60.2008.404
Istanza di proroga del carcere preventivo. proporzionalità
23 dicembre 2008Italiano13 min
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Numero d'incarto:
60.2008.404
Data decisione, Autorità:
23.12.2008, CRP
Titolo:
Istanza di proroga del carcere preventivo. proporzionalità
PERICOLO DI RECIDIVA
PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITÀ
art. 102 CPP-TI
art. 103 CPP-TI
art. 230 CPP-TI
Incarto n.
60.2008.404
Lugano
23 dicembre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano
Ranzanici, assente)
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 18.12.2008
presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere la proroga del
carcere preventivo cui è astretto CO 1, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________),
in vista del pubblico dibattimento;
visto il preavviso favorevole 18/19.12.2008 del sostituto procuratore pubblico PI 1 ;
preso atto che l'interessato non ha
osservazioni e si rimette al giudizio di questa Camera, come comunicato con lettera
19.12.2008;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Nei
confronti di CO 1 , in
detenzione preventiva dal 3.7.2008, il sostituto procuratore pubblico PI 1 ha emanato il 17.11.2008 l’atto d’accusa (ACC __________), accusandolo di violenza o minaccia contro
le autorità e i funzionari, lesioni semplici ripetute, danneggiamento e vie di
fatto.
Il pubblico
dibattimento è stato aggiornato al 17.12.2008, ma non ha potuto aver luogo in
quanto CO 1 si è rifiutato di essere trasferito dalla “Farera” all’aula penale.
Il presidente non ha potuto procedere nelle vie contumaciali, in quanto la citazione
non è stata inviata in modo regolare (con riferimento agli art. 7 CPP e 120 e
ss. CPC). Di modo che il
dibattimento ha dovuto essere nuovamente aggiornato, per il giorno 8.1.2009.
2. Con la
presente istanza, il presidente della competente Corte delle assise correzionali
di __________ chiede la proroga del termine della carcerazione preventiva cui è
astretto l'imputato fino all’8.1.2009, data della presumibile conclusione del
pubblico dibattimento.
3. L'art.
230 CPP dispone che il dibattimento deve di regola aver luogo entro quaranta
giorni dalla trasmissione dell'atto o del decreto di accusa al presidente della
Corte. Se al dibattimento intervengono gli assessori giurati, il termine è
prolungato sino a sessanta giorni.
Entro questo
lasso di tempo l’eventuale detenzione preventiva dell’accusato è prorogata ope
legis in vista del pubblico dibattimento (art. 102 CPP). Qualora, eccezionalmente,
il dibattimento non potesse prendere inizio entro i termini di legge, di per sé
d’ordine, la carcerazione preventiva può essere prolungata dalla Camera dei ricorsi
penali (CRP) su istanza motivata del presidente della Corte d’assise (art. 103
cpv. 1 lit. b CPP).
Le istanze di
proroga del carcere preventivo devono essere motivate (art. 103 cpv. 2 CPP):
per autorizzare il superamento del termine, scandito dall’atto d’accusa, il giudice
del merito deve infatti giustificare difficoltà oggettive che impediscono di aggiornare
celermente il dibattimento in aula. Ulteriore requisito è che la durata della
proroga, cumulata alla detenzione preventiva già sofferta, non conduca a superare
la durata della pena detentiva che verosimilmente verrà irrogata: ogni proroga
della carcerazione preventiva implica infatti una nuova verifica quanto al rispetto
del principio di proporzionalità, effettuabile solo in concreto, alla luce
della durata della proroga.
Queste due
prime condizioni presuppongono naturalmente che siano anche dati i presupposti
di legge per la detenzione preventiva (in particolare il pericolo di fuga, di
recidiva o di collusione), visto che la carcerazione è già in atto al momento
dell’istanza di proroga. Questi presupposti sono generalmente pacifici, poiché,
quando vi è contestazione su specifici motivi di detenzione essa insorge di
regola ben prima dell’atto d’accusa ed è di conseguenza già stata risolta dal giudice
dell’istruzione e dell’arresto o dalla CRP. Per prassi, autorizzando una
proroga, la CRP si limita dunque ad esaminare la necessità di rinvio e la
proporzionalità della sua durata. Per contro, il sussistere di specifici motivi
di detenzione viene tutt’al più esaminato rispetto a quanto è eventualmente
avvenuto dopo una decisione antecedente: spesso si tratterà semplicemente del
nuovo periodo trascorso in detenzione, ciò che ripone la questione nell’ambito
della proporzionalità.
