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Decisione

60.2008.5

Istanza di promozione dell'accusa. tempestività. ricevibilità

27 febbraio 2008Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

60.2008.5

Data decisione, Autorità:

27.02.2008, CRP

Titolo:

Istanza di promozione dell'accusa. tempestività. ricevibilità

ISTANZA DI PROMOZIONE DELL'ACCUSA

RICEVIBILITÀ

RICORSO ALLA CAMERA DEI RICORSI PENALI

TEMPESTIVITÀ

art. 186 CPP-TI

art. 284 cpv. 1 let. b CPP-TI

Incarto n.

60.2008.5

Lugano

27 febbraio

2008/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai

giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza di

promozione dell’accusa 5/7.1.2008 presentata da

IS 1

contro

il decreto di non luogo a procedere

12.12.2007 emanato dal procuratore generale Bruno Balestra (NLP __________);

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

considerato

in fatto e in diritto

che con

decisione 12.12.2007 il magistrato inquirente ha decretato il non luogo a

procedere in relazione alla denuncia 5.12.2007 di IS 1 per insussistenza di

reato;

che con

scritto 5/7.1.2008 IS 1 chiede che la decisione sia rivista;

che giusta

l'art. 186 cpv. 1 CPP la parte civile può, entro dieci giorni dalla ricevuta

del decreto di non luogo a procedere, presentare alla Camera dei ricorsi penali

istanza motivata di promozione dell'accusa;

che il

decreto di non luogo a procedere è stato intimato a mezzo raccomandata il 13.12.2007

ed è stato recapitato all’istante il 14.12.2007 (cfr. domanda di ricerche di

invii della posta-lettere e pacchi del servizio interno);

che il termine

di dieci giorni di cui all'art. 186 cpv. 1 CPP ha cominciato a decorrere il 15.12.2007

ed è venuto a scadere il 24.12.2007;

che l'istanza

è stata spedita il 5.1.2008 ed è pervenuta a questa Camera il 7.1.2008 (cfr.

timbri sulla busta agli atti);

che quindi –

considerato che, quando la comunicazione di un atto si fa per posta, il termine

si reputa osservato se la consegna alla posta è fatta prima della mezzanotte

del giorno di scadenza (art. 20 cpv. 4 CPP) – essa è tardiva (R. HAUSER / E.

SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,

§ 43 n. 23 s.; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea

2006, n. 576);

che con

scritto 7.1.2008 questa Camera ha invitato l'istante – in ossequio alla giurisprudenza

del Tribunale federale secondo cui l'autorità, che intende dichiarare irricevibile

un gravame fondandosi sulla presunzione derivante dal timbro postale apposto

sulla busta di spedizione, deve permettere al mittente di produrre mezzi di

prova, segnatamente di prova testimoniale, atti a confutare detta presunzione

(decisione TF 1P.446/2004 del 28.9.2004, e rif.) – ad esprimersi in merito alla

tempestività della sua impugnativa;

che nel

termine assegnato, pari a dieci giorni, IS 1 non si è pronunciato al proposito;

che il

gravame è irricevibile, con tassa di giustizia e spese a carico dell’istante,

soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 184 ss. CPP, 1 ss. e 39

lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L'istanza è

irricevibile.

2. La tassa di

giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.--

(centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

3. Rimedio di

diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98

LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81

LTF.

4. Intimazione:

terzi

implicati

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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