricevibile. Abbondanzialmente, è infondato nel merito. Tassa di

giustizia e spese sono poste a carico della ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 198, 200, 201, 202, 206

e 284 ss. CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. Il

ricorso è irricevibile.

2. La

tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF 350.--, per complessivi CHF 850.--

(ottocentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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