60.2008.49
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. Spese legali. Danno materiale. Assicurazione di protezione giuridica
20 marzo 2009Italiano21 min
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Numero d'incarto:
60.2008.49
Data decisione, Autorità:
20.03.2009, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. Spese legali. Danno materiale. Assicurazione di protezione giuridica
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2008.49
Lugano
20 marzo 2009/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 11/14.2.2008
presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione
all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 19.10.2006 del
presidente della Pretura penale Marco Kraushaar (inc. __________), confermato
con sentenza 22.2.2007 della Corte di cassazione e di revisione penale (inc. __________),
un’indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamate le osservazioni 18/19.2.2008 del
presidente della Pretura penale e 27/29.2.2008 della Divisione della giustizia,
che, esposte alcune considerazioni, di cui si dirà, laddove necessario, in
seguito, si rimettono entrambi al giudizio di questa Camera;
viste le osservazioni 14/17.3.2008 del
procuratore pubblico Mario Branda che chiede, in particolare, una “(…)
congrua, sostanziale riduzione dell’indennità” tenuto conto della concolpa
dell’interessato;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con decreto 7.6.2004 il
magistrato inquirente ha posto in stato d’accusa davanti alla Pretura penale IS
1, presidente della __________ SA, e ha proposto la sua condanna alla pena di
trenta giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di due anni, ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, siccome
ritenuto colpevole di uso colposo di materiale esplosivo o gas velenosi “(…)
per avere, il 15 gennaio 2002, a __________, per negligenza, messo in pericolo
con materie esplosive la proprietà altrui, e meglio per avere nel quadro di un
minamento eseguito presso la propria cava, con l’intento di brillare circa 7000
metri cubi di granito, nella sua veste di responsabile del piano, ovvero
progettista e direttore del brillamento, per imprevidenza colpevole avuto
riguardo alle sue condizioni personali, trascurando di tenere in debito conto i
risultati e i dati scaturiti dalla perforazione eseguita su suo incarico dalla
ditta __________ (…), omettendo di procedere a qualsiasi rilievo topografico
approfondito e trascurando di calcolare con precisione il volume della roccia
da brillare e la sua geologia; prevedendo un arretramento insufficiente delle
cariche esplosive (…) disponendo, ripettivamente facendo disporre i fori di
caricamento ad una distanza, l’uno dall’altra, di ml 0.65 invece dei ml 2.5 – 3
consigliati; utilizzando un quantitativo eccessivo di esplosivo (…); provocando
con la conseguente esplosione la proiezione di massi rocciosi in un raggio di
oltre 250 metri e mettendo a rischio o provocando danni (…)” a diverse
proprietà e di perturbamento di pubblici servizi “(…) per avere, nelle
medesime circostanze di cui sopra (…), per negligenza, provocato l’interruzione
della fornitura di energia elettrica – durante 14 minuti tra __________ e __________
e durante 30 minuti tra __________ e __________ – da parte della __________
(…)” (DA __________);
che con scritto 21.6.2004 IS
1 ha interposto opposizione al predetto decreto d’accusa;
che con decisione 19.10.2006
il presidente della Pretura penale ha assolto l’istante dall’imputazione (inc. __________),
giudizio confermato dalla Corte di cassazione e revisione penale il 22.2.2007
(inc. __________);
che
con l’istanza in esame, presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP, IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia
condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al
procedimento penale, l’importo di CHF 39'563.90, oltre interessi, per spese
legali e ripetibili di questa sede, CHF 53'495.35 per spese peritali e CHF
38'755.20 per danno materiale;
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto, ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono, ha diritto ad un'indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de
procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R.
HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN,
Schweizerisches Strafprozessrecht,
6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che
l’indennità prevista dall'art. 317 CPP consiste nel risarcimento pieno (“rifusione”)
delle spese di patrocinio legale oggettivamente necessarie e dei danni materiali,
nonché nella “riparazione” del torto morale, la cui determinazione è
lasciata al potere d’apprezzamento del giudice;
che
per la definizione dell’ammontare, delle modalità e dell’estensione
dell’indennità si applicano le norme cantonali e, a titolo di diritto cantonale
suppletivo, le regole generali degli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., §
109 n. 7; N. OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, Berna 1994, p. 593);
che l’onere
della prova incombe all’istante, motivo per cui la sua richiesta di risarcimento
deve essere fondata su fatti precisi e deve essere documentata (decisione TF
1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 113 IV 93 e 107 IV 155; G. PIQUEREZ, op. cit.,
n. 1559; N. OBERHOLZER, op. cit., p. 593; rapporto n. 3163, p. 96 ad art. 317 e
note riassuntive della seduta del 20.7.1988 della Commissione speciale per la
revisione del CPP, p. 9 ss.), e ciò malgrado la responsabilità dello Stato sia
Fatti
di natura causale;
che
del resto, appositamente per permettergli di raccogliere la documentazione e
gli elementi necessari alla corretta quantificazione della pretesa, la legge
prevede che l’istanza debba essere introdotta entro un anno (N. SALVIONI,
Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 320 CPP, p. 508);
che, con l’istanza in esame, IS 1 postula
la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR
1, di complessivi CHF 35'803.90, di cui CHF 31’400.-- a titolo di onorario (89
ore e 42 minuti a CHF 350.--/ora), CHF 1’875.-- di spese e CHF 2'528.90 di IVA
(doc. F);
che
con scritto 2.6.2008 questa Camera ha chiesto al patrocinatore del qui istante
di comunicare se le spese qui rivendicate erano eventualmente già state assunte
da una compagnia di assicurazione o più in generale da terzi;
che
il patrocinatore ha confermato, con scritto 18.6.2008, come alcune spese fossero
già state pagate dalla __________ Protezione Giuridica SA;
che
dallo scritto sopraindicato è emerso che “(…) questi pagamenti sono stati disposti
a titolo di anticipo, ritenuto che l’assicurato è contrattualmente tenuto al rimborso
nella misura in cui tali costi sono a carico di un responsabile (in casu lo Stato
conformemente agli art. 317 ss. CPP). Si fa riferimento all’art. 2 cifra 6
delle condizioni generali d’assicurazione allegate allo scritto __________”
(scritto 18.6.2008 avv. __________);
che
da ciò, a mente dell’istante, discende che “(…) l’istante è legittimato nel
merito a formulare richiesta di indennità in ordine sia alle spese legali sia
alle spese peritali. Viene pertanto integralmente confermata l’istanza di
indennità dell’11 febbraio 2008, fermo restando che IS 1 rimborserà a __________
la parte riferita alle spese coperte da quest’ultima conformemente alla
giurisprudenza del Tribunale penale federale (vedi stralcio della sentenza del
12 ottobre 2005, allegato alla scritto 10 giugno di __________)” (scritto
18.6.2008 avv. __________);
che la procedura disciplinata dagli art. 317
ss. CPP è essenzialmente di natura civile e tocca aspetti tipici del diritto
della responsabilità civile;
che
contrariamente al risarcimento
stabilito dalla Legge cantonale sulla responsabilità civile degli enti pubblici
e degli agenti pubblici del 24.10.1988 (LResp), possibile solo se il danno è
stato cagionato in modo illecito (art. 4 cpv. 1 LResp), la rifusione di
un’indennità sulla base degli art. 317 ss. CPP non è subordinata né
all’esistenza di un atto illecito né alla colpa del magistrato inquirente;
che,
come evidenziato in precedenza, tale base legale è infatti stata concepita nel senso di una responsabilità causale (cfr. anche
Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del
21.12.2005, ad art. 437 CPP-CH);
che nella misura in cui l’istante, come in
concreto, dispone di un’assicurazione di protezione giuridica, nasce un
evidente problema di concorso d’azioni;
che
in materia di responsabilità plurale per cause diverse, l’art. 51 cpv. 2 CO
suggerisce al giudice un preciso ordine di regresso: in prima linea risponde colui che ha cagionato il danno
con atto illecito, in seconda colui che ne risponde per obbligazione
contrattuale ed infine colui che ne è tenuto per legge: giurisprudenza e dottrina maggioritaria
includono gli assicuratori nella seconda fascia, considerandoli come un responsabile contrattuale (DTF
80 II 247; BK – R. BREHM, Vol. VI/1/3/1, 3. ed., Berna 2006, n. 60 ad art. 51
CO), mentre solo in terza ed ultima fascia i responsabili a titolo causale (F. WERRO, La responsabilité civile, Berna
2005, p. 402; BK – R. BREHM,
op. cit., n. 73 ss. ad art. 51 CO);
che
l’assicurazione di protezione giuridica
essendo inoltre annoverabile tra le assicurazioni contro i danni (C. BOLL, in: Honsell/Vogt/Schnyder
[a cura di], Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag (VVG), Basilea 2001, n.
