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Decisione

60.2008.49

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. Spese legali. Danno materiale. Assicurazione di protezione giuridica

20 marzo 2009Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

di natura causale;

che

del resto, appositamente per permettergli di raccogliere la documentazione e

gli elementi necessari alla corretta quantificazione della pretesa, la legge

prevede che l’istanza debba essere introdotta entro un anno (N. SALVIONI,

Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 320 CPP, p. 508);

che, con l’istanza in esame, IS 1 postula

la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR

1, di complessivi CHF 35'803.90, di cui CHF 31’400.-- a titolo di onorario (89

ore e 42 minuti a CHF 350.--/ora), CHF 1’875.-- di spese e CHF 2'528.90 di IVA

(doc. F);

che

con scritto 2.6.2008 questa Camera ha chiesto al patrocinatore del qui istante

di comunicare se le spese qui rivendicate erano eventualmente già state assunte

da una compagnia di assicurazione o più in generale da terzi;

che

il patrocinatore ha confermato, con scritto 18.6.2008, come alcune spese fossero

già state pagate dalla __________ Protezione Giuridica SA;

che

dallo scritto sopraindicato è emerso che “(…) questi pagamenti sono stati disposti

a titolo di anticipo, ritenuto che l’assicurato è contrattualmente tenuto al rimborso

nella misura in cui tali costi sono a carico di un responsabile (in casu lo Stato

conformemente agli art. 317 ss. CPP). Si fa riferimento all’art. 2 cifra 6

delle condizioni generali d’assicurazione allegate allo scritto __________”

(scritto 18.6.2008 avv. __________);

che

da ciò, a mente dell’istante, discende che “(…) l’istante è legittimato nel

merito a formulare richiesta di indennità in ordine sia alle spese legali sia

alle spese peritali. Viene pertanto integralmente confermata l’istanza di

indennità dell’11 febbraio 2008, fermo restando che IS 1 rimborserà a __________

la parte riferita alle spese coperte da quest’ultima conformemente alla

giurisprudenza del Tribunale penale federale (vedi stralcio della sentenza del

12 ottobre 2005, allegato alla scritto 10 giugno di __________)” (scritto

18.6.2008 avv. __________);

che la procedura disciplinata dagli art. 317

ss. CPP è essenzialmente di natura civile e tocca aspetti tipici del diritto

della responsabilità civile;

che

contrariamente al risarcimento

stabilito dalla Legge cantonale sulla responsabilità civile degli enti pubblici

e degli agenti pubblici del 24.10.1988 (LResp), possibile solo se il danno è

stato cagionato in modo illecito (art. 4 cpv. 1 LResp), la rifusione di

un’indennità sulla base degli art. 317 ss. CPP non è subordinata né

all’esistenza di un atto illecito né alla colpa del magistrato inquirente;

che,

come evidenziato in precedenza, tale base legale è infatti stata concepita nel senso di una responsabilità causale (cfr. anche

Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del

21.12.2005, ad art. 437 CPP-CH);

che nella misura in cui l’istante, come in

concreto, dispone di un’assicurazione di protezione giuridica, nasce un

evidente problema di concorso d’azioni;

che

in materia di responsabilità plurale per cause diverse, l’art. 51 cpv. 2 CO

suggerisce al giudice un preciso ordine di regresso: in prima linea risponde colui che ha cagionato il danno

con atto illecito, in seconda colui che ne risponde per obbligazione

contrattuale ed infine colui che ne è tenuto per legge: giurisprudenza e dottrina maggioritaria

includono gli assicuratori nella seconda fascia, considerandoli come un responsabile contrattuale (DTF

80 II 247; BK – R. BREHM, Vol. VI/1/3/1, 3. ed., Berna 2006, n. 60 ad art. 51

CO), mentre solo in terza ed ultima fascia i responsabili a titolo causale (F. WERRO, La responsabilité civile, Berna

2005, p. 402; BK – R. BREHM,

op. cit., n. 73 ss. ad art. 51 CO);

che

l’assicurazione di protezione giuridica

essendo inoltre annoverabile tra le assicurazioni contro i danni (C. BOLL, in: Honsell/Vogt/Schnyder

[a cura di], Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag (VVG), Basilea 2001, n.

