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Decisione

60.2008.43

Ricorso contro la decisione del giudice dell'applicazione della pena in materia di liberazione condizionale

1 aprile 2008Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

a. Il

ricorrente è attualmente in detenzione in quanto sconta una condanna di venti

anni di reclusione per titolo di, segnatamente, omicidio e tentata rapina

aggravata (decisione 31.1.1995 della seconda Corte d’Assise d’Appello di __________

/ decisione 3.12.1998 del Dipartimento delle istituzioni in merito

all’adattamento della pena alla legislazione svizzera) ed una condanna di sei

anni di reclusione inflittagli dalla Corte delle assise criminali di __________

in data 24.5.2005 per ripetuto furto aggravato, consumato e tentato (in 28

occasioni tra il 6.10.2000 ed il 13.2.2004), ripetuto danneggiamento, ripetuta

violazione di domicilio, nonché per rapina, ripetuto furto d’uso, ripetuto

abuso della licenza e delle targhe, ripetuto incendio intenzionale, ripetuta violazione

della LF sulle armi, ripetuta ricettazione e ripetuta contravvenzione alla LStup.

b. In

precedenza, il ricorrente era già stato condannato in diverse occasioni: il

24.5.1985 (8 mesi di detenzione per ripetuto furto e ripetuta ricettazione), il

5.8.1986 (3 mesi di detenzione per tentato furto), il 6.6.1989 (1 anno e 8 mesi

per furto e complicità in furto), il 31.1.1995 (a 25 anni di reclusione in __________,

poi trasformata in 20 anni).

c. Nel

quadro dell’esecuzione delle surriferite pene, il qui ricorrente ha ottenuto il

primo congedo in data 30.7.1999, ed il trasferimento in sezione aperta il

30.3.2000. Con decisione 4.12.2003, il Consiglio di vigilanza gli ha rifiutato

la liberazione condizionale.

Il 14.2.2004

il ricorrente è stato trasferito alle celle pretoriali di __________, in relazione

al procedimento penale che ha poi portato alla condanna di cui al punto a. di

questa decisione.

d. L’attuale

calcolo dell’esecuzione pena prevede i 2/3 al 31.1.2008 e la fine pena l’1.10.2016.

e. Con

istanza del 15.11.2007 il qui ricorrente ha chiesto la propria liberazione condizionale,

ciò che ha dato avvio alla procedura avanti al giudice dell’applicazione della

pena (inc. __________).

In data

14.11.2007 la direzione dello stabilimento di __________ ha allestito il proprio

rapporto (ex art. 86 cpv. 2 CP), dal quale risulta un comportamento ineccepibile

del ricorrente durante l’esecuzione della pena, ma anche una valutazione che

ritiene prematura la formulazione di una prognosi relativa alla liberazione condizionale.

In data

2.1.2008 la Commissione per i condannati pericolosi ha redatto il proprio

parere: si è espressa negativamente riguardo alla concessione del primo

congedo, ovvero il punto di partenza del regime progressivo, e ciò in ragione

della pericolosità del ricorrente. La Commissione ha ritenuto che in vista

della fine della pena l’autorità di esecuzione dovrà allestire un programma di

preparazione al ritorno in libertà.

In data

7.1.2008 il ricorrente è stato sentito dal giudice dell’applicazione della pena

in relazione alla richiesta di liberazione condizionale. In questa occasione il

ricorrente ha indicato di disporre di un appartamento coniugale a __________ (ove

abita la moglie, con cui ha contratto matrimonio in data __________) e di avere

un posto di lavoro sicuro presso un’agenzia immobiliare a __________.

f. Con

decisione 24.1.2008, qui impugnata, il giudice dell’applicazione della pena ha

respinto la richiesta di liberazione condizionale. Dopo aver ricostruito l’iter

giudiziario ed espiativo del ricorrente, ed aver esposto le norme legali

applicabili, il giudice dell’applicazione della pena ha esaminato la situazione

di RI 1 con riferimento ai criteri elaborati dal prof. __________ (reati

commessi, l’evoluzione delinquenziale, la personalità, la competenza sociale,

eventuali situazioni di conflitto specifico, il confronto con i reati commessi,

l’accoglienza sociale, il comportamento dopo i reati), per giungere ad una

valutazione generale negativa per quanto attiene alla liberazione condizionale,

concludendo per un rischio elevato di commissione di nuovi reati anche oggettivamente

gravi da parte del ricorrente. In relazione alla necessità di elaborare il

piano di esecuzione, lo stesso dovrà tener debito conto delle considerazioni

esposte dal giudice dell’applicazione della pena. Quest’ultimo ha concluso auspicando

il trasferimento in altro penitenziario, l’allestimento di una perizia psichiatrica,

nonché un percorso formativo.

g. Con

gravame 6/7.2.2008, il qui ricorrente chiede che gli venga concessa la liberazione

condizionale. Dati per pacifici due dei tre criteri di applicazione dell’art.

