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Decisione

60.2008.44

Ricorso contro la decisione del giudice dell'applicazione della pena in materia di congedo

1 aprile 2008Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

a. RI 1 è

stato condannato, la prima volta, il 24.5.1985 dalla Corte delle assise di __________

alla pena di otto mesi di detenzione, sospesa condizionalmente, per titolo di

ripetuto furto e ripetuta ricettazione; da allora – come si evince dall’istoriato

esposto nella sentenza 24.1.2008 del giudice dell'applicazione della pena, alla

quale si può rimandare (cfr., per analogia, decisione TF 1B_85/2007 del

3.7.2007) – ha ripetutamente interessato le autorità penali.

Attualmente sta

espiando presso il penitenziario di __________ – dove è stato trasferito dal

penitenziario cantonale La Stampa per motivi disciplinari – la pena di

venti anni di reclusione per titolo di, segnatamente, omicidio e tentata rapina

aggravata (decisione 31.1.1995 della seconda Corte d’Assise d’Appello di __________

/ decisione 3.12.1998 del Dipartimento delle istituzioni in merito

all’adattamento della pena alla legislazione svizzera) e la pena di sei anni di

reclusione per titolo di ripetuto furto aggravato, ripetuto danneggiamento,

ripetuta violazione di domicilio, rapina, ripetuto furto d’uso, ripetuto abuso

della licenza e delle targhe, ripetuto incendio intenzionale, ripetuta

violazione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni,

ripetuta ricettazione e ripetuta contravvenzione alla legge federale sugli

stupefacenti [decisione 25.5.2005 della Corte delle assise criminali (inc. __________),

confermata dalla Corte di cassazione e di revisione penale il 12.8.2005 (inc. __________)].

La Sezione

dell’esecuzione delle pene e delle misure ha fissato per l’1.10.2016 la fine

della pena (2/3 sono decorsi al 31.1.2008).

b. Il 31.5.2007

il giudice straordinario dell’applicazione della pena Gianfranco Franscini ha

respinto l’istanza di congedo 14.5.2007 per l’ancora esistente rischio di nuovi

reati (inc. __________).

c. RI 1,

il 3/4.9.2007, ha chiesto, di nuovo, di beneficiare di un (primo) congedo di dodici

ore, il giorno 28.9.2007, per trascorrere la giornata a __________ in compagnia

della moglie e del figlio.

Con decisione 24.1.2008 – preso atto dei

preavvisi dell’Ufficio di patronato, della Direzione del penitenziario di __________,

della Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure e della Commissione per

l’esame dei condannati pericolosi – il giudice dell’applicazione della pena ha

respinto l’istanza di congedo.

Il giudice,

esposte le vicende penali/personali di RI 1, ha sottolineato come, nell’esame

della domanda, pesasse in maniera particolarmente negativa la reiterata

recidiva dell’istante, condannato in quattro occasioni, dal 1985 al 2005, con

pene che superavano i ventotto anni. L’istante, oltre ad avere commesso un omicidio

(non esitando, quindi, a far uso di un’arma da fuoco), aveva ripetutamente

perpetrato furti e rapine, e questo quando ancora era in esecuzione di pena

(semilibertà). La carcerazione non lo aveva indotto a un reale ravvedimento /

emendamento. Aveva sempre abusato della fiducia riposta in lui; aveva manifestato

un limitato riconoscimento delle sue responsabilità ed una totale assenza di autocritica

per i reati commessi, oggettivamente gravi. La sua (ancora) attuale

pericolosità era peraltro stata evidenziata dalla Commissione per l’esame dei

condannati pericolosi, dalle autorità di esecuzione della pena e dalla psichiatria.

RI 1 non

aveva elaborato un progetto per il futuro (rifiutandosi di cominciare una riqualifica

professionale rispettivamente di procedere ad un lavoro su sé stesso e sui

reati commessi).

A suo favore

il giudice dell’applicazione della pena ha indicato il buon comportamento

tenuto presso il penitenziario di __________. Non si doveva inoltre sottovalutare

la lunga detenzione che apparentemente aveva marcato la sua situazione personale.

