60.2008.43
Ricorso contro la decisione del giudice dell'applicazione della pena in materia di liberazione condizionale
1 aprile 2008Italiano26 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2008.43
Data decisione, Autorità:
01.04.2008, CRP
Titolo:
Ricorso contro la decisione del giudice dell'applicazione della pena in materia di liberazione condizionale
ESECUZIONE DELLE PENE
LIBERAZIONE CONDIZIONALE
RICORSO ALLA CAMERA DEI RICORSI PENALI
art. 339 cpv. 1 let. j CPP-TI
art. 341 let. b CPP-TI
art. 86 CPS
Incarto n.
60.2008.43
Lugano
1 aprile 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso 6/7.2.2008
presentato da
RI 1
patr. da: PR 1
contro
la decisione 24.1.2008 del giudice
dell’applicazione della pena Maurizio Albisetti Bernasconi relativa alla sua
liberazione condizionale (inc. __________);
richiamate le osservazioni 14/15.2.2008 del
giudice dell’applicazione della pena, con le quali chiede la conferma della
decisione impugnata;
richiamate le osservazioni 22/25.2.2008
della Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure, con le quali chiede di
respingere la richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Il
ricorrente è attualmente in detenzione in quanto sconta una condanna di venti
anni di reclusione per titolo di, segnatamente, omicidio e tentata rapina
aggravata (decisione 31.1.1995 della seconda Corte d’Assise d’Appello di __________
/ decisione 3.12.1998 del Dipartimento delle istituzioni in merito
all’adattamento della pena alla legislazione svizzera) ed una condanna di sei
anni di reclusione inflittagli dalla Corte delle assise criminali di __________
in data 24.5.2005 per ripetuto furto aggravato, consumato e tentato (in 28
occasioni tra il 6.10.2000 ed il 13.2.2004), ripetuto danneggiamento, ripetuta
violazione di domicilio, nonché per rapina, ripetuto furto d’uso, ripetuto
abuso della licenza e delle targhe, ripetuto incendio intenzionale, ripetuta violazione
della LF sulle armi, ripetuta ricettazione e ripetuta contravvenzione alla LStup.
b. In
precedenza, il ricorrente era già stato condannato in diverse occasioni: il
24.5.1985 (8 mesi di detenzione per ripetuto furto e ripetuta ricettazione), il
5.8.1986 (3 mesi di detenzione per tentato furto), il 6.6.1989 (1 anno e 8 mesi
per furto e complicità in furto), il 31.1.1995 (a 25 anni di reclusione in __________,
poi trasformata in 20 anni).
c. Nel
quadro dell’esecuzione delle surriferite pene, il qui ricorrente ha ottenuto il
primo congedo in data 30.7.1999, ed il trasferimento in sezione aperta il
30.3.2000. Con decisione 4.12.2003, il Consiglio di vigilanza gli ha rifiutato
la liberazione condizionale.
Il 14.2.2004
il ricorrente è stato trasferito alle celle pretoriali di __________, in relazione
al procedimento penale che ha poi portato alla condanna di cui al punto a. di
questa decisione.
d. L’attuale
calcolo dell’esecuzione pena prevede i 2/3 al 31.1.2008 e la fine pena l’1.10.2016.
e. Con
istanza del 15.11.2007 il qui ricorrente ha chiesto la propria liberazione condizionale,
ciò che ha dato avvio alla procedura avanti al giudice dell’applicazione della
pena (inc. __________).
In data
14.11.2007 la direzione dello stabilimento di __________ ha allestito il proprio
rapporto (ex art. 86 cpv. 2 CP), dal quale risulta un comportamento ineccepibile
del ricorrente durante l’esecuzione della pena, ma anche una valutazione che
ritiene prematura la formulazione di una prognosi relativa alla liberazione condizionale.
In data
2.1.2008 la Commissione per i condannati pericolosi ha redatto il proprio
parere: si è espressa negativamente riguardo alla concessione del primo
congedo, ovvero il punto di partenza del regime progressivo, e ciò in ragione
della pericolosità del ricorrente. La Commissione ha ritenuto che in vista
della fine della pena l’autorità di esecuzione dovrà allestire un programma di
preparazione al ritorno in libertà.