86 cpv. 1 CP (ovvero il raggiungimento dei due terzi della pena ed il buon

comportamento durante l’espiazione della pena), il ricorrente affronta il tema

del rischio di recidiva, con riferimento anzitutto al preavviso formulato dalla

Commissione per l’esame dei condannati pericolosi.

Egli critica

anzitutto il fatto che agli atti vi sia unicamente il rapporto 2.1.2008 del presidente

della Commissione, mancando, a suo dire, la prognosi dello psichiatra, che neppure

è indicato chi sia. Il rapporto si baserebbe unicamente sui suoi precedenti,

mentre mancherebbe totalmente una prognosi futura. Il preavviso della Commissione

sarebbe perciò incompleto.

Riguardo poi

alla composizione della Commissione, il ricorrente constata che il presidente

ed un membro (il procuratore generale) si sarebbero in passato già occupati di

lui, quali autorità inquirente e giudicante: per questo motivo, presidente e

membro avrebbero dovuto valutare la possibilità di ricusarsi con riferimento

all’art. 40 lit. e CPP. Ciò varrebbe a maggior ragione per il presidente della

Commissione, che in passato si sarebbe pronunciato anche sul riconoscimento o

meno dell’indulto con riferimento alla condanna __________ finita di scontare

nel nostro paese. Il ricorrente adduce di non essere stato precedentemente

informato della composizione della Commissione, e di conseguenza eccepisce nel

suo gravame la nullità del preavviso giusta l’art. 41 CPP, sottolineando

l’importanza del requisito dell’indipendenza per i membri della Commissione chiamati

a formulare il proprio preavviso.

Riguardo

sempre al preavviso della Commissione, il ricorrente eccepisce che non gli

sarebbe stato concesso il diritto di essere sentito da parte della stessa;

questa mancanza non sarebbe sanata dall’audizione del giudice dell’applicazione

della pena.

Il ricorrente

contesta che la recidiva (certamente data nel suo caso) assurga a fattore per

decidere della liberazione condizionale, in quanto la stessa avrebbe già concorso

(nel suo caso, in modo determinante) nella commisurazione della pena in occasione

dell’ultima condanna. Per il ricorrente poi il rischio di recidiva non potrebbe

basarsi sul comportamento passato.

Sui diversi

criteri __________ utilizzati dal giudice dell’applicazione della pena,

premesso che il ricorrente sostenga che il Tribunale federale non li avrebbe

fatti propri, nel caso concreto contesta di costituire un pericolo per i terzi,

come risulterebbe dalle circostanze del suo arresto in occasione di fatti relativi

al Bancomat (è fuggito e non ha impugnato l’arma che pure aveva a sua

disposizione). In relazione all’ultima condanna il ricorrente evidenzia come

l’aggravante del furto ritenuta è quella di aver agito in banda, e non l’uso

dell’arma da fuoco.

Per il

ricorrente, l’assenza di una perizia psichiatrica non permetterebbe di

formulare considerazioni sulla sua natura caratteriale. Il ricorrente sostiene

di avere avuto dei contatti con due medici del PCT, uno dei quali medico

psichiatra: nessuno avrebbe mai sostenuto che egli sia socialmente pericoloso.

L’assenza di una perizia, mai precedentemente disposta dalle diverse autorità penali

che si sono occupate del ricorrente, non può essere a lui rimproverata.

La decisione

del giudice dell’applicazione della pena non terrebbe conto del tempo trascorso

in carcere dal ricorrente, e dei positivi cambiamenti che ciò avrebbe comportato

(matrimonio, contatti con il figlio e con i familiari).

Circa il

piano di riqualifica professionale, il ricorrente ritiene che non possa

essergli imposto, ritenuto che già ha portato a termine due formazioni

(meccanico di precisione e tipografo). La non disponibilità ad un altro

percorso formativo non andrebbe valutata negativamente a suo danno.

