60.2008.45
Istanza di ispezione degli atti. protagonista di un incidente quale istante
16 maggio 2008Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2008.45
Data decisione, Autorità:
16.05.2008, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. protagonista di un incidente quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2008.45
Lugano
16 maggio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 6.12.2007/6.2.2008
presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti dell’inchiesta
aperta a carico di una persona in relazione ad un incidente della
circolazione stradale che li ha visti coinvolti;
premesso che la richiesta è stata inviata
direttamente al Ministero pubblico in data 6.12.2008, ed è stata trasmessa, per
competenza, a questa Camera in data 4/6.2.2008, con uno scritto nel quale
preavvisa favorevolmente la richiesta, ma la condiziona all’avvenuto deposito
degli atti (che a quel momento non era ancora intervenuto) ed all’accesso unicamente
degli atti relativi l’incidente (che vengono elencati);
ritenuto che questa Camera, con scritto
11.2.2008, ha chiesto al procuratore pubblico competente di comunicare il
momento in cui sarebbe intervenuto l’accesso agli atti;
considerato che con scritto 22.4.2008 il
procuratore pubblico ha comunicato l’intervenuto deposito atti;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il
Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 per vari
titoli di reato (inc. MP __________). Tra questi vi sono anche i reati di
tentata truffa, sviamento della giustizia e falsità in documenti in relazione
ad un incidente della circolazione stradale dell’1.7.2007 che ha visto
l’imputato quale protagonista unitamente a IS 1.
2. Quest’ultima,
qui istante, spiega che a seguito del surriferito incidente, vi sarebbe stato un
primo rapporto di polizia steso lo stesso giorno dagli agenti intervenuti sul
posto, ed un successivo secondo rapporto di polizia (del 4.9.2007), lacunoso,
nel quale si fa riferimento ad un asserito teste. Questo secondo rapporto è stato
contestato dall’istante, tramite il proprio legale, con scritto del 31.10.2007
all’Ufficio giuridico della circolazione.
Avendo
saputo che il Ministero pubblico ha richiesto l’incarto relativo all’incidente ad
una delle compagnie assicurative coinvolte, l’istante chiede di potere avere
accesso agli atti dell’inchiesta penale, successivamente aperta a carico
dell’altro protagonista dell’incidente, limitatamente a detta fattispecie.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996,
che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche
alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei
ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e
l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che
prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei
periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel
presente caso, è dato certamente un interesse giuridico a favore dell’istante a
conoscere gli atti dell’incarto relativi all’incidente dell’1.7.2007, indicati
nello scritto di trasmissione del 4/6.2.2008, e già trasmessi in fotocopia.
5. L’istanza è accolta. Copia degli atti
trasmessi dal procuratore pubblico saranno inviati, dopo la crescita in
giudicato della presente decisione, al patrocinatore dell’istante.
6. La
tassa di giustizia e le spese sono contenute al minimo.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. La
tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF
80.-- (ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Rimedio di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
Considerandi
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98
LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81
LTF.
4.
Intimazione:
Per la Camera dei
ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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