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Decisione

60.2008.52

Ricorso contro la decisione del giudice dell'applicazione della pena in materia di congedo

1 aprile 2008Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

a. Con

giudizio 22.11.2007 la Corte delle assise correzionali di __________ ha riconosciuto

RI 1 autore colpevole di ripetuta truffa, ripetuta appropriazione indebita, falsità

in certificati e ripetuta guida nonostante la revoca; lo ha condannato,

trattandosi di pena parzialmente aggiuntiva a quelle inflittegli il 9.11.2004

ed il 4.9.2006, alla pena detentiva di dodici mesi (inc. __________).

Il giudice

dell’applicazione della pena, con decisione 26.9.2007, aveva revocato la liberazione

condizionale concessagli il 7.9.2006 dal Consiglio di vigilanza ordinando il

ripristino dell’esecuzione del residuo di quattro mesi (inc. __________).

RI 1 sta

espiando presso il PCT le citate pene (1/3 il 21.2.2008, 1/2 il 12.5.2008, 2/3 l’1.8.2008

e fine l’11.1.2009).

b. Il

10.1.2008 il detenuto, qui ricorrente, ha chiesto di beneficiare di un (primo) congedo

di dodici ore, il giorno 21.2.2008, per – secondo il formulario domanda di

congedo – rendere visita al padre rispettivamente – secondo il verbale di

audizione 16.1.2008 – rendere visita alla madre ricoverata in casa per anziani.

Con decisione

5.2.2008 – preso atto dei preavvisi dell’operatore sociale di riferimento, del

direttore del penitenziario e della Sezione dell’esecuzione delle pene e delle

misure – il giudice dell’applicazione della pena ha respinto l’istanza di congedo.

Ha sottolineato, esposte le vicende personali/penali di RI 1, come ci si

trovasse confrontati con una persona pesantemente recidiva che stava scontando

una pena di sedici mesi da espiare per avere commesso reati di una certa

gravità. I preavvisi acquisiti attestavano che l’istante continuava a mantenere

una posizione di totale chiusura nei confronti di ogni approccio teso a

permettere l’elaborazione dei reati: il rischio di recidiva rimaneva pertanto alto

anche nell’ambito di un congedo (inc. __________).

c. Con

tempestivo gravame RI 1 postula l’annullamento della predetta decisione con

contestuale concessione di un congedo di dodici ore, il 21.2.2008, per rendere

visita alla madre rispettivamente l’ammissione al beneficio del gratuito

patrocinio con l’assistenza dell’avv. __________.

Il

ricorrente, esposte le sue vicissitudini penali, rimprovera al giudice

dell’applicazione della pena di avere reputato che non mantenesse una buona condotta

in carcere, buon comportamento che invece si evincerebbe dal piano d’esecuzione

della sanzione penale. Il fatto che sia recidivo non potrebbe avere influenza

sulla domanda di congedo: questa circostanza sarebbe da considerare soltanto

quando vi sia un concreto pericolo che, durante il congedo, il detenuto possa

commettere gli stessi reati già oggetto di condanna. Sarebbe stato condannato

per reati contro il patrimonio, che implicherebbero un tempo di preparazione e

di commissione non indifferente. Nella fattispecie non potrebbe pertanto

esserci un pericolo di recidiva: il congedo sarebbe finalizzato a visitare la

madre presso la casa per anziani dove vive, durerebbe dodici ore e si

svolgerebbe presso la predetta struttura; durante il congedo potrebbe inoltre

essere accompagnato e controllato dalle competenti autorità. Il giudice

dell’applicazione della pena non avrebbe tenuto conto delle valutazioni esposte

nel piano d’esecuzione della sanzione penale (che prevederebbe espressamente “accompagnamenti

per visitare la madre presso la casa per anziani”).

d. Delle

osservazioni della Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure e del

giudice dell’applicazione della pena si dirà, se necessario, in corso di

motivazione.

Considerandi

1.

RI 1

postula di essere ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il patrocinio

dell’avv. __________.

Giusta l’art.

340.

cpv. 2 in fine CPP competente a decidere sull’istanza di ammissione al

beneficio del gratuito patrocinio è nondimeno il giudice dell’applicazione

della pena (cfr. rapporto n. 5809 del 15.11.2006 sul messaggio 5.7.2006, ad

art. 340 CPP).

Il gravame,

per quanto inerente detta domanda, è irricevibile.

2.

