60.2008.52
Ricorso contro la decisione del giudice dell'applicazione della pena in materia di congedo
1 aprile 2008Italiano14 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
60.2008.52
Data decisione, Autorità:
01.04.2008, CRP
Titolo:
Ricorso contro la decisione del giudice dell'applicazione della pena in materia di congedo
RICORSO ALLA CAMERA DEI RICORSI PENALI
art. 339 cpv. 1 let. h CPP-TI
art. 341 cpv. 1 let. b CPP-TI
art. 75 cpv. 3 CPS
art. 84 cpv. 6 CPS
Incarto n.
60.2008.52
Lugano
1 aprile 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso 15/18.2.2008
presentato da
RI 1, ,
patr. da: PR 1 Studio legale, ,
contro
la decisione 5.2.2008 del giudice
dell’applicazione della pena Maurizio Albisetti Bernasconi in materia di congedo
(inc. __________);
richiamate le osservazioni 20/21.2.2008
della Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure e 26.2.2008 del giudice
dell’applicazione della pena, entrambe concludenti per la reiezione del
gravame;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Con
giudizio 22.11.2007 la Corte delle assise correzionali di __________ ha riconosciuto
RI 1 autore colpevole di ripetuta truffa, ripetuta appropriazione indebita, falsità
in certificati e ripetuta guida nonostante la revoca; lo ha condannato,
trattandosi di pena parzialmente aggiuntiva a quelle inflittegli il 9.11.2004
ed il 4.9.2006, alla pena detentiva di dodici mesi (inc. __________).
Il giudice
dell’applicazione della pena, con decisione 26.9.2007, aveva revocato la liberazione
condizionale concessagli il 7.9.2006 dal Consiglio di vigilanza ordinando il
ripristino dell’esecuzione del residuo di quattro mesi (inc. __________).
RI 1 sta
espiando presso il PCT le citate pene (1/3 il 21.2.2008, 1/2 il 12.5.2008, 2/3 l’1.8.2008
e fine l’11.1.2009).
b. Il
10.1.2008 il detenuto, qui ricorrente, ha chiesto di beneficiare di un (primo) congedo
di dodici ore, il giorno 21.2.2008, per – secondo il formulario domanda di
congedo – rendere visita al padre rispettivamente – secondo il verbale di
audizione 16.1.2008 – rendere visita alla madre ricoverata in casa per anziani.
Con decisione
5.2.2008 – preso atto dei preavvisi dell’operatore sociale di riferimento, del
direttore del penitenziario e della Sezione dell’esecuzione delle pene e delle
misure – il giudice dell’applicazione della pena ha respinto l’istanza di congedo.
Ha sottolineato, esposte le vicende personali/penali di RI 1, come ci si
trovasse confrontati con una persona pesantemente recidiva che stava scontando
una pena di sedici mesi da espiare per avere commesso reati di una certa
gravità. I preavvisi acquisiti attestavano che l’istante continuava a mantenere
una posizione di totale chiusura nei confronti di ogni approccio teso a
permettere l’elaborazione dei reati: il rischio di recidiva rimaneva pertanto alto
anche nell’ambito di un congedo (inc. __________).
c. Con
tempestivo gravame RI 1 postula l’annullamento della predetta decisione con
contestuale concessione di un congedo di dodici ore, il 21.2.2008, per rendere
visita alla madre rispettivamente l’ammissione al beneficio del gratuito
patrocinio con l’assistenza dell’avv. __________.
Il
ricorrente, esposte le sue vicissitudini penali, rimprovera al giudice
dell’applicazione della pena di avere reputato che non mantenesse una buona condotta
in carcere, buon comportamento che invece si evincerebbe dal piano d’esecuzione
della sanzione penale. Il fatto che sia recidivo non potrebbe avere influenza
sulla domanda di congedo: questa circostanza sarebbe da considerare soltanto
quando vi sia un concreto pericolo che, durante il congedo, il detenuto possa
commettere gli stessi reati già oggetto di condanna. Sarebbe stato condannato
per reati contro il patrimonio, che implicherebbero un tempo di preparazione e
di commissione non indifferente. Nella fattispecie non potrebbe pertanto
esserci un pericolo di recidiva: il congedo sarebbe finalizzato a visitare la
madre presso la casa per anziani dove vive, durerebbe dodici ore e si
svolgerebbe presso la predetta struttura; durante il congedo potrebbe inoltre
essere accompagnato e controllato dalle competenti autorità. Il giudice
dell’applicazione della pena non avrebbe tenuto conto delle valutazioni esposte
nel piano d’esecuzione della sanzione penale (che prevederebbe espressamente “accompagnamenti
per visitare la madre presso la casa per anziani”).
d. Delle
osservazioni della Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure e del
giudice dell’applicazione della pena si dirà, se necessario, in corso di
motivazione.