In data
7.1.2008 il ricorrente è stato sentito dal giudice dell’applicazione della pena
in relazione alla richiesta di liberazione condizionale. In questa occasione il
ricorrente ha indicato di disporre di un appartamento coniugale a __________ (ove
abita la moglie, con cui ha contratto matrimonio in data __________) e di avere
un posto di lavoro sicuro presso un’agenzia immobiliare a __________.
f. Con
decisione 24.1.2008, qui impugnata, il giudice dell’applicazione della pena ha
respinto la richiesta di liberazione condizionale. Dopo aver ricostruito l’iter
giudiziario ed espiativo del ricorrente, ed aver esposto le norme legali
applicabili, il giudice dell’applicazione della pena ha esaminato la situazione
di RI 1 con riferimento ai criteri elaborati dal prof. __________ (reati
commessi, l’evoluzione delinquenziale, la personalità, la competenza sociale,
eventuali situazioni di conflitto specifico, il confronto con i reati commessi,
l’accoglienza sociale, il comportamento dopo i reati), per giungere ad una
valutazione generale negativa per quanto attiene alla liberazione condizionale,
concludendo per un rischio elevato di commissione di nuovi reati anche oggettivamente
gravi da parte del ricorrente. In relazione alla necessità di elaborare il
piano di esecuzione, lo stesso dovrà tener debito conto delle considerazioni
esposte dal giudice dell’applicazione della pena. Quest’ultimo ha concluso auspicando
il trasferimento in altro penitenziario, l’allestimento di una perizia psichiatrica,
nonché un percorso formativo.
g. Con
gravame 6/7.2.2008, il qui ricorrente chiede che gli venga concessa la liberazione
condizionale. Dati per pacifici due dei tre criteri di applicazione dell’art.
86 cpv. 1 CP (ovvero il raggiungimento dei due terzi della pena ed il buon
comportamento durante l’espiazione della pena), il ricorrente affronta il tema
del rischio di recidiva, con riferimento anzitutto al preavviso formulato dalla
Commissione per l’esame dei condannati pericolosi.
Egli critica
anzitutto il fatto che agli atti vi sia unicamente il rapporto 2.1.2008 del presidente
della Commissione, mancando, a suo dire, la prognosi dello psichiatra, che neppure
è indicato chi sia. Il rapporto si baserebbe unicamente sui suoi precedenti,
mentre mancherebbe totalmente una prognosi futura. Il preavviso della Commissione
sarebbe perciò incompleto.
Riguardo poi
alla composizione della Commissione, il ricorrente constata che il presidente
ed un membro (il procuratore generale) si sarebbero in passato già occupati di
lui, quali autorità inquirente e giudicante: per questo motivo, presidente e
membro avrebbero dovuto valutare la possibilità di ricusarsi con riferimento
all’art. 40 lit. e CPP. Ciò varrebbe a maggior ragione per il presidente della
Commissione, che in passato si sarebbe pronunciato anche sul riconoscimento o
meno dell’indulto con riferimento alla condanna __________ finita di scontare
nel nostro paese. Il ricorrente adduce di non essere stato precedentemente
informato della composizione della Commissione, e di conseguenza eccepisce nel
suo gravame la nullità del preavviso giusta l’art. 41 CPP, sottolineando
l’importanza del requisito dell’indipendenza per i membri della Commissione chiamati
a formulare il proprio preavviso.
Riguardo
sempre al preavviso della Commissione, il ricorrente eccepisce che non gli
sarebbe stato concesso il diritto di essere sentito da parte della stessa;
questa mancanza non sarebbe sanata dall’audizione del giudice dell’applicazione
della pena.
Il ricorrente
contesta che la recidiva (certamente data nel suo caso) assurga a fattore per
decidere della liberazione condizionale, in quanto la stessa avrebbe già concorso
(nel suo caso, in modo determinante) nella commisurazione della pena in occasione
dell’ultima condanna. Per il ricorrente poi il rischio di recidiva non potrebbe
basarsi sul comportamento passato.
Sui diversi
criteri __________ utilizzati dal giudice dell’applicazione della pena,
premesso che il ricorrente sostenga che il Tribunale federale non li avrebbe
fatti propri, nel caso concreto contesta di costituire un pericolo per i terzi,
come risulterebbe dalle circostanze del suo arresto in occasione di fatti relativi
al Bancomat (è fuggito e non ha impugnato l’arma che pure aveva a sua
disposizione). In relazione all’ultima condanna il ricorrente evidenzia come
l’aggravante del furto ritenuta è quella di aver agito in banda, e non l’uso
dell’arma da fuoco.
Per il
ricorrente, l’assenza di una perizia psichiatrica non permetterebbe di
formulare considerazioni sulla sua natura caratteriale. Il ricorrente sostiene
di avere avuto dei contatti con due medici del PCT, uno dei quali medico
psichiatra: nessuno avrebbe mai sostenuto che egli sia socialmente pericoloso.