Giusta l’art. 339 cpv. 1 lit. h CPP, in

vigore dall’1.1.2007, il giudice dell’applicazione della pena è competente a

concedere il primo congedo, sentita l’autorità di esecuzione della pena; la sua

decisione è impugnabile a questa Camera nel termine di dieci giorni dalla

conoscenza del provvedimento (art. 341 cpv. 1 lit. b / cpv. 2 CPP).

Il ricorso

15/18.2.2008 – tempestivo – è ricevibile in ordine.

3.

3.1.

Prima

dell’1.1.2007 la concessione o il diniego di un congedo non erano disciplinati

dal diritto federale, come ricordato dal Tribunale federale (decisione TF

1P.35/1995 del 14.9.1995, cons. 1a). Sono i concordati conclusi tra i Cantoni

relativi all’esecuzione delle pene che prevedevano delle regole sui congedi,

come si dirà.

3.2

Con la revisione della parte generale

del CP, sono state introdotte alcune disposizioni pertinenti la materia qui

trattata.

Ai sensi

dell’art. 75 cpv. 3 CP, il regolamento penitenziario deve prevedere

l’allestimento di un piano di esecuzione con il detenuto. Il piano contiene,

tra le altre cose, indicazioni sulle relazioni con il mondo esterno del

detenuto. Questo piano è ripreso dagli art. 19 cpv. 2 e 35 del regolamento

sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 6.3.2007. In

generale, non risulta che il regolamento del penitenziario di Stato del Canton

Ticino (RCPT) sia stato modificato rispetto alla versione del 3.12.1998 entrata

in vigore l’1.1.1999.

3.3

L’art. 84 CP

disciplina le relazioni con il mondo esterno del detenuto. Il suo capoverso 6

recita: “Al detenuto vanno concessi adeguati congedi per la cura delle relazioni

con il mondo esterno, per la preparazione del ritorno alla vita libera o per ragioni

particolari, sempreché il suo comportamento durante l’esecuzione della pena non

vi si opponga e purché non vi sia il rischio che si dia alla fuga o non vi sia

da attendersi che commetta nuovi reati”.

Come

chiaramente indicato dal messaggio del Consiglio federale (FF 1999 p. 1800)

questa norma viene a colmare una lacuna del precedente diritto. La nuova norma

fa riferimento alla prassi introdotta dai concordati intercantonali

d’esecuzione penale (FF 1999 p. 1799); come chiarito con riferimento ai timori

espressi durante la procedura di consultazione dell’avamprogetto (con riferimento

all’art. 84 cpv. 6 AP), non riconosce un diritto alla concessione di congedi

senza una restrizione corrispondente (FF 1999 p. 1800), in particolare con

riferimento al pericolo di fuga e al pericolo di recidiva.

3.4

Giusta l’art.

45.

del regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del

6.3.2007

“il carcerato di buona condotta e meritevole può ottenere un

congedo, il quale ha per scopo di permettere al detenuto di mantenere o

ristabilire relazioni normali con la società; esso non deve né togliere alla

pena il suo carattere di prevenzione, né nuocere alla sicurezza o all’ordine pubblico”.

In Ticino,

l’esecuzione delle pene è disciplinata inoltre dal concordato sull’esecuzione

delle pene e delle misure concernenti gli adulti ed i giovani adulti nei

cantoni romandi e nel Ticino (Concordato romando) del 22.10.1984 e dal regolamento

del penitenziario di Stato del Cantone Ticino (RCPT, versione

3.12

/1.1.1999).

Con

riferimento al concordato, la Conferenza romanda delle autorità cantonali competenti

in materia penitenziaria ha emanato delle raccomandazioni in data 27.10.2006

relative alla concessione di congedi. L’art. 3 cpv. 1 lit. a prevede che

un’autorizzazione di uscita può essere concessa se il richiedente ha scontato almeno

un terzo della pena.

L’art. 78

RCPT stabilisce che “Il congedo non è un diritto del carcerato”. L’art.

80.

RCPT, sotto la nota marginale “Congedo ordinario”, stabilisce al

capoverso 1 che “Il carcerato di buona condotta e degno di fiducia che ha

raggiunto un terzo della pena e scontato almeno tre mesi, la cui sentenza di

condanna è cresciuta in giudicato, può beneficiare del primo congedo ordinario.”

Quale prassi

d’applicazione, il Consiglio di vigilanza (CdV) aveva stabilito in data

14.6.2002

(verbale CdV) che, per determinati detenuti (ad esempio stranieri

espulsi con o senza agganci al territorio), la soglia oggettiva minima per il

regime progressivo è posticipata a metà pena, rispettivamente ai 13/24 o ai

7/12 della pena.