5 e 14 ad art. 48 LCA), torna applicabile anche l’art. 72 LCA, che nella sua

concezione maggioritaria conferisce all’assicuratore un diritto di regresso

unicamente per pretese fondate su una responsabilità aquiliana (DTF 120 II 191;

BK – R. BREHM, op. cit., n. 61 ad art. 51 CO),

escludendolo invece nei confronti del responsabile a titolo causale, a meno che

non si possa rimproverargli una colpa addizionale (K. OFTINGER / E. W. STARK,

Schweizerisches Haftpflichtrecht, Vol. I, 5. ed., Zurigo 1995, § 11 n. 37);

che in una decisione

risalente al 15.12.1998, questa Camera ha già avuto modo di negare la rifusione

delle spese legali coperte da un’assicurazione di protezione giuridica,

argomentando che la riparazione del danno è in questo caso sufficientemente

garantita e l’accusato non subisce alcun pregiudizio (inc. __________);

che

negli stessi termini si è espressa in una successiva decisione del 23.8.2004,

nella quale ha negato il risarcimento delle spese legali coperte da un

sindacato, ribadendo che scopo dell’indennità prevista dall’art. 317 CPP è

quello di evitare che un accusato, benché prosciolto, debba personalmente assumersi

il costo delle spese di patrocinio oggettivamente necessarie per la sua difesa,

senza alcuna possibilità di ottenerne la riparazione (inc. __________);

che

ancora recentemente questa Camera, con decisione 12.11.2007 in re F. P., inc. __________,

in RtiD II 2008 p. 30 ss., ha ribadito questo principio;

che

un articolo ultimamente pubblicato nella Revue fribourgeoise de

jurisprudence giunge alle medesime conclusioni [cfr. P. CORBOZ / F.

BAUMANN, L'indemnisation des personnes poursuivies a tort (art. 242 ss. CPP),

in RFJ 2007 p. 382 ss. in particolare p. 382-387];

che il Tribunale federale, in un caso relativo

all’applicazione dell’art. 163a CPP vodese, ha da parte sua concluso che non è

arbitrario porre, se necessario, le spese di patrocinio dell’accusato

prosciolto dapprima a carico della parte condannata al pagamento delle spese

causate dal suo comportamento, in seguito a carico di un’eventuale

assicurazione e, solo infine, a carico dello Stato (JdT 1992 III 88);

che

questa interpretazione dell’art. 317 CPP, che sostanzialmente relega in ultima

linea la responsabilità causale dello Stato, è conforme all’ordine di regresso

dell’art. 51 cpv. 2 CO ed al suo spirito;

che, pur a conoscenza della giurisprudenza del

Tribunale federale secondo cui è arbitrario negare ad una parte un’indennità

per ripetibili solo perché essa beneficia di un’assicurazione di protezione giuridica

(DTF 117 Ia 295) oppure perché è assistita da un’associazione o da un sindacato

(DTF 122 V 279; 108 V 270), si deve ritenere che l’indennità prevista dall’art. 317 CPP si fonda su una

normativa speciale rispetto alla disposizione di carattere generale dell’art. 9

cpv. 6 CPP, che disciplina la possibilità per l’autorità giudicante di

assegnare ripetibili nell’ambito della decisione sulle spese (decisione TF

1P.353/2004 del 25.2.2005);

che

del resto, le spese di

patrocinio di cui all’art. 317 CPP costituiscono un elemento del danno solo

nella misura in cui non sono già comprese nelle eventuali ripetibili assegnate

all’accusato prosciolto dall’autorità giudicante (cfr., per tutte, decisione

CRP del 5.12.2005 in re F.B., inc. __________);

che nel caso in esame, dalla documentazione agli atti (scritto

18.6.2008 dell’avv. __________), risulta che le spese legali sofferte dall’istante in seguito

all’ingiusto procedimento sono state integralmente coperte dalla __________

Protezione Giuridica SA;

che

pertanto un’eventuale rifusione in questa sede delle spese legali gioverebbe,

in definitiva, unicamente alla compagnia d’assicurazione in quanto sarebbe

comunque esclusa la possibilità per il danneggiato di cumulare, per il medesimo

danno, più prestazioni assicurative;

che riallacciandosi alle argomentazioni di

natura prettamente civilistica, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino,

