60.2008.406
Ricorso in materia di sequestro. dissequestro di una relazione bancaria. violazione del principio della proporzionalità (sequestro non più proporzionale)
20 febbraio 2009Italiano17 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2008.406
Data decisione, Autorità:
20.02.2009, CRP
Titolo:
Ricorso in materia di sequestro. dissequestro di una relazione bancaria. violazione del principio della proporzionalità (sequestro non più proporzionale)
DISSEQUESTRO
RICORSO ALLA CAMERA DEI RICORSI PENALI
SEQUESTRO
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ
art. 161 CPP-TI
art. 284 cpv. 1 let. a CPP-TI
art. 70 cpv. 1 CPS
art. 71 cpv. 1 CPS
Incarto n.
60.2008.406
Lugano
20 febbraio
2009/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso 18/19.12.2008
presentato da
RI 1
patr. da: PR 1
contro
la decisione del giudice dell’istruzione e
dell’arresto Edy Meli del 16.12.2008 (inc. Giar __________) in materia di
sequestro;
richiamate le osservazioni 24/29.12.2008
del patrocinatore di PI 3, con le quali comunica di rimettersi alla decisione
di questa Camera;
richiamate le osservazioni 29/30.12.2008
del procuratore pubblico Giuseppe Muschietti, mediante le quali comunica di
rimettersi alla decisione di questa Camera;
richiamate le osservazioni 29/30.12.2008
del patrocinatore di PI 1, mediante le quali comunica di aderire al ricorso;
richiamate le osservazioni 24/30.12.2008
del patrocinatore di PI 11 e di PI 12, mediante le quali comunica l’intervenuto
accordo dei suoi clienti con RI 1, il ritiro del reclamo e l’adesione al
ricorso;
richiamate le osservazioni
30.12.2008/2.1.2009 del giudice dell’istruzione e dell’arresto, con le quali si
riconferma nelle argomentazioni e nelle conclusioni della decisione impugnata,
facendo delle osservazioni in relazione alla legittimazione ed alla
motivazione;
richiamate le osservazioni
24.12.2008/5.1.2009 del patrocinatore di PI 9, con le quali comunica di
rimettersi alla decisione di questa Camera;
richiamate le osservazioni
31.12.2008/5.1.2009 del patrocinatore di PI 7 relative alla legittimazione,
alla motivazione e alla lentezza del procedimento;
ritenuto che PI 4, l’avv. PI 5, PI 6, PI 8
e PI 10, interpellati direttamente o tramite i loro rappresentanti legali, non
hanno presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A seguito di denuncia formulata da PI 11 __________, e
per essa da __________, cittadino __________, trasmessa al Ministero pubblico
dall'Ufficio federale di polizia il 31.5/5.6.2000 e relativa a un'operazione di
natura immobiliare, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale
(inc. MP __________). Nell’ambito del medesimo il procuratore pubblico ha
ordinato la perquisizione e il sequestro delle relazioni bancarie delle numerose
persone indagate, tra le quali il marito della ricorrente, PI 1.
In
particolare, per quanto qui interessa, è stata sequestrata la relazione
bancaria “__________” presso l’allora Banque __________ __________ (ora Banca __________),
intestata alla ricorrente che, in base al formulario A, risulta anche avente diritto
economico del conto. __________ ha procura individuale sul medesimo.
2.Una prima richiesta di dissequestro del conto è stata
respinta dal giudice dell’istruzione e dell’arresto con decisione del __________
(inc. __________ __________): in ragione degli importanti interventi di PI 1
(quale procuratore del conto) nella movimentazione del conto, vi erano elementi
per ritenere che quest’ultimo avesse utilizzato la relazione bancaria intestata
alla moglie in parte come propria. Il successivo ricorso inoltrato a questa
Camera è stato respinto con giudizio del 12.10.2001 (__________).
3.Con decisione del 26.3.2004, il procuratore pubblico
aveva disposto il dissequestro della relazione "__________” siccome il blocco della relazione bancaria (in vista
del risarcimento delle parti civili) non sarebbe più giustificato, per un verso
perché una parte civile aveva raggiunto un accordo con la titolare del conto, e
per altro verso perché erano nel frattempo intervenute delle precisazioni delle
ipotesi di accusa.