Circa il

confronto con i reati commessi, il ricorrente contesta le conclusioni del giudice

dell’applicazione della pena, ricordando di avere collaborato nel corso

dell’ultima inchiesta, come emergerebbe anche dalla sentenza di condanna: ciò

dimostrerebbe l’intervenuto confronto con gli atti commessi.

Per il

ricorrente, la sua attuale detenzione a __________ rende difficoltosa

un’evoluzione nel proprio percorso espiativo, che comunque c’è, come

riconosciuto dalla direzione del penitenziario in relazione all’ineccepibile

comportamento da lui tenuto.

Per l’aspetto

familiare, il ricorrente sottolinea l’età adolescenziale del figlio e le sue

preoccupazioni a lui riferite, nonché il suo invecchiamento come fattore di

ravvedimento. Il ricorrente sottolinea come, benché da tempo abbia superato la

soglia della metà pena, nel suo caso il regime carcerario non sia ancora stato

alleggerito, e ciò unicamente per responsabilità dell’autorità. Il ricorrente

termina con alcune considerazioni relative al mancato riconoscimento

dell’indulto __________.

h. Nelle

proprie osservazioni 14/15.2.2008 il giudice dell’applicazione della pena si è

limitato a chiedere la conferma della decisione impugnata.

i. Nelle

proprie osservazioni 22/25.2.2008 la Sezione dell’esecuzione delle pene e delle

misure contesta le censure sollevate contro la Commissione per i condannati

pericolosi, con riferimento all’art. 62d cpv. 2 CP, anche perché l’intervento

in questo ambito del presidente della Commissione e di uno dei suoi membri (il

procuratore generale) si riferisce ora al regime di esecuzione della pena, e

non a problemi di colpevolezza. Per la Sezione dell’esecuzione delle pene e

delle misure è quindi esclusa la possibilità di una ricusa del presidente ed di

un membro della Commissione.

Nel merito,

la concessione della liberazione condizionale non è possibile in relazione alle

gravi condanne inflitte al ricorrente. Egli non avrebbe mai superato le

tappe precedenti dell’esecuzione pena, considerati anche i gravi reati da lui

perpetrati tra il 2000 ed il 2004, durante il periodo di semilibertà. I piani

per il futuro prospettati dal ricorrente sarebbero vaghi ed imprecisi, e non

adempirebbero le condizioni per la concessione della liberazione condizionale.

La decisione del giudice dell’applicazione della pena non sarebbe inoltre definitiva,

in quanto annualmente lo stesso magistrato dovrà riesaminare la situazione del

ricorrente, in ossequio dell’art. 86 cpv. 3 CP. La Sezione dell’esecuzione

delle pene e delle misure conclude chiedendo di respingere il ricorso.

Considerandi

1.

RI 1 postula

di essere ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il patrocinio

dell’avv. PR 1.

Giusta l’art.

340.

cpv. 2 in fine CPP competente a decidere sull’istanza di ammissione al

beneficio del gratuito patrocinio è nondimeno il giudice dell’applicazione

della pena (cfr. rapporto n. 5809 del 15.11.2006 sul messaggio 5.7.2006, ad

art. 340 CPP).

Il gravame,

per quanto inerente detta domanda, è irricevibile.

2.

Giusta

i combinati disposti degli art. 341 cpv. 1 lit. b e 339 cpv. 1 lit. j CPP,

contro le decisioni del giudice dell’applicazione della pena in materia di libertà

condizionale è ammesso il ricorso alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci

giorni dalla conoscenza del provvedimento impugnato. Il ricorso è pertanto

tempestivo e ricevibile in ordine, essendo presentato dal destinatario della decisione.

3.

3.1.

In ordine,

nelle motivazioni del gravame il ricorrente solleva il quesito relativo alla

composizione della Commissione per l’esame dei condannati pericolosi: con riferimento

al presidente della stessa ed a un suo membro, il ricorrente invoca la ricusa ex

art. 40 lit. e CPP, applicabile per analogia. Nel petitum, il ricorrente chiede

che il preavviso della Commissione sia dichiarato nullo, non specificando

ulteriormente il fondamento della richiesta, fatta verosimilmente con

riferimento all’art. 41 CPP, che chiede di applicare per analogia (ricorso p.