Ha, in conclusione,

ritenuto prematura la concessione all’istante di un primo congedo: la tutela dell’ordine

pubblico prevaleva sulla necessità di favorire il reinserimento sociale di RI 1.

Ha inoltre rimarcato che si poneva il quesito dell’allestimento di un piano di

esecuzione per adeguatamente preparare il ritorno in libertà dell’istante, che

appariva giunto il momento di trasferirlo in un altro stabilimento, che era

opportuno sottoporlo a perizia psichiatrica e che doveva cominciare un lavoro

su sé stesso rispettivamente convincersi della necessità di iniziare un nuovo

percorso formativo di carattere professionale (inc. __________).

Il giudice

dell’applicazione della pena, il medesimo giorno, ha rifiutato la concessione

della liberazione condizionale postulata il 15.11.2007 sostanzialmente per le

stesse ragioni che l’hanno indotto a respingere la domanda di congedo [rischio

di nuovi reati / persona pericolosa (decisione 24.1.2008, inc. __________)]. La

Camera dei ricorsi penali – adita con ricorso 6/7.2.2008 – ha confermato la

decisione con giudizio 1.4.2008 (inc. __________).

d. Con

tempestivo ricorso RI 1 chiede, in via preliminare, di ammetterlo al beneficio

del gratuito patrocinio con l’assistenza dell’avv. PR 1 e, nel merito, di

riformare la sentenza impugnata nel senso di accogliere la domanda di primo

congedo.

Il

ricorrente, esposti i motivi per cui dovrebbe essergli concessa l’assistenza

giudiziaria, dà atto che il giudice dell’applicazione della pena ha

correttamente illustrato i disposti applicabili alla fattispecie; rileva

inoltre che ha considerato positivamente il suo comportamento in espiazione di

pena rispettivamente che non ha citato il pericolo di fuga quale motivo per

negare il congedo, che non gli sarebbe stato accordato solo per pericolo di

recidiva.

Il fatto che

sia stato ripetutamente condannato non dovrebbe tuttavia avere un peso

determinante sulla domanda di congedo e, soprattutto, sulla domanda di

liberazione condizionale: la Corte delle assise criminali che si è pronunciata

il 25.5.2005 ha tenuto conto delle sue precedenti condanne al momento della

commisurazione della pena (come ben si evincerebbe dal considerando 41). Il

pericolo di recidiva non potrebbe basarsi sul comportamento passato del

condannato: il numero e la gravità dei reati sarebbero già stati considerati

nella determinazione della pena.

Il giudice

dell’applicazione della pena avrebbe ritenuto in modo troppo severo, e senza

sufficiente documentazione, che non si sia ravveduto ed emendato. Non avrebbe

tenuto conto del tempo trascorso dalla commissione dei reati e della durata

della carcerazione, che gli avrebbe fatto prendere coscienza degli errori. Non

per nulla, a suo dire, si sarebbe sposato ed intratterrebbe regolari contatti

con il figlio e con la madre/fratelli. Soltanto un esperto psichiatra avrebbe

potuto esprimersi al proposito.

Non sarebbe

una persona pericolosa, come proverebbe il fatto che – al momento del tentato

furto del bancomat, malgrado avesse con sé un’arma carica – non ha impugnato il

fucile verso gli agenti di polizia, ma è scappato. Condotta che dimostrerebbe

che oggi – a differenza del 1990 quando ha ucciso un carabiniere – non avrebbe

intenzione di far del male ad un essere umano. Inoltre, avrebbe scelto di derubare

magazzini di merce durante la notte, per cui era ridotta la possibilità di incontrare

(e dover affrontare) essere umani. La condanna per furto aggravato di cui al

giudizio 25.5.2005 della Corte delle assise criminali si baserebbe soltanto

sulla forma qualificata della commissione in banda e non con uso di armi da

fuoco. Gli andrebbe quindi dato atto, per i fatti di cui alla predetta

sentenza, di non avere utilizzato armi.