5 e 14 ad art. 48 LCA), torna applicabile anche l’art. 72 LCA, che nella sua
concezione maggioritaria conferisce all’assicuratore un diritto di regresso
unicamente per pretese fondate su una responsabilità aquiliana (DTF 120 II 191;
BK – R. BREHM, op. cit., n. 61 ad art. 51 CO),
escludendolo invece nei confronti del responsabile a titolo causale, a meno che
non si possa rimproverargli una colpa addizionale (K. OFTINGER / E. W. STARK,
Schweizerisches Haftpflichtrecht, Vol. I, 5. ed., Zurigo 1995, § 11 n. 37);
che in una decisione
risalente al 15.12.1998, questa Camera ha già avuto modo di negare la rifusione
delle spese legali coperte da un’assicurazione di protezione giuridica,
argomentando che la riparazione del danno è in questo caso sufficientemente
garantita e l’accusato non subisce alcun pregiudizio (inc. __________);
che
negli stessi termini si è espressa in una successiva decisione del 23.8.2004,
nella quale ha negato il risarcimento delle spese legali coperte da un
sindacato, ribadendo che scopo dell’indennità prevista dall’art. 317 CPP è
quello di evitare che un accusato, benché prosciolto, debba personalmente assumersi
il costo delle spese di patrocinio oggettivamente necessarie per la sua difesa,
senza alcuna possibilità di ottenerne la riparazione (inc. __________);
che
ancora recentemente questa Camera, con decisione 12.11.2007 in re F. P., inc. __________,
in RtiD II 2008 p. 30 ss., ha ribadito questo principio;
che
un articolo ultimamente pubblicato nella Revue fribourgeoise de
jurisprudence giunge alle medesime conclusioni [cfr. P. CORBOZ / F.
BAUMANN, L'indemnisation des personnes poursuivies a tort (art. 242 ss. CPP),
in RFJ 2007 p. 382 ss. in particolare p. 382-387];
che il Tribunale federale, in un caso relativo
all’applicazione dell’art. 163a CPP vodese, ha da parte sua concluso che non è
arbitrario porre, se necessario, le spese di patrocinio dell’accusato
prosciolto dapprima a carico della parte condannata al pagamento delle spese
causate dal suo comportamento, in seguito a carico di un’eventuale
assicurazione e, solo infine, a carico dello Stato (JdT 1992 III 88);
che
questa interpretazione dell’art. 317 CPP, che sostanzialmente relega in ultima
linea la responsabilità causale dello Stato, è conforme all’ordine di regresso
dell’art. 51 cpv. 2 CO ed al suo spirito;
che, pur a conoscenza della giurisprudenza del
Tribunale federale secondo cui è arbitrario negare ad una parte un’indennità
per ripetibili solo perché essa beneficia di un’assicurazione di protezione giuridica
(DTF 117 Ia 295) oppure perché è assistita da un’associazione o da un sindacato
(DTF 122 V 279; 108 V 270), si deve ritenere che l’indennità prevista dall’art. 317 CPP si fonda su una
normativa speciale rispetto alla disposizione di carattere generale dell’art. 9
cpv. 6 CPP, che disciplina la possibilità per l’autorità giudicante di
assegnare ripetibili nell’ambito della decisione sulle spese (decisione TF
1P.353/2004 del 25.2.2005);
che
del resto, le spese di
patrocinio di cui all’art. 317 CPP costituiscono un elemento del danno solo
nella misura in cui non sono già comprese nelle eventuali ripetibili assegnate
all’accusato prosciolto dall’autorità giudicante (cfr., per tutte, decisione
CRP del 5.12.2005 in re F.B., inc. __________);
che nel caso in esame, dalla documentazione agli atti (scritto
18.6.2008 dell’avv. __________), risulta che le spese legali sofferte dall’istante in seguito
all’ingiusto procedimento sono state integralmente coperte dalla __________
Protezione Giuridica SA;
che
pertanto un’eventuale rifusione in questa sede delle spese legali gioverebbe,
in definitiva, unicamente alla compagnia d’assicurazione in quanto sarebbe
comunque esclusa la possibilità per il danneggiato di cumulare, per il medesimo
danno, più prestazioni assicurative;
che riallacciandosi alle argomentazioni di
natura prettamente civilistica, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino,
quale debitore solidale, è pertanto liberato dal suo obbligo legale previsto
dall’art. 317 CPP (cfr., al proposito, DTF 112 II 138);
che
nei rapporti interni, la __________ Protezione Giuridica SA non ha invece la