A
seguito del ricorso di una parte civile, con decisione del 10.5.2004 il giudice
dell’istruzione e dell’arresto ha annullato la decisione di dissequestro, tra
l’altro per mancanza di motivazione. Il successivo ricorso di due parti civili
(PI 12 e PI 11) è stato respinto da questa Camera (sentenza 28.9.2004, inc. CRP
__________).
4.Con decisione 30.10.2008, il procuratore pubblico ha nuovamente
dissequestrato la relazione “__________”. Egli ha considerato come la relazione
bancaria, posta sotto sequestro a seguito di un ordine generalizzato emanato
all’inizio del procedimento, sia intestata ad una persona non indagata.
L’inchiesta successivamente condotta non ha permesso di apportare elementi a
sostegno degli indizi che avevano inizialmente giustificato il mantenimento del
sequestro. In particolare, l’inchiesta non ha permesso di dimostrare una
connessione tra i reati inquisiti e i valori patrimoniali in parola. Considerati
il tempo trascorso e la mancanza della connessione surriferita, il procuratore
pubblico ha revocato il sequestro, anche perché non più proporzionato.
5.Contro la decisione insorgevano al giudice
dell’istruzione e dell’arresto due parti civili (PI 12 e PI 11). Le stesse
hanno sostenuto che gli accertamenti operati nell’inchiesta (conclusa da anni)
confermerebbero gli indizi a fondamento del sequestro, peraltro mantenuto dal
procuratore pubblico anche dopo la fine della raccolta dei mezzi di prova. Per
le parti ricorrenti, una violazione del principio della celerità non giustifica
un dissequestro: parimenti il procuratore pubblico avrebbe applicato in modo
errato il principio della proporzionalità. Sempre a dire delle parti civili ricorrenti,
la decisione violerebbe l’art. 161 CPP, l’art. 71 CP, e le esigenze minime in
tema di motivazione.
6.Nella decisione qui impugnata il giudice
dell’istruzione e dell’arresto ha annullato la decisione di dissequestro perché
giudicata palesemente carente di motivazione, in particolare con riferimento
agli indizi che avevano portato al sequestro della relazione e che non
avrebbero trovato conferma successivamente, ed anche in riferimento alla
connessione degli averi con le ipotesi di reato.
7.Contro la decisione del giudice dell’istruzione e
dell’arresto ha ricorso a questa Camera RI 1, evidenziando come il sequestro
fosse stato mantenuto nel tempo unicamente perché si era inizialmente
ipotizzato che la relazione bancaria fosse stata in parte utilizzata dal marito
della ricorrente (indagato). A otto anni dal sequestro, per la ricorrente non
ci sarebbero elementi a indicare che i valori su questa relazione siano in un
qualche modo da ricondurre al marito. Ciò sarebbe stato riconosciuto dal procuratore
pubblico nella sua decisione di dissequestro. La decisione del giudice
dell’istruzione e dell’arresto non farebbe che protrarre nel tempo una
situazione insostenibile. La ricorrente contesta la legittimazione a ricorrere
delle parti civili reclamanti al giudice dell’istruzione e dell’arresto, in
considerazione dell’assenza di possibili pretese delle stesse sui beni sequestrati.
La
ricorrente contesta inoltre che la decisione del procuratore pubblico,
annullata dal giudice dell’istruzione e dell’arresto, fosse insufficientemente
motivata: per la ricorrente la decisione di dissequestro indica quelle che sono
gli elementi a suo fondamento, e l’inconciliabilità del sequestro con il
principio della proporzionalità.
Le
argomentazioni addotte dai reclamanti avanti il giudice dell’istruzione e
dell’arresto dimostrano che la decisione del procuratore pubblico fosse
sufficientemente motivata.
8.Nelle osservazioni formulate al gravame, diverse parti
interpellate si sono rimesse al giudizio di questa Camera.
Il
giudice dell’istruzione e dell’arresto ha presentato delle osservazioni sulla
legittimazione delle parti civili a lui reclamanti, e sulle esigenze di
motivazioni.
Il
patrocinatore di PI 7 ha formulato delle osservazioni sulla legittimazione dei
reclamanti, sulle esigenze di motivazione, e infine sui tempi dell’inchiesta.
Il
patrocinatore delle due parti reclamanti al giudice dell’istruzione e
dell’arresto (PI 11 e PI 12) ha comunicato la conclusione di un accordo con la
qui ricorrente, che aveva portato al ritiro del reclamo avanti al giudice
dell’istruzione e dell’arresto (intervenuto contestualmente alla decisione del
giudice dell’istruzione e dell’arresto), ed in questa sede dichiara di aderire
al ricorso.
9.L'art. 161 CPP impone al procuratore pubblico di
ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che possono avere qualche importanza
per l'istruzione del processo, sia come mezzi di prova, sia perché soggetti a
confisca o a devoluzione allo Stato.