L’assenza di una perizia, mai precedentemente disposta dalle diverse autorità penali
che si sono occupate del ricorrente, non può essere a lui rimproverata.
La decisione
del giudice dell’applicazione della pena non terrebbe conto del tempo trascorso
in carcere dal ricorrente, e dei positivi cambiamenti che ciò avrebbe comportato
(matrimonio, contatti con il figlio e con i familiari).
Circa il
piano di riqualifica professionale, il ricorrente ritiene che non possa
essergli imposto, ritenuto che già ha portato a termine due formazioni
(meccanico di precisione e tipografo). La non disponibilità ad un altro
percorso formativo non andrebbe valutata negativamente a suo danno.
Circa il
confronto con i reati commessi, il ricorrente contesta le conclusioni del giudice
dell’applicazione della pena, ricordando di avere collaborato nel corso
dell’ultima inchiesta, come emergerebbe anche dalla sentenza di condanna: ciò
dimostrerebbe l’intervenuto confronto con gli atti commessi.
Per il
ricorrente, la sua attuale detenzione a __________ rende difficoltosa
un’evoluzione nel proprio percorso espiativo, che comunque c’è, come
riconosciuto dalla direzione del penitenziario in relazione all’ineccepibile
comportamento da lui tenuto.
Per l’aspetto
familiare, il ricorrente sottolinea l’età adolescenziale del figlio e le sue
preoccupazioni a lui riferite, nonché il suo invecchiamento come fattore di
ravvedimento. Il ricorrente sottolinea come, benché da tempo abbia superato la
soglia della metà pena, nel suo caso il regime carcerario non sia ancora stato
alleggerito, e ciò unicamente per responsabilità dell’autorità. Il ricorrente
termina con alcune considerazioni relative al mancato riconoscimento
dell’indulto __________.
h. Nelle
proprie osservazioni 14/15.2.2008 il giudice dell’applicazione della pena si è
limitato a chiedere la conferma della decisione impugnata.
i. Nelle
proprie osservazioni 22/25.2.2008 la Sezione dell’esecuzione delle pene e delle
misure contesta le censure sollevate contro la Commissione per i condannati
pericolosi, con riferimento all’art. 62d cpv. 2 CP, anche perché l’intervento
in questo ambito del presidente della Commissione e di uno dei suoi membri (il
procuratore generale) si riferisce ora al regime di esecuzione della pena, e
non a problemi di colpevolezza. Per la Sezione dell’esecuzione delle pene e
delle misure è quindi esclusa la possibilità di una ricusa del presidente ed di
un membro della Commissione.
Nel merito,
la concessione della liberazione condizionale non è possibile in relazione alle
gravi condanne inflitte al ricorrente. Egli non avrebbe mai superato le
tappe precedenti dell’esecuzione pena, considerati anche i gravi reati da lui
perpetrati tra il 2000 ed il 2004, durante il periodo di semilibertà. I piani
per il futuro prospettati dal ricorrente sarebbero vaghi ed imprecisi, e non
adempirebbero le condizioni per la concessione della liberazione condizionale.
La decisione del giudice dell’applicazione della pena non sarebbe inoltre definitiva,
in quanto annualmente lo stesso magistrato dovrà riesaminare la situazione del
ricorrente, in ossequio dell’art. 86 cpv. 3 CP. La Sezione dell’esecuzione
delle pene e delle misure conclude chiedendo di respingere il ricorso.
Considerandi
1.
RI 1 postula
di essere ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il patrocinio
dell’avv. PR 1.
Giusta l’art.
340.
cpv. 2 in fine CPP competente a decidere sull’istanza di ammissione al
beneficio del gratuito patrocinio è nondimeno il giudice dell’applicazione
della pena (cfr. rapporto n. 5809 del 15.11.2006 sul messaggio 5.7.2006, ad
art. 340 CPP).
Il gravame,
per quanto inerente detta domanda, è irricevibile.
2.
Giusta
i combinati disposti degli art. 341 cpv. 1 lit. b e 339 cpv. 1 lit. j CPP,
contro le decisioni del giudice dell’applicazione della pena in materia di libertà
condizionale è ammesso il ricorso alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci
giorni dalla conoscenza del provvedimento impugnato. Il ricorso è pertanto
tempestivo e ricevibile in ordine, essendo presentato dal destinatario della decisione.