possibilità di avanzare pretese di regresso nei confronti dello Stato: come sopra
evidenziato, gli assicuratori sono infatti sottoposti all’ordine delle regole
di regresso fissate dall’art. 51 CO (DTF 119 II 293) o dall’art. 72 LCA, per
cui non possono invocare con successo un simile diritto nei confronti del
responsabile a titolo causale, quale è lo Stato;
che
pertanto, per quanto concerne la rifusione delle spese legali postulate dal qui
istante, non si può riconoscere che quest’ultimo abbia subito un danno: di conseguenza
l’istanza va respinta;
che
IS 1 chiede inoltre la rifusione delle spese peritali per un ammontare complessivo
pari a CHF 53'495.35;
che
Considerandi
infatti “(…) viste le difficoltà fattuali del procedimento in esame e,
segnatamente, le argomentazioni e le conclusioni a cui è giunto il perito
giudiziario nominato dal Procuratore Pubblico, l’istante ha legittimamente
fatto capo al parere di esperti di sua fiducia. Come si potrà rilevare
direttamente dalla lettura dei referti, le quattro perizie di parte non sono
dei doppioni, ma si completano. Si tratta infatti di perizie settoriali, come
del resto le ha correttamente definite il Pretore penale. Queste perizie sono
state certamente determinanti per l’esito del procedimento, poiché esse hanno
dapprima convinto il giudice a nominare un superperito ed hanno pure dato un
contributo significativo per l’accertamento dei fatti da parte del giudice
medesimo, come risulta direttamente dalla sentenza” (istanza 11/14.2.2008,
p. 10);
che
parte delle spese peritali (CHF 26'274.15) sono già state “anticipate” a
IS 1 direttamente dalla __________ Assicurazione Giuridica SA (cfr. scritto 18.6.2008
avv. __________);
che pertanto, per quanto concerne queste
spese, non si può, parimenti a quanto già soprindicato per le spese legali,
riconoscere che quest’ultimo abbia un danno: di conseguenza l’istanza, anche su
questo punto, va respinta;
che
tuttavia l’istante ha affermato che “(…) si fa presente che __________ ha coperto
soltanto una parte delle spese peritali (…). In particolare, non sono state pagate
le fatture doc. I / M / O / Q / R di cui all’istanza di indennità. In ordine a
queste posizioni, è in ogni caso data facoltà di attivare la responsabilità
dello Stato in base ai combinati art. 51 cpv. 1 e 50 cpv. 1 CO” (cfr.
scritto 18.6.2008 avv. __________);
che
nondimeno il pagamento solo parziale delle spese peritali da parte della __________
Assicurazione Giuridica SA non fa di principio decadere la pretesa (e quindi il
credito) dell'assicurato alla rifusione del restante importo scoperto;
che,
in effetti, se le spese di difesa non sono state ancora pagate, l'assicurato dispone
di un credito verso il suo assicuratore che dovrà far valere dapprima proprio
contro quest'ultimo (art. 44 cpv. 1 CO e art. 51 cpv. 2 CO) (RFJ 2007 p. 386);
che pertanto l'importo scoperto è sufficientemente
garantito dalla __________ Assicurazione Giuridica SA, anche perché l'istante
non ha, in particolare, dimostrato che l'assicurazione giuridica non sia tenuta
a rimborsare le altre spese peritali, o che possa giuridicamente non farlo;
che
a fronte di due enti responsabili (a titolo diverso, ma debitori solidali nei
rapporti esterni), entrambi chiaramente solvibili, la scelta dell'istante di
richiedere dapprima un acconto alla compagnia assicurativa, di agire poi contro
lo Stato e di chiedere infine l'eventuale residuo non coperto nuovamente
all'assicurazione appare a prima vista contraria ad un'economia di procedura,
ma anche all'obbligo del danneggiato di contenere al minimo il danno: agendo in
tal modo genera infatti costi in questa sede e costringe successivamente lo
Stato ad un'azione di regresso contro la compagnia d'assicurazione;
che
la scelta di percorrere le due vie è inoltre discutibile poiché l'azione è si
promossa a nome dell'istante, ma sostanzialmente per conto dell'assicurazione;
che
del resto, come sopra ricordato, scopo dell'art. 317 CPP è quello di garantire
all'accusato prosciolto la riparazione del danno che lo stesso non potrebbe
ottenere in altro modo: si tratta quindi di una responsabilità sussidiaria;
che
in ogni modo, considerato che l'art. 50 cpv. 2 CO (a cui rinvia l'art. 51 cpv.