quale debitore solidale, è pertanto liberato dal suo obbligo legale previsto

dall’art. 317 CPP (cfr., al proposito, DTF 112 II 138);

che

nei rapporti interni, la __________ Protezione Giuridica SA non ha invece la

possibilità di avanzare pretese di regresso nei confronti dello Stato: come sopra

evidenziato, gli assicuratori sono infatti sottoposti all’ordine delle regole

di regresso fissate dall’art. 51 CO (DTF 119 II 293) o dall’art. 72 LCA, per

cui non possono invocare con successo un simile diritto nei confronti del

responsabile a titolo causale, quale è lo Stato;

che

pertanto, per quanto concerne la rifusione delle spese legali postulate dal qui

istante, non si può riconoscere che quest’ultimo abbia subito un danno: di conseguenza

l’istanza va respinta;

che

IS 1 chiede inoltre la rifusione delle spese peritali per un ammontare complessivo

pari a CHF 53'495.35;

che

Considerandi

infatti “(…) viste le difficoltà fattuali del procedimento in esame e,

segnatamente, le argomentazioni e le conclusioni a cui è giunto il perito

giudiziario nominato dal Procuratore Pubblico, l’istante ha legittimamente

fatto capo al parere di esperti di sua fiducia. Come si potrà rilevare

direttamente dalla lettura dei referti, le quattro perizie di parte non sono

dei doppioni, ma si completano. Si tratta infatti di perizie settoriali, come

del resto le ha correttamente definite il Pretore penale. Queste perizie sono

state certamente determinanti per l’esito del procedimento, poiché esse hanno

dapprima convinto il giudice a nominare un superperito ed hanno pure dato un

contributo significativo per l’accertamento dei fatti da parte del giudice

medesimo, come risulta direttamente dalla sentenza” (istanza 11/14.2.2008,

p. 10);

che

parte delle spese peritali (CHF 26'274.15) sono già state “anticipate” a

IS 1 direttamente dalla __________ Assicurazione Giuridica SA (cfr. scritto 18.6.2008

avv. __________);

che pertanto, per quanto concerne queste

spese, non si può, parimenti a quanto già soprindicato per le spese legali,

riconoscere che quest’ultimo abbia un danno: di conseguenza l’istanza, anche su

questo punto, va respinta;

che

tuttavia l’istante ha affermato che “(…) si fa presente che __________ ha coperto

soltanto una parte delle spese peritali (…). In particolare, non sono state pagate

le fatture doc. I / M / O / Q / R di cui all’istanza di indennità. In ordine a

queste posizioni, è in ogni caso data facoltà di attivare la responsabilità

dello Stato in base ai combinati art. 51 cpv. 1 e 50 cpv. 1 CO” (cfr.

scritto 18.6.2008 avv. __________);

che

nondimeno il pagamento solo parziale delle spese peritali da parte della __________

Assicurazione Giuridica SA non fa di principio decadere la pretesa (e quindi il

credito) dell'assicurato alla rifusione del restante importo scoperto;

che,

in effetti, se le spese di difesa non sono state ancora pagate, l'assicurato dispone

di un credito verso il suo assicuratore che dovrà far valere dapprima proprio

contro quest'ultimo (art. 44 cpv. 1 CO e art. 51 cpv. 2 CO) (RFJ 2007 p. 386);

che pertanto l'importo scoperto è sufficientemente

garantito dalla __________ Assicurazione Giuridica SA, anche perché l'istante

non ha, in particolare, dimostrato che l'assicurazione giuridica non sia tenuta

a rimborsare le altre spese peritali, o che possa giuridicamente non farlo;

che

a fronte di due enti responsabili (a titolo diverso, ma debitori solidali nei

rapporti esterni), entrambi chiaramente solvibili, la scelta dell'istante di

richiedere dapprima un acconto alla compagnia assicurativa, di agire poi contro

lo Stato e di chiedere infine l'eventuale residuo non coperto nuovamente

all'assicurazione appare a prima vista contraria ad un'economia di procedura,

ma anche all'obbligo del danneggiato di contenere al minimo il danno: agendo in

tal modo genera infatti costi in questa sede e costringe successivamente lo

Stato ad un'azione di regresso contro la compagnia d'assicurazione;

che

la scelta di percorrere le due vie è inoltre discutibile poiché l'azione è si

promossa a nome dell'istante, ma sostanzialmente per conto dell'assicurazione;

che

del resto, come sopra ricordato, scopo dell'art. 317 CPP è quello di garantire

all'accusato prosciolto la riparazione del danno che lo stesso non potrebbe

ottenere in altro modo: si tratta quindi di una responsabilità sussidiaria;

che

in ogni modo, considerato che l'art. 50 cpv. 2 CO (a cui rinvia l'art. 51 cpv.