4. Nel caso in esame, si deve
constatare che il Tribunale penale cantonale ha proceduto all’aggiornamento del
processo entro il termine legale previsto dall’art. 230 CPP.
La mancata
comparizione dell’accusato per un verso, e un problema insorto con la
regolarità della citazione (riconducibile all’atteggiamento dell’accusato che
non sottoscrive nessun documento per paura di una manipolazione della sua
firma), ha comportato che il dibattimento non abbia potuto aver luogo nella
data fissata.
Considerati i
tempi tecnici necessari per una nuova citazione (art. 230 cpv. 3 CPP) e il
periodo natalizio, il nuovo aggiornamento del dibattimento (per l’8.1.2009) è
stato fissato non appena possibile oggettivamente, di modo che sono dati i
presupposti per l’accoglimento dell'istanza di proroga.
5. Nel presente
caso ci sono seri indizi di colpevolezza ai sensi dell’art. 95 CPP a carico di CO
1, come risulta peraltro dalle sue stesse ammissioni (verbale del 3.7.2008, allegato
1 al rapporto di polizia, AI 1; verbale di conferma del 4.7.2008, AI 4; verbale
del 29.8.2008, AI 17).
Inoltre, in
presenza di un atto di accusa, salvo errori manifesti, gli indizi di reato vanno
ritenuti presenti (cfr. decisione 14.10.2003 del giudice dell’istruzione e
dell’arresto in re Fondazione S., p. 5, inc. __________; cfr. anche M. RUSCA /
E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano
1997, n. 13 ad art. 103 CPP).
6. Il
mantenimento della carcerazione preventiva presuppone inoltre la presenza di
preminenti motivi di interesse pubblico, segnatamente, come nel caso concreto,
di un pericolo di recidiva.
7. Il
pericolo di recidiva deve essere concreto (DTF 105 Ia 26) e risultare da una
valutazione dell’insieme delle circostanze. Bisogna quindi fondarsi su
circostanze concrete che rendano tale eventualità assai verosimile e riferita a
reati gravi (M. LUVINI, in REP. 1989, 294), rispettando anche in tale modo il
criterio della proporzionalità. Esso
non può essere desunto solo dalla protratta attività delittuosa dell’accusato anteriormente
all’arresto (M. SCHUBARTH, Die Rechte des Beschuldigten im Untersuchungsverfahren,
besonders bei Untersuchungshaft, Berna 1973, p. 117). Neppure la gravità delle accuse giustifica, da sola,
la detenzione preventiva per pericolo di recidiva: è necessario che anche altre
condizioni, segnatamente gli antecedenti e la personalità dell’accusato rendano
plausibile il rischio di recidiva e adeguata la misura della detenzione.
Bisogna inoltre valutare il carattere deterrente del procedimento penale in
corso. Ciononostante, la commissione di reati durante il procedimento penale,
dopo una prima scarcerazione o una condanna, depone a favore del pericolo di
recidiva (N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo 2004, n. 701b). In
particolare il Tribunale federale stabilisce che il pericolo di recidiva è dato
con una certa verosimiglianza se si è in presenza di una prognosi molto
sfavorevole sul detenuto e se i delitti di cui si teme la reiterazione sono
gravi (decisioni TF 1P.750/2004 del 21.1.2005,1P.198/2006 del 25.4.2006 cons.
4.1).
8. Nel
presente caso il pericolo di recidiva risulta chiaramente dal rapporto peritale
6.9.2008 (AI 19).
Il perito ha
anzitutto posto la diagnosi di “struttura di personalità borderline ”bassa”
caratterizzata da elementi paranoidi, antisociali e di stampo ipomaniacale”
(p. 10, AI 19) , ed ha concluso che per i fatti imputatigli “il peritando a
mio avviso ha agito in stato di scemata capacità di agire di grado medio-grave”
(p. 11, AI 19).
