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Decisione

60.2008.403

Istanza di ispezione degli atti. Ufficio della difesa contro gli incendi quale istante

18 dicembre 2008Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

60.2008.403

Data decisione, Autorità:

18.12.2008, CRP

Titolo:

Istanza di ispezione degli atti. Ufficio della difesa contro gli incendi quale istante

SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO

art. 27 CPP-TI

Incarto n.

60.2008.403

Lugano

18 dicembre

2008/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai

giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Valentina Item, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 16/17.12.2008

presentata dall’

IS 1

tendente ad ottenere l’autorizzazione di

principio a copie dei rapporti di polizia e delle eventuali decisioni negli

incarti relativi ad incendi;

considerato come si tratti di un problema

di principio, posto in astratto, non è il caso di procedere ad uno scambio di

allegati;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1.In virtù dell’art. 15 cpv. 1 della Legge sull’organizzazione

della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI),

lo Stato assume le spese per lo spegnimento di incendi e per gli interventi in

stato di necessità. L’art. 15 cpv. 2 LLI prescrive che, in caso di incendio

intenzionale o colposo, si procede al recupero delle spese dal responsabile,

adeguando la richiesta alle concrete condizioni oggettive e soggettive.

Considerandi

2.

Con riferimento al recupero previsto dall’art. 15 cpv.

2.

LLI, e con riferimento all’art. 25 cpv. 2 del relativo regolamento per

l’attribuzione della competenza, l’Ufficio istante chiede di essere autorizzato

ad accedere agli atti dei procedimenti penali relativi ad incendi, in modo

particolare di poter visionare i rapporti di polizia e gli eventuali atti o

decreti d’accusa, nonché le relative sentenze, per poter poi procedere nelle

loro incombenze.

3.

L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha

precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla

giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),

stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei

ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e

l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che

prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,

segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei

periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.

Nel

presente caso, agendo l’Ufficio istante in adempimento di una competenza prevista

dalla LLI, è il caso di ammettere di principio l’esistenza di un interesse

giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP a suo favore ogni qual volta si è

confrontati con un procedimento per incendio intenzionale o colposo.

5.

L’istanza di una decisione di principio è accolta.

L’Ufficio istante potrà quindi esaminare gli atti dei procedimenti per incendio

intenzionale o colposo, dopo che l’accesso agli atti sia stato ammesso alle

parti.

6.

Considerata la natura e la funzione pubblica

dell’Ufficio istante, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è accolta.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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