3.
3.1.
In ordine,
nelle motivazioni del gravame il ricorrente solleva il quesito relativo alla
composizione della Commissione per l’esame dei condannati pericolosi: con riferimento
al presidente della stessa ed a un suo membro, il ricorrente invoca la ricusa ex
art. 40 lit. e CPP, applicabile per analogia. Nel petitum, il ricorrente chiede
che il preavviso della Commissione sia dichiarato nullo, non specificando
ulteriormente il fondamento della richiesta, fatta verosimilmente con
riferimento all’art. 41 CPP, che chiede di applicare per analogia (ricorso p.
5). Nella motivazione del gravame, su questa contestazione, il ricorrente fa
anche riferimento all’art. 62d cpv. 2 CP.
3.2
Va premesso
che il ricorrente non ha indicato quando ed in quale funzione il presidente ed
il procuratore generale sarebbero intervenuti quali autorità inquirente (il
procuratore generale) e autorità giudicante (il presidente). Per questo motivo
l’argomento è già infondato.
3.3
Il ricorrente
si limita ad indicare che il presidente della Commissione sarebbe intervenuto
nella procedura relativa all’applica-zione o meno dell’indulto alla condanna __________
finita di scontare in Svizzera, mediante una lettera 9.5.2007 (ricorso p. 4).
Importa osservare che in tale procedura la decisione relativa all’indulto è
stata prolata dalla Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure. L’essere
stato sentito per iscritto, e l’aver espresso un parere giuridico non permette
di applicare l’art. 40 lit. e CPP.
3.4
L’art. 62d
cpv. 2 CP invocato dal ricorrente stabilisce dei requisiti minimi per la
composizione della Commissione per l’esame dei condannati pericolosi.
Questa
disposizione prevede che la liberazione condizionale di una persona sottoposta a
misura deve fondarsi sulla perizia di un esperto indipendente, dopo aver
sentito una Commissione composta da rappresentanti delle autorità preposte al
procedimento penale, delle autorità di esecuzione nonché della psichiatria. L’esperto
e i rappresentanti della psichiatria non devono aver curato né assistito in
altro modo l’autore (art. 62d cpv. 2 in fine CP).
Questa norma
pone un’esigenza di indipendenza riferita all’esperto, nonché un motivo di
esclusione per l’esperto e per il rappresentante della psichiatria, nel caso avessero
curato o assistito la persona sottoposta a misura.
Il testo
della disposizione è chiaro: il motivo di esclusione, rispettivamente di
ricusa, appare chiaramente riferito alle cure ed all’assistenza dell’autore, e
limitato all’esperto ed al rappresentate della psichiatria. Di conseguenza, non
si applica agli altri membri della Commissione, ed in concreto al presidente
(giudice di merito) ed al procuratore generale.
Il ricorrente
interpreta detta disposizione in modo estensivo a due titoli: estende i
soggetti del motivo di esclusione (non solo l’esperto ed il rappresentante
della psichiatria espressamente menzionati, ma anche tutti i membri della
Commissione) ed estende anche l’oggetto del motivo dell’esclusione (curare o
assistere), essendo pacifico che il presidente ed un membro della Commissione
non hanno certo curato o assistito in passato il ricorrente, ma caso mai
l’avrebbero accusato e/o condannato.
La dottrina
citata dal ricorrente non interpreta in modo così estensivo detta norma. La
norma del CP non esige che i rappresentanti delle autorità preposte al procedimento
penale e delle autorità dell’esecuzione della pena non si siano mai occupate in
passato delle persone richiedenti la liberazione. Non va neppure dimenticato
che la Commissione per l’esame dei condannati pericolosi non ha funzione
decisionale, ma solo consultiva.
3.5
L’art. 343
cpv. 2 CPP stabilisce la composizione della Commissione per l’esame dei
condannati pericolosi: un giudice del Tribunale penale cantonale, un
procuratore pubblico, un rappresentante dell’autorità di esecuzione, un
rappresentante del settore della psichiatria ed un avvocato iscritto nell’albo
cantonale. Neppure la norma cantonale permette di fondare l’esclusione, rispettivamente
la ricusa.
3.6
Il ricorrente
fa riferimento agli art. 40 lit. e e 41 CPP. Rispetto al presidente ed al
procuratore generale, il ricorrente non indica nessuna circostanza passata in
cui sarebbero intervenuti quale autorità inquirente o giudicante.