Il fatto che

stia espiando la pena nel penitenziario di __________, in una realtà – quindi –

molto diversa dalla sua, sarebbe causa/conseguenza della, a dire del giudice

dell’applicazione della pena, non evoluzione nel proprio percorso espiativo. La

struttura carceraria dove si trova non offrirebbe la possibilità di frequentare

un apprendistato o una riqualifica professionale rispettivamente un trattamento

di natura psicologica/psichiatrica.

Il

ricorrente, in assenza di un pericolo di recidiva, stante il suo buon

comportamento in espiazione di pena, avrebbe diritto al congedo: considerato

che chiede alcune ore da trascorrere con la moglie, mal vedrebbe quali

comportamenti illeciti potrebbe commettere. La prima tappa al riavvicinamento

alla vita libera dovrebbe passare dal congedo di poche ore: non concedergli il

congedo significherebbe comunicargli che qualsiasi sforzo possa fare per

esprimere il suo ravvedimento non sarebbe considerato.

e. Delle

osservazioni della Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure si dirà,

se necessario, in corso di motivazione.

Considerandi

1.

RI 1 postula

di essere ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il patrocinio

dell’avv. PR 1.

Giusta l’art.

340.

cpv. 2 in fine CPP competente a decidere sull’istanza di ammissione al beneficio

del gratuito patrocinio è nondimeno il giudice dell’applicazione della pena

(cfr. rapporto n. 5809 del 15.11.2006 sul messaggio 5.7.2006, ad art. 340 CPP).

Il gravame,

per quanto inerente detta domanda, è irricevibile.

2.

Giusta l’art. 339 cpv. 1 lit. h CPP, in

vigore dall’1.1.2007, il giudice dell’applicazione della pena è competente a

concedere il primo congedo, sentita l’autorità di esecuzione della pena; la sua

decisione è impugnabile a questa Camera nel termine di dieci giorni dalla

conoscenza del provvedimento (art. 341 cpv. 1 lit. b / cpv. 2 CPP).

Il ricorso

6/7.2.2008 – tempestivo – è ricevibile in ordine.

3.

3.1.

Prima

dell’1.1.2007 la concessione o il diniego di un congedo non erano disciplinati

dal diritto federale, come ricordato dal Tribunale federale (decisione TF

1P.35/1995 del 14.9.1995, cons. 1a). Sono i concordati conclusi tra i Cantoni

relativi all’esecuzione delle pene che prevedevano delle regole sui congedi,

come si dirà.

3.2

Con la revisione della parte generale

del CP, sono state introdotte alcune disposizioni pertinenti la materia qui

trattata.

Ai sensi

dell’art. 75 cpv. 3 CP, il regolamento penitenziario deve prevedere

l’allestimento di un piano di esecuzione con il detenuto. Il piano contiene,

tra le altre cose, indicazioni sulle relazioni con il mondo esterno del

detenuto. Questo piano è ripreso dagli art. 19 cpv. 2 e 35 del regolamento

sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 6.3.2007. In

generale, non risulta che il regolamento del penitenziario di Stato del Canton

Ticino (RCPT) sia stato modificato rispetto alla versione del 3.12.1998 entrata

in vigore l’1.1.1999.

3.3

L’art. 84 CP

disciplina le relazioni con il mondo esterno del detenuto. Il suo capoverso 6

recita: “Al detenuto vanno concessi adeguati congedi per la cura delle relazioni

con il mondo esterno, per la preparazione del ritorno alla vita libera o per ragioni

particolari, sempreché il suo comportamento durante l’esecuzione della pena non

vi si opponga e purché non vi sia il rischio che si dia alla fuga o non vi sia

da attendersi che commetta nuovi reati”.

Come

chiaramente indicato dal messaggio del Consiglio federale (FF 1999 p. 1800)

questa norma viene a colmare una lacuna del precedente diritto. La nuova norma

fa riferimento alla prassi introdotta dai concordati intercantonali

d’esecuzione penale (FF 1999 p. 1799); come chiarito con riferimento ai timori

espressi durante la procedura di consultazione dell’avamprogetto (con riferimento

all’art. 84 cpv. 6 AP), non riconosce un diritto alla concessione di congedi

senza una restrizione corrispondente (FF 1999 p. 1800), in particolare con

riferimento al pericolo di fuga e al pericolo di recidiva.