Per il
pericolo di recidiva, il perito ha concluso che “Tenuto conto della
difficoltà a contenere le spinte pulsionali specialmente a causa della
ipermaniacalità messa in evidenza, ritengo che il peritando presenti un fondato
pericolo di commettere nuovi reati”, ovvero “(…) consistono in lesioni
personali frutto di spunti aggressivi (…)” ritenuto che “la turba
psichica di cui è affetto il peritando (…) a mio avviso è da considerare di
notevole gravità” (p. 11/12, AI 19).
9. La
carcerazione preventiva cui è astretto CO 1 è pertanto giustificata da seri indizi
di colpevolezza e da preminenti motivi di interesse pubblico.
10. Nell’ottica
del principio della proporzionalità, in relazione alla durata del carcere preventivo,
il Tribunale federale ha stabilito un limite massimo, ritenendo eccessiva ogni
carcerazione preventiva la cui durata complessiva superi quella della pena
privativa della libertà che presumibilmente potrebbe essere inflitta dal giudice
di merito (DTF 116 Ia 147 consid. 5a, 113 Ia 185, 107 Ia 257 consid. 2 e 3, 105
Ia 32 consid. 4b; REP. 1980, p. 46 consid. 3b).
Il protrarsi
del carcere preventivo deve ossequiare anche il principio della celerità,
stando al quale in presenza di un accusato in detenzione preventiva l’autorità
deve dar prova di particolare diligenza nel condurre rapidamente e senza
interruzione l’inchiesta, ciò che si valuta con riferimento alle circostanze concrete,
in particolare, alla vastità e complessità dell’inchiesta, al comportamento
dell’autorità penale e, a certe condizioni, al comportamento dell’arrestato.
11. La durata della richiesta di proroga,
nell’ottica della proporzionalità, è contenuta al minimo indispensabile,
considerati i tempi tecnici per la citazione ed il periodo natalizio.
Problematica
è al contrario la durata complessiva della carcerazione preventiva con
riferimento alla pena
privativa della libertà che potrebbe essere inflitta dal giudice di merito per
Fatti
i reati imputati.
Questo
tenendo in considerazione, per un verso, i reati ipotizzati nell’atto d’accusa
e la recidiva dell’accusato e, per altro verso, l’accertata scemata capacità di
agire medio-grave di CO 1 (che comporterà una riduzione della pena).
Questa Camera
deve costatare che, tra durata della carcerazione preventiva e possibile pena,
oggettivamente il rapporto potrebbe risultare non più proporzionato.
12. Per ulteriormente addentrarci in questo
esame, occorre interrogarsi sulla probabile decisione del giudice di merito nel
caso di CO 1, tenendo conto dalla perizia psichiatrica giudiziaria.
Come già
indicato in precedenza, il perito ha posto una precisa diagnosi psichiatrica,
connessa con la commissione dei fatti imputati (tanto da ammettere una scemata
capacità di agire medio-grave), e tale da ingenerare un fondato pericolo di commissione
di nuovi reati: il perito valuta di notevole gravità la turba di cui soffre
l’accusato.
In
prospettiva futura, la situazione di CO 1 richiede, per il perito, un
trattamento ambulatoriale o stazionario adeguato (ovvero una terapia
psicofarmacologica a base di stabilizzatori dell’umore e antipsicotici
dell’ultima generazione).
Il
trattamento ambulatoriale è pensabile unicamente nel caso in cui il peritando accettasse
la cura garantendo anche una sufficiente “compliance” farmacologica: in
caso contrario, per il perito entrerebbe in linea di conto solo un trattamento
stazionario (risposte ai quesiti 4.2 e 4.3, p. 12, AI 19).
Il perito
medesimo subito dopo costata: “il periziando (…) denota uno stato dell’io
contaminato da un’ideazione paranoidea prevalente e da una umoralità di stampo
ipomaniacale, elementi che nel loro insieme determinano un funzionamento mentale
dalle caratteristiche fortemente soggettive e interpretative. Ciò gli impedisce
al momento attuale di valutare oggettivamente la realtà e di prendere in considerazione
la necessità di un trattamento psichiatrico” (risposta al quesito 4.5, p.