3.5

Premesso che

il RCPT dovrà essere modificato per essere adattato al nuovo diritto, occorre

chiedersi se gli artt. 78 e 80 cpv. 1 RCPT, così come formulati, siano compatibili

con l’art. 84 cpv. 6 CP.

Quesito

sciolto affermativamente per l’art. 78 RCPT, considerato come il Messaggio (FF

1999.

p. 1800) abbia chiarito che il congedo non assurga a diritto.

Quesito più

problematico per l’art. 80 cpv. 1 RCPT, che dovrà necessariamente essere

adeguato all’art. 84 cpv. 6 CP, introducendo i criteri del pericolo di fuga e

recidiva.

La soglia

oggettiva minima del terzo della pena, posta dall’art. 3 cpv. 1 lit. a delle

raccomandazioni e dall’art. 80 cpv. 1 RCPT, appare comunque ragionevole, conforme

ad un regime progressivo della pena, conforme soprattutto al principio della

proporzionalità. Anche il prolungamento di questa soglia oggettiva, in determinate

situazioni, può essere giustificato.

In ogni caso,

per la concessione di congedi, l’art. 84 cpv. 6 CP richiede una valutazione

individualizzata e concretizzata alla situazione del richiedente: occorre formulare

una prognosi, una valutazione della situazione specifica del singolo

richiedente il congedo, in particolare con riferimento al comportamento tenuto,

ma anche relativamente ai criteri indicati dal legislatore federale, ovvero il

pericolo di fuga e quello di recidiva.

Fino

all’emanazione di un nuovo ed aggiornato RCPT (adattato alla nuova parte generale),

l’art. 80 cpv. 1 RCPT va interpretato in modo conforme all’art. 84 cpv. 6 CP.

Il giudice

dell’applicazione della pena dovrà quindi analizzare, caso per caso, se: il

richiedente il congedo abbia raggiunto la soglia oggettiva minima; se abbia

tenuto un buon comportamento e sia degno di fiducia (soglia soggettiva); se non

sia dato in concreto un pericolo di recidiva o un pericolo di fuga (prognosi).

4.

4.1.

RI 1 – che ha

scontato 1/3 della pena il 21.2.2008 – ha pacificamente raggiunto la soglia

oggettiva minima per la concessione del (primo) congedo.

4.2

Il giudice

dell’applicazione della pena ha negato il congedo sostanzialmente in ragione

dell’alto rischio di recidiva. A ragione.

La

concessione del congedo presuppone, tra l’altro, che “non vi sia da attendersi che (il beneficiario) commetta nuovi reati”,

condizione esplicitamente prevista dal legislatore (cfr. consid. 3.3.; cfr.

anche BSK Strafrecht I – A. BAECHTOLD, 2. ed., Basilea 2007, n. 19 ad art. 84

CP): nella valutazione della prognosi futura non si può quindi prescindere dal

vissuto del richiedente e pertanto, anche, dalle eventuali precedenti condanne.

La necessità di promuovere il reinserimento del detenuto nella società – scopo

peraltro del regime di espiazione – non deve, evidentemente, minacciare/pregiudicare

la sicurezza dell’ordine pubblico.

Dagli atti

risulta che con decisione 7.9.2006 l’allora competente Consiglio di vigilanza

ha liberato condizionalmente RI 1 – che stava espiando simultaneamente tre pene

(per complessivi ventiquattro mesi e dieci giorni di detenzione) –

sottoponendolo a patronato (con un periodo di prova di quattro anni) ed

ingiungendogli, quali norme di condotta, un trattamento ambulatoriale e il

mantenimento di un’attività lavorativa (inc. __________). Norme che nondimeno

il ricorrente, ad un certo punto, non ha più rispettato (cfr. segnalazione

14.5.2007

della Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure al giudice

dell’applicazione della pena). Il ricorrente è stato interrogato il 21.8.2007 dal

giudice dell’applicazione della pena in capo alla sua situazione. E’ stato

arrestato il 12.9.2007 per la commissione di ulteriori reati e, con giudizio

22.11

, è stato condannato dalla competente Corte alla pena detentiva di

dodici mesi per ripetuta truffa, ripetuta appropriazione indebita, falsità in

certificati e ripetuta guida nonostante la revoca (inc. __________).