Il
sequestro, provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e
conservare gli oggetti per il dispiegamento della procedura e quindi per le
necessità dell'istruzione formale, per le decisioni del magistrato requirente e
per quelle del giudice del merito nella duplice prospettiva – alternativa o
cumulativa – della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio)
e della decisione di confisca, restituzione o devoluzione, come agli art. 69
ss. CP (58 ss. vCP) e 165, 270-271 CPP (sequestro confiscatorio) (G. PIQUEREZ,
Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 910
ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht,
6. ed., Basilea 2005, § 69 n. 1 ss.; N. OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts,
2. ed., Berna 2005, n. 1137 ss.; N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo/Basilea/Ginevra
2004, n. 740 ss.).
Il
sequestro – che, quale restrizione della garanzia della proprietà di cui
all’art. 26 Cost. fed., deve fondarsi su una base legale, essere giustificato da
un interesse pubblico e rispettare il principio della proporzionalità (G.
PIQUEREZ, op. cit., n. 914) – è legittimo unicamente in presenza concorrente di
sufficienti indizi di reato e di connessione tra questo e l'oggetto che così
occorre salvaguardare per gli incombenti processuali di istruttoria e di
giudizio; il venir meno di questi presupposti toglie legittimità al sequestro,
che deve essere revocato [decisione TF 1P.391/2003 dell’1.12.2003; decisioni
del giudice dell'istruzione e dell'arresto 22.1.1999 in re M., inc. 1047.98.2
(pubblicata in REP. 1999 n. 131), 8.5.1998 in re T., inc. 516.97.3 (pubblicata
in REP. 1998 n. 117) e 15.3.1996 in re V.I., inc. 71.96.2-147.96.1 (pubblicata
in REP. 1996 n. 107)].
10.
Giusta l’art. 70
cpv. 1 CP (art. 59 cifra 1 cpv. 1 vCP) il giudice ordina la confisca dei valori
patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare
o a ricompensare l’autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti
alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
Sono
considerati valori patrimoniali giusta detta norma tutti i vantaggi economici illeciti
con un proprio determinabile valore economico; pertanto non solo le cose materiali,
come i biglietti di banca, le pietre preziose ed i beni immobili, ma anche i diritti
reali limitati, i crediti, le cartevalori ed i diritti immateriali. Essi devono
pervenire dal reato dei quali sono il risultato; deve dunque sussistere, tra il
reato e l’ottenimento di questi valori, un nesso di causalità.
Anche
Fatti
i valori sostitutivi, propri ed impropri, sottostanno alla confisca giusta
l’art. 70 cpv. 1 CP: beni sostitutivi impropri (unechte Surrogate)
possono essere confiscati solo in presenza di una traccia cartacea (paper
trail) riconducibile all’originario provento di reato; beni sostitutivi
propri (echte Surrogate) possono invece essere confiscati solo se è
dimostrato che essi hanno sostituito il bene originale [DTF 126 I 97,
considerandi 3 c) bb) e cc); StGB PK – S.
TRECHSEL / M. JEAN-RICHARD, Zurigo/S. Gallo 2008, n. 2 ad art. 70 CP; N. SCHMID, Kommentar, Einziehung, Organisiertes
Verbrechen, Geldwäscherei, Band I, 2. ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2007, n. 17
ss. ad art. 70-72 CP; BSK Strafrecht I – F. BAUMANN, 2. ed., Basilea 2007, n.
21 ss. ad art. 70/71 CP]. Il valore patrimoniale da confiscare deve essere facilmente
identificabile nel patrimonio dell'autore, rispettivamente del terzo
beneficiario [DTF 126 I 97, considerando 3 c) cc)].
11.
Se i valori
patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili (siccome consumati,
dissimulati o alienati), il giudice ordina – giusta l’art. 71 cpv. 1 CP (art.
59 cifra 2 cpv. 1 vCP) – in favore dello Stato un risarcimento equivalente, e
ciò al fine di impedire “(…) che colui il quale si è liberato dei valori
patrimoniali soggetti a confisca sia avvantaggiato rispetto a chi li ha conservati”
(FF 1993 III 221). La competente autorità – in applicazione dell’art. 71 cpv. 3
prima frase CP (art. 59 cifra 2 cpv. 3 prima frase vCP) – in vista
dell’esecuzione del risarcimento può sottoporre a sequestro i valori
patrimoniali dell’interessato “(…), prodotto diretto o indiretto del reato,
come pure quelli di provenienza lecita fino a concorrenza dell’importo presumibile
del provento del reato. Spetta poi al giudice, sulla base dei risultati della
procedura d’assunzione delle prove, ordinare una confisca, oppure, oltre a
questa misura, mantenere il sequestro a copertura di un risarcimento compensativo
pronunciato” (FF 1993 III 223; StGB PK – S. TRECHSEL / M. JEAN-RICHARD, op. cit., n. 1 ss. ad art. 71 CP; N. SCHMID, Kommentar, op. cit., n. 97 ss.
ad art. 70-72 CP; BSK Strafrecht I – F. BAUMANN, op. cit., n. 53 ss. ad art.