Considerandi
1.
RI 1
postula di essere ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il patrocinio
dell’avv. __________.
Giusta l’art.
340.
cpv. 2 in fine CPP competente a decidere sull’istanza di ammissione al
beneficio del gratuito patrocinio è nondimeno il giudice dell’applicazione
della pena (cfr. rapporto n. 5809 del 15.11.2006 sul messaggio 5.7.2006, ad
art. 340 CPP).
Il gravame,
per quanto inerente detta domanda, è irricevibile.
2.
Giusta l’art. 339 cpv. 1 lit. h CPP, in
vigore dall’1.1.2007, il giudice dell’applicazione della pena è competente a
concedere il primo congedo, sentita l’autorità di esecuzione della pena; la sua
decisione è impugnabile a questa Camera nel termine di dieci giorni dalla
conoscenza del provvedimento (art. 341 cpv. 1 lit. b / cpv. 2 CPP).
Il ricorso
15/18.2.2008 – tempestivo – è ricevibile in ordine.
3.
3.1.
Prima
dell’1.1.2007 la concessione o il diniego di un congedo non erano disciplinati
dal diritto federale, come ricordato dal Tribunale federale (decisione TF
1P.35/1995 del 14.9.1995, cons. 1a). Sono i concordati conclusi tra i Cantoni
relativi all’esecuzione delle pene che prevedevano delle regole sui congedi,
come si dirà.
3.2
Con la revisione della parte generale
del CP, sono state introdotte alcune disposizioni pertinenti la materia qui
trattata.
Ai sensi
dell’art. 75 cpv. 3 CP, il regolamento penitenziario deve prevedere
l’allestimento di un piano di esecuzione con il detenuto. Il piano contiene,
tra le altre cose, indicazioni sulle relazioni con il mondo esterno del
detenuto. Questo piano è ripreso dagli art. 19 cpv. 2 e 35 del regolamento
sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 6.3.2007. In
generale, non risulta che il regolamento del penitenziario di Stato del Canton
Ticino (RCPT) sia stato modificato rispetto alla versione del 3.12.1998 entrata
in vigore l’1.1.1999.
3.3
L’art. 84 CP
disciplina le relazioni con il mondo esterno del detenuto. Il suo capoverso 6
recita: “Al detenuto vanno concessi adeguati congedi per la cura delle relazioni
con il mondo esterno, per la preparazione del ritorno alla vita libera o per ragioni
particolari, sempreché il suo comportamento durante l’esecuzione della pena non
vi si opponga e purché non vi sia il rischio che si dia alla fuga o non vi sia
da attendersi che commetta nuovi reati”.
Come
chiaramente indicato dal messaggio del Consiglio federale (FF 1999 p. 1800)
questa norma viene a colmare una lacuna del precedente diritto. La nuova norma
fa riferimento alla prassi introdotta dai concordati intercantonali
d’esecuzione penale (FF 1999 p. 1799); come chiarito con riferimento ai timori
espressi durante la procedura di consultazione dell’avamprogetto (con riferimento
all’art. 84 cpv. 6 AP), non riconosce un diritto alla concessione di congedi
senza una restrizione corrispondente (FF 1999 p. 1800), in particolare con
riferimento al pericolo di fuga e al pericolo di recidiva.
3.4
Giusta l’art.
45.
del regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del
6.3.2007
“il carcerato di buona condotta e meritevole può ottenere un
congedo, il quale ha per scopo di permettere al detenuto di mantenere o
ristabilire relazioni normali con la società; esso non deve né togliere alla
pena il suo carattere di prevenzione, né nuocere alla sicurezza o all’ordine pubblico”.
In Ticino,
l’esecuzione delle pene è disciplinata inoltre dal concordato sull’esecuzione
delle pene e delle misure concernenti gli adulti ed i giovani adulti nei
cantoni romandi e nel Ticino (Concordato romando) del 22.10.1984 e dal regolamento
del penitenziario di Stato del Cantone Ticino (RCPT, versione
3.12
/1.1.1999).
Con
riferimento al concordato, la Conferenza romanda delle autorità cantonali competenti
in materia penitenziaria ha emanato delle raccomandazioni in data 27.10.2006
relative alla concessione di congedi. L’art. 3 cpv. 1 lit. a prevede che
un’autorizzazione di uscita può essere concessa se il richiedente ha scontato almeno
un terzo della pena.
L’art. 78
RCPT stabilisce che “Il congedo non è un diritto del carcerato”. L’art.
80.
RCPT, sotto la nota marginale “Congedo ordinario”, stabilisce al
capoverso 1 che “Il carcerato di buona condotta e degno di fiducia che ha
raggiunto un terzo della pena e scontato almeno tre mesi, la cui sentenza di
condanna è cresciuta in giudicato, può beneficiare del primo congedo ordinario.”
