60.2008.408
Istanza di ispezione degli atti. Ufficio di esecuzione quale istante
20 febbraio 2009Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2008.408
Data decisione, Autorità:
20.02.2009, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Ufficio di esecuzione quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2008.408
Lugano
20 febbraio
2009/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 17/19.12.2008
presentata dall’
IS 1
tendente ad ottenere informazioni
concernenti __________ __________ ai fini delle sue incombenze;
premesso che l’istanza 17.12.2008 è
pervenuta al Ministero pubblico il 18.12.2008, che l’ha trasmessa, per
competenza, a questa Camera con scritto 19.12.2008, preavvisandola
favorevolmente;
rilevato che PI 2 (patr. da: avv. PR 1, __________)
– interpellato – non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. In
data 8.1.2009 la presidente della Corte delle assise correzionali di __________,
giudice Agnese Balestra-Bianchi, ha dichiarato PI 2 autore colpevole di
violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari, lesioni intenzionali
semplici, lesioni intenzionali semplici di lieve gravità, ripetuto danneggiamento
e vie di fatto e – avendo agito in stato di scemata imputabilità – lo ha
condannato, in contumacia, alla pena detentiva di dieci mesi, da dedursi il
carcere preventivo sofferto, a versare l’importo di CHF 2'886.45 a una parte
civile, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, ordinando
parimenti il trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP da eseguirsi già in corso
di espiazione della pena detentiva (sentenza di condanna, in contumacia,
8.1.2009, inc. __________). La decisione è regolarmente cresciuta in giudicato.
2. Con
la presente istanza l’IS 1 – richiamati l’art. 91 cpv. 5 LEF e le diverse
procedure pendenti presso i suoi uffici a carico di PI 2 –, chiede se
nell’ambito del surriferito procedimento penale sarebbero emersi attivi di
proprietà di quest’ultimo (liquidità o conti correnti). Precisa al proposito
che il supporto da parte del Ministero pubblico sarebbe importante per
procedere a completamenti di pignoramento atti all’evasione dei provvedimenti
in corso a favore dei creditori.
Come
esposto in entrata, il sostituto procuratore pubblico Marisa Alfier comunica
che la richiesta – da intendersi quale istanza di ispezione degli atti ex art.
27 CPP –, deve a suo giudizio essere accolta. Dal canto suo, PI 2, interpellato
per il tramite del suo patrocinatore, non ha presentato osservazioni.
3. Giusta l’art. 27 CPP, in vigore dall’1.1.1996, che
ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla
giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108), stabilisce
che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi
penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di
copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti
personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle
parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali
fissa le modalità dell’ispezione".
4. Nella
fattispecie in esame – richiamati gli art. 89 ss. LEF riguardanti l’esecuzione
in via di pignoramento e ritenuti i motivi addotti dall’Ufficio istante e la
finalità della sua richiesta – è certamente data l’esistenza di un interesse
legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP.
In
siffatte circostanze, questa Camera autorizza l’Ufficiale e/o un collaboratore dell’IS
1 a compulsare presso il Tribunale penale cantonale gli atti di cui all’incarto
__________, compatibilmente con gli impegni del personale della cancelleria.
L’Ufficiale
(rispettivamente il collaboratore) è autorizzato a fotocopiare esclusivamente i
documenti utili ai fini delle sue incombenze.
5. L’istanza
è accolta ai sensi del precedente considerando. Considerata la natura
dell’istanza, non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
Fatti
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
Considerandi
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98
LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81
LTF.
4.
Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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