60.2008.46
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. accusato. spese legali. danni materiali
9 giugno 2008Italiano14 min
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Numero d'incarto:
60.2008.46
Data decisione, Autorità:
09.06.2008, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. accusato. spese legali. danni materiali
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
PROCEDURA
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2008.46
Lugano
9 giugno 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 11/12.2.2008
presentata da
IS 1, ,
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione
all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 8.11.2007 del giudice
della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________), un’indennità per
ingiusto procedimento a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamati gli scritti 14/15.2.2008 del
giudice della Pretura penale – che si rimette al giudizio di questa Camera –,
14/18.2.2008 del sostituto procuratore pubblico Andrea Maria Balerna – che
contesta la pretesa per danno materiale e, in capo alle spese legali, reputate
eccessive, si rimette al giudizio di questa Camera – e 19/21.2.2008 della
Divisione della giustizia – che si rimette alle osservazioni del Ministero
pubblico –;
preso atto che il 13/14.2.2008 l’avv. PR 1,
su richiesta 12.2.2008 di questa Camera, ha informato che le poste del danno di
cui postula, per il suo cliente, la rifusione non sono coperte, anticipate o
garantite da compagnie di assicurazione o da altri terzi;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con decreto 30.4.2007 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa davanti
alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuto colpevole di danneggiamento giusta
l’art. 144 cpv. 1 CP “per avere, per il tramite del giardiniere __________,
tagliato delle piante sulla particella n. __________ del RFD di __________, di
proprietà di __________, senza il permesso di quest’ultima, causando così un
danno alla sua proprietà” e di violazione di domicilio giusta l’art. 186 CP
“per avere, per il tramite del giardiniere __________, indebitamente e
contro la sua volontà, violato il domicilio di __________, penetrando nel suo
giardino, se pur per pochi centimetri e solo con le braccia e con attrezzi, al
fine di tagliare delle piante”, fatti avvenuti a __________ il 25.2.2006;
che
ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di CHF 950.-- (cinque aliquote
da CHF 190.--) – sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni
–, alla multa di CHF 200.-- ed al pagamento della tassa di giustizia e delle
spese;
che
ha rinviato la parte civile al competente foro (DA __________);
che
con scritto 7/8.5.2007 IS 1 ha interposto opposizione al predetto decreto di accusa;
che
con sentenza 8.11.2007 il giudice della Pretura penale ha prosciolto l’accusato
dalle imputazioni (inc. __________);
che
con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della
Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento
del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF
5'277.--, oltre interessi, di cui CHF 3'940.45 per spese legali e CHF 1'336.55
per danno materiale;
che
giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – ossia assolto al processo
dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore oppure liberato
da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un’indennità nella
forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni
materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ,
Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556
ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN,
Schweizerisches Strafprozessrecht,
6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che
– come detto – il diritto in questione compete all’accusato;
che
accusato è chiunque nei confronti del quale il procuratore pubblico ha
promosso l’accusa (art. 47 cpv. 1 CPP);
che
lo scopo delle informazioni preliminari è quello di stabilire se una notizia di
reato è sostenuta da sufficienti indizi, onde decidere se promuovere l’accusa e
avviare l’istruzione formale o se decretare un non luogo a procedere (art. 184
cpv. 1/2 CPP);
che
in questa fase preliminare l’interessato non ha veste di accusato e
pertanto non necessita generalmente dell’assistenza di un difensore;
che
la qualità di parte processuale nasce infatti, come esposto, con la promozione
dell’accusa e da quel momento l’accusato beneficia di determinati
diritti e, segnatamente, di essere assistito da un legale, di accedere agli
atti e di partecipare agli interrogatori (art. 49 ss. CPP);
che
la giurisprudenza cantonale ha nondimeno superato questa concezione formale di accusato,
basandosi su una nozione sostanziale, riferita alla persona concretamente
sospettata di un reato, indipendentemente dalla formale promozione dell’accusa
(L. MARAZZI, Il Giar, L’arbitro nel processo penale, Lugano 2001, p. 12 ss.);
che
è quindi da considerare accusata ogni persona sospettata di aver
commesso un reato, oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua
situazione o sulla sua sfera personale (perquisizione, sequestro, ecc.);
che
la necessità della presenza di un difensore nasce pertanto quando gli interessi
dell'indagato sono colpiti in misura importante e la fattispecie presenta
difficoltà di fatto e di diritto che superano le sue capacità e che quindi
rendono necessario un patrocinatore;
che
– in ambito penale – ciò è segnatamente il caso laddove ci si debba attendere
l’irrogazione di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale
della stessa o l’assunzione di misure privative della libertà personale
(decisione TF 1B_172/2007 del 2.10.2007);
che
nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono
considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali
l’interessato non è in grado di far fronte (per es. la complessità delle
questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente
nella procedura) [decisione TF 1B_186/2007 del 31.10.2007];
che
nel caso di evidenti reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entri in
considerazione solo una multa o una pena privativa della libertà di poco conto,
è negato il diritto costituzionale ad un patrocinatore (decisione TF
1B_172/2007 del 2.10.2007; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del
Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 18 ss. ad art. 49 CPP; G.