5). Nella motivazione del gravame, su questa contestazione, il ricorrente fa

anche riferimento all’art. 62d cpv. 2 CP.

3.2

Va premesso

che il ricorrente non ha indicato quando ed in quale funzione il presidente ed

il procuratore generale sarebbero intervenuti quali autorità inquirente (il

procuratore generale) e autorità giudicante (il presidente). Per questo motivo

l’argomento è già infondato.

3.3

Il ricorrente

si limita ad indicare che il presidente della Commissione sarebbe intervenuto

nella procedura relativa all’applica-zione o meno dell’indulto alla condanna __________

finita di scontare in Svizzera, mediante una lettera 9.5.2007 (ricorso p. 4).

Importa osservare che in tale procedura la decisione relativa all’indulto è

stata prolata dalla Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure. L’essere

stato sentito per iscritto, e l’aver espresso un parere giuridico non permette

di applicare l’art. 40 lit. e CPP.

3.4

L’art. 62d

cpv. 2 CP invocato dal ricorrente stabilisce dei requisiti minimi per la

composizione della Commissione per l’esame dei condannati pericolosi.

Questa

disposizione prevede che la liberazione condizionale di una persona sottoposta a

misura deve fondarsi sulla perizia di un esperto indipendente, dopo aver

sentito una Commissione composta da rappresentanti delle autorità preposte al

procedimento penale, delle autorità di esecuzione nonché della psichiatria. L’esperto

e i rappresentanti della psichiatria non devono aver curato né assistito in

altro modo l’autore (art. 62d cpv. 2 in fine CP).

Questa norma

pone un’esigenza di indipendenza riferita all’esperto, nonché un motivo di

esclusione per l’esperto e per il rappresentante della psichiatria, nel caso avessero

curato o assistito la persona sottoposta a misura.

Il testo

della disposizione è chiaro: il motivo di esclusione, rispettivamente di

ricusa, appare chiaramente riferito alle cure ed all’assistenza dell’autore, e

limitato all’esperto ed al rappresentate della psichiatria. Di conseguenza, non

si applica agli altri membri della Commissione, ed in concreto al presidente

(giudice di merito) ed al procuratore generale.

Il ricorrente

interpreta detta disposizione in modo estensivo a due titoli: estende i

soggetti del motivo di esclusione (non solo l’esperto ed il rappresentante

della psichiatria espressamente menzionati, ma anche tutti i membri della

Commissione) ed estende anche l’oggetto del motivo dell’esclusione (curare o

assistere), essendo pacifico che il presidente ed un membro della Commissione

non hanno certo curato o assistito in passato il ricorrente, ma caso mai

l’avrebbero accusato e/o condannato.

La dottrina

citata dal ricorrente non interpreta in modo così estensivo detta norma. La

norma del CP non esige che i rappresentanti delle autorità preposte al procedimento

penale e delle autorità dell’esecuzione della pena non si siano mai occupate in

passato delle persone richiedenti la liberazione. Non va neppure dimenticato

che la Commissione per l’esame dei condannati pericolosi non ha funzione

decisionale, ma solo consultiva.

3.5

L’art. 343

cpv. 2 CPP stabilisce la composizione della Commissione per l’esame dei

condannati pericolosi: un giudice del Tribunale penale cantonale, un

procuratore pubblico, un rappresentante dell’autorità di esecuzione, un

rappresentante del settore della psichiatria ed un avvocato iscritto nell’albo

cantonale. Neppure la norma cantonale permette di fondare l’esclusione, rispettivamente

la ricusa.

3.6

Il ricorrente

fa riferimento agli art. 40 lit. e e 41 CPP. Rispetto al presidente ed al

procuratore generale, il ricorrente non indica nessuna circostanza passata in

cui sarebbero intervenuti quale autorità inquirente o giudicante.

Il motivo di

esclusione dell’art. 40 lit. e CPP non è di per sé applicabile in materia di decisione

relativa all’esecuzione della pena. Non a caso, l’art. 340 cpv. 4 vCPP prevedeva

esplicitamente l’inapplicabilità dell’art. 40 lit. e CPP al Consiglio di vigilanza.

Ciò che valeva per l’autorità giudicante, vale a maggior ragione per una Commissione

chiamata solo ad esprimere un parere.

3.7

Occorre non perdere

di vista inoltre che la Commissione dà, in conformità all’art. 75a CP, una valutazione

sulla pericolosità, mentre spetta al giudice dell’applicazione della pena decidere

sulla liberazione condizionale.