70/71 CP).
Il
risarcimento compensativo, quale provvedimento sostitutivo della confisca a’
sensi dell’art. 70 cpv. 1 CP qualora i valori patrimoniali provento di reato non
sono più reperibili [“In ragione del suo carattere sussidiario, il
risarcimento compensativo può essere pronunciato soltanto se, qualora i valori
patrimoniali fossero stati disponibili, la confisca sarebbe stata pronunciata.
Può quindi essere pronunciato l’ordine di risarcimento compensativo anche nei
confronti di un terzo presso il quale sarebbero stati confiscati i valori
patrimoniali dai quali egli si è separato” (FF 1993 III 221 s.)],
presuppone pertanto che detti valori siano pervenuti all’interessato dal sequestro
(decisione 24.3.2005 di questa Camera in re X., inc. __________).
L’esigenza
di detto presupposto – esistenza di un indebito profitto di carattere patrimoniale
– è peraltro attestata dallo scopo medesimo del risarcimento, che – come detto
– impedisce che colui che si è liberato dei valori patrimoniali soggetti a confisca
sia avvantaggiato rispetto a chi li ha conservati (“il crimine non paga”),
circostanza che implica – necessariamente – che essi gli siano pervenuti.
L’ottenimento di un valore patrimoniale (che può concretizzarsi, anche, nella
diminuzione dei passivi) è di conseguenza indispensabile [StGB PK – S. TRECHSEL / M. JEAN-RICHARD, op. cit., n. 1 ad art.
71 CP; N. SCHMID, Kommentar,
op. cit., n. 102 ad art. 70-72 CP; BSK Strafrecht I – F. BAUMANN, op. cit., n.
53 ad art. 70/71 CP].
Il fatto che la parte civile abbia sofferto
un danno in considerazione dei reati ipotizzati non è, di per sé, sufficiente
per ordinare il provvedimento del sequestro a fini di risarcimento compensativo:
questa è infatti questione soltanto di carattere civile secondo gli art. 41 ss.
CO (cfr., anche, l’art. 73 CP; StGB PK – S. TRECHSEL / M. JEAN-RICHARD, op.
cit., n. 1 ss. ad art. 73 CP; BSK Strafrecht I – F. BAUMANN, op. cit., n. 6 ss.
ad art. 73 CP).
12.
È indubbio che si è
alla presenza di un tormentato iter del sequestro della relazione bancaria "__________", che può essere affrontato da più punti di
vista.
13.
Anzitutto da un
punto di vista pratico. Dall’incarto del giudice dell’istruzione e dell’arresto
(inc. __________) risulta che le due parti civili reclamanti in quella sede (PI
10 e PI 11) hanno comunicato al predetto giudice, in data 16.12.2008, per il tramite
del loro rappresentante legale (anticipato per fax), il ritiro irrevocabilmente
del reclamo (doc. 12, inc. __________). Questo normalmente avrebbe comportato
lo stralcio della procedura di reclamo e la conferma del dissequestro. Ciò non
è avvenuto in quanto la mattina dello stesso giorno (16.12.2008) era stata firmata
dal giudice dell’istruzione e dell’arresto la decisione qui impugnata, ed era
Considerandi
stata consegnata ai servizi per la spedizione (scritto Giar del 16.12.2008,
doc. 13, inc. __________).
In
concreto, le uniche parti civili che si erano opposte al dissequestro hanno
manifestato la loro chiara decisione di ritirare il reclamo e di rinunciare al
sequestro: solo per una questione di poche ore ciò non ha portato allo stralcio
della procedura avanti al giudice dell’istruzione e dell’arresto. Anche in
questa sede, le medesime parti civili hanno confermato l’intervenuto accordo
con la parte ricorrente e la loro conseguente (e coerente) adesione al ricorso.