Quale prassi
d’applicazione, il Consiglio di vigilanza (CdV) aveva stabilito in data
14.6.2002
(verbale CdV) che, per determinati detenuti (ad esempio stranieri
espulsi con o senza agganci al territorio), la soglia oggettiva minima per il
regime progressivo è posticipata a metà pena, rispettivamente ai 13/24 o ai
7/12 della pena.
3.5
Premesso che
il RCPT dovrà essere modificato per essere adattato al nuovo diritto, occorre
chiedersi se gli artt. 78 e 80 cpv. 1 RCPT, così come formulati, siano compatibili
con l’art. 84 cpv. 6 CP.
Quesito
sciolto affermativamente per l’art. 78 RCPT, considerato come il Messaggio (FF
1999.
p. 1800) abbia chiarito che il congedo non assurga a diritto.
Quesito più
problematico per l’art. 80 cpv. 1 RCPT, che dovrà necessariamente essere
adeguato all’art. 84 cpv. 6 CP, introducendo i criteri del pericolo di fuga e
recidiva.
La soglia
oggettiva minima del terzo della pena, posta dall’art. 3 cpv. 1 lit. a delle
raccomandazioni e dall’art. 80 cpv. 1 RCPT, appare comunque ragionevole, conforme
ad un regime progressivo della pena, conforme soprattutto al principio della
proporzionalità. Anche il prolungamento di questa soglia oggettiva, in determinate
situazioni, può essere giustificato.
In ogni caso,
per la concessione di congedi, l’art. 84 cpv. 6 CP richiede una valutazione
individualizzata e concretizzata alla situazione del richiedente: occorre formulare
una prognosi, una valutazione della situazione specifica del singolo
richiedente il congedo, in particolare con riferimento al comportamento tenuto,
ma anche relativamente ai criteri indicati dal legislatore federale, ovvero il
pericolo di fuga e quello di recidiva.
Fino
all’emanazione di un nuovo ed aggiornato RCPT (adattato alla nuova parte generale),
l’art. 80 cpv. 1 RCPT va interpretato in modo conforme all’art. 84 cpv. 6 CP.
Il giudice
dell’applicazione della pena dovrà quindi analizzare, caso per caso, se: il
richiedente il congedo abbia raggiunto la soglia oggettiva minima; se abbia
tenuto un buon comportamento e sia degno di fiducia (soglia soggettiva); se non
sia dato in concreto un pericolo di recidiva o un pericolo di fuga (prognosi).
4.
4.1.
RI 1 – che ha
scontato 1/3 della pena il 21.2.2008 – ha pacificamente raggiunto la soglia
oggettiva minima per la concessione del (primo) congedo.
4.2
Il giudice
dell’applicazione della pena ha negato il congedo sostanzialmente in ragione
dell’alto rischio di recidiva. A ragione.
La
concessione del congedo presuppone, tra l’altro, che “non vi sia da attendersi che (il beneficiario) commetta nuovi reati”,
condizione esplicitamente prevista dal legislatore (cfr. consid. 3.3.; cfr.
anche BSK Strafrecht I – A. BAECHTOLD, 2. ed., Basilea 2007, n. 19 ad art. 84
CP): nella valutazione della prognosi futura non si può quindi prescindere dal
vissuto del richiedente e pertanto, anche, dalle eventuali precedenti condanne.
La necessità di promuovere il reinserimento del detenuto nella società – scopo
peraltro del regime di espiazione – non deve, evidentemente, minacciare/pregiudicare
la sicurezza dell’ordine pubblico.
Dagli atti
risulta che con decisione 7.9.2006 l’allora competente Consiglio di vigilanza
ha liberato condizionalmente RI 1 – che stava espiando simultaneamente tre pene
(per complessivi ventiquattro mesi e dieci giorni di detenzione) –
sottoponendolo a patronato (con un periodo di prova di quattro anni) ed
ingiungendogli, quali norme di condotta, un trattamento ambulatoriale e il
mantenimento di un’attività lavorativa (inc. __________). Norme che nondimeno
il ricorrente, ad un certo punto, non ha più rispettato (cfr. segnalazione
14.5.2007
della Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure al giudice
dell’applicazione della pena). Il ricorrente è stato interrogato il 21.8.2007 dal
giudice dell’applicazione della pena in capo alla sua situazione. E’ stato
arrestato il 12.9.2007 per la commissione di ulteriori reati e, con giudizio
22.11
, è stato condannato dalla competente Corte alla pena detentiva di
dodici mesi per ripetuta truffa, ripetuta appropriazione indebita, falsità in
certificati e ripetuta guida nonostante la revoca (inc. __________).
