60.2008.51
Istanza di ispezione degli atti. SECO quale istante
8 aprile 2008Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2008.51
Data decisione, Autorità:
08.04.2008, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. SECO quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2008.51
Lugano
8 aprile 2008/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 5/14.2.2008
presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti
di un incarto penale relativo ad un commerciante ambulante;
premesso che la richiesta è stata inviata
direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa
Camera in data 13/14.2.2008, preavvisandola favorevolmente;
richiamate le osservazioni 21/22.2.2008 del
patrocinatore di PI 2, con le quali comunica di non opporsi all’accoglimento
della richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
carico di PI 2 il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________)
conclusosi con un decreto d’accusa del 20.7.2004 (DA __________) cresciuto in
giudicato a seguito del ritiro dell’opposizione. Altri due procedimenti sono
stati aperti e non sono ancora conclusi: MP __________ e __________.
2. Con
la presente istanza, il __________, nell’ambito delle sue funzioni, chiede di poter
esaminare gli atti penali, in relazione all’attività di commerciante ambulante.
Il sostituto procuratore pubblico e l’interessato (per il tramite del proprio
patrocinatore) hanno dato il loro accordo all’accoglimento della richiesta.
3. Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente
codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di
un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel
presente caso, considerato anche il tenore dell’art. 7 cpv. 2 della LCAmb (RS
943.1), è data certamente una legittimazione da parte dell’autorità istante ad
esaminare gli atti del procedimento a carico di PI 2.
5. L’istanza
è accolta. Un rappresentante del __________ potrà esaminare gli atti del
procedimento presso il Ministero pubblico ed estrarre copie.
6. Considerata
la funzione di autorità pubblica dell’entità istante, si rinuncia alla tassa di
giustizia e al carico delle spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed
ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Considerandi
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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