PIQUEREZ, op. cit., n. 491 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit.,
§ 40 n. 11/16; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire,
in SJ 2003 II p. 67 ss.);
che
l’avv. PR 1 ha assunto il mandato il 20.4.2006 (cfr. nota professionale, doc.
D), prima dell’emanazione del decreto di accusa 30.4.2007 (DA __________) in
applicazione dell’art. 207a CPP, ovvero quando l’istante non era ancora
formalmente accusato [la notifica di procedimento penale 3.8.2006
(AI 6) non costituendo peraltro una promozione dell’accusa giusta gli art. 188
ss. CPP];
che
la fattispecie non presentava particolari difficoltà fattuali e/o giuridiche,
da imporre – già in sede di informazioni preliminari, che hanno sostanzialmente
comportato alcuni interrogatori, tra i quali quello del qui istante (cfr.
rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 2.8.2006, AI 5) – la presenza di
un legale;
che
la pena proposta nel predetto decreto di accusa suggerisce peraltro che si trattava
di un caso di poco conto;
che
dal verbale di audizione 8.5.2006 dell’istante (allegato al rapporto di
inchiesta di polizia giudiziaria 2.8.2006, AI 5) si evince inoltre come questi fosse
perfettamente in grado di spiegare le sue ragioni in capo agli avvenimenti
imputatigli;
che
di conseguenza, fino all’emanazione del decreto di accusa in questione, IS 1
non può essere considerato accusato a’ sensi dell’art. 317 CPP;
che
pertanto le spese di patrocinio precedenti il 30.4.2007 restano a suo carico, avendo
liberamente scelto di farsi assistere da un legale;
che,
nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera
verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell’Ordine degli avvocati (TOA) – abrogata dall’1.1.2008, ma ancora
applicabile al caso concreto essendo in vigore al momento dell’attività legale
prestata – applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di
moderazione;
che
per tutti i procedimenti penali l’avvocato ha quindi diritto di esporre, per
l’assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l’istruttoria
e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso
eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF
5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,
CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise criminali;
che,
entro tali limiti, l’onorario deve essere stabilito in base ai principi
generali dell’art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l’importanza, il valore
e l’estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell’avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti, l’esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della
complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF
200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che
nel riconoscimento dell’onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato
la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che
in questo senso si tiene conto della complessità e dell’importanza della
pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,
dell’impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità
dell’esito del procedimento;
che in altre parole
l’onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato
sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione
connesso con le particolarità del caso;
che
l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore
di fiducia, avv. PR 1, di CHF 3'940.45, oltre interessi [di cui CHF 3'150.-- di
onorario (12 ore e 35 minuti a CHF 250.--/ora), CHF 516.-- di spese e CHF
274.45 di IVA (doc. C/D)];
che,
come detto, non vengono riconosciuti onorari e spese riferiti alle prestazioni
precedenti l’emanazione del decreto di accusa 30.4.2007 (DA __________);
che
la tariffa applicata ed il dispendio orario sono, per il resto, conformi ai
suddetti principi;
che
l’onorario riconosciuto ammonta quindi a CHF 1'625.--, pari a 6 ore e 30 minuti
a CHF 250.--/ora, come postulato, di cui CHF 1'375.-- per 330 minuti (dal 2.5.2007)
e CHF 250.-- per 60 minuti inerenti l’esame degli atti (prestazione indicata nella
nota come effettuata prima del 30.4.2007, ma comunque necessaria per la
preparazione del dibattimento);
che
le spese sono ammesse come esposte, ossia in CHF 261.-- [CHF 206.-- (dal 2.5.2007)
+ CHF 30.-- quale apertura incarto + CHF 25.-- quale “Bolletta Ministero
pubblico”];
che
l’IVA ammonta a CHF 141.45 (su CHF 1'861.--);
che
a IS 1 va pertanto rifuso, a titolo di spese legali, l’importo di CHF 2'027.45;
che
per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e
pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla
prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia – nel caso concreto –
dall’introduzione in data 11.2.2008 della presente istanza;
che
– con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la
giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell’interpretazione delle norme
precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da
risarcire, era stato inizialmente affermato che “tali sono e non possono
essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione” (REP.