Il giudice
dell’applicazione della pena, nella sentenza 26.9.2007 inerente la revoca della
liberazione condizionale, aveva in particolare sottolineato come il ricorrente
mancasse “(…) di ogni capacità di introspezione e qualsiasi tentativo di
intervento esterno è visto come intrusione nella sua sfera privata. In queste
condizioni il rischio di recidiva è concreto ed alto. (…). Sino ad oggi tutto
quanto le competenti autorità di esecuzione hanno cercato di fare (…) si è
rivelato (…) inefficace a causa della mancata collaborazione dell’interessato”
(decisione 26.9.2007, p. 5, inc. __________). Situazione, quella appena esposta,
che oggi non è mutata, come ben si evince dai preavvisi, tutti negativi, del
10.1.2008
del Servizio sociale del PCT, del Direttore del PCT e della Sezione
dell’esecuzione delle pene e delle misure [“Il signor RI 1, che in carcere
non crea alcun problema, è invece persona inaffidabile, basti dire e lo si può
rilevare dall’allegato estratto delle precedenti espiazioni, che ad ogni
concessione di un regime progressivo ha subito ripreso a delinquere” (preavviso
10.1.2008
della Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure)]. Il fatto
che, in carcere, il ricorrente si comporti bene non implica necessariamente che
prosegua in tale (buona) condotta anche fuori dalle mura carcerarie. La storia
personale di RI 1 dimostra in realtà proprio il contrario: non è in grado di
gestirsi responsabilmente ed è, anzi, completamente inaffidabile. Il ricorrente
ha invero sempre abusato della fiducia accordatagli. Il fatto che abbia
asserito che “l’ultima carcerazione mi ha segnato, anche per la sua durezza
durante la detenzione preventiva. Mi sono ripromesso di non più far rientro in
carcere per nessuna ragione” (verbale di udienza 16.1.2008 davanti al
giudice dell’applicazione della pena) rispettivamente che, in questa sede,
sostenga che non ha intenzione di commettere altri reati (ricorso 15/18.2.2008,
p. 5) non è pertanto sufficiente, in ragione del suo vissuto, per credere a
quanto detto.
Giusta l’art.
75.
cpv. 4 CP il detenuto deve peraltro partecipare attivamente agli sforzi di
risocializzazione ed alla preparazione della liberazione, sforzi che nondimeno RI
1.
– che non ha seriamente intrapreso un lavoro su sé stesso per elaborare i
reati – non ha compiuto. In queste circostanze, il fatto che i reati per i
quali è stato condannato necessitino di tempo di preparazione/commissione –
tempo che concedendogli un congedo di dodici ore non avrebbe – è manifestamente
irrilevante (è inoltre ancora da dimostrare che in carcere, con molto tempo a
disposizione, non si possano architettare nuovi/ulteriori crimini/delitti).
Il piano
d’esecuzione della sanzione penale – del quale il giudice dell’applicazione della
pena non avrebbe, a torto, tenuto conto [piano che non figurava nell’incarto
messo a disposizione dalla Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure e
che, inoltre, non era cresciuto in giudicato (osservazioni 26.2.2008 del giudice
dell’applicazione della pena)] – non comporta, evidentemente, che quanto
esposto [in capo, segnatamente, alle possibilità di lavoro, di formazione e di
perfezionamento ed alle relazioni con il mondo esterno (art. 75 cpv. 3 CP)]
venga immediatamente concretizzato; il fatto che vengano auspicate visite alla
madre non implica quindi che, già oggi, RI 1 possa pretendere di uscire dal
carcere per questo motivo. In realtà, la realizzazione del piano deve adattarsi
alla situazione concreta che si presenta ogni giorno, con riferimento alla
condotta del detenuto che – come detto – deve partecipare attivamente agli
sforzi di risocializzazione ed alla preparazione della liberazione (art. 75
cpv. 4 CP).
Si deve
concludere, oggi, per l’assenza dei presupposti per la concessione del congedo,
al quale osta la sicurezza dell’ordine pubblico. RI 1 domanda peraltro il congedo
per visitare la madre ricoverata in casa per anziani. La richiesta del
ricorrente potrebbe pertanto, se ne sono date le condizioni, essere evasa facendo
capo alla facoltà della Direzione del penitenziario, che può accordare brevi
accompagnamenti in casi di necessità.
5.
Il
gravame, per quanto ricevibile, è respinto. La tassa di giustizia e le spese
sono poste a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 84 cpv. 6 CP,
339/340/341 CPP, 78 e 80 RCPT ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il ricorso,
per quanto ricevibile, è respinto.
2. La tassa di
giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.--
(centocinquanta), sono poste a carico di RI 1, __________.
3. Rimedio di
diritto
Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro
30 giorni dall’intimazione (art. 78 cpv. 2 lit. b LTF).
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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