3.8

Per quanto

detto, non è dato motivo di esclusione, rispettivamente di ricusa in relazione

al presidente ed a un membro (procuratore generale) della Commissione per

l’esame dei condannati pericolosi.

4.

Il

ricorrente eccepisce la violazione del diritto di essere sentito riferita alla

Commissione, che non l’avrebbe ascoltato prima di formulare la proprio

valutazione.

L’art. 75a CP

non impone l’audizione del detenuto da parte della Commissione.

L’art. 62d

cpv. 1 CP prevede che il collocato sia sentito, ma dall’autorità competente per

esaminare la liberazione e non dalla Commissione. Nel presente caso, è pacifico

e non contestato che il ricorrente sia stato sentito dal giudice

dell’applicazione della pena in data 7.1.2008: in questo senso il giudice

dell’applicazione della pena ha quindi rispettato il diritto di essere sentito

del ricorrente giusta l’art. 86 cpv. 2 CP. Il patrocinatore del ricorrente ha

potuto esaminare gli atti dell’incarto prima che la decisione qui impugnata fosse

prolata: tra gli atti figurava anche la presa di posizione del 2.1.2008 della

Commissione per l’esame dei condannati pericolosi. Non c’è quindi una

violazione del diritto di essere sentito del ricorrente.

5.

L'art.

86.

cpv. 1 CP prevede che un detenuto che ha scontato i due terzi della pena, ma

almeno tre mesi, può essere liberato condizionalmente se il suo comportamento

durante l’esecuzione della pena lo giustifichi e non si debba presumere che commetterà

nuovi crimini o delitti.

L'autorità

competente esamina d'ufficio se il condannato può essere liberato condizionalmente.

Chiede a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario. Il detenuto

deve essere sentito (art. 86 cpv. 2 CP).

Dal punto di

vista sostanziale, l’art. 86 cpv. 1 e 2 CP non si differenzia molto dal precedente

art. 38 vCP: in tal senso si esprime il Messaggio del CF del 23.3.1999 (FF 1999

p. 1667 ss., p. 1800/1801). Con il nuovo art. 86 cpv. 1 CP c’è stata una modifica:

se prima la liberazione era concessa ”se si può presumere che il detenuto avrebbe

tenuto una buona condotta in libertà”, con la nuova disposizione la liberazione

va concessa se “non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o

delitti”.

Per V. MAIRE

(La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berna 2006, p. 360) si passa

dall’esigenza di una prognosi favorevole a quella di una prognosi non

sfavorevole, ciò che è rilevante nei casi intermedi in cui non si arriva a

formulare una prognosi certa.

6.

La

liberazione condizionale non costituisce né un diritto, né un favore, né un

atto di clemenza o di grazia che il detenuto è libero di accettare o di

rifiutare. Si tratta per contro di una modalità d'esecuzione della pena, ossia

della quarta ed ultima fase del regime progressivo d'espiazione della condanna

(DTF 101 Ib 452 cons. 1).

Come tale

essa costituisce la regola da cui conviene scostarsi solo se sussistono valide

ragioni per ritenere che essa non sarà efficace. Ove l'autorità vi si scosti, è

tenuta a indicare i motivi che giustificano la sua decisione (DTF 124 IV 193,

cons. 4d; 119 IV 5 consid. 2; PRA 6/2000, p. 534).

Interpretando

l’art. 38 vCP, il Tribunale federale aveva sottolineato come il criterio

centrale per la liberazione anticipata – pur avendo presenti tutte le

difficoltà che la sua formulazione comporta (DTF 124 IV 193 cons. 4) – fosse la

formulazione di una prognosi; la condotta tenuta dal detenuto durante

l'esecuzione della pena concorreva alla decisione, senza essere decisiva, ed è

stata relativizzata (Messaggio, FF 1999 p. 1801).

La

liberazione condizionale deve fondarsi su una valutazione complessiva, che deve

tenere conto dei precedenti del condannato, della sua personalità, così come

del suo comportamento da un lato in generale e dall'altro lato nel contesto

della commissione dei reati che sono alla base della condanna (DTF 124 IV 193

cons. 3).