Il motivo di
esclusione dell’art. 40 lit. e CPP non è di per sé applicabile in materia di decisione
relativa all’esecuzione della pena. Non a caso, l’art. 340 cpv. 4 vCPP prevedeva
esplicitamente l’inapplicabilità dell’art. 40 lit. e CPP al Consiglio di vigilanza.
Ciò che valeva per l’autorità giudicante, vale a maggior ragione per una Commissione
chiamata solo ad esprimere un parere.
3.7
Occorre non perdere
di vista inoltre che la Commissione dà, in conformità all’art. 75a CP, una valutazione
sulla pericolosità, mentre spetta al giudice dell’applicazione della pena decidere
sulla liberazione condizionale.
3.8
Per quanto
detto, non è dato motivo di esclusione, rispettivamente di ricusa in relazione
al presidente ed a un membro (procuratore generale) della Commissione per
l’esame dei condannati pericolosi.
4.
Il
ricorrente eccepisce la violazione del diritto di essere sentito riferita alla
Commissione, che non l’avrebbe ascoltato prima di formulare la proprio
valutazione.
L’art. 75a CP
non impone l’audizione del detenuto da parte della Commissione.
L’art. 62d
cpv. 1 CP prevede che il collocato sia sentito, ma dall’autorità competente per
esaminare la liberazione e non dalla Commissione. Nel presente caso, è pacifico
e non contestato che il ricorrente sia stato sentito dal giudice
dell’applicazione della pena in data 7.1.2008: in questo senso il giudice
dell’applicazione della pena ha quindi rispettato il diritto di essere sentito
del ricorrente giusta l’art. 86 cpv. 2 CP. Il patrocinatore del ricorrente ha
potuto esaminare gli atti dell’incarto prima che la decisione qui impugnata fosse
prolata: tra gli atti figurava anche la presa di posizione del 2.1.2008 della
Commissione per l’esame dei condannati pericolosi. Non c’è quindi una
violazione del diritto di essere sentito del ricorrente.
5.
L'art.
86.
cpv. 1 CP prevede che un detenuto che ha scontato i due terzi della pena, ma
almeno tre mesi, può essere liberato condizionalmente se il suo comportamento
durante l’esecuzione della pena lo giustifichi e non si debba presumere che commetterà
nuovi crimini o delitti.
L'autorità
competente esamina d'ufficio se il condannato può essere liberato condizionalmente.
Chiede a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario. Il detenuto
deve essere sentito (art. 86 cpv. 2 CP).
Dal punto di
vista sostanziale, l’art. 86 cpv. 1 e 2 CP non si differenzia molto dal precedente
art. 38 vCP: in tal senso si esprime il Messaggio del CF del 23.3.1999 (FF 1999
p. 1667 ss., p. 1800/1801). Con il nuovo art. 86 cpv. 1 CP c’è stata una modifica:
se prima la liberazione era concessa ”se si può presumere che il detenuto avrebbe
tenuto una buona condotta in libertà”, con la nuova disposizione la liberazione
va concessa se “non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o
delitti”.
Per V. MAIRE
(La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berna 2006, p. 360) si passa
dall’esigenza di una prognosi favorevole a quella di una prognosi non
sfavorevole, ciò che è rilevante nei casi intermedi in cui non si arriva a
formulare una prognosi certa.
6.
La
liberazione condizionale non costituisce né un diritto, né un favore, né un
atto di clemenza o di grazia che il detenuto è libero di accettare o di
rifiutare. Si tratta per contro di una modalità d'esecuzione della pena, ossia
della quarta ed ultima fase del regime progressivo d'espiazione della condanna
(DTF 101 Ib 452 cons. 1).
Come tale
essa costituisce la regola da cui conviene scostarsi solo se sussistono valide
ragioni per ritenere che essa non sarà efficace. Ove l'autorità vi si scosti, è
tenuta a indicare i motivi che giustificano la sua decisione (DTF 124 IV 193,
cons. 4d; 119 IV 5 consid. 2; PRA 6/2000, p. 534).
Interpretando
l’art. 38 vCP, il Tribunale federale aveva sottolineato come il criterio
centrale per la liberazione anticipata – pur avendo presenti tutte le
difficoltà che la sua formulazione comporta (DTF 124 IV 193 cons. 4) – fosse la
formulazione di una prognosi; la condotta tenuta dal detenuto durante
l'esecuzione della pena concorreva alla decisione, senza essere decisiva, ed è
stata relativizzata (Messaggio, FF 1999 p. 1801).
La
liberazione condizionale deve fondarsi su una valutazione complessiva, che deve
tenere conto dei precedenti del condannato, della sua personalità, così come
del suo comportamento da un lato in generale e dall'altro lato nel contesto
della commissione dei reati che sono alla base della condanna (DTF 124 IV 193
cons. 3).
Al riguardo,
di fronte a pene privative della libertà di durata limitata, vanno esaminate la
pericolosità dell'agente, se questa diminuirà, rimarrà invariata o aumenterà
nel caso in cui la pena fosse interamente scontata e quindi se la liberazione
condizionale, eventualmente accompagnata da regole di condotta e da un patronato,
non sia più favorevole alla sua risocializzazione che non l'esecuzione completa
della pena (DTF 124 IV 193 cons. 4).
La natura del
reato che ha portato alla condanna, anche se l'importanza del bene giuridico
protetto dalla norma penale va considerata, di per sé non è determinante per la
formulazione della prognosi. Possono essere di rilievo le circostanze nelle
quali è stato compiuto il reato, nella misura in cui permettano di trarre
conclusioni sulla personalità dell'autore e di conseguenza sul suo futuro
comportamento (DTF 124 IV 193 cons. 3).
Per quanto
riguarda la condotta tenuta durante l'esecuzione della pena solo comportamenti
che hanno gravemente ostacolato la disciplina carceraria o che denotano di per
sé l'assenza di emendamento possono avere valenza autonoma per escludere la
liberazione condizionale. Comportamenti meno gravi possono invece essere esaminati
nel contesto della prognosi sulla futura condotta in libertà (DTF 119 IV 6 cons.
1a, con rif.).
7.
7.1.
Il giudice dell’applicazione della pena ha
negato la liberazione condizionale in ragione di un elevato rischio di
commissione di nuovi reati anche oggettivamente gravi.
7.2
RI 1 riconosce
di essere stato ripetutamente condannato; questa circostanza – ritenuta dal
giudice di merito nella commisurazione della pena – non dovrebbe nondimeno
entrare in considerazione nella valutazione giusta l’art. 86 cpv. 1 CP.
A torto. La
concessione della liberazione condizionale presuppone, tra l’altro, che “non
si debba presumere che (il beneficiario) commetterà nuovi crimini o
delitti”, condizione
esplicitamente prevista dal legislatore (cfr. BSK Strafrecht I – A. BAECHTOLD,
2.
ed., Basilea 2007, n. 5 ss. ad art. 86 CP): nella valutazione della prognosi
futura non si può quindi prescindere dal vissuto del detenuto e pertanto,
anche, dalle eventuali precedenti condanne. La necessità di promuovere il
reinserimento del detenuto nella società – scopo peraltro del regime di
espiazione – non deve, evidentemente, minacciare/pregiudicare la sicurezza
dell’ordine pubblico.
Il fatto che la Corte delle assise
criminali – nel suo giudizio 25.5.2005 (inc. __________) – abbia commisurato la
pena tenendo conto (anche) dei trascorsi penali non osta di conseguenza che,
nell’esame della prognosi futura, sia considerata pure la condotta passata del
pluripregiudicato RI 1, il cui comportamento è stato correttamente
vagliato/valutato dal giudice dell’applicazione della pena nella decisione
24.1.2008
qui impugnata.
7.3
RI 1 afferma
di non essere una persona pericolosa, fatto provato dal non utilizzo di armi
nella commissione dei reati per i quali è stato condannato il 25.5.2005 dalla
competente Corte.
A torto. Il
giudizio 25.5.2005 indica in maniera inequivocabile la sua pericolosità,
contrariamente a quanto vuole far intendere:
Questo (ultimo clamoroso
colpo) merita un discorso a sé
per la notevole pericolosità manifestata dagli autori nella circostanza, sia da
un lato per avere recato con sé un’arma di grande potenza di fuoco pronta
all’uso, sia d’altro canto per essersi dimostrati pronti, senza esitazione e
con grande spregiudicatezza, ad arrecare danni ingentissimi alla proprietà
altrui pur di raggiungere il proprio obiettivo. Spontaneo, è l’inquietante
quesito volto a sapere dove si sarebbe arrivati se anche questo furto fosse
andato a buon fine. Rimane la constatazione della tendenza all’escalation sia
quo alla frequenza dei furti (una quindicina solo nell’ultimo anno) che
soprattutto, con l’ultimo episodio, alla natura degli stessi. (…) Si constata
poi che gli accusati non si sono limitati a rubare, ma si sono dotati anche di
un piccolo arsenale di armi mortali (con le relative munizioni), a riprova
della sicura pericolosità del loro agire. A dispetto di ogni giustificazione
degli accusati circa la casualità delle circostanze dell’acquisizione di tali
armi, rimane la constatazione del fatto che l’arma da fuoco ha la funzione di
colpire, distruggere, ferire ed uccidere, e non è in tal senso lo strumento di
chi vuole solamente rubare o ricettare. In specie per RI 1, già condannato per
avere intenzionalmente ucciso con un’arma da fuoco, la Corte ha ritenuto assai
riprovevole la commissione di infrazioni volte all’acquisizione e al possesso
di armi (decisione 25.5.2005, p. 63/65, inc. __________).
