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Decisione

60.2008.406

Ricorso in materia di sequestro. dissequestro di una relazione bancaria. violazione del principio della proporzionalità (sequestro non più proporzionale)

20 febbraio 2009Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i valori sostitutivi, propri ed impropri, sottostanno alla confisca giusta

l’art. 70 cpv. 1 CP: beni sostitutivi impropri (unechte Surrogate)

possono essere confiscati solo in presenza di una traccia cartacea (paper

trail) riconducibile all’originario provento di reato; beni sostitutivi

propri (echte Surrogate) possono invece essere confiscati solo se è

dimostrato che essi hanno sostituito il bene originale [DTF 126 I 97,

considerandi 3 c) bb) e cc); StGB PK – S.

TRECHSEL / M. JEAN-RICHARD, Zurigo/S. Gallo 2008, n. 2 ad art. 70 CP; N. SCHMID, Kommentar, Einziehung, Organisiertes

Verbrechen, Geldwäscherei, Band I, 2. ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2007, n. 17

ss. ad art. 70-72 CP; BSK Strafrecht I – F. BAUMANN, 2. ed., Basilea 2007, n.

21 ss. ad art. 70/71 CP]. Il valore patrimoniale da confiscare deve essere facilmente

identificabile nel patrimonio dell'autore, rispettivamente del terzo

beneficiario [DTF 126 I 97, considerando 3 c) cc)].

11.

Se i valori

patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili (siccome consumati,

dissimulati o alienati), il giudice ordina – giusta l’art. 71 cpv. 1 CP (art.

59 cifra 2 cpv. 1 vCP) – in favore dello Stato un risarcimento equivalente, e

ciò al fine di impedire “(…) che colui il quale si è liberato dei valori

patrimoniali soggetti a confisca sia avvantaggiato rispetto a chi li ha conservati”

(FF 1993 III 221). La competente autorità – in applicazione dell’art. 71 cpv. 3

prima frase CP (art. 59 cifra 2 cpv. 3 prima frase vCP) – in vista

dell’esecuzione del risarcimento può sottoporre a sequestro i valori

patrimoniali dell’interessato “(…), prodotto diretto o indiretto del reato,

come pure quelli di provenienza lecita fino a concorrenza dell’importo presumibile

del provento del reato. Spetta poi al giudice, sulla base dei risultati della

procedura d’assunzione delle prove, ordinare una confisca, oppure, oltre a

questa misura, mantenere il sequestro a copertura di un risarcimento compensativo

pronunciato” (FF 1993 III 223; StGB PK – S. TRECHSEL / M. JEAN-RICHARD, op. cit., n. 1 ss. ad art. 71 CP; N. SCHMID, Kommentar, op. cit., n. 97 ss.

ad art. 70-72 CP; BSK Strafrecht I – F. BAUMANN, op. cit., n. 53 ss. ad art.

70/71 CP).

Il

risarcimento compensativo, quale provvedimento sostitutivo della confisca a’

sensi dell’art. 70 cpv. 1 CP qualora i valori patrimoniali provento di reato non

sono più reperibili [“In ragione del suo carattere sussidiario, il

risarcimento compensativo può essere pronunciato soltanto se, qualora i valori

patrimoniali fossero stati disponibili, la confisca sarebbe stata pronunciata.

Può quindi essere pronunciato l’ordine di risarcimento compensativo anche nei

confronti di un terzo presso il quale sarebbero stati confiscati i valori

patrimoniali dai quali egli si è separato” (FF 1993 III 221 s.)],

presuppone pertanto che detti valori siano pervenuti all’interessato dal sequestro

(decisione 24.3.2005 di questa Camera in re X., inc. __________).

L’esigenza

di detto presupposto – esistenza di un indebito profitto di carattere patrimoniale

– è peraltro attestata dallo scopo medesimo del risarcimento, che – come detto

– impedisce che colui che si è liberato dei valori patrimoniali soggetti a confisca

sia avvantaggiato rispetto a chi li ha conservati (“il crimine non paga”),

circostanza che implica – necessariamente – che essi gli siano pervenuti.

L’ottenimento di un valore patrimoniale (che può concretizzarsi, anche, nella

diminuzione dei passivi) è di conseguenza indispensabile [StGB PK – S. TRECHSEL / M. JEAN-RICHARD, op. cit., n. 1 ad art.

71 CP; N. SCHMID, Kommentar,

op. cit., n. 102 ad art. 70-72 CP; BSK Strafrecht I – F. BAUMANN, op. cit., n.

53 ad art. 70/71 CP].

Il fatto che la parte civile abbia sofferto

un danno in considerazione dei reati ipotizzati non è, di per sé, sufficiente

per ordinare il provvedimento del sequestro a fini di risarcimento compensativo:

questa è infatti questione soltanto di carattere civile secondo gli art. 41 ss.

CO (cfr., anche, l’art. 73 CP; StGB PK – S. TRECHSEL / M. JEAN-RICHARD, op.

cit., n. 1 ss. ad art. 73 CP; BSK Strafrecht I – F. BAUMANN, op. cit., n. 6 ss.

ad art. 73 CP).

12.

È indubbio che si è

alla presenza di un tormentato iter del sequestro della relazione bancaria "__________", che può essere affrontato da più punti di

vista.

13.