3.4

Giusta l’art.

45.

del regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del

6.3.2007

“il carcerato di buona condotta e meritevole può ottenere un

congedo, il quale ha per scopo di permettere al detenuto di mantenere o

ristabilire relazioni normali con la società; esso non deve né togliere alla

pena il suo carattere di prevenzione, né nuocere alla sicurezza o all’ordine pubblico”.

In Ticino,

l’esecuzione delle pene è disciplinata inoltre dal concordato sull’esecuzione

delle pene e delle misure concernenti gli adulti ed i giovani adulti nei

cantoni romandi e nel Ticino (Concordato romando) del 22.10.1984 e dal regolamento

del penitenziario di Stato del Cantone Ticino (RCPT, versione 3.12.1998/1.1.1999).

Con

riferimento al concordato, la Conferenza romanda delle autorità cantonali competenti

in materia penitenziaria ha emanato delle raccomandazioni in data 27.10.2006

relative alla concessione di congedi. L’art. 3 cpv. 1 lit. a prevede che un’autorizzazione

di uscita può essere concessa se il richiedente ha scontato almeno un terzo

della pena.

L’art. 78

RCPT stabilisce che “Il congedo non è un diritto del carcerato”. L’art.

80.

RCPT, sotto la nota marginale “Congedo ordinario”, stabilisce al

capoverso 1 che “Il carcerato di buona condotta e degno di fiducia che ha

raggiunto un terzo della pena e scontato almeno tre mesi, la cui sentenza di

condanna è cresciuta in giudicato, può beneficiare del primo congedo ordinario.”

Quale prassi

d’applicazione, il Consiglio di vigilanza (CdV) aveva stabilito in data

14.6.2002

(verbale CdV) che, per determinati detenuti (ad esempio stranieri

espulsi con o senza agganci al territorio), la soglia oggettiva minima per il

regime progressivo è posticipata a metà pena, rispettivamente ai 13/24 o ai

7/12 della pena.

3.5

Premesso che

il RCPT dovrà essere modificato per essere adattato al nuovo diritto, occorre

chiedersi se gli artt. 78 e 80 cpv. 1 RCPT, così come formulati, siano compatibili

con l’art. 84 cpv. 6 CP.

Quesito

sciolto affermativamente per l’art. 78 RCPT, considerato come il Messaggio (FF

1999.

p. 1800) abbia chiarito che il congedo non assurga a diritto.

Quesito più

problematico per l’art. 80 cpv. 1 RCPT, che dovrà necessariamente essere adeguato

all’art. 84 cpv. 6 CP, introducendo i criteri del pericolo di fuga e recidiva.

La soglia

oggettiva minima del terzo della pena, posta dall’art. 3 cpv. 1 lit. a delle

raccomandazioni e dall’art. 80 cpv. 1 RCPT, appare comunque ragionevole, conforme

ad un regime progressivo della pena, conforme soprattutto al principio della

proporzionalità. Anche il prolungamento di questa soglia oggettiva, in determinate

situazioni, può essere giustificato.

In ogni caso,

per la concessione di congedi, l’art. 84 cpv. 6 CP richiede una valutazione

individualizzata e concretizzata alla situazione del richiedente: occorre formulare

una prognosi, una valutazione della situazione specifica del singolo

richiedente il congedo, in particolare con riferimento al comportamento tenuto,

ma anche relativamente ai criteri indicati dal legislatore federale, ovvero il

pericolo di fuga e quello di recidiva.

Fino

all’emanazione di un nuovo ed aggiornato RCPT (adattato alla nuova parte generale),

l’art. 80 cpv. 1 RCPT va interpretato in modo conforme all’art. 84 cpv. 6 CP.

Il giudice

dell’applicazione della pena dovrà quindi analizzare, caso per caso, se: il

richiedente il congedo abbia raggiunto la soglia oggettiva minima; se abbia

tenuto un buon comportamento e sia degno di fiducia (soglia soggettiva); se non

sia dato in concreto un pericolo di recidiva o un pericolo di fuga (prognosi).

4.

4.1.