1.
CO) stabilisce che appartiene al giudice determinare chi deve, per finire,
sopportare il danno, appare senz'altro conforme al diritto ed all'equità
ripristinare la responsabilità prioritaria di colui che risponde per
obbligazione contrattuale;
che
pertanto anche per quanto concerne la rifusione delle spese peritali non ancora
pagate dalla __________ Assicurazione Giuridica SA l'istanza va respinta;
che
IS 1 chiede inoltre la rifusione dei danni materiali da lui subiti;
che, con riferimento al risarcimento dei
danni materiali, secondo la giurisprudenza sviluppata da questa Camera
nell'interpretazione delle norme precedentemente in vigore, in merito al concetto
dei danni pecuniari da risarcire, era stato inizialmente affermato che “tali
sono e non possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di
occupazione” (REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare
l'estensione interpretativa del danno pecuniario al “danno patrimoniale,
materiale” e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di
causa ed effetto (REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);
che
l'accusato deve dimostrare che il danno subito è la conseguenza diretta dell'accusa
o della detenzione;
che
per la valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto
suppletivo, gli art. 42 ss. CO
(R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che IS 1 ha prodotto l'accordo 15.7.2004 da lui concluso
con la __________ SA, del seguente tenore: “(…) il motivo di questa
convenzione è principalmente riconducibile all’esigenza difensiva di mantenere
inalterato il luogo dell’incidente (segnatamente di non sgomberare la mina)
allo scopo di far esperire le perizie tecniche di parte, necessarie per controbattere
la perizia allestita su incarico del Procuratore pubblico (…). Il mantenimento
inalterato della situazione dell’incidente ha determinato l’impossibilità di utilizzo
e sfruttamento industriale dell’area interessata da parte della __________ SA
(…). Il qui istante si è dunque impegnato a risarcire quanto meno i costi
sopportati inutilmente da __________ SA a dipendenza del procedimento penale e
delle connesse esigenze difensive (…). Questi costi inutili per la ditta sono appunto
la metà dell’affitto della cava (che la __________ SA ha continuato a pagare
pur non potendo utilizzare l’area bloccata) nonché i costi di personale e
materiale nella misura in cui vi è stato un utilizzo di queste risorse non
produttivo per l’attività industriale e commerciale” (istanza 11/14.2.2008, p. 10 ss.);
che,
sulla base delle fatture emesse conseguentemente in data 29.1.2008 (doc. Z)
dalla __________ SA, l’istante postula dunque la rifusione di CHF 38'755.20 a
titolo di danni materiali (corrispondente all'80% del totale delle fatture);
che
IS 1 sostiene dunque di aver assunto/di assumere personalmente (in base alla
convenzione 15.7.2004, doc. S) parte di detti pretesi danni che la __________ SA
avrebbe subito;
che
per quanto concerne le spese inerenti la metà dell'affitto della cava ("(…) che la __________ SA ha continuato a pagare pur non
potendo utilizzare l’area bloccata") l'istante non prova nondimeno l'esistenza
del preteso pregiudizio;
che
occorre infatti considerare che non si è in presenza di un contratto di
locazione (caratterizzato dal semplice uso di una cosa) ma di un contratto
d'affitto (ai sensi dell'art. 275 ss. CO), caratterizzato dalla concessione
all'affittuario di una cosa o un diritto produttivi di utilità perché ne usi e
raccolga i frutti ed i proventi;
che
dalla documentazione prodotta risulta che la __________ SA ha semplicemente addossato metà del fitto al qui istante. Dalla
documentazione agli atti e dall'istanza non emerge ancora che a seguito della conservazione
inalterata di parte del sedime affittato la società affittuaria abbia dovuto
cessare o ridurre l'attività di estrazione e lavorazione, effettuata nella cava
(e possibile nella parte non bloccata), tale da creare un danno e da giustificare
l'assunzione del medesimo da parte dell'istante; solo una comprovata riduzione
dell'attività di estrazione e lavorazione a seguito del blocco di parte
dell'area della cava avrebbe infatti giustificato un'assunzione di parte del fitto;
che
quindi IS 1 non può esigere il risarcimento di metà del fitto senza aver