13, AI 19).
Partendo da
queste costatazioni, la prospettiva realisticamente e giuridicamente più
probabile per CO 1 dovrebbe essere quella di una pena, sospesa a favore di un
trattamento stazionario.
La durata di una possibile misura
(stazionaria) non dipende dalla colpa ma dall’evoluzione del trattamento.
Malgrado
Considerandi
questa oggettiva diversità esistente tra pene e misure, il Tribunale federale
ha però ricordato che la durata probabile di una misura deve essere in
relazione alla gravità dei fatti rimproverati all’accusato (DTF 126 I 172,
cons. 5, p. 178/179, JdT 2006 p. 232, p. 237/238).
13.
La
particolare situazione personale di CO 1 è tale da giustificare eccezionalmente
la protrazione della carcerazione preventiva fino al dibattimento, in vista del
più che probabile trattamento.
Questa
soluzione giuridicamente fragile s’impone per evitare che, in mancanza di adeguate
cure, la grave turba che colpisce CO 1 possa indurlo ad altri atti simili a
quelli rimproveratigli, tali da realizzare il concreto pericolo di recidiva
accertato dal perito, ciò che finirebbe per aggravare ulteriormente la sua
situazione penale e civile, oltre che esistenziale.
I chiari
accertamenti e giudizi medici contenuti nella perizia, a disposizione del magistrato
fin dal 6.9.2008, sono tali perciò da permettere, eccezionalmente in questo
caso di porre l’accento e fare prevalere il nucleo essenziale del diritto
costituzionale della libertà personale, che tutela in particolare l’integrità
fisica e psichica (art. 10 cpv. 2 Cost. fed.): integrità che per CO 1, attualmente,
è gravemente compromessa dal suo stato di salute, che esige prioritariamente
cure ed assistenza, nel migliore dei modi e nei tempi più contenuti possibili,
per riacquistare a pieno la propria dignità di persona (art. 7 Cost. fed.).
Nel presente
caso sono certamente dati anche i criteri di indifferibilità e di insostituibilità
di misure psichiatriche ai sensi dell’art. 24 della Legge sull’assistenza socio
psichiatrica (LASP).
Per questo,
eccezionalmente, la protrazione (contenuta nei tempi) della carcerazione è mantenuta
unicamente perché si possa al più presto inziare le indispensabili cure,
immediatamente o al più tardi subito dopo il dibattimento, ritenute le
oggettive difficoltà organizzative dovute al periodo natalizio e di fine anno.
Si tratta evidentemente di una situazione del tutto particolare ed eccezionale,
tale da non poter assurgere a precedente.
14.
Infatti
la situazione presente è insoddisfacente. Appare evidente che nel caso di CO 1
la problematica psichiatrica sia categoricamente prevalente rispetto a quella
di carattere penale: così come prevalente per l’accusato è la necessità di cura
(per la persona stessa, ma anche per la prevenzione) rispetto all’applicazione
di una sanzione.
Per il
futuro, è auspicabile che in simili situazioni vengano intraprese tempestivamente
e prioritariamente le indispensabili cure, dopo l’allestimento della perizia
(se, come nel presente caso, è chiara nei contenuti e nelle conclusioni). Ciò
ad esempio predisponendo una visita medica o contattando la competente delegazione
tutoria per vagliare la prospettiva di un ricovero coatto ai sensi della LASP,
oppure concedendo la libertà provvisoria assortita dalla condizione di
sottoporsi ad un trattamento ambulatoriale (o inizialmente anche ad un ricovero
volontario). Soluzioni che permetterebbero di porre tempestivamente termine
alla detenzione preventiva ed al contempo consentirebbero di anticipare l’inizio
delle indispensabili e prioritarie cure.
15.
L’istanza
è accolta; non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati i citati articoli di legge,
pronuncia
1.L'istanza è accolta.
§ Di
conseguenza il carcere preventivo cui è astretto CO 1 è prorogato fino all’8.1.2009, rispettivamente fino alla conclusione del
processo.
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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