1.

CO) stabilisce che appartiene al giudice determinare chi deve, per finire,

sopportare il danno, appare senz'altro conforme al diritto ed all'equità

ripristinare la responsabilità prioritaria di colui che risponde per

obbligazione contrattuale;

che

pertanto anche per quanto concerne la rifusione delle spese peritali non ancora

pagate dalla __________ Assicurazione Giuridica SA l'istanza va respinta;

che

IS 1 chiede inoltre la rifusione dei danni materiali da lui subiti;

che, con riferimento al risarcimento dei

danni materiali, secondo la giurisprudenza sviluppata da questa Camera

nell'interpretazione delle norme precedentemente in vigore, in merito al concetto

dei danni pecuniari da risarcire, era stato inizialmente affermato che “tali

sono e non possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di

occupazione” (REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare

l'estensione interpretativa del danno pecuniario al “danno patrimoniale,

materiale” e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di

causa ed effetto (REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);

che

l'accusato deve dimostrare che il danno subito è la conseguenza diretta dell'accusa

o della detenzione;

che

per la valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto

suppletivo, gli art. 42 ss. CO

(R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che IS 1 ha prodotto l'accordo 15.7.2004 da lui concluso

con la __________ SA, del seguente tenore: “(…) il motivo di questa

convenzione è principalmente riconducibile all’esigenza difensiva di mantenere

inalterato il luogo dell’incidente (segnatamente di non sgomberare la mina)

allo scopo di far esperire le perizie tecniche di parte, necessarie per controbattere

la perizia allestita su incarico del Procuratore pubblico (…). Il mantenimento

inalterato della situazione dell’incidente ha determinato l’impossibilità di utilizzo

e sfruttamento industriale dell’area interessata da parte della __________ SA

(…). Il qui istante si è dunque impegnato a risarcire quanto meno i costi

sopportati inutilmente da __________ SA a dipendenza del procedimento penale e

delle connesse esigenze difensive (…). Questi costi inutili per la ditta sono appunto

la metà dell’affitto della cava (che la __________ SA ha continuato a pagare

pur non potendo utilizzare l’area bloccata) nonché i costi di personale e

materiale nella misura in cui vi è stato un utilizzo di queste risorse non

produttivo per l’attività industriale e commerciale” (istanza 11/14.2.2008, p. 10 ss.);

che,

sulla base delle fatture emesse conseguentemente in data 29.1.2008 (doc. Z)

dalla __________ SA, l’istante postula dunque la rifusione di CHF 38'755.20 a

titolo di danni materiali (corrispondente all'80% del totale delle fatture);

che

IS 1 sostiene dunque di aver assunto/di assumere personalmente (in base alla

convenzione 15.7.2004, doc. S) parte di detti pretesi danni che la __________ SA

avrebbe subito;

che

per quanto concerne le spese inerenti la metà dell'affitto della cava ("(…) che la __________ SA ha continuato a pagare pur non

potendo utilizzare l’area bloccata") l'istante non prova nondimeno l'esistenza

del preteso pregiudizio;

che

occorre infatti considerare che non si è in presenza di un contratto di

locazione (caratterizzato dal semplice uso di una cosa) ma di un contratto

d'affitto (ai sensi dell'art. 275 ss. CO), caratterizzato dalla concessione

all'affittuario di una cosa o un diritto produttivi di utilità perché ne usi e

raccolga i frutti ed i proventi;

che

dalla documentazione prodotta risulta che la __________ SA ha semplicemente addossato metà del fitto al qui istante. Dalla

documentazione agli atti e dall'istanza non emerge ancora che a seguito della conservazione

inalterata di parte del sedime affittato la società affittuaria abbia dovuto

cessare o ridurre l'attività di estrazione e lavorazione, effettuata nella cava

(e possibile nella parte non bloccata), tale da creare un danno e da giustificare