1925 p. 312), per poi successivamente confermare l’estensione interpretativa
del danno pecuniario al “danno patrimoniale, materiale” e cioè del
lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p.
406 e 1988 p. 422);
che
l’accusato deve dimostrare che il danno subito è la conseguenza diretta
dell’accusa o della detenzione [nesso di causalità naturale ed adeguato tra il
procedimento penale ed il pregiudizio (decisione TF 1P.602/2003 del
23.2.2004)];
che
per la valutazione e l’estensione del danno sono applicabili, quale diritto
suppletivo, gli art. 42 ss. CO
(R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’istante domanda il risarcimento di CHF 1'336.55,
oltre interessi, corrisposti allo __________ per i lavori di misurazione e
l’allestimento della planimetria relativa alla posizione della rete metallica
tra i fondi n. __________ e n. __________ RFD __________ (doc. E);
che
“in base a questo documento, il giudice della Pretura penale ha potuto accertare
che le piante tagliate, per le quali IS 1 era stato accusato, si trovavano
tutte sul fondo __________ e non sul fondo n. __________, di proprietà della __________
(…). Per questo motivo lo ha prosciolto dalle accuse (…)” (istanza
11/12.2.2008, p. 2);
che
“questa spesa è stata causata dal procedimento penale. IS 1 aveva infatti rispettato
Fatti
i termini di confine, ma per poter dimostrare l’infondatezza delle accuse ha
dovuto far allestire una planimetria del geometra ufficiale, in modo da poterla
sottoporre al giudice penale. Si tratta quindi di un danno che deve essere risarcito”
(istanza 11/12.2.2008, p. 2 s.);
che
nondimeno, interrogato l’8.5.2006, il qui istante ha asserito che “devo dire
che sul confine con la proprietà __________ vi era una siepe di alloro che con
il tempo è cresciuta a dismisura e parte dei rami hanno invaso la proprietà
confinante conglobando nei rami stessi la vecchia rete di recinzione, la quale
si è deformata, ed allo stato attuale è difficile capire dove sia il confine esatto
tra le due proprietà. A questo proposito aggiungo che abbiamo dato incarico al
geometra revisore di __________ di fare la verifica dei confini, con la ricerca
dei termini e la posa dei relativi picchetti di segnalazione” (verbale di
interrogatorio 8.5.2006, p. 1, allegato al rapporto di inchiesta di polizia
giudiziaria 2.8.2006, AI 5);
che,
in queste circostanze, si deve concludere che questa spesa, di cui domanda la
rifusione, sarebbe intervenuta in ogni caso, essendo manifestamente di importanza
– a prescindere dal procedimento penale – stabilire i confini esatti tra le due
proprietà;
che
Considerandi
la pretesa non può di conseguenza essere ammessa;
che
IS 1 protesta le ripetibili;
che
– nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di
indennità – questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di
moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio
legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del
gravame;
che
la redazione della domanda non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà
particolari, per cui l’onere lavorativo può essere reputato limitato;
che
va pertanto ammesso – tenuto conto del solo parziale accoglimento dell’istanza
– un importo di CHF 250.--, comprendente onorario, spese ed IVA;
che, alla luce delle suddette
considerazioni, al qui istante va rifuso l’importo complessivo di CHF 2'277.45,
di cui CHF 2'027.45, oltre interessi, per spese legali e CHF 250.-- per
ripetibili di questa sede;
che
giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti
l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è
fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;
che
la tassa di giustizia di CHF 350.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi
CHF 400.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente, per
la somma di CHF 250.--.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione
al giudizio 8.11.2007 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________),
rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art.
317 ss. CPP, l’importo di CHF 2'277.45, oltre interessi del 5% su CHF 2'027.45 dall’11.2.2008.
2. La
tassa di giustizia di CHF 350.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
400.-- (quattrocento), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in
ragione di CHF 250.-- (duecentocinquanta).
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al
Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82,
85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.
4. Intimazione:
per
conoscenza:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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