dimostrato un danno effettivo sopportato dalla società e a lui addossabile;
che
pertanto nulla è riconosciuto al qui istante per quanto concerne l'affitto
della cava;
che
IS 1 sostiene inoltre che "(…) in considerazione della complessità
tecnica e specialistica della fattispecie, nell'attività difensiva ha avuto un
ruolo essenziale il signor IS 1 personalmente. Quest'ultimo è dipendente della __________
SA, da cui percepisce uno stipendio. L'attività difensiva ha pure richiesto il
coinvolgimento di altri dipendenti della ditta; l'utilizzazione di materiale e
di servizi di cancelleria. Il qui istante si è dunque impegnato a risarcire
quanto meno i costi sopportati inutilmente da __________ SA a dipendenza del
procedimento penale e delle connesse esigenze difensive (…)" (istanza 11/14.2.2008, p. 11);
che
di principio queste spese, effettive, possono essere rifuse;
che,
delle spese esposte al doc. Z, solo quelle inerenti la perdita di guadagno
dello stesso IS 1 non vengono rifuse, considerato il ruolo societario da lui
assunto (presidente del CdA della __________ SA) e la funzione dirigente da lui
svolta, che gli permettono flessibilità nell'organizzazione del lavoro, e nella
pianificazione del suo tempo, e quindi, gli consentono di coordinare gli
impegni verso la società con quelli del procedimento penale, in applicazione
dell'art. 44 CO;
che
pertanto va unicamente riconosciuto, per le spese di cui al doc. Z, l'importo
di CHF 4'844.-- (dedotte in particolare le prestazioni del 4.10.2004, del
15.10
, del 25.10.2004, del 19.10.2004 e del 18/19.10.2006 inerenti la
perdita di guadagno dell'istante);
che per gli interessi moratori sono applicabili le
disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno ammessi al tasso del 5%
(art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia
– nel caso concreto – dall’introduzione in data 11.2.2008 della presente
istanza;
che l'istante protesta inoltre un importo complessivo
di CHF 3'760.-- per ripetibili di questa sede (cfr. istanza 11/14.2.2008, p. 9);
che nella commisurazione
dell'onorario relativo alla formulazione dell'istanza di indennità, questa
Camera, oltre il principio di cui all'art. 15a cpv. 2 LAvv (art. 8 TOA), tiene
in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;
che – ritenuto il solo
(molto) parziale accoglimento dell'istanza – va pertanto ammesso un importo di
CHF 1'000.--, comprendente onorario, spese ed IVA;
che a IS 1 va dunque rifuso
l'importo di CHF 5'844.-- di cui CHF 4'844.-- per danni materiali e CHF 1'000.--
per ripetibili di questa sede;
che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di
giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e
l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art.
14.
LTG e nell’art. 17 LTG;
che
la tassa di giustizia di CHF 1’850.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi
CHF 1'900.--, sono poste a carico del qui istante, quasi totalmente soccombente,
per la somma di CHF 1'700.--.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1.L’istanza è parzialmente accolta.
Di conseguenza lo Stato della Repubblica
e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione all’esito del procedimento
penale sfociato nel giudizio 19.10.2006 del presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar (inc. __________), confermato con sentenza 22.2.2007 della
Corte di cassazione e di revisione penale (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________,
__________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF
5'844.--, oltre interessi del 5% su CHF 4'844.-- dall'11.2.2008.
2.La tassa di giustizia di CHF1’850.-- e le spese di CHF
50.--, per complessivi CHF1’900.-- (millenovecento), sono poste a carico di IS
1, __________, __________, in ragione di CHF 1'700.—(millesettecento).
3.Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono
dati, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF), il ricorso in materia penale rispettivamente il ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98
LTF (art. 78, 82, 85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli
art. 81 e 89 LTF.
4. Intimazione:
-
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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