RI 1 – che ha scontato 1/3 della pena

l’1.6.1999, 1/2 l’1.10.2003 e 2/3 il 31.1.2008 – ha pacificamente raggiunto la

soglia oggettiva minima per la concessione del (primo) congedo.

4.2

Il giudice

dell’applicazione della pena ha reputato, sulla base del rapporto 14.11.2007

della Direzione del penitenziario di __________, che avesse tenuto un buon

comportamento all’interno della struttura carceraria. Ha tuttavia negato il congedo

in ragione della reiterata recidiva del ricorrente, che non si sarebbe mai ravveduto

ed avrebbe sempre abusato della fiducia in lui riposta.

4.2.1

RI 1

riconosce di essere stato ripetutamente condannato; questa circostanza – ritenuta

dal giudice di merito nella commisurazione della pena – non dovrebbe nondimeno

entrare in considerazione nella valutazione giusta l’art. 84 cpv. 6 CP.

A torto. La

concessione del congedo presuppone, tra l’altro, che “non vi sia da attendersi che (il beneficiario) commetta nuovi reati”,

condizione esplicitamente prevista dal legislatore (cfr. consid. 3.3.; cfr.

anche BSK Strafrecht I – A. BAECHTOLD, 2. ed., Basilea 2007, n. 19 ad art. 84

CP): nella valutazione della prognosi futura non si può quindi prescindere dal

vissuto del richiedente e pertanto, anche, dalle eventuali precedenti condanne.

La necessità di promuovere il reinserimento del detenuto nella società – scopo

peraltro del regime di espiazione – non deve, evidentemente, minacciare/pregiudicare

la sicurezza dell’ordine pubblico.

Il fatto che la Corte delle assise

criminali – nel suo giudizio 25.5.2005 (inc. __________) – abbia commisurato la

pena tenendo conto (anche) dei trascorsi penali non osta di conseguenza che,

nell’esame della prognosi futura, sia considerata pure la condotta passata del

pluripregiudicato RI 1, il cui comportamento è stato correttamente vagliato/valutato

dal giudice dell’applicazione della pena nella decisione 24.1.2008 qui impugnata.

4.2.2

Il ricorrente

contesta che non si sia ravveduto/emendato; in ogni caso, la conclusione del

giudice dell’applicazione della pena avrebbe dovuto essere tratta soltanto da

un esperto psichiatra.

A torto. E’

un fatto accertato con sentenze cresciute in giudicato che RI 1 – mentre godeva

della libertà condizionale dopo aver scontato la pena (di oltre due anni, comprensiva

della revoca della sospensione condizionale di due precedenti condanne) per

titolo di furto – abbia, l’1.10.1990, commesso – tra l’altro – l’omicidio di un

carabiniere rispettivamente che – mentre stava espiando la pena alla quale era

stato condannato per detto omicidio –, approfittando della semilibertà concessagli,

abbia ripetutamente delinquito commettendo furti e rapine [sentenze 22.11.1993

della Corte di Assise di __________, 31.1.1995 della seconda Corte d’Assise

d’Appello di __________, 25.5.2005 della Corte delle assise criminali (inc. __________)

e 12.8.2005 della Corte di cassazione e di revisione penale (inc. __________)].

Il rimprovero

al giudice dell’applicazione della pena di non avere considerato che, in

ragione del tempo trascorso dalla commissione dei reati e del tempo passato in

carcere, “una persona può cambiare in misura notevole” (ricorso 6/7.2.2008,

p. 4) è manifestamente infondato: è indiscutibile che, sebbene fosse incarcerato

da oltre quattordici anni, RI 1 – nel 2004 – non abbia indugiato a continuare nell’attività

criminale. L’arresto, e non un (tardivo) pentimento, ha peraltro fermato

l’attività delinquenziale. Il fatto che si sia sposato e che mantenga regolari

contatti con i famigliari non attesta, di per sé, che abbia preso coscienza dei

passati errori: dagli atti si evince che il ricorrente ha, da sempre, uno

stretto legame con la madre/il figlio/i fratelli rispettivamente – dal 2002, in

piena attività criminale – con la compagna (ora moglie). I valori della

famiglia e l’amore per moglie/figlio/madre/fratelli non l’hanno trattenuto dal

proseguire nella commissione dei reati.