Con
queste premesse, e ritenuto che nessun’altra parte civile aveva in precedenza
reclamato, e neppure ha eccepito altro in questa sede, se per un verso il
giudice dell’istruzione e dell’arresto ha correttamente ritenuto che una
sentenza già firmata ed in via di spedizione sia ormai prolata (e possa essere
solo annullata ulteriormente), per altro verso si deve costatare che non c`è
più interesse attuale al mantenimento del sequestro. Preso atto dell’adesione
al ricorso dell’unica parte civile che ha impugnato il dissequestro, non c’è
più motivo di mantenere il sequestro.
14.
Questa soluzione
s’impone a maggior ragione da un punto di vista sostanziale.
Il
blocco della relazione risale a un ordine di sequestro generalizzato, riferito
alle diverse persone inizialmente inchiestate (compreso il marito della
ricorrente, esclusa quest’ultima), emanato all’inizio del procedimento.
Il
blocco della relazione bancaria, risale all’11.7.2000, e perdura pertanto ormai
da oltre otto anni.
La
relazione bancaria sequestrata è intestata alla qui ricorrente, che risulta
anche ADE della stessa.
Gli
averi sequestrati nella relazione bancaria non sono provento di reato: gli
stessi erano stati posti e mantenuti sotto sequestro per un eventuale risarcimento
compensatorio. A distanza di anni non risulta che sia stata dimostrata la
proprietà economica di detti averi da parte del marito della qui ricorrente, e
neppure le altre condizioni necessarie per l’applicazione dell’art 71 cpv. 3 CP.
Nel
merito, la fase istruttoria di raccolta delle prove è sostanzialmente conclusa
da tempo, ed il procedimento è praticamente fermo.
In
simili circostanze, non sono più date le premesse per il mantenimento del sequestro.
A
conferma di ciò, c’è anzitutto la precedente decisione (del 26.3.2004), in cui
il procuratore pubblico aveva disposto il dissequestro della relazione
bancaria, poi annullato, non da ultimo per difetto di motivazione.
A
conferma di ciò, c’è anche la successiva decisione di dissequestro, emanata dal
procuratore pubblico il 20.10.2008, annullata dal giudice dell’istruzione e
dell’arresto per difetto di motivazione.
L’assenza
di motivazione nelle due decisioni, che possono correttamente portare al loro
annullamento (come avvenuto), hanno però l’effetto in concreto di far perdurare
nel tempo, per motivi sostanzialmente formali, una decisione (quella originaria
di sequestro) ed una situazione non più sostenibile dal punto di vista sostanziale.
15.
Non va dimenticato
che incombe al Ministero pubblico esporre e documentare l’esistenza delle
premesse per il mantenimento di una restrizione importante a un diritto
fondamentale quale quello della proprietà privata.
Non
solo questo non è avvenuto: per ben due volte, ed a distanza di anni, il Ministero
pubblico ha decretato il dissequestro dei valori bloccati. I difetti di
motivazione in due decisioni non possono far permanere un blocco di averi a
danno di una persona terza (rispetto all’inchiesta), contro il volere di
quest’ultima e contro il volere del procuratore pubblico medesimo.
La
decisione del giudice dell’istruzione e dell’arresto, formalmente corretta
(perché ha evidenziato, come già in precedenza, delle lacune di motivazioni),
porta ad una soluzione sostanzialmente insostenibile ed arbitraria.
Oltre
che paradossale: un difetto (ripetuto) di motivazione su decisioni di dissequestro
finisce per far perdurare il sequestro medesimo nel tempo.
16.
Il fattore tempo ed
il principio della proporzionalità confermano l’insostenibilità del sequestro. Di
regola, gli indizi e le condizioni a fondamento di un sequestro devono sostanziarsi
e approfondirsi con l’avanzare dell’inchiesta: più il tempo passa, e più devono
consolidarsi gli elementi a fondamento della misura restrittiva. Nel presente
caso, il trascorrere del tempo non ha portato a questo risultato, ma ha indotto
il procuratore pubblico a procedere al dissequestro: il sequestro pertanto non
è più proporzionale, e ciò, in assenza di interesse giuridico e pratico di
altre parti, prevale sull’esigenza di motivazione.
17.
Per tutti questi
motivi, il ricorso è accolto ed è annullata la decisione del giudice
dell’istruzione e dell’arresto.
18.
Non si prelevano tassa
di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà
alla ricorrente congrue ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 69 ss. CP, 161 ss. e 284 ss.
CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza la decisione 16.12.2008 del giudice dell’istruzione e dell’arresto
è annullata (inc. Giar __________).
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone
Ticino rifonderà a RI 1, __________, CHF 600.-- (seicento) a titolo di
ripetibili.
3. Rimedio di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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