Anzitutto da un

punto di vista pratico. Dall’incarto del giudice dell’istruzione e dell’arresto

(inc. __________) risulta che le due parti civili reclamanti in quella sede (PI

10 e PI 11) hanno comunicato al predetto giudice, in data 16.12.2008, per il tramite

del loro rappresentante legale (anticipato per fax), il ritiro irrevocabilmente

del reclamo (doc. 12, inc. __________). Questo normalmente avrebbe comportato

lo stralcio della procedura di reclamo e la conferma del dissequestro. Ciò non

è avvenuto in quanto la mattina dello stesso giorno (16.12.2008) era stata firmata

dal giudice dell’istruzione e dell’arresto la decisione qui impugnata, ed era

Considerandi

stata consegnata ai servizi per la spedizione (scritto Giar del 16.12.2008,

doc. 13, inc. __________).

In

concreto, le uniche parti civili che si erano opposte al dissequestro hanno

manifestato la loro chiara decisione di ritirare il reclamo e di rinunciare al

sequestro: solo per una questione di poche ore ciò non ha portato allo stralcio

della procedura avanti al giudice dell’istruzione e dell’arresto. Anche in

questa sede, le medesime parti civili hanno confermato l’intervenuto accordo

con la parte ricorrente e la loro conseguente (e coerente) adesione al ricorso.

Con

queste premesse, e ritenuto che nessun’altra parte civile aveva in precedenza

reclamato, e neppure ha eccepito altro in questa sede, se per un verso il

giudice dell’istruzione e dell’arresto ha correttamente ritenuto che una

sentenza già firmata ed in via di spedizione sia ormai prolata (e possa essere

solo annullata ulteriormente), per altro verso si deve costatare che non c`è

più interesse attuale al mantenimento del sequestro. Preso atto dell’adesione

al ricorso dell’unica parte civile che ha impugnato il dissequestro, non c’è

più motivo di mantenere il sequestro.

14.

Questa soluzione

s’impone a maggior ragione da un punto di vista sostanziale.

Il

blocco della relazione risale a un ordine di sequestro generalizzato, riferito

alle diverse persone inizialmente inchiestate (compreso il marito della

ricorrente, esclusa quest’ultima), emanato all’inizio del procedimento.

Il

blocco della relazione bancaria, risale all’11.7.2000, e perdura pertanto ormai

da oltre otto anni.

La

relazione bancaria sequestrata è intestata alla qui ricorrente, che risulta

anche ADE della stessa.

Gli

averi sequestrati nella relazione bancaria non sono provento di reato: gli

stessi erano stati posti e mantenuti sotto sequestro per un eventuale risarcimento

compensatorio. A distanza di anni non risulta che sia stata dimostrata la

proprietà economica di detti averi da parte del marito della qui ricorrente, e

neppure le altre condizioni necessarie per l’applicazione dell’art 71 cpv. 3 CP.

Nel

merito, la fase istruttoria di raccolta delle prove è sostanzialmente conclusa

da tempo, ed il procedimento è praticamente fermo.

In

simili circostanze, non sono più date le premesse per il mantenimento del sequestro.

A

conferma di ciò, c’è anzitutto la precedente decisione (del 26.3.2004), in cui

il procuratore pubblico aveva disposto il dissequestro della relazione

bancaria, poi annullato, non da ultimo per difetto di motivazione.

A

conferma di ciò, c’è anche la successiva decisione di dissequestro, emanata dal

procuratore pubblico il 20.10.2008, annullata dal giudice dell’istruzione e

dell’arresto per difetto di motivazione.

L’assenza

di motivazione nelle due decisioni, che possono correttamente portare al loro

annullamento (come avvenuto), hanno però l’effetto in concreto di far perdurare

nel tempo, per motivi sostanzialmente formali, una decisione (quella originaria

di sequestro) ed una situazione non più sostenibile dal punto di vista sostanziale.

15.

Non va dimenticato

che incombe al Ministero pubblico esporre e documentare l’esistenza delle

premesse per il mantenimento di una restrizione importante a un diritto

fondamentale quale quello della proprietà privata.

Non

solo questo non è avvenuto: per ben due volte, ed a distanza di anni, il Ministero

pubblico ha decretato il dissequestro dei valori bloccati. I difetti di

motivazione in due decisioni non possono far permanere un blocco di averi a

danno di una persona terza (rispetto all’inchiesta), contro il volere di

quest’ultima e contro il volere del procuratore pubblico medesimo.

La

decisione del giudice dell’istruzione e dell’arresto, formalmente corretta

(perché ha evidenziato, come già in precedenza, delle lacune di motivazioni),

porta ad una soluzione sostanzialmente insostenibile ed arbitraria.

Oltre

che paradossale: un difetto (ripetuto) di motivazione su decisioni di dissequestro

finisce per far perdurare il sequestro medesimo nel tempo.

16.

Il fattore tempo ed

il principio della proporzionalità confermano l’insostenibilità del sequestro. Di

regola, gli indizi e le condizioni a fondamento di un sequestro devono sostanziarsi

e approfondirsi con l’avanzare dell’inchiesta: più il tempo passa, e più devono

consolidarsi gli elementi a fondamento della misura restrittiva. Nel presente

caso, il trascorrere del tempo non ha portato a questo risultato, ma ha indotto

il procuratore pubblico a procedere al dissequestro: il sequestro pertanto non

è più proporzionale, e ciò, in assenza di interesse giuridico e pratico di

altre parti, prevale sull’esigenza di motivazione.

17.

Per tutti questi

motivi, il ricorso è accolto ed è annullata la decisione del giudice

dell’istruzione e dell’arresto.

18.

Non si prelevano tassa

di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà

alla ricorrente congrue ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 69 ss. CP, 161 ss. e 284 ss.

CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ Di

conseguenza la decisione 16.12.2008 del giudice dell’istruzione e dell’arresto

è annullata (inc. Giar __________).

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone

Ticino rifonderà a RI 1, __________, CHF 600.-- (seicento) a titolo di

ripetibili.

3. Rimedio di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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