In queste

circostanze, senza necessità di far capo ad una perizia psichiatrica, non si

vede come si possa ritenere che oggi – a neppure tre anni dall’ultima condanna

– si sia (improvvisamente) ravveduto. La Commissione per l’esame dei condannati

pericolosi ha correttamente indicato – con riferimento ai reati commessi nel

periodo 2000-2004 – che, “(…) per la durata di circa tre anni e mezzo, egli

ha portato avanti con il personale di custodia, con gli operatori sociali, con

le autorità preposte all’esecuzione delle pene, con i datori di lavoro che

collaboravano al suo reinserimento professionale, una sfacciata e grottesca

“messinscena”, un vero e proprio “teatro” in cui recitava la parte del “buon

detenuto”, dissimulando a tutti la sua vera natura” (rapporto 2.1.2008, p.

2). RI 1 ha, in realtà, sempre abusato della fiducia accordatagli. La

violazione del regolamento del penitenziario cantonale La Stampa, che ha

indotto – per ragioni disciplinari – il suo trasferimento, il 22.12.2005, al

penitenziario di __________, attesta peraltro “(…) una sua noncuranza di

fondo verso ogni e qualsiasi regola, (…)” (rapporto 2.1.2008 della

Commissione per l’esame dei condannati pericolosi, p. 2). Il ricorrente non ha invero

mai tentato di dimostrare di meritare fiducia. Anzi. Non ha mai voluto intraprendere

un profondo lavoro su sé stesso: sostenere, oggi, che si rende conto degli

errori passati appare pertanto, oltre che (molto) poco serio, solo finalizzato

all’ottenimento del postulato congedo rispettivamente della liberazione

condizionale.

4.2.3

RI 1 afferma

di non essere una persona pericolosa, fatto provato dal non utilizzo di armi

nella commissione dei reati per i quali è stato condannato il 25.5.2005 dalla

competente Corte.

A torto. Il

giudizio 25.5.2005 indica in maniera inequivocabile la sua pericolosità,

contrariamente a quanto vuole far intendere:

Questo (ultimo clamoroso

colpo) merita un discorso a sé

per la notevole pericolosità manifestata dagli autori nella circostanza, sia da

un lato per avere recato con sé un’arma di grande potenza di fuoco pronta

all’uso, sia d’altro canto per essersi dimostrati pronti, senza esitazione e

con grande spregiudicatezza, ad arrecare danni ingentissimi alla proprietà

altrui pur di raggiungere il proprio obiettivo. Spontaneo, è l’inquietante quesito

volto a sapere dove si sarebbe arrivati se anche questo furto fosse andato a

buon fine. Rimane la constatazione della tendenza all’escalation sia quo alla

frequenza dei furti (una quindicina solo nell’ultimo anno) che soprattutto, con

l’ultimo episodio, alla natura degli stessi. (…) Si constata poi che gli

accusati non si sono limitati a rubare, ma si sono dotati anche di un piccolo

arsenale di armi mortali (con le relative munizioni), a riprova della sicura

pericolosità del loro agire. A dispetto di ogni giustificazione degli accusati

circa la casualità delle circostanze dell’acquisizione di tali armi, rimane la

constatazione del fatto che l’arma da fuoco ha la funzione di colpire,

distruggere, ferire ed uccidere, e non è in tal senso lo strumento di chi vuole

solamente rubare o ricettare. In specie per RI 1, già condannato per avere

intenzionalmente ucciso con un’arma da fuoco, la Corte ha ritenuto assai

riprovevole la commissione di infrazioni volte all’acquisizione e al possesso

di armi (decisione 25.5.2005, p. 63/65, inc. __________).

