60.2008.402
Istanza di ispezione degli atti. Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istante
20 gennaio 2009Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2008.402
Data decisione, Autorità:
20.01.2009, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2008.402
Lugano
20 gennaio
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Andrea Pedroli, Matteo Cassina (in sostituzione di Raffaele
Guffi e Ivano Ranzanici, esclusisi)
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 16.12.2008
presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti
di un incarto penale;
richiamate le osservazioni 18/19.12.2008
dell’allora procuratore pubblico Luca Maghetti, che comunica di preavvisare
favorevolmente la richiesta, ritenendola pertinente;
richiamate altresì le osservazioni
23/29.12.2008 di PI 1, __________ (rappr. da: PR 1, __________), di cui si dirà
in corso di motivazione;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Nell’ambito dell’Operazione __________,
il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale, tra l’altro, a carico
di PI 1 – arrestato il __________ (AI 48) e scarcerato il __________ (AI 111) –
per titolo di promovimento della prostituzione, falsità in documenti e
contravvenzione alla LDDS (inc. MP __________).
L’accusa
nei suoi confronti è stata poi estesa per titolo di appropriazione indebita,
sub. amministrazione infedele e frode fiscale (decisione CRP 28.6.2005, inc. __________
e decisione CRP 5.9.2005, inc. __________ e verbali d’interrogatorio agli atti).
Il
procedimento penale è ancora pendente presso il Ministero pubblico.
2. Presso il IS 1 sono pendenti due ricorsi presentati
da due istituti di previdenza professionale avverso una decisione dell’Ufficio
AI mediante la quale ha erogato a PI 1 una rendita d’invalidità intera dall’1.9.2004
(inc. __________ e __________).
3. Con
la presente istanza il vicepresidente del IS 1 Raffaele Guffi chiede a questa
Camera l’autorizzazione di poter consultare gli atti dell’incarto penale MP __________
e le sentenze emanate dalla Camera dei ricorsi penali ivi connesse, di poter
estrarre copia dei documenti necessari ai fini del giudizio e di poter trasmettere
gli stessi alle parti implicate nelle suddette procedure. Evidenzia in
particolare che dagli atti di causa emergerebbero indizi che PI 1, nonostante
gli sia stata riconosciuta dall’AI un’incapacità al guadagno nella misura
dell’80%, avrebbe esercitato un’attività lucrativa conseguendo rilevanti
redditi.
Come
esposto in entrata, l’allora procuratore pubblico Luca Maghetti ha preavvisato
favorevolmente la richiesta, ritenendola pertinente.
Con
osservazioni 23/29.12.2008 la PR 1, in nome e per conto di PI 1, si oppone alla
surriferita richiesta. Rileva che l’inchiesta – avviata all’inizio del mese di
febbraio 2005 – si trova ancora nella fase istruttoria, che non è stato ancora
eseguito il deposito atti e che il suo assicurato non ha ancora potuto accedere
all’incarto penale. Nella denegata ipotesi in cui questa Camera dovesse
accogliere l’istanza, a sua mente occorre in ogni modo fare una distinzione tra
il reddito derivante da attività lavorativa (in connessione diretta con la sua
capacità lavorativa) e il reddito derivante da altra fonte (reddito derivante
da sostanza immobiliare e/o mobiliare, come ad esempio il reddito impostogli a
livello fiscale per il fatto di essere azionista di alcune società).
4. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che
ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla
giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei
ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e
l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che
prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei
periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
5. Nella fattispecie in esame – ritenuti i
motivi addotti dal vicepresidente del IS 1 nella sua istanza e la finalità per
cui è chiesta la compulsazione degli atti dell’incarto penale – è certamente
dato un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP, considerato
inoltre che le procedure pendenti presso il TCA (inc. __________) e il procedimento penale di cui all’inc. MP __________ riguardano (anche) la persona di PI 1. A ciò aggiungasi
che il procedimento penale concerne un’attività anche economica svolta da
quest’ultimo, con possibili risvolti sulla quantificazione del grado di
invalidità.
In
siffatte circostanze, questa Camera autorizza un giudice oppure un
vicecancelliere del IS 1 ad accedere all’intero incarto penale MP __________ (in cui sono contenute anche le decisioni emanate da questa Camera) presso il
Ministero pubblico, tuttavia soltanto dopo la crescita in giudicato della
presente decisione e dopo che tale diritto (di accesso agli atti) sia stato
riconosciuto a PI 1, come legittimamente rilevato dalla PR 1. Il giudice o il vicecancelliere
dovrà concordare i tempi di accesso con il magistrato inquirente che subentrerà
nell’inchiesta, compatibilmente con i suoi impegni, tenuto conto anche del
fatto che il procedimento
penale si trova ancora in fase istruttoria.
Il
giudice rispettivamente il vicecancelliere è, se necessario, autorizzato a
fotocopiare esclusivamente i documenti utili ai fini dei due procedimenti
ricorsuali di cui agli incarti __________ e __________ pendenti presso il IS 1.
6. L’istanza
è accolta ai sensi del precedente considerando.
Richiamato
l’art. 32 LPGA, non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
Fatti
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
Considerandi
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98
LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81
LTF.
4.
Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster