60.2008.409
Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante
27 gennaio 2009Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2008.409
Data decisione, Autorità:
27.01.2009, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2008.409
Lugano
27 gennaio
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 22.12.2008
presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione a
compulsare gli atti di un procedimento penale nel frattempo archiviato e a
estrarne delle copie;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Con decisione 10.4.1992 la Corte delle
assise criminali ha, tra l’altro, dichiarato IS 1 autore colpevole di ripetuta e
continuata truffa, consumata e tentata, di ripetuta e continuata amministrazione
infedele aggravata e di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione e
lo ha condannato alla pena di quattro anni e sei mesi di reclusione da dedursi
il carcere preventivo sofferto, al pagamento di una multa di CHF 10'000.--, al
pagamento alla parte civile dell’importo di CHF 2 milioni a valere quale risarcimento
del danno, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese processuali nella
misura della metà e al pagamento delle spese di perizia nella misura di 1/4
[inc. TPC __________].
Con
giudizio 10.11.1992 la Corte di cassazione e di revisione penale ha, tra
l’altro, respinto il ricorso 15.6.1992 presentato da __________ (allora
patrocinato dagli avv.ti __________ __________ e __________ __________ __________,
__________) (inc. CCRP __________).
2. Con la presente istanza IS 1, per il
tramite del suo patrocinatore avv. PR 1, chiede l’autorizzazione a poter consultare
gli atti del surriferito procedimento penale e a estrarne delle copie. Precisa,
tra l’altro, che il suo interesse giuridico legittimo è sostanziato dal fatto
che è intenzionato a verificare la possibilità di presentare una domanda di
revisione del processo, poiché avrebbe ritrovato alcuni documenti (schede
interne all’istituto bancario vistate o controfirmate da organi direttivi centrali
mediante i quali sarebbe stato autorizzato a concedere prestiti all’altro
coaccusato, rispettivamente a erogare denaro) e di non ricordarsi se gli stessi
fossero allora stati acquisiti agli atti. In caso contrario, tali documenti
potrebbero essere un valido motivo di revisione in applicazione dell’art. 299
lit. c CPP [secondo cui la revisione del processo, in caso di condanna, ha
luogo quando esistano fatti o mezzi di prova rilevanti che non erano noti al
giudice penale nel primo processo (art. 397 CP)].
Questa
Camera non ha ritenuto necessario interpellare il Tribunale penale cantonale e
la Corte di cassazione e di revisione penale, poiché l’istante è già stato
parte (quale accusato) al procedimento penale nel frattempo archiviato ed egli ha
quindi già avuto modo di visionare tutti gli atti.
Fatti
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996,
che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche
alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei
ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e
l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che
prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei
periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel
presente caso, pur essendo stato il qui istante parte (quale accusato) nel procedimento
nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 27
CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste
di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato
Considerandi
(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
Come
ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione
del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione
speciale dell’8.11.1994 p. 19).
5.
Nel
caso in esame – ritenuti i motivi addotti da IS 1 nella sua richiesta, la
finalità per cui è stata presentata l’istanza e la surriferita giurisprudenza –
è pacifico l’interesse giuridico legittimo dell’istante a ottenere l’autorizzazione
a compulsare gli atti dell’incarto penale TPC __________ e gli atti
dell’incarto penale CCRP __________.
L’istante
e/o il suo patrocinatore, avv. PR 1, sono autorizzati ad esaminare l’incarto penale
TPC __________ presso il Tribunale penale cantonale e l’incarto penale CCRP __________
presso la Corte di cassazione e di revisione penale ed a fotocopiare i documenti
di cui necessita, concordando i tempi di accesso con le rispettive cancellerie
compatibilmente con i loro impegni.
6.
L’istanza
è accolta ai sensi del precedente considerando. Tassa di giustizia e spese,
contenute al minimo, sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39
lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 130.--
(centotrenta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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