Il fatto che nell’occasione non sia stato

ferito/ucciso un essere umano non smentisce la pericolosità del ricorrente

[sottolineata dalla Commissione per l’esame dei condannati pericolosi (rapporto

2.1

)]. La Corte ha inoltre ritenuto, a ragione, che:

Come che sia, la Corte ha distintamente

percepito che ai prevenuti premeva di convincere che non erano intenzionati ad

usare l’arma contro delle persone. Il fatto di averla presa con sé depone concettualmente

in senso contrario, vero è però che alla prova dei fatti __________, sorpreso

dalla polizia vicino al furgone (sul cui ponte posteriore l’arma si trovava)

non ha assolutamente tentato di mettervi mano, ma si è invece concentrato

unicamente sulla fuga. Rimane comunque il fatto che, a prescindere da qualsiasi

considerazione sulla reale volontà di utilizzo, il solo fatto di avere recato

seco un’arma del genere qualifica di aggravato il furto in questione giusta

l’art. 139 cifra 3 CP (Trechsel, opera citata, n. 18 e 19 ad art. 139

CP), atteso che il medesimo risultato è ovviamente dato per il già esposto

motivo dell’avere agito in banda e/o per mestiere (decisione 25.5.2005, p. 44 s., inc. __________).

Manifestamente infondata è quindi l’asserzione

secondo cui “altro elemento di grande importanza, ma che traspare poco nelle

considerazioni di prima istanza, è il fatto che la condanna per furto aggravato

si basa solo sulla forma qualificata della commissione in banda (in buona

sostanza con il fratello o con un terzo), non sull’uso di armi da fuoco”

(ricorso 6/7.2.2008, p. 5) [cfr. anche dispositivo 1.1. della sentenza

25.5

, p. 69, inc. __________: “RI 1 è autore colpevole di: (…) ripetuto furto aggravato

siccome commesso come associato ad una banda intesa a commettere furti, oppure

con un’arma da fuoco, oppure in modo particolarmente pericoloso, (…)”]. La censura è di conseguenza pienamente

ingiustificata.

4.2.4

Il ricorrente

asserisce che il fatto di espiare la pena nel penitenziario di __________

sarebbe causa/conseguenza della non evoluzione nel proprio percorso espiativo:

la struttura carceraria non gli offrirebbe infatti la possibilità di

frequentare un apprendistato o una riqualifica professionale rispettivamente la

possibilità di frequentare un trattamento di natura psicologica/psichiatrica.

Va anzitutto sottolineato

che RI 1 è stato trasferito, dal penitenziario cantonale La Stampa, al

penitenziario del Canton __________ quale misura disciplinare per essere stato

trovato in possesso di un cellulare. Deve pertanto rimproverare solo sé stesso

se, ora, si trova in un ambiente a lui estraneo per lingua, mentalità e

relazioni personali rispettivamente lontano dalla famiglia.

Inoltre, anche quando si

trovava in carcere in Ticino, non ha mai dato prova di volersi seriamente

interessare al suo futuro professionale rispettivamente di volere un sostegno

psichiatrico/psicologico. La critica nei confronti delle competenti autorità di

non avergli proposto mezzi per favorire il suo reinserimento sociale è pertanto

fuori luogo. La Commissione per l’esame dei condannati pericolosi ha ritenuto

la sua disponibilità a farsi curare “(…) sicuramente tardiva, strumentale e

declamatoria. Non si vede infatti perché, se egli veramente avesse creduto o

credesse nell’efficacia di una psicoterapia, egli non l’abbia avviata già nel

1998, quando è rientrato dall’__________ in PCT o quantomeno dopo l’arresto del

14.2

, stante che presso il carcere di __________ è da anni attivo, a

disposizione dei detenuti, un medico psichiatra” (rapporto 2.1.1998, p. 3).

Considerazioni alle quali anche questa Camera si associa.

4.3

In queste

circostanze, la sicurezza/tutela dell’ordine pubblico osta alla concessione di

un primo congedo, quale misura di reinserimento sociale: RI 1 è (ancora)

persona pericolosa.

5.

Il

gravame, per quanto ricevibile, è respinto. La tassa di giustizia e le spese

sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 84 cpv. 6 CP, 339/340/341

CPP, 78 e 80 RCPT ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il ricorso,

per quanto ricevibile, è respinto.

2. La tassa di

giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.--

(centocinquanta), sono poste a carico di RI 1, __________.

3. Rimedio di

diritto

Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro

30 giorni dall’intimazione (art. 78 cpv. 2 lit. b LTF).

4. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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