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Decisione

60.2008.404

Istanza di proroga del carcere preventivo. proporzionalità

23 dicembre 2008Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i reati imputati.

Questo

tenendo in considerazione, per un verso, i reati ipotizzati nell’atto d’accusa

e la recidiva dell’accusato e, per altro verso, l’accertata scemata capacità di

agire medio-grave di CO 1 (che comporterà una riduzione della pena).

Questa Camera

deve costatare che, tra durata della carcerazione preventiva e possibile pena,

oggettivamente il rapporto potrebbe risultare non più proporzionato.

12. Per ulteriormente addentrarci in questo

esame, occorre interrogarsi sulla probabile decisione del giudice di merito nel

caso di CO 1, tenendo conto dalla perizia psichiatrica giudiziaria.

Come già

indicato in precedenza, il perito ha posto una precisa diagnosi psichiatrica,

connessa con la commissione dei fatti imputati (tanto da ammettere una scemata

capacità di agire medio-grave), e tale da ingenerare un fondato pericolo di commissione

di nuovi reati: il perito valuta di notevole gravità la turba di cui soffre

l’accusato.

In

prospettiva futura, la situazione di CO 1 richiede, per il perito, un

trattamento ambulatoriale o stazionario adeguato (ovvero una terapia

psicofarmacologica a base di stabilizzatori dell’umore e antipsicotici

dell’ultima generazione).

Il

trattamento ambulatoriale è pensabile unicamente nel caso in cui il peritando accettasse

la cura garantendo anche una sufficiente “compliance” farmacologica: in

caso contrario, per il perito entrerebbe in linea di conto solo un trattamento

stazionario (risposte ai quesiti 4.2 e 4.3, p. 12, AI 19).

Il perito

medesimo subito dopo costata: “il periziando (…) denota uno stato dell’io

contaminato da un’ideazione paranoidea prevalente e da una umoralità di stampo

ipomaniacale, elementi che nel loro insieme determinano un funzionamento mentale

dalle caratteristiche fortemente soggettive e interpretative. Ciò gli impedisce

al momento attuale di valutare oggettivamente la realtà e di prendere in considerazione

la necessità di un trattamento psichiatrico” (risposta al quesito 4.5, p.

13, AI 19).

Partendo da

queste costatazioni, la prospettiva realisticamente e giuridicamente più

probabile per CO 1 dovrebbe essere quella di una pena, sospesa a favore di un

trattamento stazionario.

La durata di una possibile misura

(stazionaria) non dipende dalla colpa ma dall’evoluzione del trattamento.

Malgrado

Considerandi

questa oggettiva diversità esistente tra pene e misure, il Tribunale federale

ha però ricordato che la durata probabile di una misura deve essere in

relazione alla gravità dei fatti rimproverati all’accusato (DTF 126 I 172,

cons. 5, p. 178/179, JdT 2006 p. 232, p. 237/238).

13.

La

particolare situazione personale di CO 1 è tale da giustificare eccezionalmente

la protrazione della carcerazione preventiva fino al dibattimento, in vista del

più che probabile trattamento.

Questa

soluzione giuridicamente fragile s’impone per evitare che, in mancanza di adeguate

cure, la grave turba che colpisce CO 1 possa indurlo ad altri atti simili a

quelli rimproveratigli, tali da realizzare il concreto pericolo di recidiva

accertato dal perito, ciò che finirebbe per aggravare ulteriormente la sua

situazione penale e civile, oltre che esistenziale.

I chiari

accertamenti e giudizi medici contenuti nella perizia, a disposizione del magistrato

fin dal 6.9.2008, sono tali perciò da permettere, eccezionalmente in questo

caso di porre l’accento e fare prevalere il nucleo essenziale del diritto

costituzionale della libertà personale, che tutela in particolare l’integrità

fisica e psichica (art. 10 cpv. 2 Cost. fed.): integrità che per CO 1, attualmente,

è gravemente compromessa dal suo stato di salute, che esige prioritariamente

cure ed assistenza, nel migliore dei modi e nei tempi più contenuti possibili,

per riacquistare a pieno la propria dignità di persona (art. 7 Cost. fed.).

Nel presente

caso sono certamente dati anche i criteri di indifferibilità e di insostituibilità

di misure psichiatriche ai sensi dell’art. 24 della Legge sull’assistenza socio

psichiatrica (LASP).

Per questo,

eccezionalmente, la protrazione (contenuta nei tempi) della carcerazione è mantenuta

unicamente perché si possa al più presto inziare le indispensabili cure,

immediatamente o al più tardi subito dopo il dibattimento, ritenute le

oggettive difficoltà organizzative dovute al periodo natalizio e di fine anno.

Si tratta evidentemente di una situazione del tutto particolare ed eccezionale,

tale da non poter assurgere a precedente.

14.

Infatti

la situazione presente è insoddisfacente. Appare evidente che nel caso di CO 1

la problematica psichiatrica sia categoricamente prevalente rispetto a quella

di carattere penale: così come prevalente per l’accusato è la necessità di cura

(per la persona stessa, ma anche per la prevenzione) rispetto all’applicazione

di una sanzione.

Per il

futuro, è auspicabile che in simili situazioni vengano intraprese tempestivamente

e prioritariamente le indispensabili cure, dopo l’allestimento della perizia

(se, come nel presente caso, è chiara nei contenuti e nelle conclusioni). Ciò

ad esempio predisponendo una visita medica o contattando la competente delegazione

tutoria per vagliare la prospettiva di un ricovero coatto ai sensi della LASP,

oppure concedendo la libertà provvisoria assortita dalla condizione di

sottoporsi ad un trattamento ambulatoriale (o inizialmente anche ad un ricovero

volontario). Soluzioni che permetterebbero di porre tempestivamente termine

alla detenzione preventiva ed al contempo consentirebbero di anticipare l’inizio

delle indispensabili e prioritarie cure.

15.

L’istanza

è accolta; non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di legge,

pronuncia

1.L'istanza è accolta.

§ Di

conseguenza il carcere preventivo cui è astretto CO 1 è prorogato fino all’8.1.2009, rispettivamente fino alla conclusione del

processo.

2. Non si

prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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