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Decisione

60.2008.409

Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante

27 gennaio 2009Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996,

che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche

alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),

stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei

ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e

l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che

prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,

segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei

periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4. Nel

presente caso, pur essendo stato il qui istante parte (quale accusato) nel procedimento

nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 27

CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

Come

ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste

di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato

Considerandi

(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).

Come

ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione

del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione

speciale dell’8.11.1994 p. 19).

5.

Nel

caso in esame – ritenuti i motivi addotti da IS 1 nella sua richiesta, la

finalità per cui è stata presentata l’istanza e la surriferita giurisprudenza –

è pacifico l’interesse giuridico legittimo dell’istante a ottenere l’autorizzazione

a compulsare gli atti dell’incarto penale TPC __________ e gli atti

dell’incarto penale CCRP __________.

L’istante

e/o il suo patrocinatore, avv. PR 1, sono autorizzati ad esaminare l’incarto penale

TPC __________ presso il Tribunale penale cantonale e l’incarto penale CCRP __________

presso la Corte di cassazione e di revisione penale ed a fotocopiare i documenti

di cui necessita, concordando i tempi di accesso con le rispettive cancellerie

compatibilmente con i loro impegni.

6.

L’istanza

è accolta ai sensi del precedente considerando. Tassa di giustizia e spese,

contenute al minimo, sono poste a carico di chi le ha occasionate.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39

lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è accolta ai sensi dei considerandi.

2. La

tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 130.--

(centotrenta), sono poste a carico di IS 1, __________.

3. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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