Al riguardo,

di fronte a pene privative della libertà di durata limitata, vanno esaminate la

pericolosità dell'agente, se questa diminuirà, rimarrà invariata o aumenterà

nel caso in cui la pena fosse interamente scontata e quindi se la liberazione

condizionale, eventualmente accompagnata da regole di condotta e da un patronato,

non sia più favorevole alla sua risocializzazione che non l'esecuzione completa

della pena (DTF 124 IV 193 cons. 4).

La natura del

reato che ha portato alla condanna, anche se l'importanza del bene giuridico

protetto dalla norma penale va considerata, di per sé non è determinante per la

formulazione della prognosi. Possono essere di rilievo le circostanze nelle

quali è stato compiuto il reato, nella misura in cui permettano di trarre

conclusioni sulla personalità dell'autore e di conseguenza sul suo futuro

comportamento (DTF 124 IV 193 cons. 3).

Per quanto

riguarda la condotta tenuta durante l'esecuzione della pena solo comportamenti

che hanno gravemente ostacolato la disciplina carceraria o che denotano di per

sé l'assenza di emendamento possono avere valenza autonoma per escludere la

liberazione condizionale. Comportamenti meno gravi possono invece essere esaminati

nel contesto della prognosi sulla futura condotta in libertà (DTF 119 IV 6 cons.

1a, con rif.).

7.

7.1.

Il giudice dell’applicazione della pena ha

negato la liberazione condizionale in ragione di un elevato rischio di

commissione di nuovi reati anche oggettivamente gravi.

7.2

RI 1 riconosce

di essere stato ripetutamente condannato; questa circostanza – ritenuta dal

giudice di merito nella commisurazione della pena – non dovrebbe nondimeno

entrare in considerazione nella valutazione giusta l’art. 86 cpv. 1 CP.

A torto. La

concessione della liberazione condizionale presuppone, tra l’altro, che “non

si debba presumere che (il beneficiario) commetterà nuovi crimini o

delitti”, condizione

esplicitamente prevista dal legislatore (cfr. BSK Strafrecht I – A. BAECHTOLD,

2.

ed., Basilea 2007, n. 5 ss. ad art. 86 CP): nella valutazione della prognosi

futura non si può quindi prescindere dal vissuto del detenuto e pertanto,

anche, dalle eventuali precedenti condanne. La necessità di promuovere il

reinserimento del detenuto nella società – scopo peraltro del regime di

espiazione – non deve, evidentemente, minacciare/pregiudicare la sicurezza

dell’ordine pubblico.

Il fatto che la Corte delle assise

criminali – nel suo giudizio 25.5.2005 (inc. __________) – abbia commisurato la

pena tenendo conto (anche) dei trascorsi penali non osta di conseguenza che,

nell’esame della prognosi futura, sia considerata pure la condotta passata del

pluripregiudicato RI 1, il cui comportamento è stato correttamente

vagliato/valutato dal giudice dell’applicazione della pena nella decisione

24.1.2008

qui impugnata.

7.3

RI 1 afferma

di non essere una persona pericolosa, fatto provato dal non utilizzo di armi

nella commissione dei reati per i quali è stato condannato il 25.5.2005 dalla

competente Corte.

A torto. Il

giudizio 25.5.2005 indica in maniera inequivocabile la sua pericolosità,

contrariamente a quanto vuole far intendere:

Questo (ultimo clamoroso

colpo) merita un discorso a sé

per la notevole pericolosità manifestata dagli autori nella circostanza, sia da

un lato per avere recato con sé un’arma di grande potenza di fuoco pronta

all’uso, sia d’altro canto per essersi dimostrati pronti, senza esitazione e

con grande spregiudicatezza, ad arrecare danni ingentissimi alla proprietà

altrui pur di raggiungere il proprio obiettivo. Spontaneo, è l’inquietante

quesito volto a sapere dove si sarebbe arrivati se anche questo furto fosse

andato a buon fine. Rimane la constatazione della tendenza all’escalation sia

quo alla frequenza dei furti (una quindicina solo nell’ultimo anno) che

soprattutto, con l’ultimo episodio, alla natura degli stessi. (…) Si constata

poi che gli accusati non si sono limitati a rubare, ma si sono dotati anche di

un piccolo arsenale di armi mortali (con le relative munizioni), a riprova

della sicura pericolosità del loro agire. A dispetto di ogni giustificazione

degli accusati circa la casualità delle circostanze dell’acquisizione di tali

armi, rimane la constatazione del fatto che l’arma da fuoco ha la funzione di

colpire, distruggere, ferire ed uccidere, e non è in tal senso lo strumento di

chi vuole solamente rubare o ricettare. In specie per RI 1, già condannato per

avere intenzionalmente ucciso con un’arma da fuoco, la Corte ha ritenuto assai

riprovevole la commissione di infrazioni volte all’acquisizione e al possesso

di armi (decisione 25.5.2005, p. 63/65, inc. __________).