Il giudice

dell’applicazione della pena, nella sentenza 26.9.2007 inerente la revoca della

liberazione condizionale, aveva in particolare sottolineato come il ricorrente

mancasse “(…) di ogni capacità di introspezione e qualsiasi tentativo di

intervento esterno è visto come intrusione nella sua sfera privata. In queste

condizioni il rischio di recidiva è concreto ed alto. (…). Sino ad oggi tutto

quanto le competenti autorità di esecuzione hanno cercato di fare (…) si è

rivelato (…) inefficace a causa della mancata collaborazione dell’interessato”

(decisione 26.9.2007, p. 5, inc. __________). Situazione, quella appena esposta,

che oggi non è mutata, come ben si evince dai preavvisi, tutti negativi, del

10.1.2008

del Servizio sociale del PCT, del Direttore del PCT e della Sezione

dell’esecuzione delle pene e delle misure [“Il signor RI 1, che in carcere

non crea alcun problema, è invece persona inaffidabile, basti dire e lo si può

rilevare dall’allegato estratto delle precedenti espiazioni, che ad ogni

concessione di un regime progressivo ha subito ripreso a delinquere” (preavviso

10.1.2008

della Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure)]. Il fatto

che, in carcere, il ricorrente si comporti bene non implica necessariamente che

prosegua in tale (buona) condotta anche fuori dalle mura carcerarie. La storia

personale di RI 1 dimostra in realtà proprio il contrario: non è in grado di

gestirsi responsabilmente ed è, anzi, completamente inaffidabile. Il ricorrente

ha invero sempre abusato della fiducia accordatagli. Il fatto che abbia

asserito che “l’ultima carcerazione mi ha segnato, anche per la sua durezza

durante la detenzione preventiva. Mi sono ripromesso di non più far rientro in

carcere per nessuna ragione” (verbale di udienza 16.1.2008 davanti al

giudice dell’applicazione della pena) rispettivamente che, in questa sede,

sostenga che non ha intenzione di commettere altri reati (ricorso 15/18.2.2008,

p. 5) non è pertanto sufficiente, in ragione del suo vissuto, per credere a

quanto detto.

Giusta l’art.

75.

cpv. 4 CP il detenuto deve peraltro partecipare attivamente agli sforzi di

risocializzazione ed alla preparazione della liberazione, sforzi che nondimeno RI

1.

– che non ha seriamente intrapreso un lavoro su sé stesso per elaborare i

reati – non ha compiuto. In queste circostanze, il fatto che i reati per i

quali è stato condannato necessitino di tempo di preparazione/commissione –

tempo che concedendogli un congedo di dodici ore non avrebbe – è manifestamente

irrilevante (è inoltre ancora da dimostrare che in carcere, con molto tempo a

disposizione, non si possano architettare nuovi/ulteriori crimini/delitti).

Il piano

d’esecuzione della sanzione penale – del quale il giudice dell’applicazione della

pena non avrebbe, a torto, tenuto conto [piano che non figurava nell’incarto

messo a disposizione dalla Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure e

che, inoltre, non era cresciuto in giudicato (osservazioni 26.2.2008 del giudice

dell’applicazione della pena)] – non comporta, evidentemente, che quanto

esposto [in capo, segnatamente, alle possibilità di lavoro, di formazione e di

perfezionamento ed alle relazioni con il mondo esterno (art. 75 cpv. 3 CP)]

venga immediatamente concretizzato; il fatto che vengano auspicate visite alla

madre non implica quindi che, già oggi, RI 1 possa pretendere di uscire dal

carcere per questo motivo. In realtà, la realizzazione del piano deve adattarsi

alla situazione concreta che si presenta ogni giorno, con riferimento alla

condotta del detenuto che – come detto – deve partecipare attivamente agli

sforzi di risocializzazione ed alla preparazione della liberazione (art. 75

cpv. 4 CP).

Si deve

concludere, oggi, per l’assenza dei presupposti per la concessione del congedo,

al quale osta la sicurezza dell’ordine pubblico. RI 1 domanda peraltro il congedo

per visitare la madre ricoverata in casa per anziani. La richiesta del

ricorrente potrebbe pertanto, se ne sono date le condizioni, essere evasa facendo

capo alla facoltà della Direzione del penitenziario, che può accordare brevi

accompagnamenti in casi di necessità.

5.

Il

gravame, per quanto ricevibile, è respinto. La tassa di giustizia e le spese

sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 84 cpv. 6 CP,

339/340/341 CPP, 78 e 80 RCPT ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il ricorso,

per quanto ricevibile, è respinto.

2. La tassa di

giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.--

(centocinquanta), sono poste a carico di RI 1, __________.

3. Rimedio di

diritto

Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro

30 giorni dall’intimazione (art. 78 cpv. 2 lit. b LTF).

4. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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