Il fatto che
nell’occasione non sia stato ferito/ucciso un essere umano non smentisce la
pericolosità del ricorrente [sottolineata dalla Commissione per l’esame dei condannati
pericolosi (rapporto 2.1.2008)]. La Corte ha inoltre ritenuto, a ragione, che:
Come che sia, la Corte ha distintamente
percepito che ai prevenuti premeva di convincere che non erano intenzionati ad
usare l’arma contro delle persone. Il fatto di averla presa con sé depone concettualmente
in senso contrario, vero è però che alla prova dei fatti __________, sorpreso
dalla polizia vicino al furgone (sul cui ponte posteriore l’arma si trovava)
non ha assolutamente tentato di mettervi mano, ma si è invece concentrato
unicamente sulla fuga. Rimane comunque il fatto che, a prescindere da qualsiasi
considerazione sulla reale volontà di utilizzo, il solo fatto di avere recato
seco un’arma del genere qualifica di aggravato il furto in questione giusta
l’art. 139 cifra 3 CP (Trechsel, opera citata, n. 18 e 19 ad art. 139
CP), atteso che il medesimo risultato è ovviamente dato per il già esposto
motivo dell’avere agito in banda e/o per mestiere (decisione 25.5.2005, p. 44 s., inc. __________).
Manifestamente
infondata è quindi l’asserzione secondo cui “altro elemento di grande
importanza, ma che traspare poco nelle considerazioni di prima istanza, è il
fatto che la condanna per furto aggravato si basa solo sulla forma qualificata
della commissione in banda (in buona sostanza con il fratello o con un terzo),
non sull’uso di armi da fuoco” (ricorso 6/7.2.2008, p. 7) [cfr. anche
Dispositivo
dispositivo 1.1. della sentenza 25.5.2005, p. 69, inc. __________: “RI 1 è autore colpevole di: (…) ripetuto furto
aggravato siccome commesso come associato ad una banda intesa a commettere
furti, oppure con un’arma da fuoco, oppure in modo particolarmente pericoloso,
(…)”]. La censura è di conseguenza
pienamente ingiustificata.
7.4.
Il ricorrente
contesta che non si sia ravveduto/emendato; la valutazione della sua natura
caratteriale sarebbe una mera speculazione. Solo uno psichiatra potrebbe esprimersi
al proposito.
E’ un fatto
accertato con sentenze cresciute in giudicato che RI 1 – mentre godeva della
libertà condizionale dopo aver scontato la pena (di oltre due anni, comprensiva
della revoca della sospensione condizionale di due precedenti condanne) per
titolo di furto – abbia, l’1.10.1990, commesso – tra l’altro – l’omicidio di un
carabiniere rispettivamente che – mentre stava espiando la pena alla quale era
stato condannato per detto omicidio –, approfittando della semilibertà
concessagli, abbia ripetutamente delinquito commettendo furti e rapine
[sentenze 22.11.1993 della Corte di Assise di __________, 31.1.1995 della
seconda Corte d’Assise d’Appello di __________, 25.5.2005 della Corte delle
assise criminali (inc. __________) e 12.8.2005 della Corte di cassazione e di
revisione penale (inc. __________)].
Il rimprovero
al giudice dell’applicazione della pena di non avere considerato che, in
ragione del tempo trascorso dalla commissione dei reati e del tempo passato in
carcere, “una persona può cambiare in misura notevole” (ricorso
6/7.2.2008, p. 8) è manifestamente infondato: è indiscutibile che, sebbene
fosse incarcerato da oltre quattordici anni, RI 1 – nel 2004 – non abbia
indugiato a continuare nell’attività criminale. L’arresto, e non un (tardivo)
pentimento, ha peraltro fermato l’attività delinquenziale. Il fatto che si sia
sposato e che mantenga regolari contatti con i famigliari non attesta, di per
sé, che abbia preso coscienza dei passati errori: dagli atti si evince che il
ricorrente ha, da sempre, uno stretto legame con la madre/il figlio/i fratelli
rispettivamente – dal 2002, in piena attività criminale – con la compagna (ora
moglie). I valori della famiglia e l’amore per moglie/figlio/madre/fratelli non
l’hanno trattenuto dal proseguire nella commissione dei reati.
In queste
circostanze, senza necessità di far capo ad una perizia psichiatrica, non si
vede come si possa ritenere che oggi – a neppure tre anni dall’ultima condanna
– si sia (improvvisamente) ravveduto. La Commissione per l’esame dei condannati
pericolosi ha correttamente indicato – con riferimento ai reati commessi nel
periodo 2000-2004 – che, “(…) per la durata di circa tre anni e mezzo, egli
ha portato avanti con il personale di custodia, con gli operatori sociali, con
le autorità preposte all’esecuzione delle pene, con i datori di lavoro che
collaboravano al suo reinserimento professionale, una sfacciata e grottesca
“messinscena”, un vero e proprio “teatro” in cui recitava la parte del “buon
detenuto”, dissimulando a tutti la sua vera natura” (rapporto 2.1.2008, p.
2). RI 1 ha, in realtà, sempre abusato della fiducia accordatagli. La
violazione del regolamento del penitenziario cantonale La Stampa, che ha
indotto – per ragioni disciplinari – il suo trasferimento, il 22.12.2005, al
penitenziario di __________, attesta peraltro “(…) una sua noncuranza di
fondo verso ogni e qualsiasi regola, (…)” (rapporto 2.1.2008 della
Commissione per l’esame dei condannati pericolosi, p. 2). Il ricorrente non ha
invero mai tentato di dimostrare di meritare fiducia. Anzi. Non ha mai voluto
intraprendere un profondo lavoro su sé stesso: sostenere, oggi, che si rende
conto degli errori passati appare pertanto, oltre che (molto) poco serio, solo finalizzato
all’ottenimento della liberazione condizionale.
7.5.
Il ricorrente
asserisce che il fatto di espiare la pena nel penitenziario di __________
sarebbe causa/conseguenza della non evoluzione nel proprio percorso espiativo:
la struttura carceraria non gli offrirebbe infatti la possibilità di
frequentare un apprendistato o una riqualifica professionale rispettivamente la
possibilità di frequentare un trattamento di natura psicologica/psichiatrica.
Va anzitutto sottolineato
che RI 1 è stato trasferito, dal penitenziario cantonale La Stampa, al
penitenziario del Canton __________ quale misura disciplinare per essere stato
trovato in possesso di un cellulare. Deve pertanto rimproverare solo sé stesso
se, ora, si trova in un ambiente a lui estraneo per lingua, mentalità e
relazioni personali rispettivamente lontano dalla famiglia.
Inoltre, anche quando si
trovava in carcere in Ticino, non ha mai dato prova di volersi seriamente
interessare al suo futuro professionale rispettivamente di volere un sostegno
psichiatrico/psicologico. La critica nei confronti delle competenti autorità di
non avergli proposto mezzi per favorire il suo reinserimento sociale è pertanto
fuori luogo. La Commissione per l’esame dei condannati pericolosi ha ritenuto
la sua disponibilità a farsi curare “(…) sicuramente tardiva, strumentale e
declamatoria. Non si vede infatti perché, se egli veramente avesse creduto o
credesse nell’efficacia di una psicoterapia, egli non l’abbia avviata già nel
1998, quando è rientrato dall’Italia in PCT o quantomeno dopo l’arresto del
14.2.2004, stante che presso il carcere di Lugano è da anni attivo, a
disposizione dei detenuti, un medico psichiatra” (rapporto 2.1.1998, p. 3).
Considerazioni alle quali anche questa Camera si associa.
In ogni caso, anche nella decisione
impugnata, il giudice dell’applicazione della pena ha indicato che è giunto il
momento di trasferire il richiedente in un altro stabilimento di esecuzione.
8. Il ricorso, per quanto ricevibile, è
respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 86 CP, 339 cpv. 1 lit.
j e 341 lit. b CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il ricorso,
per quanto ricevibile, è respinto.
2. La tassa di
giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.--
(centocinquanta), sono poste a carico di RI 1, __________.
3. Rimedio di
diritto:
Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro
30 giorni dall’intimazione (art. 78 cpv. 2 lit. b LTF).
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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