60.2008.403
Istanza di ispezione degli atti. Ufficio della difesa contro gli incendi quale istante
18 dicembre 2008Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2008.403
Data decisione, Autorità:
18.12.2008, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Ufficio della difesa contro gli incendi quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2008.403
Lugano
18 dicembre
2008/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Valentina Item, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 16/17.12.2008
presentata dall’
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione di
principio a copie dei rapporti di polizia e delle eventuali decisioni negli
incarti relativi ad incendi;
considerato come si tratti di un problema
di principio, posto in astratto, non è il caso di procedere ad uno scambio di
allegati;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.In virtù dell’art. 15 cpv. 1 della Legge sull’organizzazione
della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI),
lo Stato assume le spese per lo spegnimento di incendi e per gli interventi in
stato di necessità. L’art. 15 cpv. 2 LLI prescrive che, in caso di incendio
intenzionale o colposo, si procede al recupero delle spese dal responsabile,
adeguando la richiesta alle concrete condizioni oggettive e soggettive.
Considerandi
2.
Con riferimento al recupero previsto dall’art. 15 cpv.
2.
LLI, e con riferimento all’art. 25 cpv. 2 del relativo regolamento per
l’attribuzione della competenza, l’Ufficio istante chiede di essere autorizzato
ad accedere agli atti dei procedimenti penali relativi ad incendi, in modo
particolare di poter visionare i rapporti di polizia e gli eventuali atti o
decreti d’accusa, nonché le relative sentenze, per poter poi procedere nelle
loro incombenze.
3.
L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha
precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla
giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei
ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e
l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che
prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei
periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4.
Nel
presente caso, agendo l’Ufficio istante in adempimento di una competenza prevista
dalla LLI, è il caso di ammettere di principio l’esistenza di un interesse
giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP a suo favore ogni qual volta si è
confrontati con un procedimento per incendio intenzionale o colposo.
5.
L’istanza di una decisione di principio è accolta.
L’Ufficio istante potrà quindi esaminare gli atti dei procedimenti per incendio
intenzionale o colposo, dopo che l’accesso agli atti sia stato ammesso alle
parti.
6.
Considerata la natura e la funzione pubblica
dell’Ufficio istante, non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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