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Decisione

60.2008.46

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. accusato. spese legali. danni materiali

9 giugno 2008Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i termini di confine, ma per poter dimostrare l’infondatezza delle accuse ha

dovuto far allestire una planimetria del geometra ufficiale, in modo da poterla

sottoporre al giudice penale. Si tratta quindi di un danno che deve essere risarcito”

(istanza 11/12.2.2008, p. 2 s.);

che

nondimeno, interrogato l’8.5.2006, il qui istante ha asserito che “devo dire

che sul confine con la proprietà __________ vi era una siepe di alloro che con

il tempo è cresciuta a dismisura e parte dei rami hanno invaso la proprietà

confinante conglobando nei rami stessi la vecchia rete di recinzione, la quale

si è deformata, ed allo stato attuale è difficile capire dove sia il confine esatto

tra le due proprietà. A questo proposito aggiungo che abbiamo dato incarico al

geometra revisore di __________ di fare la verifica dei confini, con la ricerca

dei termini e la posa dei relativi picchetti di segnalazione” (verbale di

interrogatorio 8.5.2006, p. 1, allegato al rapporto di inchiesta di polizia

giudiziaria 2.8.2006, AI 5);

che,

in queste circostanze, si deve concludere che questa spesa, di cui domanda la

rifusione, sarebbe intervenuta in ogni caso, essendo manifestamente di importanza

– a prescindere dal procedimento penale – stabilire i confini esatti tra le due

proprietà;

che

Considerandi

la pretesa non può di conseguenza essere ammessa;

che

IS 1 protesta le ripetibili;

che

– nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di

indennità – questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di

moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio

legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del

gravame;

che

la redazione della domanda non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà

particolari, per cui l’onere lavorativo può essere reputato limitato;

che

va pertanto ammesso – tenuto conto del solo parziale accoglimento dell’istanza

– un importo di CHF 250.--, comprendente onorario, spese ed IVA;

che, alla luce delle suddette

considerazioni, al qui istante va rifuso l’importo complessivo di CHF 2'277.45,

di cui CHF 2'027.45, oltre interessi, per spese legali e CHF 250.-- per

ripetibili di questa sede;

che

giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti

l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è

fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;

che

la tassa di giustizia di CHF 350.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi

CHF 400.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente, per

la somma di CHF 250.--.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni

altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione

al giudizio 8.11.2007 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________),

rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art.

317 ss. CPP, l’importo di CHF 2'277.45, oltre interessi del 5% su CHF 2'027.45 dall’11.2.2008.

2. La

tassa di giustizia di CHF 350.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

400.-- (quattrocento), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in

ragione di CHF 250.-- (duecentocinquanta).

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82,

85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.

4. Intimazione:

per

conoscenza:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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