Il fatto che

nell’occasione non sia stato ferito/ucciso un essere umano non smentisce la

pericolosità del ricorrente [sottolineata dalla Commissione per l’esame dei condannati

pericolosi (rapporto 2.1.2008)]. La Corte ha inoltre ritenuto, a ragione, che:

Come che sia, la Corte ha distintamente

percepito che ai prevenuti premeva di convincere che non erano intenzionati ad

usare l’arma contro delle persone. Il fatto di averla presa con sé depone concettualmente

in senso contrario, vero è però che alla prova dei fatti __________, sorpreso

dalla polizia vicino al furgone (sul cui ponte posteriore l’arma si trovava)

non ha assolutamente tentato di mettervi mano, ma si è invece concentrato

unicamente sulla fuga. Rimane comunque il fatto che, a prescindere da qualsiasi

considerazione sulla reale volontà di utilizzo, il solo fatto di avere recato

seco un’arma del genere qualifica di aggravato il furto in questione giusta

l’art. 139 cifra 3 CP (Trechsel, opera citata, n. 18 e 19 ad art. 139

CP), atteso che il medesimo risultato è ovviamente dato per il già esposto

motivo dell’avere agito in banda e/o per mestiere (decisione 25.5.2005, p. 44 s., inc. __________).

Manifestamente

infondata è quindi l’asserzione secondo cui “altro elemento di grande

importanza, ma che traspare poco nelle considerazioni di prima istanza, è il

fatto che la condanna per furto aggravato si basa solo sulla forma qualificata

della commissione in banda (in buona sostanza con il fratello o con un terzo),

non sull’uso di armi da fuoco” (ricorso 6/7.2.2008, p. 7) [cfr. anche

Dispositivo

dispositivo 1.1. della sentenza 25.5.2005, p. 69, inc. __________: “RI 1 è autore colpevole di: (…) ripetuto furto

aggravato siccome commesso come associato ad una banda intesa a commettere

furti, oppure con un’arma da fuoco, oppure in modo particolarmente pericoloso,

(…)”]. La censura è di conseguenza

pienamente ingiustificata.

7.4.

Il ricorrente

contesta che non si sia ravveduto/emendato; la valutazione della sua natura

caratteriale sarebbe una mera speculazione. Solo uno psichiatra potrebbe esprimersi

al proposito.

E’ un fatto

accertato con sentenze cresciute in giudicato che RI 1 – mentre godeva della

libertà condizionale dopo aver scontato la pena (di oltre due anni, comprensiva

della revoca della sospensione condizionale di due precedenti condanne) per

titolo di furto – abbia, l’1.10.1990, commesso – tra l’altro – l’omicidio di un

carabiniere rispettivamente che – mentre stava espiando la pena alla quale era

stato condannato per detto omicidio –, approfittando della semilibertà

concessagli, abbia ripetutamente delinquito commettendo furti e rapine

[sentenze 22.11.1993 della Corte di Assise di __________, 31.1.1995 della

seconda Corte d’Assise d’Appello di __________, 25.5.2005 della Corte delle

assise criminali (inc. __________) e 12.8.2005 della Corte di cassazione e di

revisione penale (inc. __________)].

Il rimprovero

al giudice dell’applicazione della pena di non avere considerato che, in

ragione del tempo trascorso dalla commissione dei reati e del tempo passato in

carcere, “una persona può cambiare in misura notevole” (ricorso

6/7.2.2008, p. 8) è manifestamente infondato: è indiscutibile che, sebbene

fosse incarcerato da oltre quattordici anni, RI 1 – nel 2004 – non abbia

indugiato a continuare nell’attività criminale. L’arresto, e non un (tardivo)

pentimento, ha peraltro fermato l’attività delinquenziale. Il fatto che si sia

sposato e che mantenga regolari contatti con i famigliari non attesta, di per

sé, che abbia preso coscienza dei passati errori: dagli atti si evince che il

ricorrente ha, da sempre, uno stretto legame con la madre/il figlio/i fratelli

rispettivamente – dal 2002, in piena attività criminale – con la compagna (ora

moglie). I valori della famiglia e l’amore per moglie/figlio/madre/fratelli non

l’hanno trattenuto dal proseguire nella commissione dei reati.