l'assunzione del medesimo da parte dell'istante; solo una comprovata riduzione

dell'attività di estrazione e lavorazione a seguito del blocco di parte

dell'area della cava avrebbe infatti giustificato un'assunzione di parte del fitto;

che

quindi IS 1 non può esigere il risarcimento di metà del fitto senza aver

dimostrato un danno effettivo sopportato dalla società e a lui addossabile;

che

pertanto nulla è riconosciuto al qui istante per quanto concerne l'affitto

della cava;

che

IS 1 sostiene inoltre che "(…) in considerazione della complessità

tecnica e specialistica della fattispecie, nell'attività difensiva ha avuto un

ruolo essenziale il signor IS 1 personalmente. Quest'ultimo è dipendente della __________

SA, da cui percepisce uno stipendio. L'attività difensiva ha pure richiesto il

coinvolgimento di altri dipendenti della ditta; l'utilizzazione di materiale e

di servizi di cancelleria. Il qui istante si è dunque impegnato a risarcire

quanto meno i costi sopportati inutilmente da __________ SA a dipendenza del

procedimento penale e delle connesse esigenze difensive (…)" (istanza 11/14.2.2008, p. 11);

che

di principio queste spese, effettive, possono essere rifuse;

che,

delle spese esposte al doc. Z, solo quelle inerenti la perdita di guadagno

dello stesso IS 1 non vengono rifuse, considerato il ruolo societario da lui

assunto (presidente del CdA della __________ SA) e la funzione dirigente da lui

svolta, che gli permettono flessibilità nell'organizzazione del lavoro, e nella

pianificazione del suo tempo, e quindi, gli consentono di coordinare gli

impegni verso la società con quelli del procedimento penale, in applicazione

dell'art. 44 CO;

che

pertanto va unicamente riconosciuto, per le spese di cui al doc. Z, l'importo

di CHF 4'844.-- (dedotte in particolare le prestazioni del 4.10.2004, del

15.10

, del 25.10.2004, del 19.10.2004 e del 18/19.10.2006 inerenti la

perdita di guadagno dell'istante);

che per gli interessi moratori sono applicabili le

disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno ammessi al tasso del 5%

(art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia

– nel caso concreto – dall’introduzione in data 11.2.2008 della presente

istanza;

che l'istante protesta inoltre un importo complessivo

di CHF 3'760.-- per ripetibili di questa sede (cfr. istanza 11/14.2.2008, p. 9);

che nella commisurazione

dell'onorario relativo alla formulazione dell'istanza di indennità, questa

Camera, oltre il principio di cui all'art. 15a cpv. 2 LAvv (art. 8 TOA), tiene

in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;

che – ritenuto il solo

(molto) parziale accoglimento dell'istanza – va pertanto ammesso un importo di

CHF 1'000.--, comprendente onorario, spese ed IVA;

che a IS 1 va dunque rifuso

l'importo di CHF 5'844.-- di cui CHF 4'844.-- per danni materiali e CHF 1'000.--

per ripetibili di questa sede;

che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di

giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e

l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art.

14.

LTG e nell’art. 17 LTG;

che

la tassa di giustizia di CHF 1’850.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi

CHF 1'900.--, sono poste a carico del qui istante, quasi totalmente soccombente,

per la somma di CHF 1'700.--.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1.L’istanza è parzialmente accolta.

Di conseguenza lo Stato della Repubblica

e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione all’esito del procedimento

penale sfociato nel giudizio 19.10.2006 del presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar (inc. __________), confermato con sentenza 22.2.2007 della

Corte di cassazione e di revisione penale (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________,

__________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF

5'844.--, oltre interessi del 5% su CHF 4'844.-- dall'11.2.2008.

2.La tassa di giustizia di CHF1’850.-- e le spese di CHF

50.--, per complessivi CHF1’900.-- (millenovecento), sono poste a carico di IS

1, __________, __________, in ragione di CHF 1'700.—(millesettecento).

3.Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono

dati, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF), il ricorso in materia penale rispettivamente il ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98

LTF (art. 78, 82, 85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli

art. 81 e 89 LTF.

4. Intimazione:

-

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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