60.2008.5
Istanza di promozione dell'accusa. tempestività. ricevibilità
27 febbraio 2008Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2008.5
Data decisione, Autorità:
27.02.2008, CRP
Titolo:
Istanza di promozione dell'accusa. tempestività. ricevibilità
ISTANZA DI PROMOZIONE DELL'ACCUSA
RICEVIBILITÀ
RICORSO ALLA CAMERA DEI RICORSI PENALI
TEMPESTIVITÀ
art. 186 CPP-TI
art. 284 cpv. 1 let. b CPP-TI
Incarto n.
60.2008.5
Lugano
27 febbraio
2008/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza di
promozione dell’accusa 5/7.1.2008 presentata da
IS 1
contro
il decreto di non luogo a procedere
12.12.2007 emanato dal procuratore generale Bruno Balestra (NLP __________);
letti ed esaminati gli atti;
Considerandi
considerato
in fatto e in diritto
che con
decisione 12.12.2007 il magistrato inquirente ha decretato il non luogo a
procedere in relazione alla denuncia 5.12.2007 di IS 1 per insussistenza di
reato;
che con
scritto 5/7.1.2008 IS 1 chiede che la decisione sia rivista;
che giusta
l'art. 186 cpv. 1 CPP la parte civile può, entro dieci giorni dalla ricevuta
del decreto di non luogo a procedere, presentare alla Camera dei ricorsi penali
istanza motivata di promozione dell'accusa;
che il
decreto di non luogo a procedere è stato intimato a mezzo raccomandata il 13.12.2007
ed è stato recapitato all’istante il 14.12.2007 (cfr. domanda di ricerche di
invii della posta-lettere e pacchi del servizio interno);
che il termine
di dieci giorni di cui all'art. 186 cpv. 1 CPP ha cominciato a decorrere il 15.12.2007
ed è venuto a scadere il 24.12.2007;
che l'istanza
è stata spedita il 5.1.2008 ed è pervenuta a questa Camera il 7.1.2008 (cfr.
timbri sulla busta agli atti);
che quindi –
considerato che, quando la comunicazione di un atto si fa per posta, il termine
si reputa osservato se la consegna alla posta è fatta prima della mezzanotte
del giorno di scadenza (art. 20 cpv. 4 CPP) – essa è tardiva (R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,
§ 43 n. 23 s.; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea
2006, n. 576);
che con
scritto 7.1.2008 questa Camera ha invitato l'istante – in ossequio alla giurisprudenza
del Tribunale federale secondo cui l'autorità, che intende dichiarare irricevibile
un gravame fondandosi sulla presunzione derivante dal timbro postale apposto
sulla busta di spedizione, deve permettere al mittente di produrre mezzi di
prova, segnatamente di prova testimoniale, atti a confutare detta presunzione
(decisione TF 1P.446/2004 del 28.9.2004, e rif.) – ad esprimersi in merito alla
tempestività della sua impugnativa;
che nel
termine assegnato, pari a dieci giorni, IS 1 non si è pronunciato al proposito;
che il
gravame è irricevibile, con tassa di giustizia e spese a carico dell’istante,
soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 184 ss. CPP, 1 ss. e 39
lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza è
irricevibile.
2. La tassa di
giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.--
(centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Rimedio di
diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98
LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81
LTF.
4. Intimazione:
terzi
implicati
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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