In queste

circostanze, senza necessità di far capo ad una perizia psichiatrica, non si

vede come si possa ritenere che oggi – a neppure tre anni dall’ultima condanna

– si sia (improvvisamente) ravveduto. La Commissione per l’esame dei condannati

pericolosi ha correttamente indicato – con riferimento ai reati commessi nel

periodo 2000-2004 – che, “(…) per la durata di circa tre anni e mezzo, egli

ha portato avanti con il personale di custodia, con gli operatori sociali, con

le autorità preposte all’esecuzione delle pene, con i datori di lavoro che

collaboravano al suo reinserimento professionale, una sfacciata e grottesca

“messinscena”, un vero e proprio “teatro” in cui recitava la parte del “buon

detenuto”, dissimulando a tutti la sua vera natura” (rapporto 2.1.2008, p.

2). RI 1 ha, in realtà, sempre abusato della fiducia accordatagli. La

violazione del regolamento del penitenziario cantonale La Stampa, che ha

indotto – per ragioni disciplinari – il suo trasferimento, il 22.12.2005, al

penitenziario di __________, attesta peraltro “(…) una sua noncuranza di

fondo verso ogni e qualsiasi regola, (…)” (rapporto 2.1.2008 della

Commissione per l’esame dei condannati pericolosi, p. 2). Il ricorrente non ha

invero mai tentato di dimostrare di meritare fiducia. Anzi. Non ha mai voluto

intraprendere un profondo lavoro su sé stesso: sostenere, oggi, che si rende

conto degli errori passati appare pertanto, oltre che (molto) poco serio, solo finalizzato

all’ottenimento della liberazione condizionale.

7.5.

Il ricorrente

asserisce che il fatto di espiare la pena nel penitenziario di __________

sarebbe causa/conseguenza della non evoluzione nel proprio percorso espiativo:

la struttura carceraria non gli offrirebbe infatti la possibilità di

frequentare un apprendistato o una riqualifica professionale rispettivamente la

possibilità di frequentare un trattamento di natura psicologica/psichiatrica.

Va anzitutto sottolineato

che RI 1 è stato trasferito, dal penitenziario cantonale La Stampa, al

penitenziario del Canton __________ quale misura disciplinare per essere stato

trovato in possesso di un cellulare. Deve pertanto rimproverare solo sé stesso

se, ora, si trova in un ambiente a lui estraneo per lingua, mentalità e

relazioni personali rispettivamente lontano dalla famiglia.

Inoltre, anche quando si

trovava in carcere in Ticino, non ha mai dato prova di volersi seriamente

interessare al suo futuro professionale rispettivamente di volere un sostegno

psichiatrico/psicologico. La critica nei confronti delle competenti autorità di

non avergli proposto mezzi per favorire il suo reinserimento sociale è pertanto

fuori luogo. La Commissione per l’esame dei condannati pericolosi ha ritenuto

la sua disponibilità a farsi curare “(…) sicuramente tardiva, strumentale e

declamatoria. Non si vede infatti perché, se egli veramente avesse creduto o

credesse nell’efficacia di una psicoterapia, egli non l’abbia avviata già nel

1998, quando è rientrato dall’Italia in PCT o quantomeno dopo l’arresto del

14.2.2004, stante che presso il carcere di Lugano è da anni attivo, a

disposizione dei detenuti, un medico psichiatra” (rapporto 2.1.1998, p. 3).

Considerazioni alle quali anche questa Camera si associa.

In ogni caso, anche nella decisione

impugnata, il giudice dell’applicazione della pena ha indicato che è giunto il

momento di trasferire il richiedente in un altro stabilimento di esecuzione.

8. Il ricorso, per quanto ricevibile, è

respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 86 CP, 339 cpv. 1 lit.

j e 341 lit. b CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il ricorso,

per quanto ricevibile, è respinto.

2. La tassa di

giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.--

(centocinquanta), sono poste a carico di RI 1, __________.

3. Rimedio di

diritto:

Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro

30 giorni dall’intimazione (art. 78 cpv. 2 lit. b LTF).

4. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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